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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/10/2025, n. 2891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2891 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 965/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. AN SS TO Presidente
Dott. NI CO Consigliere rel.
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 19.3.2025 da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Di Giorgio Fabio, con elezione di domicilio in C.F._2
Via Amore 10, 95128 Catania, presso e nello studio del difensore appellanti
CONTRO tramite la sua procuratrice (C.F. Controparte_1 Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. Bigi Giovanna, con elezione di domicilio in Via P.IVA_1
Pasquinelli, 2/A, 60035 Jesi, presso e nello studio del difensore;
appellata
OGGETTO: Leasing CONCLUSIONI per e Parte_1 Parte_2
Piaccia all'Ecc.ma CO d'Appello adita, contrarriis rejectis, giudicare come segue:
1) In via pregiudiziale accogliere l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge.
2) In via principale e nel merito riformare totalmente la Sentenza impugnata e per l'effetto, in riforma della Sentenza del Tribunale Civile di Milano, n. 8139/2024, R.G.n.14295/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Dichiarare la carenza ed il difetto di titolarità attiva e di legittimazione attiva e processuale della società Parte_3
e quindi della sua procuratrice
[...] Controparte_2
3) Nel merito, in conseguenza, rigettare tutte le domande formulate dalla ricorrente perché infondate in fatto e in diritto, oltre che carenti di supporto probatorio, sulla scorta di quanto argomentato e dedotto in atti”.
Con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio.
per tramite la sua procuratrice Controparte_1 Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma CO d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE: previa ogni più opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, rigettare la richiesta avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza n. 8139/2024 del
Tribunale di Milano oggetto di impugnazione stante l'assenza, nel caso di specie, sia del requisito del c.d. fumus boni iuris che del c.d. periculum in mora;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: previa ogni più opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, preliminarmente accertata e dichiarata la piena titolarità del diritto azionato nonché la pacifica legittimazione sostanziale e processuale della e, per essa, dello Controparte_1
rigettare tutte le avverse domande, istanze ed eccezioni in Parte_4 quanto generiche, errate in fatto ed in diritto ed infondate;
per l'effetto, confermare integralmente il contenuto della Sentenza n. 8139/2024 del Tribunale di Milano, con conseguente conferma della condanna delle appellanti al rilascio dei beni immobili oggetto del contratto di leasing n. 00872177.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, per tutte le fasi e gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. il 15.4.2024 adiva Controparte_1
il Tribunale di Milano chiedendo di condannare e , quali Parte_1 Parte_2
soci di cancellata dal registro delle Parte_5 imprese, alla restituzione degli immobili oggetto del contratto di leasing concluso da quest'ultima
2 con Intesa Leasing s.p.a. il 12.4.2007, risolto di diritto a maggio 2016, quando la concedente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa convenuta nel contratto di leasing a seguito dell'inadempimento da parte dell'utilizzatrice all'obbligo di pagare canoni convenuti per complessivi € 14.479,75 (doc. 14 fascicolo di primo grado ). CP_1
La ricorrente ha documentato tramite l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio
2008 che, a seguito della fusione per incorporazione di in Intesa Controparte_3
Leasing S.p.A., la società incorporante ha cambiato la propria denominazione in CP_3
(doc. 4, ibidem)
Successivamente anche e si sono fuse per incorporazione, CP_3 Controparte_4
con effetto dal 1° gennaio 2014, nella Questo ha comportato il Controparte_4
trasferimento di tutte le attività, passività e contratti, compresi i contratti di leasing, a
[...]
come comunicato mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 Controparte_4
febbraio 2014 (doc. 5).
In seguito è stata incorporata in nel 2019 e Controparte_4 Controparte_3
questa fusione ha comportato la successione di in tutti i beni e rapporti giuridici di Controparte_3
, come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2019 (doc. 6). CP_4
Quindi successivamente il 2.12.2022 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione,
[...]
ha acquistato in blocco da alcuni crediti (pecuniari) classificati CP_5 Controparte_3
come deteriorati derivanti da contratti di leasing risolti di diritto. Tra questi rientrano anche i crediti
(pecuniari) derivanti dal contratto di leasing costituente il titolo della domanda proposta nel presente giudizio -ossia il n. 00872177– che è stato specificamente ricompreso nell'elenco dei crediti ceduti ed attribuiti a (doc. 8). Controparte_5
Al contempo sempre il 2 dicembre 2022 ha acquistato, tra l'altro, i beni Controparte_1
oggetto di alcuni dei contratti di leasing ceduti a da tra i Controparte_5 Controparte_3
quali rientrano i beni oggetto del contratto di leasing costituente il titolo della presente controversia ed anche di tale cessione di crediti in blocco è stato dato avviso ai debitori ceduti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2022 (doc.ti 7 e 9).
La ricorrente ha inoltre nel merito documentato che la sua dante causa ha consegnato l'immobile oggetto del contratto di leasing alla società utilizzatrice (doc. 13), ha fornito prova scritta dell'avvenuta stipulazione del contratto di leasing (doc. 12) ed ha allegato che la società utilizzatrice ha omesso il pagamento dei canoni dovuti, fatto che ha portato la concedente subentrata a Intesa Leasing S.p.A., ad avvalersi della clausola Controparte_4
risolutiva espressa prevista dal contratto con comunicazione del 9 maggio 2016 con la quale ha
3 anche conseguentemente intimato alla utilizzatrice di restituire l'immobile oggetto del contrato di leasing (doc. 14).
Sia la intervenuta risoluzione di diritto del contratto che la diffida alla restituzione dell'immobile oggetto del leasing sono state successivamente confermate con una nuova comunicazione, inviata l'11 gennaio 2024 ai soci della utilizzatrice e (doc. 15), nel Parte_2 Parte_1
frattempo estinta per cancellazione dal registro delle imprese, i quali, nonostante la documentata ricezione delle comunicazioni (doc. 15 e doc. 16), hanno continuato ad occupare l'immobile senza titolo.
Parte ricorrente ha chiesto quindi di condannare e a Parte_2 Parte_1 restituire l'immobile oggetto del contratto di leasing n. 00872177, ricompreso tra i beni ceduti a nell'ambito della già richiamata operazione di cartolarizzazione. Controparte_5
Con comparsa si sono costituiti nel giudizio così instaurato e Parte_2 Parte_1
i quali, pur non contestando la propria legittimazione passiva, hanno eccepito in via
[...]
preliminare il difetto di legittimazione attiva dalla ricorrente ed hanno contestato nel merito la mancata prova della successione nel diritto di credito vantato da quest'ultima, nonché la mancata prova della intervenuta risoluzione di diritto del contratto derivante dalla ricezione della comunicazione con la quale la concedente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8139/24 resa tra le parti in data 18.9.2024, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, in accoglimento totale delle domande proposte da condannava e a Controparte_1 Parte_2 Parte_1 rilasciare a libero e vuoto di persone e cose l'immobile oggetto del contratto CP_1 CP_1
di leasing stipulato il 12.4.2007 tra Intesa Leasing s.p.a. e Parte_5 Parte_5 [...]
censito al Catasto Fabbricati del Comune di Catania al foglio 21, particella Parte_5
1325, subalterni 85 e 86; condannava altresì e in solido al Parte_2 Parte_1
pagamento delle spese legali sostenute da per il giudizio. Controparte_1
Avverso la sentenza proponevano appello e , lamentando Parte_1 Parte_2
con un primo motivo, mancata prova documentale del contratto di cessione del credito;
essenzialità della prova scritta;
violazione dell'art. 2729 c.c. comma 2; con un secondo motivo, errata valutazione degli elementi indiziari;
inidoneità a fornire prova presuntiva;
violazione dell'art. 2729 comma 1; con un terzo motivo, erronea valutazione della comunicazione di risoluzione del
09.05.2016.
4 All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 30.9.2025, il consigliere istruttore invitava le parti alla precisazione delle conclusioni;
le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e di costituzione;
il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza odierna per la discussione davanti al Collegio, con termine intermedio per eventuali note. All'udienza, sentite le parti, che insistevano nelle rispettive domande, la CO si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non può essere accolta.
Il primo motivo, che deduce la mancata prova documentale del contratto di cessione del credito;
essenzialità della prova scritta;
violazione dell'art. 2729 c.c. comma 2. ed il secondo motivo, deducente errata valutazione degli elementi indiziari;
inidoneità a fornire prova presuntiva;
violazione dell'art. 2729 comma 1., devono essere valutati congiuntamente e non sono fondati.
Prospetta parte appellante che essendosi la ricorrente limitata a produrre soltanto le varie pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale degli avvenuti passaggi, sufficiente ad esonerarla dalla notifica della cessione, ma non avendo fornito prova certa dell'esistenza dei contratti e del loro effettivo contenuto, la stessa non ha dato dimostrazione della sua titolarità del diritto a poter agire per la richiesta di rilascio del bene. Contesta la possibilità dell'utilizzazione della prova indiziaria.
La prospettazione non è fondata.
In relazione alla prova della titolarità di un credito la S.C. di cassazione ha chiarito che “la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni” e, ancora, “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito”. (Cass. sez. III, Ordinanza n. 17944/2023 Rv. 668451; id.
21279/25, Rv. 675742).
Si deve allora osservare che nel caso in esame, a fronte della del tutto generica contestazione di parte resistente/appellante, la cessionaria dei crediti e degli immobili, ha Controparte_1 fornito prova scritta dell'avvenuta stipulazione del contratto di leasing (doc. 12); ha documentato la consegna dell'immobile oggetto del contratto di leasing alla società utilizzatrice (doc. 13) e la risoluzione per effetto di clausula risolutiva espressa nel 2016 (doc. 14); ha documentato tutti i successivi passaggi societari che hanno portato all'operazione di cartolarizzazione in data 2.12.2022 di cui si tratta;
ha documentato la cessione di crediti in blocco, della quale è stato dato avviso ai debitori ceduti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2022 (doc.ti 7, 8 e 9);
5 ha prodotto la documentazione catastale che dà conto dell'intestazione dei beni di cui si tratta (doc.
10).
Ritiene la CO che la valutazione complessiva di tutti gli elementi indicati imponga di ritenere provata la cessione.
È infatti evidente che il contratto di leasing ed il verbale di consegna, entrambi del 2007, nonché la risoluzione del 2016, non potevano che venire consegnati dal cedente, e dunque la loro disponibilità in capo al cessionario documenta di un rapporto diretto col cedente, e dunque, in definitiva, dell'esistenza del contratto;
ancora, che il catasto abbia iscritto tutti i successivi intestatari dell'immobile, ed in particolare, da ultimo, nuovamente documenta Parte_3 dell'esistenza del contratto, in quanto presupposto della voltura. Questi elementi, unitamente al dato presuntivo costituito dalla cessione pubblicata sulla G.U., e considerata l'assoluta genericità delle difese articolate dai debitori, impone di ritenere la sussistenza del contratto.
Il terzo motivo, che lamenta erronea valutazione della comunicazione di risoluzione del 9.5.2016, non è fondato.
A seguito della morosità per 13 mensilità di canone, per complessivi € 14.479,75, con missiva
9.5.2016 la concedente si avvaleva della clausola risolutiva espressa convenuta nel contratto di locazione finanziaria e dichiarava risolto il medesimo di diritto ex art. 1456 c.c., diffidando l'utilizzatrice della restituzione degli immobili oggetto del contratto.
Non ne viene però documentata la ricezione.
Quindi è seguito l'invio in data 11.1.2024 (ricevuta in data 7.3.2024) della conferma di risoluzione contrattuale ai soci della utilizzatrice e tenuto conto della Parte_2 Parte_1
cancellazione della società dal registro delle imprese.
Si deve quindi ritenere che, quanto meno da tale ultima data, e considerato che mai è stato eccepito alcun fatto estintivo del credito, la risoluzione si sia perfezionata;
poiché non è mai stato dedotto altro titolo a sostegno della perdurante detenzione dell'immobile, la statuizione di restituzione è corretta e deve essere confermata.
S'impongono quindi la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss, nei valori medi per le fasi di introduzione e studio, minimi per la fase di trattazione e decisione mediante discussione orale, per lo scaglione indeterminabile di complessità media.
6
P.Q.M.
La CO d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza impugnata, n. 8139/24, resa tra le parti in data 18.9.2024 dal Tribunale di Milano.
- condanna e al pagamento in favore di e Parte_2 Parte_1 CP_1 CP_1
per essa delle spese processuali del grado, che liquida per compensi defensionali Controparte_2 in € 8.170,00, oltre spese generali 15%, IVA e cpa.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 28/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NI CO AN SS TO
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. AN SS TO Presidente
Dott. NI CO Consigliere rel.
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 19.3.2025 da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Di Giorgio Fabio, con elezione di domicilio in C.F._2
Via Amore 10, 95128 Catania, presso e nello studio del difensore appellanti
CONTRO tramite la sua procuratrice (C.F. Controparte_1 Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. Bigi Giovanna, con elezione di domicilio in Via P.IVA_1
Pasquinelli, 2/A, 60035 Jesi, presso e nello studio del difensore;
appellata
OGGETTO: Leasing CONCLUSIONI per e Parte_1 Parte_2
Piaccia all'Ecc.ma CO d'Appello adita, contrarriis rejectis, giudicare come segue:
1) In via pregiudiziale accogliere l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge.
2) In via principale e nel merito riformare totalmente la Sentenza impugnata e per l'effetto, in riforma della Sentenza del Tribunale Civile di Milano, n. 8139/2024, R.G.n.14295/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Dichiarare la carenza ed il difetto di titolarità attiva e di legittimazione attiva e processuale della società Parte_3
e quindi della sua procuratrice
[...] Controparte_2
3) Nel merito, in conseguenza, rigettare tutte le domande formulate dalla ricorrente perché infondate in fatto e in diritto, oltre che carenti di supporto probatorio, sulla scorta di quanto argomentato e dedotto in atti”.
Con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio.
per tramite la sua procuratrice Controparte_1 Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma CO d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE: previa ogni più opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, rigettare la richiesta avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza n. 8139/2024 del
Tribunale di Milano oggetto di impugnazione stante l'assenza, nel caso di specie, sia del requisito del c.d. fumus boni iuris che del c.d. periculum in mora;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: previa ogni più opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, preliminarmente accertata e dichiarata la piena titolarità del diritto azionato nonché la pacifica legittimazione sostanziale e processuale della e, per essa, dello Controparte_1
rigettare tutte le avverse domande, istanze ed eccezioni in Parte_4 quanto generiche, errate in fatto ed in diritto ed infondate;
per l'effetto, confermare integralmente il contenuto della Sentenza n. 8139/2024 del Tribunale di Milano, con conseguente conferma della condanna delle appellanti al rilascio dei beni immobili oggetto del contratto di leasing n. 00872177.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, per tutte le fasi e gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. il 15.4.2024 adiva Controparte_1
il Tribunale di Milano chiedendo di condannare e , quali Parte_1 Parte_2
soci di cancellata dal registro delle Parte_5 imprese, alla restituzione degli immobili oggetto del contratto di leasing concluso da quest'ultima
2 con Intesa Leasing s.p.a. il 12.4.2007, risolto di diritto a maggio 2016, quando la concedente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa convenuta nel contratto di leasing a seguito dell'inadempimento da parte dell'utilizzatrice all'obbligo di pagare canoni convenuti per complessivi € 14.479,75 (doc. 14 fascicolo di primo grado ). CP_1
La ricorrente ha documentato tramite l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio
2008 che, a seguito della fusione per incorporazione di in Intesa Controparte_3
Leasing S.p.A., la società incorporante ha cambiato la propria denominazione in CP_3
(doc. 4, ibidem)
Successivamente anche e si sono fuse per incorporazione, CP_3 Controparte_4
con effetto dal 1° gennaio 2014, nella Questo ha comportato il Controparte_4
trasferimento di tutte le attività, passività e contratti, compresi i contratti di leasing, a
[...]
come comunicato mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 Controparte_4
febbraio 2014 (doc. 5).
In seguito è stata incorporata in nel 2019 e Controparte_4 Controparte_3
questa fusione ha comportato la successione di in tutti i beni e rapporti giuridici di Controparte_3
, come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2019 (doc. 6). CP_4
Quindi successivamente il 2.12.2022 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione,
[...]
ha acquistato in blocco da alcuni crediti (pecuniari) classificati CP_5 Controparte_3
come deteriorati derivanti da contratti di leasing risolti di diritto. Tra questi rientrano anche i crediti
(pecuniari) derivanti dal contratto di leasing costituente il titolo della domanda proposta nel presente giudizio -ossia il n. 00872177– che è stato specificamente ricompreso nell'elenco dei crediti ceduti ed attribuiti a (doc. 8). Controparte_5
Al contempo sempre il 2 dicembre 2022 ha acquistato, tra l'altro, i beni Controparte_1
oggetto di alcuni dei contratti di leasing ceduti a da tra i Controparte_5 Controparte_3
quali rientrano i beni oggetto del contratto di leasing costituente il titolo della presente controversia ed anche di tale cessione di crediti in blocco è stato dato avviso ai debitori ceduti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2022 (doc.ti 7 e 9).
La ricorrente ha inoltre nel merito documentato che la sua dante causa ha consegnato l'immobile oggetto del contratto di leasing alla società utilizzatrice (doc. 13), ha fornito prova scritta dell'avvenuta stipulazione del contratto di leasing (doc. 12) ed ha allegato che la società utilizzatrice ha omesso il pagamento dei canoni dovuti, fatto che ha portato la concedente subentrata a Intesa Leasing S.p.A., ad avvalersi della clausola Controparte_4
risolutiva espressa prevista dal contratto con comunicazione del 9 maggio 2016 con la quale ha
3 anche conseguentemente intimato alla utilizzatrice di restituire l'immobile oggetto del contrato di leasing (doc. 14).
Sia la intervenuta risoluzione di diritto del contratto che la diffida alla restituzione dell'immobile oggetto del leasing sono state successivamente confermate con una nuova comunicazione, inviata l'11 gennaio 2024 ai soci della utilizzatrice e (doc. 15), nel Parte_2 Parte_1
frattempo estinta per cancellazione dal registro delle imprese, i quali, nonostante la documentata ricezione delle comunicazioni (doc. 15 e doc. 16), hanno continuato ad occupare l'immobile senza titolo.
Parte ricorrente ha chiesto quindi di condannare e a Parte_2 Parte_1 restituire l'immobile oggetto del contratto di leasing n. 00872177, ricompreso tra i beni ceduti a nell'ambito della già richiamata operazione di cartolarizzazione. Controparte_5
Con comparsa si sono costituiti nel giudizio così instaurato e Parte_2 Parte_1
i quali, pur non contestando la propria legittimazione passiva, hanno eccepito in via
[...]
preliminare il difetto di legittimazione attiva dalla ricorrente ed hanno contestato nel merito la mancata prova della successione nel diritto di credito vantato da quest'ultima, nonché la mancata prova della intervenuta risoluzione di diritto del contratto derivante dalla ricezione della comunicazione con la quale la concedente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8139/24 resa tra le parti in data 18.9.2024, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, in accoglimento totale delle domande proposte da condannava e a Controparte_1 Parte_2 Parte_1 rilasciare a libero e vuoto di persone e cose l'immobile oggetto del contratto CP_1 CP_1
di leasing stipulato il 12.4.2007 tra Intesa Leasing s.p.a. e Parte_5 Parte_5 [...]
censito al Catasto Fabbricati del Comune di Catania al foglio 21, particella Parte_5
1325, subalterni 85 e 86; condannava altresì e in solido al Parte_2 Parte_1
pagamento delle spese legali sostenute da per il giudizio. Controparte_1
Avverso la sentenza proponevano appello e , lamentando Parte_1 Parte_2
con un primo motivo, mancata prova documentale del contratto di cessione del credito;
essenzialità della prova scritta;
violazione dell'art. 2729 c.c. comma 2; con un secondo motivo, errata valutazione degli elementi indiziari;
inidoneità a fornire prova presuntiva;
violazione dell'art. 2729 comma 1; con un terzo motivo, erronea valutazione della comunicazione di risoluzione del
09.05.2016.
4 All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 30.9.2025, il consigliere istruttore invitava le parti alla precisazione delle conclusioni;
le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e di costituzione;
il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza odierna per la discussione davanti al Collegio, con termine intermedio per eventuali note. All'udienza, sentite le parti, che insistevano nelle rispettive domande, la CO si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non può essere accolta.
Il primo motivo, che deduce la mancata prova documentale del contratto di cessione del credito;
essenzialità della prova scritta;
violazione dell'art. 2729 c.c. comma 2. ed il secondo motivo, deducente errata valutazione degli elementi indiziari;
inidoneità a fornire prova presuntiva;
violazione dell'art. 2729 comma 1., devono essere valutati congiuntamente e non sono fondati.
Prospetta parte appellante che essendosi la ricorrente limitata a produrre soltanto le varie pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale degli avvenuti passaggi, sufficiente ad esonerarla dalla notifica della cessione, ma non avendo fornito prova certa dell'esistenza dei contratti e del loro effettivo contenuto, la stessa non ha dato dimostrazione della sua titolarità del diritto a poter agire per la richiesta di rilascio del bene. Contesta la possibilità dell'utilizzazione della prova indiziaria.
La prospettazione non è fondata.
In relazione alla prova della titolarità di un credito la S.C. di cassazione ha chiarito che “la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni” e, ancora, “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito”. (Cass. sez. III, Ordinanza n. 17944/2023 Rv. 668451; id.
21279/25, Rv. 675742).
Si deve allora osservare che nel caso in esame, a fronte della del tutto generica contestazione di parte resistente/appellante, la cessionaria dei crediti e degli immobili, ha Controparte_1 fornito prova scritta dell'avvenuta stipulazione del contratto di leasing (doc. 12); ha documentato la consegna dell'immobile oggetto del contratto di leasing alla società utilizzatrice (doc. 13) e la risoluzione per effetto di clausula risolutiva espressa nel 2016 (doc. 14); ha documentato tutti i successivi passaggi societari che hanno portato all'operazione di cartolarizzazione in data 2.12.2022 di cui si tratta;
ha documentato la cessione di crediti in blocco, della quale è stato dato avviso ai debitori ceduti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2022 (doc.ti 7, 8 e 9);
5 ha prodotto la documentazione catastale che dà conto dell'intestazione dei beni di cui si tratta (doc.
10).
Ritiene la CO che la valutazione complessiva di tutti gli elementi indicati imponga di ritenere provata la cessione.
È infatti evidente che il contratto di leasing ed il verbale di consegna, entrambi del 2007, nonché la risoluzione del 2016, non potevano che venire consegnati dal cedente, e dunque la loro disponibilità in capo al cessionario documenta di un rapporto diretto col cedente, e dunque, in definitiva, dell'esistenza del contratto;
ancora, che il catasto abbia iscritto tutti i successivi intestatari dell'immobile, ed in particolare, da ultimo, nuovamente documenta Parte_3 dell'esistenza del contratto, in quanto presupposto della voltura. Questi elementi, unitamente al dato presuntivo costituito dalla cessione pubblicata sulla G.U., e considerata l'assoluta genericità delle difese articolate dai debitori, impone di ritenere la sussistenza del contratto.
Il terzo motivo, che lamenta erronea valutazione della comunicazione di risoluzione del 9.5.2016, non è fondato.
A seguito della morosità per 13 mensilità di canone, per complessivi € 14.479,75, con missiva
9.5.2016 la concedente si avvaleva della clausola risolutiva espressa convenuta nel contratto di locazione finanziaria e dichiarava risolto il medesimo di diritto ex art. 1456 c.c., diffidando l'utilizzatrice della restituzione degli immobili oggetto del contratto.
Non ne viene però documentata la ricezione.
Quindi è seguito l'invio in data 11.1.2024 (ricevuta in data 7.3.2024) della conferma di risoluzione contrattuale ai soci della utilizzatrice e tenuto conto della Parte_2 Parte_1
cancellazione della società dal registro delle imprese.
Si deve quindi ritenere che, quanto meno da tale ultima data, e considerato che mai è stato eccepito alcun fatto estintivo del credito, la risoluzione si sia perfezionata;
poiché non è mai stato dedotto altro titolo a sostegno della perdurante detenzione dell'immobile, la statuizione di restituzione è corretta e deve essere confermata.
S'impongono quindi la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss, nei valori medi per le fasi di introduzione e studio, minimi per la fase di trattazione e decisione mediante discussione orale, per lo scaglione indeterminabile di complessità media.
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P.Q.M.
La CO d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza impugnata, n. 8139/24, resa tra le parti in data 18.9.2024 dal Tribunale di Milano.
- condanna e al pagamento in favore di e Parte_2 Parte_1 CP_1 CP_1
per essa delle spese processuali del grado, che liquida per compensi defensionali Controparte_2 in € 8.170,00, oltre spese generali 15%, IVA e cpa.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 28/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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