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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/06/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1732/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RO MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1732/2025, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone e dall'avv. Paolo Zinzi ricorrente e
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
[...]
resistente
OGGETTO: altre ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c ritualmente notificato, la sig.ra riferiva di Parte_2 aver prestato servizio come docente non di ruolo su supplenze con contratto a tempo determinato negli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 senza godere interamente delle ferie maturate nonostante fosse rimasta a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento e non avendo mai richiesto di usufruirne, né i Dirigenti Scolastici l'avevano invitata a farlo o l'avevano informata che, in mancanza di tale fruizione, avrebbe perso il diritto alle ferie/festività e alla corrispondente indennità sostitutiva. Di conseguenza, adiva il Tribunale del Lavoro di Tivoli al fine di veder condannato il in epigrafe indicato al pagamento della somma di € 6.017,85 a titolo di CP_1 indennità sostitutiva per ferie non godute secondo l'allegato prospetto di calcolo.
Il resistente non si costituiva nel giudizio. CP_1
Il giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decretolegge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il ricorso è fondato.
Questo giudice ritiene di dover aderire all'orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza, tanto di merito che di legittimità, a partire dalla pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. Lav. Ord. n. 14268 del 2022; cfr anche Cassazione civile sez. lav.
- 17/06/2024, n. 16715) con la quale è stato statuito che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Precisa la Suprema Corte che il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto
, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per Pt_3 il personale docente rilevano i commi 9 e 10. A tenore del comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio- ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia- sono godute entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Lo dello stesso CCNL, successivo art. 19, - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato- dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che: "La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto". La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola- come fissati dal calendario regionale- dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine. Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012. Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, come modificato, in sede di conversione, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha così disposto: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione... sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile". La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n.95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea. Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con la L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi da 54 a 56, -dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. Secondo il suddetto art. 1, comma 54, il personale docente-senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato- fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il successivo comma 55, ha aggiunto al sopra trascritto D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma8, un ultimo periodo, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie". La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). Da ultimo, lo stesso art. 1, comma 56, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55, non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013. In sostanza, nel periodo intercorrente tra la L. n. 135 del 2012, (di conversione del D.L. n. 95 del 2012) e la L. n. 228 del 2012, tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009. Con l'entrata in vigore della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 54, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dal CCNL Scuola 2006/2009, art. 13, comma 9, ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55, ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta, tuttavia, soltanto dall'1 settembre 2013. Infine la Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo- se necessario formalmente- a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Inquadrata in questi termini la fattispecie giuridica per cui è causa, è opportuno evidenziare come dalla documentazione allegata in atti è emerso che parte ricorrente, nel periodo in cui era impiegata con contratto a tempo determinato, non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni nè il datore di lavoro ha dimostrato di averla inutilmente invitata a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Infatti deve escludersi, alla luce della più recente giurisprudenza, che “i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”, e ciò in quanto “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Corte di Cassazione ordinanza n. 16715/2024).
Peraltro, lo stesso resistente con nota del 27 marzo 2025, ha recepito tali CP_1 orientamenti, laddove – nel ricostruire la fattispecie giuridica sottesa alla questione in esame – invita espressamente “gli Uffici scolastici regionali in indirizzo ad indirizzare ai Dirigenti scolastici preposti alle Istituzioni scolastiche di competenza le relative indicazioni sull'opportunità di invitare - espressamente e in forma scritta
– il personale a tempo determinato a godere delle ferie retribuite, in particolar modo nei periodi di sospensione delle lezioni, all'uopo avvisando quest'ultimi della perdita, in caso diverso, tanto del diritto a fruire delle ferie quanto del diritto a percepire l'indennità sostitutiva”.
Deve, pertanto, essere affermato il diritto dell'istante alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse, maturate e non godute nell'anno scolastico oggetto del ricorso, a titolo delle quali vanta un credito nei confronti del datore di lavoro quantificabile in € 6.017,85; per l'effetto, il resistente deve essere CP_1 condannato al pagamento del predetto importo, non essendo stata in proposito formulata alcuna contestazione specifica avverso i conteggi allegati nel ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, conseguentemente, condanna il al pagamento a Controparte_1 tale titolo della somma di € 6.017,85 oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994;
- condanna il al pagamento dei compensi Controparte_1 di avvocato che liquida in € 2.697,00 oltre rimborso c.u., spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Tivoli, il 24/06/2025
Il giudice
RO MA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RO MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1732/2025, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone e dall'avv. Paolo Zinzi ricorrente e
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
[...]
resistente
OGGETTO: altre ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c ritualmente notificato, la sig.ra riferiva di Parte_2 aver prestato servizio come docente non di ruolo su supplenze con contratto a tempo determinato negli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 senza godere interamente delle ferie maturate nonostante fosse rimasta a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento e non avendo mai richiesto di usufruirne, né i Dirigenti Scolastici l'avevano invitata a farlo o l'avevano informata che, in mancanza di tale fruizione, avrebbe perso il diritto alle ferie/festività e alla corrispondente indennità sostitutiva. Di conseguenza, adiva il Tribunale del Lavoro di Tivoli al fine di veder condannato il in epigrafe indicato al pagamento della somma di € 6.017,85 a titolo di CP_1 indennità sostitutiva per ferie non godute secondo l'allegato prospetto di calcolo.
Il resistente non si costituiva nel giudizio. CP_1
Il giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decretolegge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il ricorso è fondato.
Questo giudice ritiene di dover aderire all'orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza, tanto di merito che di legittimità, a partire dalla pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. Lav. Ord. n. 14268 del 2022; cfr anche Cassazione civile sez. lav.
- 17/06/2024, n. 16715) con la quale è stato statuito che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Precisa la Suprema Corte che il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto
, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per Pt_3 il personale docente rilevano i commi 9 e 10. A tenore del comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio- ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia- sono godute entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Lo dello stesso CCNL, successivo art. 19, - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato- dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che: "La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto". La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola- come fissati dal calendario regionale- dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine. Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012. Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, come modificato, in sede di conversione, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha così disposto: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione... sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile". La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n.95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea. Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con la L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi da 54 a 56, -dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. Secondo il suddetto art. 1, comma 54, il personale docente-senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato- fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il successivo comma 55, ha aggiunto al sopra trascritto D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma8, un ultimo periodo, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie". La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). Da ultimo, lo stesso art. 1, comma 56, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55, non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013. In sostanza, nel periodo intercorrente tra la L. n. 135 del 2012, (di conversione del D.L. n. 95 del 2012) e la L. n. 228 del 2012, tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009. Con l'entrata in vigore della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 54, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dal CCNL Scuola 2006/2009, art. 13, comma 9, ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55, ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta, tuttavia, soltanto dall'1 settembre 2013. Infine la Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo- se necessario formalmente- a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Inquadrata in questi termini la fattispecie giuridica per cui è causa, è opportuno evidenziare come dalla documentazione allegata in atti è emerso che parte ricorrente, nel periodo in cui era impiegata con contratto a tempo determinato, non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni nè il datore di lavoro ha dimostrato di averla inutilmente invitata a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Infatti deve escludersi, alla luce della più recente giurisprudenza, che “i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”, e ciò in quanto “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Corte di Cassazione ordinanza n. 16715/2024).
Peraltro, lo stesso resistente con nota del 27 marzo 2025, ha recepito tali CP_1 orientamenti, laddove – nel ricostruire la fattispecie giuridica sottesa alla questione in esame – invita espressamente “gli Uffici scolastici regionali in indirizzo ad indirizzare ai Dirigenti scolastici preposti alle Istituzioni scolastiche di competenza le relative indicazioni sull'opportunità di invitare - espressamente e in forma scritta
– il personale a tempo determinato a godere delle ferie retribuite, in particolar modo nei periodi di sospensione delle lezioni, all'uopo avvisando quest'ultimi della perdita, in caso diverso, tanto del diritto a fruire delle ferie quanto del diritto a percepire l'indennità sostitutiva”.
Deve, pertanto, essere affermato il diritto dell'istante alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse, maturate e non godute nell'anno scolastico oggetto del ricorso, a titolo delle quali vanta un credito nei confronti del datore di lavoro quantificabile in € 6.017,85; per l'effetto, il resistente deve essere CP_1 condannato al pagamento del predetto importo, non essendo stata in proposito formulata alcuna contestazione specifica avverso i conteggi allegati nel ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, conseguentemente, condanna il al pagamento a Controparte_1 tale titolo della somma di € 6.017,85 oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994;
- condanna il al pagamento dei compensi Controparte_1 di avvocato che liquida in € 2.697,00 oltre rimborso c.u., spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Tivoli, il 24/06/2025
Il giudice
RO MA