Articolo 20 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412
Articolo 19Articolo 21
Versione
31 dicembre 1991
>
Versione
23 maggio 1999
Art. 20. (Norme in materia di opere pubbliche) (( 1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di finanziamento previa autorizzazione del Ministero competente )) 2. Nell'esecuzione di opere pubbliche di pertinenza degli enti locali, finanziate con il ricorso a mutui della Cassa depositi e prestiti o di altri istituti di credito, puo' essere considerata munita di copertura finanziaria, ai sensi dell' articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , l'approvazione di perizie di variante e suppletive nel rispetto del limite di cui all' articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 , come modificato dall' articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 , qualora il loro importo rimanga nell'ambito del mutuo concesso. L'approvazione delle perizie deve essere comunque comunicata per presa d'atto agli istituti mutuanti.
Entrata in vigore il 23 maggio 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente