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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/07/2025, n. 3212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3212 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al ruolo in data 03/02/2023 al numero 969/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3116/22;
TRA
, rappresentato e difesa dagli Avv.ti Ernesta Iorio e Parte_1
Carla Concilio;
- OPPONENTE -
E
, e nella loro qualità CP_1 CP_2 Controparte_3 di eredi della de cuius , rappresentati e difesi Persona_1 dall'Avv. Anastasia Volpicelli;
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Parte attrice concludeva come da memoria ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo e nella CP_1 CP_2 Controparte_3 loro qualità di eredi della de cuius chiedevano ed ottenevano dal Persona_1
Tribunale di Salerno il decreto n. 3116/22 con il quale veniva ingiunto al
[...]
di pagare la somma di euro 8.085,00 oltre interessi richiesti e spese di Parte_1 giudizio.
1 In particolare, i ricorrenti rappresentavano che la loro de cuius, la sig.ra avrebbe Per_1 sottoscritto con il Comune di , in data 10/05/2012, contratto di concessione Parte_1 di un'edicola funeraria di “TIPO A”, da costruirsi nel Cimitero di Via della Pace in;
che il costo pattuito dell'opera sarebbe stato pari ad euro 23.100,00 da Parte_1 versarsi in acconti periodi prestabiliti;
che il prefato contratto avrebbe previsto, all'art. 9, la restituzione delle somme versate in più a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori;
che, a seguito di espletamento della procedura ad evidenza pubblica, sarebbe risultata aggiudicataria dell'appalto integrato di progettazione esecutiva la società
[...] con un'offerta al ribasso del 35%; che, in data 26.01.212, la predetta Parte_2 società avrebbe sottoscritto il contratto di appalto integrato (rep. 6) per la redazione del progetto esecutivo (lotto A + B) dei lavori di ampliamento del Cimitero in Via della Pace;
che i lavori sarebbero stati ultimati e la cappella sarebbe stata consegnata alla de cuius come risulterebbe attestato dalla liberatoria di avvenuto pagamento e dal verbale di consegna dell'edicola funeraria rilasciati il 29/01/2016; che, pertanto, in ragione dell'offerta di aggiudica dell'appalto dell'opera, ai sensi dell'art. 9 della predetta convenzione, essi, nella loro qualità di eredi, avrebbero avuto diritto alla restituzione del 35% dell'importo versato, determinato dal ribasso effettuato dalla società appaltatrice nella misura di euro 8.085,00.
Con atto di citazione in opposizione, regolarmente notificato, il Parte_1 opponendosi al predetto decreto, conveniva in giudizio e CP_1 CP_2
, eccependo, in via preliminare, la prescrizione del credito e la carenza di Controparte_3 legittimazione attiva degli attori.
Nel merito, riteneva che la somma non sarebbe stata dovuta, non essendo certa, liquida ed esigibile.
In particolare, il esponeva che l'intervento relativo ai lavori di ampliamento del Pt_1
Cimitero “Via della Pace” sarebbe risultato inserito nel Programma Triennale OO.PP. 2005-2007 – Annualità 2006, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 31/2005; che tale progetto sarebbe stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 84/2005; che il progetto dei lavori avrebbe previsto un importo complessivo di
€3.174.889,59 per lavori ed oneri per la sicurezza riportabili al Lotto A di intervento ed
€7.041.607,75 per lavori ed oneri per la sicurezza ascrivibili al Lotto B di intervento, a fronte di un impegno complessivo, definito come somma di lavori e somme a disposizione dell'Amministrazione di € 4.752.519,97 per il lotto A ed € 8.267.480,03 per il lotto B;
che a seguito dell'esperimento della procedura ad evidenza pubblica, l' giusta determinazione del Dirigente S.T.P.C. Controparte_4
n. 774 del 30.09.2011, avrebbe aggiudicato l'appalto dei lavori di ampliamento del parco cimiteriale;
che l'affidamento della progettazione esecutiva dell'intero complesso di opere
2 (Lotto A + Lotto B) e dell'esecuzione del solo Lotto A sarebbe intervenuta mediante la sottoscrizione del Contratto di Appalto Integrato Rep. N. 6 del 26.01.2012, ascendente ad un impegno negoziale di € 3.016.030,17, con riserva da parte dell'Amministrazione Comunale di di affidamento allo stesso Appaltatore della realizzazione dei Parte_1 lavori di cui al Lotto B, per un importo contrattuale già stabilito in € 3.836.776,73, entro e non oltre un anno dall'ultimazione dei lavori del Lotto A;
che, con riferimento al lotto B, a seguito di una serie di valutazioni condivise fra i soggetti interessati alla prosecuzione dell'appalto in relazione alla provvista finanziaria all'epoca disponibile (escludendosi la possibilità di integrale copertura per il completamento dell'opera di cui al Lotto B) con deliberazione commissariale, con i poteri di Giunta Comunale, n. 32/G del 31.07.2014 sarebbe stato individuato un percorso utile per consentire la celere ripresa dei lavori di ampliamento cimiteriale, condividendosi strategicamente l'opportunità di suddividere il Lotto B in 2 stralci progettuali, rispettivamente denominati “B1” e “B2” in modo, comunque, da garantire l'invariabilità della spesa complessiva (Lotto A + Lotto B) a carico dell'Ente e, conseguentemente, dei privati assegnatari;
che in funzione di tale atto di indirizzo la Direzione Lavori, preso atto delle specifiche esigenze della Stazione Appaltante nonché della relativa disponibilità finanziaria, avrebbe provveduto a redigere il progetto esecutivo denominato “Stralcio Funzionale B1”, individuando un articolato complesso di opere a farsi comprendente la realizzazione di 10 blocchi di cappelle tipo
“A” da 16 cappelle ciascuno, per un totale di 160 cappelle, e dei 140 fossi di inumazione in corrispondenza del Tronco 2 dell'area di ampliamento cimiteriale, comprendendosi l'apertura di un nuovo varco di comunicazione con il “V Cimitero” e l'allestimento di un sistema di recinzione provvisoria per la separazione fisica delle aree di intervento rispetto agli spazi circostanti, anche al fine di consentire la fruizione anticipata delle aree cimiteriali e dei relativi spazi di tumulazione via via allestiti;
che in tale progetto sarebbe risultata prevista la costruzione dell'edicola funeraria in concessione alla de cuius degli odierni attori;
che il progetto denominato “Lotto B: Stralcio Funzionale B1” sarebbe stato approvato con Determinazione Dirigenziale S.T.A. n. 900 del 18.08.2014; che con determinazione dirigenziale S.T.P.C. N. 293 del 23.03.2016 si sarebbe pervenuti all'assestamento finale del Quadro Economico dei Lavori relativi allo “Stralcio Funzionale B1” dell'intervento, definendosi un termine di economie di appalto in misura consuntiva di € 131.904,95; che si sarebbe provveduto a fare ciò anche con riguardo al
“Lotto B: Stralcio Funzionale B2”; che, a seguito di una serie di valutazioni condivise fra i soggetti interessati alla prosecuzione dell'appalto e sempre in relazione alla progressiva disponibilità finanziaria, con Deliberazione Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, n. 84/G del 30.06.2016 sarebbe stato approvato il “Documento Programmatico Opere per il Completamento dei Lavori di Ampliamento Cimiteriale”, con il quale sarebbe stata definita una soluzione di articolazione progressiva degli interventi (4 step di attuazione codificati rispettivamente come OC1 – OC2 – OC3 – 3 OC4) relativi alle opere per il completamento dei lavori di ampliamento del civico cimitero del Comune di Battipaglia (SA), anche in modo da garantire il riallineamento del profilo tecnico-economico e finanziario di appalto sia alle esigenze specifiche di espletamento del servizio cimiteriale a cura dell'Amministrazione Comunale manifestatesi in corso d'opera che all'effettiva provenienza e consistenza delle fonti di finanziamento dell'opera stessa;
che, a tal riguardo, sarebbe stata riconosciuta l'esigenza, al fine di poter garantire il completamento dei lavori del parco cimiteriale ed al tempo stesso far fronte alla cronica esigenza di nuovi spazi di tumulazione, di dare corso ad un insieme di opere complementari stimando in complessivi (Lavori + Somme a Disposizione + Quote Accantonamento) € 12.467.671,22 il costo totale netto dell'intervento di ampliamento del civico cimitero;
che tali lavori sarebbero ancora in corso e quindi non complessivamente ultimati, risultando ancora necessaria l'esecuzione degli interventi di cui ai sub-stralci funzionali OC3 e OC4 già programmati e progettati;
che, conseguentemente, la rendicontazione complessiva dell'opera presenta ancora carattere di indeterminazione, evidenziandosi l'impossibilità di procedere alla definitiva quantificazione della differenza tra introiti (somme incassate e da incassare) e spese complessive (costi sostenuti e da sostenere) ai fini della corretta ripartizione tra i concessionari aventi diritto;
che si sarebbe evidenziato pertanto il carattere di indeterminatezza ed incertezza dell'ammontare delle somme richieste in quanto la determinazione delle stesse non sarebbe potuta e dovuta pervenire da un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi (35% del costo di concessione), bensì solo a conclusione di un ulteriore riallineamento del profilo tecnico-economico e finanziario;
che, in ogni caso, le somme da restituirsi ai concessionari non sarebbero potute discendere dalla semplice applicazione del ribasso di offerta (35%) al costo di concessione, così come prefigurato da parte attrice, in quanto il costo della concessione è rapportato non già alla posta contabile relativa ai lavori (su cui si applica, comunque parzialmente, il ribasso di affidamento dovendosi escludere i cosiddetti oneri di sicurezza) ma al costo complessivo dell'intervento, come coacervo di lavori, somme a disposizione e quote di accantonamento;
che sarebbe risultato evidente come l'ultimazione dei lavori coincideva con la conclusione ed il collaudo dell'intero complesso di opere (Lotto A + Lotto B) e non con la consegna della singola edicola funeraria.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio CP_1 CP_2
e sempre nella loro qualità di eredi della de cuius
[...] Controparte_3 Persona_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché infondata in fatto e in diritto, e
[...] la conferma del decreto ingiuntivo.
4 Con ordinanza del 18/05/2023, il Giudice, ritenuti insussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettava l'istanza della opposta.
Con ordinanza del 24/10/2023, il Giudice, su istanza di parte opponente, formulava una proposta conciliativa alla quale aderiva parte opposta ed alla quale non aderiva parte opponente.
Con ordinanza del 25/11/2024, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24/03/2025.
Con ordinanza del 24/03/2025, il Giudice assegnava la causa in decisione concedendo alle parti il termine (30+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Rigetto eccezione di prescrizione.
Prima di passare al merito della controversia, occorre osservare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe sul medesimo l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Nel caso di specie, dunque, era onere degli opposti provare l'esistenza del credito vantato, mentre incombeva sull'opponente l'onere di provare un fatto estintivo, Pt_1 modificativo o impeditivo della pretesa creditoria azionata da controparte.
Ciò premesso, l'opposizione proposta dal va accolta, in quanto Parte_1 fondata in fatto e in diritto.
Preliminarmente, tuttavia, va dichiarata infondata l'eccezione di prescrizione proposta da parte opponente.
Parte opponente sostiene che si sarebbe prescritta l'azione per l'eventuale restituzione delle somme versate in eccedenza da parte attrice, dal momento che sarebbero decorsi più di dieci anni dal 18/05/2010, data di stipula del contratto di concessione di edicola funeraria fra il e l'attrice, e comunque dal 26/01/2012, data di sottoscrizione Pt_1
5 del contratto di appalto integrato col quale si dava avvio all'esecuzione dei lavori di ampliamento del Cimitero di . Parte_1
Orbene, come noto, l'art. 2935 sancisce che “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Nel caso di specie, come si provvederà ad evidenziare nel prosieguo del presente provvedimento, non risultano ancora maturate per l'opposta le condizioni che le consentano di potersi valere del suo diritto all'eventuale restituzione delle somme versate in eccedenza al Ne consegue che con riferimento al diritto Parte_1 dell'attrice alcuna prescrizione possa dirsi maturata, né, prim'ancora, iniziata a decorrere.
2. Rigetto eccezione di carenza di legittimazione attiva.
A dover essere rigettata è anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva proposta dall'opponente.
Nel caso di specie, al fine di provare il loro status di eredi, gli opposti producono il certificato di morte della loro asserita de cuius ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Orbene, sul punto, la Corte di cassazione a Sezioni Unite, superando parzialmente un suo precedente orientamento, ha ritenuto che “Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta” (Cass. S.U. n. 12065 del 29/05/2014).
In sostanza, le Sezioni Unite hanno inteso ribadire – conformemente a quanto da loro previsto nella sentenza n. 5167 del 03/04/2003 – come la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non sia di per sé un elemento idoneo a provare la qualità di erede di colui che lo produce in giudizio, richiedendosi nell'ambito del processo civile il rispetto del principio dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 del Codice civile;
principio in
6 ragione del quale la parte non potrebbe derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore. Tuttavia, tale principio, in base a quanto da ultimo stabilito dalle Sezioni Unite, deve essere utilmente armonizzato con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 del Codice di procedura civile. Ne consegue che, ove l'asserito erede abbia prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà volta a certificare il proprio status di erede e tale status non sia stato specificamente contestato da controparte, la dichiarazione sostitutiva sia da intendersi sufficiente a provare lo status di erede del dichiarante.
Orbene, nel caso di specie, gli opposti hanno prodotto in giudizio il certificato di morte della loro de cuius unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all'interno della quale essi autocertificavano il loro status di eredi. Parte opponente, dal canto suo, si è limitata, in maniera del tutto generica e, dunque, non specifica, a rilevare che gli opposti, originari ricorrenti, non avrebbero provato il loro status di eredi (cfr. atto di opposizione a decreto ingiuntivo).
Risulta evidente come, a fronte di una contestazione così generica del
[...]
, lo status di eredi dei germani possa ritenersi provato anche sulla base Parte_1 CP_1 del solo certificato di morte della sig.ra e dell'atto sostitutivo di Persona_1 notorietà allegati da parte opposta, trattandosi di fatti non specificamente contestati da controparte.
3. Accoglimento dell'opposizione nel merito.
Venendo al merito della controversia, parte opposta assume di aver versato in favore del una somma pari ad euro 23.100,00 e di aver diritto, in ragione del Parte_1 disposto dell'art. 9 del contratto stipulato con il medesimo, alla restituzione Pt_1 delle somme versate in eccedenza. Parte opposta ritiene, infatti, di aver versato in favore del una somma eccedente, pari ad euro 8.085,00, in ragione del fatto che la gara Pt_1 per i lavori inerenti alla realizzazione dell'opera avrebbe previsto un ribasso del 35% ed i lavori furono appaltati all'azienda esecutrice applicando proprio tale percentuale di ribasso.
Orbene, l'art. 9 del contratto di concessione di edicola funeraria di “Tipo A”, rubricato
“Costo dell'opera”, prescrive che “Il costo presuntivo complessivo per la costruzione e la concessione di un di un'Edicola di Tipo “A” (5 loculi e 9 ossari) è pari ad Euro 23.100100 (euroventitremilacento/00) così come previsto dalla deliberazione di giunta comunale n. 233 del 21.12.2009. In tale importo è compresa la somma di €. 250,00 (duecentocinquanta), versata a titolo di cauzione all'atto dell'istanza; L'importo effettivo dell'edicola di Tipo “A” 5 loculi e 9 ossari, sarà determinato in via definitiva successivamente all'aggiudicazione delle opere, tenendo conto del ribasso offerto in sede di gara dall'impresa aggiudicatrice, secondo le percentuali indicate nelle tabelle di cui al
7 relativo bando pubblico accettate con la sottoscrizione del presente contratto. Le eventuali somme versate in più saranno restituite dal comune entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori”.
A ben vedere, si pongono all'attenzione del presente giudicante due diverse ma complementari questioni.
La prima è se il costo delle edicole funerarie (nel caso specifico quelle di tipo A), stabilito in via presuntiva nella predetta somma di euro 23.100,00, debba essere rideterminato, tenendo conto del semplice ribasso offerto in sede di gara dall'impresa aggiudicatrice (come sostenuto da parte opposta) o invece in base al costo finale dell'appalto secondo l'assestamento definitivo del quadro economico (come sostenuto dal . Pt_1
La seconda è la questione relativa al momento in cui sorge il diritto al rimborso che viene fissato dall'art. 9 nella riferita “ultimazione dei lavori” e se, in particolare, tale momento coincida con quello della sottoscrizione del verbale di consegna della singola edicola (in base alla tesi attorea) o, piuttosto, con il completamento dell'intera opera (in base alla tesi di parte convenuta).
Orbene, come stabilito dalla Corte di Appello di Salerno in una sentenza che ha deciso una causa avente il medesimo oggetto della controversia sottoposta al nostro esame “In sostanza, la clausola n. 9 del contratto deve essere interpretata, in connessione con il richiamo alla deliberazione di giunta comunale n. 233 del 21.12.2009, nel senso che il costo definitivo della concessione sarà stabilito per tutti i concessionari in un unico momento e, solo allora, diventa liquido ed esigibile l'eventuale diritto alla restituzione dell'eccedenza del costo provvisorio anticipato. Ossia, solo dopo l'ultimazione dei lavori, ripartendo tra tutti i concessionari il costo dell'intera opera fissato nel rendiconto finale, tenuto conto che sul costo finale incide il risparmio di spesa dato dal ribasso offerto dall'impresa aggiudicatrice in sede di gara”.
La Corte di Appello di Salerno, insomma, ha inteso interpretare l'art. 9 del contratto stipulato dalle parti – articolo che la Corte non ha esitato a definire comunque di incerta interpretazione – nel senso che il costo definitivo della concessione, e, dunque, anche la somma eventualmente versata in eccedenza dai concessionari, vada calcolato non sulla base del semplice ribasso offerto dall'impresa aggiudicatrice in sede di gara, ma sulla base dell'intero costo dell'opera fissato nel rendiconto finale. Ne consegue, dal punto di vista del momento in cui matura il diritto alla restituzione della somma eventualmente versata in eccedenza da parte del concessionario, che il riferimento all'“ultimazione dei lavori” contenuto nell'art. 9 vada inteso come il momento in cui si procede all'ultimazione dei lavori nel loro complesso e non al momento in cui la singola edicola funeraria viene consegnata al concessionario.
Orbene, nel caso di specie, non risulta contestata la circostanza espressamente dedotta da parte opponente che i lavori di ultimazione del cimitero siano ancora in corso. In
8 particolare, allo stato, risultano ancora in corso i lavori di completamento di cui ai sub- stralci funzionali OC3 e OC4. Di conseguenza, non si è nella disponibilità di una rendicontazione finale in base alla quale sia possibile verificare l'entità delle entrate di cui ha beneficiato il e dei costi dal medesimo sostenuti. Ne consegue che, al Pt_1 momento, non è possibile nemmeno verificare se sussistano o meno le condizioni per provvedere al rimborso in favore dell'attrice di una eventuale somma da lei versata in eccedenza.
L'opposizione proposta dal va, pertanto, accolta. Pt_1
3. Spese di lite.
Considerata la controvertibilità in fatto e in diritto delle questioni esaminate e la non agevole ravvisabilità a priori delle ragioni dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass. S.U. n. 20598/08), ricorrono quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Corte costituzionale, n. 77 del 19/04/2018) che inducono alla compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta dal in persona del pro-tempore, nei confronti di Parte_1 Pt_3
e , nel giudizio n. 969/2023 R.G., ogni altra CP_1 CP_2 Controparte_3 istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3116/22 emesso dal Tribunale di Salerno;
2) compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Salerno, 19.07.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al ruolo in data 03/02/2023 al numero 969/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3116/22;
TRA
, rappresentato e difesa dagli Avv.ti Ernesta Iorio e Parte_1
Carla Concilio;
- OPPONENTE -
E
, e nella loro qualità CP_1 CP_2 Controparte_3 di eredi della de cuius , rappresentati e difesi Persona_1 dall'Avv. Anastasia Volpicelli;
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Parte attrice concludeva come da memoria ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo e nella CP_1 CP_2 Controparte_3 loro qualità di eredi della de cuius chiedevano ed ottenevano dal Persona_1
Tribunale di Salerno il decreto n. 3116/22 con il quale veniva ingiunto al
[...]
di pagare la somma di euro 8.085,00 oltre interessi richiesti e spese di Parte_1 giudizio.
1 In particolare, i ricorrenti rappresentavano che la loro de cuius, la sig.ra avrebbe Per_1 sottoscritto con il Comune di , in data 10/05/2012, contratto di concessione Parte_1 di un'edicola funeraria di “TIPO A”, da costruirsi nel Cimitero di Via della Pace in;
che il costo pattuito dell'opera sarebbe stato pari ad euro 23.100,00 da Parte_1 versarsi in acconti periodi prestabiliti;
che il prefato contratto avrebbe previsto, all'art. 9, la restituzione delle somme versate in più a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori;
che, a seguito di espletamento della procedura ad evidenza pubblica, sarebbe risultata aggiudicataria dell'appalto integrato di progettazione esecutiva la società
[...] con un'offerta al ribasso del 35%; che, in data 26.01.212, la predetta Parte_2 società avrebbe sottoscritto il contratto di appalto integrato (rep. 6) per la redazione del progetto esecutivo (lotto A + B) dei lavori di ampliamento del Cimitero in Via della Pace;
che i lavori sarebbero stati ultimati e la cappella sarebbe stata consegnata alla de cuius come risulterebbe attestato dalla liberatoria di avvenuto pagamento e dal verbale di consegna dell'edicola funeraria rilasciati il 29/01/2016; che, pertanto, in ragione dell'offerta di aggiudica dell'appalto dell'opera, ai sensi dell'art. 9 della predetta convenzione, essi, nella loro qualità di eredi, avrebbero avuto diritto alla restituzione del 35% dell'importo versato, determinato dal ribasso effettuato dalla società appaltatrice nella misura di euro 8.085,00.
Con atto di citazione in opposizione, regolarmente notificato, il Parte_1 opponendosi al predetto decreto, conveniva in giudizio e CP_1 CP_2
, eccependo, in via preliminare, la prescrizione del credito e la carenza di Controparte_3 legittimazione attiva degli attori.
Nel merito, riteneva che la somma non sarebbe stata dovuta, non essendo certa, liquida ed esigibile.
In particolare, il esponeva che l'intervento relativo ai lavori di ampliamento del Pt_1
Cimitero “Via della Pace” sarebbe risultato inserito nel Programma Triennale OO.PP. 2005-2007 – Annualità 2006, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 31/2005; che tale progetto sarebbe stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 84/2005; che il progetto dei lavori avrebbe previsto un importo complessivo di
€3.174.889,59 per lavori ed oneri per la sicurezza riportabili al Lotto A di intervento ed
€7.041.607,75 per lavori ed oneri per la sicurezza ascrivibili al Lotto B di intervento, a fronte di un impegno complessivo, definito come somma di lavori e somme a disposizione dell'Amministrazione di € 4.752.519,97 per il lotto A ed € 8.267.480,03 per il lotto B;
che a seguito dell'esperimento della procedura ad evidenza pubblica, l' giusta determinazione del Dirigente S.T.P.C. Controparte_4
n. 774 del 30.09.2011, avrebbe aggiudicato l'appalto dei lavori di ampliamento del parco cimiteriale;
che l'affidamento della progettazione esecutiva dell'intero complesso di opere
2 (Lotto A + Lotto B) e dell'esecuzione del solo Lotto A sarebbe intervenuta mediante la sottoscrizione del Contratto di Appalto Integrato Rep. N. 6 del 26.01.2012, ascendente ad un impegno negoziale di € 3.016.030,17, con riserva da parte dell'Amministrazione Comunale di di affidamento allo stesso Appaltatore della realizzazione dei Parte_1 lavori di cui al Lotto B, per un importo contrattuale già stabilito in € 3.836.776,73, entro e non oltre un anno dall'ultimazione dei lavori del Lotto A;
che, con riferimento al lotto B, a seguito di una serie di valutazioni condivise fra i soggetti interessati alla prosecuzione dell'appalto in relazione alla provvista finanziaria all'epoca disponibile (escludendosi la possibilità di integrale copertura per il completamento dell'opera di cui al Lotto B) con deliberazione commissariale, con i poteri di Giunta Comunale, n. 32/G del 31.07.2014 sarebbe stato individuato un percorso utile per consentire la celere ripresa dei lavori di ampliamento cimiteriale, condividendosi strategicamente l'opportunità di suddividere il Lotto B in 2 stralci progettuali, rispettivamente denominati “B1” e “B2” in modo, comunque, da garantire l'invariabilità della spesa complessiva (Lotto A + Lotto B) a carico dell'Ente e, conseguentemente, dei privati assegnatari;
che in funzione di tale atto di indirizzo la Direzione Lavori, preso atto delle specifiche esigenze della Stazione Appaltante nonché della relativa disponibilità finanziaria, avrebbe provveduto a redigere il progetto esecutivo denominato “Stralcio Funzionale B1”, individuando un articolato complesso di opere a farsi comprendente la realizzazione di 10 blocchi di cappelle tipo
“A” da 16 cappelle ciascuno, per un totale di 160 cappelle, e dei 140 fossi di inumazione in corrispondenza del Tronco 2 dell'area di ampliamento cimiteriale, comprendendosi l'apertura di un nuovo varco di comunicazione con il “V Cimitero” e l'allestimento di un sistema di recinzione provvisoria per la separazione fisica delle aree di intervento rispetto agli spazi circostanti, anche al fine di consentire la fruizione anticipata delle aree cimiteriali e dei relativi spazi di tumulazione via via allestiti;
che in tale progetto sarebbe risultata prevista la costruzione dell'edicola funeraria in concessione alla de cuius degli odierni attori;
che il progetto denominato “Lotto B: Stralcio Funzionale B1” sarebbe stato approvato con Determinazione Dirigenziale S.T.A. n. 900 del 18.08.2014; che con determinazione dirigenziale S.T.P.C. N. 293 del 23.03.2016 si sarebbe pervenuti all'assestamento finale del Quadro Economico dei Lavori relativi allo “Stralcio Funzionale B1” dell'intervento, definendosi un termine di economie di appalto in misura consuntiva di € 131.904,95; che si sarebbe provveduto a fare ciò anche con riguardo al
“Lotto B: Stralcio Funzionale B2”; che, a seguito di una serie di valutazioni condivise fra i soggetti interessati alla prosecuzione dell'appalto e sempre in relazione alla progressiva disponibilità finanziaria, con Deliberazione Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, n. 84/G del 30.06.2016 sarebbe stato approvato il “Documento Programmatico Opere per il Completamento dei Lavori di Ampliamento Cimiteriale”, con il quale sarebbe stata definita una soluzione di articolazione progressiva degli interventi (4 step di attuazione codificati rispettivamente come OC1 – OC2 – OC3 – 3 OC4) relativi alle opere per il completamento dei lavori di ampliamento del civico cimitero del Comune di Battipaglia (SA), anche in modo da garantire il riallineamento del profilo tecnico-economico e finanziario di appalto sia alle esigenze specifiche di espletamento del servizio cimiteriale a cura dell'Amministrazione Comunale manifestatesi in corso d'opera che all'effettiva provenienza e consistenza delle fonti di finanziamento dell'opera stessa;
che, a tal riguardo, sarebbe stata riconosciuta l'esigenza, al fine di poter garantire il completamento dei lavori del parco cimiteriale ed al tempo stesso far fronte alla cronica esigenza di nuovi spazi di tumulazione, di dare corso ad un insieme di opere complementari stimando in complessivi (Lavori + Somme a Disposizione + Quote Accantonamento) € 12.467.671,22 il costo totale netto dell'intervento di ampliamento del civico cimitero;
che tali lavori sarebbero ancora in corso e quindi non complessivamente ultimati, risultando ancora necessaria l'esecuzione degli interventi di cui ai sub-stralci funzionali OC3 e OC4 già programmati e progettati;
che, conseguentemente, la rendicontazione complessiva dell'opera presenta ancora carattere di indeterminazione, evidenziandosi l'impossibilità di procedere alla definitiva quantificazione della differenza tra introiti (somme incassate e da incassare) e spese complessive (costi sostenuti e da sostenere) ai fini della corretta ripartizione tra i concessionari aventi diritto;
che si sarebbe evidenziato pertanto il carattere di indeterminatezza ed incertezza dell'ammontare delle somme richieste in quanto la determinazione delle stesse non sarebbe potuta e dovuta pervenire da un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi (35% del costo di concessione), bensì solo a conclusione di un ulteriore riallineamento del profilo tecnico-economico e finanziario;
che, in ogni caso, le somme da restituirsi ai concessionari non sarebbero potute discendere dalla semplice applicazione del ribasso di offerta (35%) al costo di concessione, così come prefigurato da parte attrice, in quanto il costo della concessione è rapportato non già alla posta contabile relativa ai lavori (su cui si applica, comunque parzialmente, il ribasso di affidamento dovendosi escludere i cosiddetti oneri di sicurezza) ma al costo complessivo dell'intervento, come coacervo di lavori, somme a disposizione e quote di accantonamento;
che sarebbe risultato evidente come l'ultimazione dei lavori coincideva con la conclusione ed il collaudo dell'intero complesso di opere (Lotto A + Lotto B) e non con la consegna della singola edicola funeraria.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio CP_1 CP_2
e sempre nella loro qualità di eredi della de cuius
[...] Controparte_3 Persona_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché infondata in fatto e in diritto, e
[...] la conferma del decreto ingiuntivo.
4 Con ordinanza del 18/05/2023, il Giudice, ritenuti insussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettava l'istanza della opposta.
Con ordinanza del 24/10/2023, il Giudice, su istanza di parte opponente, formulava una proposta conciliativa alla quale aderiva parte opposta ed alla quale non aderiva parte opponente.
Con ordinanza del 25/11/2024, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24/03/2025.
Con ordinanza del 24/03/2025, il Giudice assegnava la causa in decisione concedendo alle parti il termine (30+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Rigetto eccezione di prescrizione.
Prima di passare al merito della controversia, occorre osservare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe sul medesimo l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Nel caso di specie, dunque, era onere degli opposti provare l'esistenza del credito vantato, mentre incombeva sull'opponente l'onere di provare un fatto estintivo, Pt_1 modificativo o impeditivo della pretesa creditoria azionata da controparte.
Ciò premesso, l'opposizione proposta dal va accolta, in quanto Parte_1 fondata in fatto e in diritto.
Preliminarmente, tuttavia, va dichiarata infondata l'eccezione di prescrizione proposta da parte opponente.
Parte opponente sostiene che si sarebbe prescritta l'azione per l'eventuale restituzione delle somme versate in eccedenza da parte attrice, dal momento che sarebbero decorsi più di dieci anni dal 18/05/2010, data di stipula del contratto di concessione di edicola funeraria fra il e l'attrice, e comunque dal 26/01/2012, data di sottoscrizione Pt_1
5 del contratto di appalto integrato col quale si dava avvio all'esecuzione dei lavori di ampliamento del Cimitero di . Parte_1
Orbene, come noto, l'art. 2935 sancisce che “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Nel caso di specie, come si provvederà ad evidenziare nel prosieguo del presente provvedimento, non risultano ancora maturate per l'opposta le condizioni che le consentano di potersi valere del suo diritto all'eventuale restituzione delle somme versate in eccedenza al Ne consegue che con riferimento al diritto Parte_1 dell'attrice alcuna prescrizione possa dirsi maturata, né, prim'ancora, iniziata a decorrere.
2. Rigetto eccezione di carenza di legittimazione attiva.
A dover essere rigettata è anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva proposta dall'opponente.
Nel caso di specie, al fine di provare il loro status di eredi, gli opposti producono il certificato di morte della loro asserita de cuius ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Orbene, sul punto, la Corte di cassazione a Sezioni Unite, superando parzialmente un suo precedente orientamento, ha ritenuto che “Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta” (Cass. S.U. n. 12065 del 29/05/2014).
In sostanza, le Sezioni Unite hanno inteso ribadire – conformemente a quanto da loro previsto nella sentenza n. 5167 del 03/04/2003 – come la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non sia di per sé un elemento idoneo a provare la qualità di erede di colui che lo produce in giudizio, richiedendosi nell'ambito del processo civile il rispetto del principio dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 del Codice civile;
principio in
6 ragione del quale la parte non potrebbe derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore. Tuttavia, tale principio, in base a quanto da ultimo stabilito dalle Sezioni Unite, deve essere utilmente armonizzato con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 del Codice di procedura civile. Ne consegue che, ove l'asserito erede abbia prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà volta a certificare il proprio status di erede e tale status non sia stato specificamente contestato da controparte, la dichiarazione sostitutiva sia da intendersi sufficiente a provare lo status di erede del dichiarante.
Orbene, nel caso di specie, gli opposti hanno prodotto in giudizio il certificato di morte della loro de cuius unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all'interno della quale essi autocertificavano il loro status di eredi. Parte opponente, dal canto suo, si è limitata, in maniera del tutto generica e, dunque, non specifica, a rilevare che gli opposti, originari ricorrenti, non avrebbero provato il loro status di eredi (cfr. atto di opposizione a decreto ingiuntivo).
Risulta evidente come, a fronte di una contestazione così generica del
[...]
, lo status di eredi dei germani possa ritenersi provato anche sulla base Parte_1 CP_1 del solo certificato di morte della sig.ra e dell'atto sostitutivo di Persona_1 notorietà allegati da parte opposta, trattandosi di fatti non specificamente contestati da controparte.
3. Accoglimento dell'opposizione nel merito.
Venendo al merito della controversia, parte opposta assume di aver versato in favore del una somma pari ad euro 23.100,00 e di aver diritto, in ragione del Parte_1 disposto dell'art. 9 del contratto stipulato con il medesimo, alla restituzione Pt_1 delle somme versate in eccedenza. Parte opposta ritiene, infatti, di aver versato in favore del una somma eccedente, pari ad euro 8.085,00, in ragione del fatto che la gara Pt_1 per i lavori inerenti alla realizzazione dell'opera avrebbe previsto un ribasso del 35% ed i lavori furono appaltati all'azienda esecutrice applicando proprio tale percentuale di ribasso.
Orbene, l'art. 9 del contratto di concessione di edicola funeraria di “Tipo A”, rubricato
“Costo dell'opera”, prescrive che “Il costo presuntivo complessivo per la costruzione e la concessione di un di un'Edicola di Tipo “A” (5 loculi e 9 ossari) è pari ad Euro 23.100100 (euroventitremilacento/00) così come previsto dalla deliberazione di giunta comunale n. 233 del 21.12.2009. In tale importo è compresa la somma di €. 250,00 (duecentocinquanta), versata a titolo di cauzione all'atto dell'istanza; L'importo effettivo dell'edicola di Tipo “A” 5 loculi e 9 ossari, sarà determinato in via definitiva successivamente all'aggiudicazione delle opere, tenendo conto del ribasso offerto in sede di gara dall'impresa aggiudicatrice, secondo le percentuali indicate nelle tabelle di cui al
7 relativo bando pubblico accettate con la sottoscrizione del presente contratto. Le eventuali somme versate in più saranno restituite dal comune entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori”.
A ben vedere, si pongono all'attenzione del presente giudicante due diverse ma complementari questioni.
La prima è se il costo delle edicole funerarie (nel caso specifico quelle di tipo A), stabilito in via presuntiva nella predetta somma di euro 23.100,00, debba essere rideterminato, tenendo conto del semplice ribasso offerto in sede di gara dall'impresa aggiudicatrice (come sostenuto da parte opposta) o invece in base al costo finale dell'appalto secondo l'assestamento definitivo del quadro economico (come sostenuto dal . Pt_1
La seconda è la questione relativa al momento in cui sorge il diritto al rimborso che viene fissato dall'art. 9 nella riferita “ultimazione dei lavori” e se, in particolare, tale momento coincida con quello della sottoscrizione del verbale di consegna della singola edicola (in base alla tesi attorea) o, piuttosto, con il completamento dell'intera opera (in base alla tesi di parte convenuta).
Orbene, come stabilito dalla Corte di Appello di Salerno in una sentenza che ha deciso una causa avente il medesimo oggetto della controversia sottoposta al nostro esame “In sostanza, la clausola n. 9 del contratto deve essere interpretata, in connessione con il richiamo alla deliberazione di giunta comunale n. 233 del 21.12.2009, nel senso che il costo definitivo della concessione sarà stabilito per tutti i concessionari in un unico momento e, solo allora, diventa liquido ed esigibile l'eventuale diritto alla restituzione dell'eccedenza del costo provvisorio anticipato. Ossia, solo dopo l'ultimazione dei lavori, ripartendo tra tutti i concessionari il costo dell'intera opera fissato nel rendiconto finale, tenuto conto che sul costo finale incide il risparmio di spesa dato dal ribasso offerto dall'impresa aggiudicatrice in sede di gara”.
La Corte di Appello di Salerno, insomma, ha inteso interpretare l'art. 9 del contratto stipulato dalle parti – articolo che la Corte non ha esitato a definire comunque di incerta interpretazione – nel senso che il costo definitivo della concessione, e, dunque, anche la somma eventualmente versata in eccedenza dai concessionari, vada calcolato non sulla base del semplice ribasso offerto dall'impresa aggiudicatrice in sede di gara, ma sulla base dell'intero costo dell'opera fissato nel rendiconto finale. Ne consegue, dal punto di vista del momento in cui matura il diritto alla restituzione della somma eventualmente versata in eccedenza da parte del concessionario, che il riferimento all'“ultimazione dei lavori” contenuto nell'art. 9 vada inteso come il momento in cui si procede all'ultimazione dei lavori nel loro complesso e non al momento in cui la singola edicola funeraria viene consegnata al concessionario.
Orbene, nel caso di specie, non risulta contestata la circostanza espressamente dedotta da parte opponente che i lavori di ultimazione del cimitero siano ancora in corso. In
8 particolare, allo stato, risultano ancora in corso i lavori di completamento di cui ai sub- stralci funzionali OC3 e OC4. Di conseguenza, non si è nella disponibilità di una rendicontazione finale in base alla quale sia possibile verificare l'entità delle entrate di cui ha beneficiato il e dei costi dal medesimo sostenuti. Ne consegue che, al Pt_1 momento, non è possibile nemmeno verificare se sussistano o meno le condizioni per provvedere al rimborso in favore dell'attrice di una eventuale somma da lei versata in eccedenza.
L'opposizione proposta dal va, pertanto, accolta. Pt_1
3. Spese di lite.
Considerata la controvertibilità in fatto e in diritto delle questioni esaminate e la non agevole ravvisabilità a priori delle ragioni dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass. S.U. n. 20598/08), ricorrono quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Corte costituzionale, n. 77 del 19/04/2018) che inducono alla compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta dal in persona del pro-tempore, nei confronti di Parte_1 Pt_3
e , nel giudizio n. 969/2023 R.G., ogni altra CP_1 CP_2 Controparte_3 istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3116/22 emesso dal Tribunale di Salerno;
2) compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Salerno, 19.07.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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