CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente e Relatore ADINOLFI RAFFAELE, Giudice PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7459/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Camera Di Commercio Salerno - Via Generale Clark 84131 Salerno SA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente 1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2425/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 8 e pubblicata il 05/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230026097160000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7945/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Salerno con atto di appello notificato a mezzo pec consegnata il 14/11/2024, depositato in pari data, impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno n.2425 sezione 8ª del 30/05/2024, depositata il 5/06/2024, con la quale veniva accolto il ricorso proposto da Resistente 1, avverso la cartella di pagamento n. 10020230026097160000, notificata il 23/10/2023, con la quale veniva chiesto il pagamento di € 229,02 per diritti camerali 2020 per la società Resistente 1 s.n.c. di cui la ricorrente era legale rappresentante.
I primi giudici così motivano:
……”
Risulta, infatti, agli atti copia del risultato di una verifica della partita IVA effettuata dalla contribuente il 04/11/2021 presso l'Agenzia delle Entrate da cui emerge che è stata cancellata in data 30/12/2016; risulta altresì depositata comunicazione della contribuente alla C.C.I.A.A. di Salerno datata 18/01/2022, in cui si lamenta la mancata evasione della richiesta di cancellazione e l'illegittima richiesta dei diritti camerali non più dovuti.
……”
L'appellante censurando l'impugnata decisione chiede, in riforma della stessa, la conferma della pretesa tributaria. A sostegno dei motivi deduce che in base al regolamento per l'attuazione dell'art.17 della legge 23/12/1999, n. 488, sono tenute al pagamento del diritto camerale le imprese che al primo gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel registro delle imprese istituito in attuazione dell'art. 8 della legge n. 580/1993, nonchè le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento.
L' appellato con memoria depositata il 9/01/2025, si costituiva in giudizio e chiedeva la conferma della sentenza impugnata, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della proposizione di nuove domande e nuove difese, nonché dell'esibizione di nuova documentazione in appello da parte della Camera di Commercio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre esaminare l'eccezione preliminare di inammissibilità.
L'eccezione è fondata e, pertanto, va accolta. L'Ufficio deposita diversi documenti in appello al fine di dimostrare l'iscrizione della società nel registro delle imprese e la diversa rappresentazione dedotta dal contribuente riguardante la richiesta di cancellazione, che non era avvenuta poiché lo stesso contribuente non aveva adempiuto alle richieste dall'Ufficio in merito alla domanda di cancellazione.
Mentre nella comparsa di costituzione di primo grado, la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Salerno eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, limitandosi a dedurre genericamente nel merito, ovvero che la società è tenuta al pagamento del diritto camerale, poichè risulta iscritta, alla data del 2020, nel registro delle imprese;
senza menzionare le risultanze istruttorie di rigetto della domanda di cancellazione e, proposte, per la prima volta con i motivi di appello.
Nel processo tributario, la Cassazione ha più volte ribadito il divieto di introdurre motivi nuovi in appello, per non alterare l'oggetto del giudizio, cfr. SS.UU. n.15408 del 15/10/2003, si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della "causa petendi" quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio.
Con sentenza n. 2058 del 19/01/2024, la Cassazione ha affermato che: Nel giudizio tributario è configurabile una domanda nuova, inammissibile in appello, quando il contribuente introduce una diversa "causa petendi", deducendo un differente tema di indagine e di decisione idoneo ad alterare l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, mentre il contribuente - che, nel primo grado, abbia comunque contestato in toto l'an debeatur - è legittimato a sollevare col gravame una diversa prospettazione giuridica del medesimo "petitum" sulla non debenza del tributo.
Pertanto, l'appello va rigettato stante il divieto di introdurre nuovi motivi in appello.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 200,00, per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente e Relatore ADINOLFI RAFFAELE, Giudice PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7459/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Camera Di Commercio Salerno - Via Generale Clark 84131 Salerno SA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente 1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2425/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 8 e pubblicata il 05/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230026097160000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7945/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Salerno con atto di appello notificato a mezzo pec consegnata il 14/11/2024, depositato in pari data, impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno n.2425 sezione 8ª del 30/05/2024, depositata il 5/06/2024, con la quale veniva accolto il ricorso proposto da Resistente 1, avverso la cartella di pagamento n. 10020230026097160000, notificata il 23/10/2023, con la quale veniva chiesto il pagamento di € 229,02 per diritti camerali 2020 per la società Resistente 1 s.n.c. di cui la ricorrente era legale rappresentante.
I primi giudici così motivano:
……”
Risulta, infatti, agli atti copia del risultato di una verifica della partita IVA effettuata dalla contribuente il 04/11/2021 presso l'Agenzia delle Entrate da cui emerge che è stata cancellata in data 30/12/2016; risulta altresì depositata comunicazione della contribuente alla C.C.I.A.A. di Salerno datata 18/01/2022, in cui si lamenta la mancata evasione della richiesta di cancellazione e l'illegittima richiesta dei diritti camerali non più dovuti.
……”
L'appellante censurando l'impugnata decisione chiede, in riforma della stessa, la conferma della pretesa tributaria. A sostegno dei motivi deduce che in base al regolamento per l'attuazione dell'art.17 della legge 23/12/1999, n. 488, sono tenute al pagamento del diritto camerale le imprese che al primo gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel registro delle imprese istituito in attuazione dell'art. 8 della legge n. 580/1993, nonchè le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento.
L' appellato con memoria depositata il 9/01/2025, si costituiva in giudizio e chiedeva la conferma della sentenza impugnata, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della proposizione di nuove domande e nuove difese, nonché dell'esibizione di nuova documentazione in appello da parte della Camera di Commercio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre esaminare l'eccezione preliminare di inammissibilità.
L'eccezione è fondata e, pertanto, va accolta. L'Ufficio deposita diversi documenti in appello al fine di dimostrare l'iscrizione della società nel registro delle imprese e la diversa rappresentazione dedotta dal contribuente riguardante la richiesta di cancellazione, che non era avvenuta poiché lo stesso contribuente non aveva adempiuto alle richieste dall'Ufficio in merito alla domanda di cancellazione.
Mentre nella comparsa di costituzione di primo grado, la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Salerno eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, limitandosi a dedurre genericamente nel merito, ovvero che la società è tenuta al pagamento del diritto camerale, poichè risulta iscritta, alla data del 2020, nel registro delle imprese;
senza menzionare le risultanze istruttorie di rigetto della domanda di cancellazione e, proposte, per la prima volta con i motivi di appello.
Nel processo tributario, la Cassazione ha più volte ribadito il divieto di introdurre motivi nuovi in appello, per non alterare l'oggetto del giudizio, cfr. SS.UU. n.15408 del 15/10/2003, si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della "causa petendi" quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio.
Con sentenza n. 2058 del 19/01/2024, la Cassazione ha affermato che: Nel giudizio tributario è configurabile una domanda nuova, inammissibile in appello, quando il contribuente introduce una diversa "causa petendi", deducendo un differente tema di indagine e di decisione idoneo ad alterare l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, mentre il contribuente - che, nel primo grado, abbia comunque contestato in toto l'an debeatur - è legittimato a sollevare col gravame una diversa prospettazione giuridica del medesimo "petitum" sulla non debenza del tributo.
Pertanto, l'appello va rigettato stante il divieto di introdurre nuovi motivi in appello.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 200,00, per compenso professionale, oltre accessori di legge.