Ordinanza collegiale 22 luglio 2025
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00569/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01931/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1931 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NC SS, rappresentata e difesa dall'avvocato RE Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, Regione Campania, non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
RE SS, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Fortunato, EA Esposito, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Fortunato in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 31;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del diniego di autorizzazione paesaggistica prot. 12995 del 09/09/2024 notificato il 30/09/2024 dal Comune di Positano;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SS NC il 7.11.2025:
a) Della relazione tecnica prot. 15195 del 24.09.2025 del Comune di Positano, Area Tecnica – Edilizia Privata, resa e depositata a seguito di Ordinanza Istruttoria n. 1334/2025 del 22.07.2025 del TAR Campania, Salerno, nell’ambito del ricorso R.G. 1934/2021; b) ove occorra, della relazione illustrativa del 26.10.2011 e relativi allegati del Responsabile del procedimento per il paesaggio del Comune di Positano, di cui si è avuta conoscenza solo a seguito di ricorso ex 116 c.p.a. e depositata il 26.09.2025;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino e di RE SS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa NN TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 18 novembre 2024 e depositato il successivo 27 novembre, la sig.ra SS NC, proprietaria di un immobile sito nel Comune di Positano alla Via Del Brigantino (foglio 5, p.lle 853, 856), attualmente destinato al servizio di ristorante denominato “Le tre sorelle”, ha impugnato, chiedendo l’annullamento previa sospensiva, il provvedimento del Comune di Positano in epigrafe indicato, recante diniego della richiesta di autorizzazione paesaggistica dei “ lavori per la realizzazione di parete divisoria in legno e vetri nel ristorante Chez Black di Positano e l’apertura di un varco ” formulata dal CTU nominato dal Giudice dell’esecuzione nell’ambito del procedimento ex art. 612 c.p.c. pendente dinanzi al Tribunale di Salerno.
2. La ricorrente espone che:
- con atto pubblico del 19.01.1983, stipulato tra il sig. SS EA (dante causa dell’odierna ricorrente) e il sig. SS RE (proprietario confinante e titolare del ristorante Chez Black), quest’ultimo riconosceva l’esistenza di un diritto di passaggio, assumendo l’obbligo di rimuovere le opere ostative all’esercizio di detto diritto;
- con le sentenze del Tribunale di Salerno nn. 649/1981 e 2444/2001 (confermata in appello con sentenza n. 254/2008 e in Cassazione con sentenza n. 23276/2013) è stata accertata in sede giudiziale l’esistenza del predetto diritto di passaggio:
- in esecuzione della sentenza n. 2444/2001 il Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Salerno, sez. di Amalfi, con ordinanze del 05.02.2003 e 21.09.2010 - rese in procedimento ex art. 612 c.p.c. - ha disposto, sulla base della richiesta depositata dal CTU nominato, la realizzazione di una parete divisoria in legno e vetri nel ristorante Chez Black in Positano;
- con nota del 25.11.2011 il CTU, attesa l’inerzia comunale, ha richiesto alla Regione Campania di attivarsi in via sostitutiva;
- con provvedimento prot. n. 0132945 del 21.02.2012 la Regione Campania ha rilasciato, in via sostitutiva, parere favorevole sul progetto di intervento, inviando gli atti alla Soprintendenza per l’adozione del parere di competenza;
- con nota prot. 14551 del 16.05.2012 la Soprintendenza ha emesso parere negativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; indi la Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 351 del 26.07.2012, ha negato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
- il parere ed il pedissequo diniego sono stati impugnati dinanzi a questo TAR che, con sentenza n. 1845/2015, ha accolto il ricorso annullando gli atti gravati;
- con nota prot. 10393 del 20.04.2017 la Soprintendenza ha espresso un nuovo parere negativo perché “ le opere riguardanti la realizzazione della parete andrebbero ad insistere su di una superfice attualmente oggetto di condono ancora inesitato ”; il citato parere è stato trasmesso dal Comune con nota del 10.05.2017;
- il parere negativo e la nota comunale sono stati impugnati, con ricorso incardinato con n.R.G. 981/2017, innanzi a questo TAR che (previa riunione con il ricorso n.R.G. 1849/2011, proposto da SS RE al fine di ottenere l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per la realizzazione della DIA del 19.04.2011 depositata dal CTU), con sentenza n. 582/2021 ha in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile il ricorso proposto da SS NC, mentre ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto da SS RE;
- avverso la citata sentenza ha proposto appello l’odierna ricorrente; il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7206/2023, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto l’impugnativa “ limitatamente alla nota del Comune del 10 maggio 2017 laddove non reca alcuna motivata determinazione imputabile a tale ente”;
- a seguito di diffida della ricorrente, il Comune di Positano ha adottato, previa comunicazione di motivi ostativi, il provvedimento di diniego in questa sede gravato.
3. A sostegno del gravame sono state articolate, a mezzo di nove motivi, plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere (art. 146 d. lgs. 42/2004, difetto di istruttoria, vizio del procedimento, erroneo presupposto, omesso esame di un fatto decisivo, sviamento di potere, difetto di motivazione, art. 4, comma 2, legge 2248/1865 allegato E, violazione dei principi generali sull’obbligo della p.a. di conformarsi al giudicato derivante da decisione giurisdizionale in sede civile, violazione dei doveri di collaborazione tra le amministrazioni, violazione e/o elusione di precedenti giudicati, contraddittorietà, violazione del principio di tipicità, art. 3 l. 241/1990, genericità, perplessità, artt. 9 bis, commi 1 e 1bis, d.p.r. n 380 del 2001, error in iudicando).
4. Si sono costituiti, con memoria di stile, il Ministero della Cultura e la locale Soprintendenza.
4.1. Nel costituirsi in giudizio, il controinteressato SS RE ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione (poiché l’istanza di autorizzazione paesaggistica oggetto del diniego è stata depositata dal CTU su delega del giudice dell’esecuzione a seguito dell'attivazione di processo esecutivo ex art. 612 c.p.c.), la prescrizione dell’ actio iudicati (in quanto il termine di cui all’art. 2953 c.c., che avrebbe cominciato a decorrere dalla sentenza della Cassazione n. 23276 del 14.10.2013, sarebbe ormai ampiamente maturato in assenza di atti interruttivi della prescrizione), nonché l’intervenuta estinzione della procedura esecutiva; ha in ogni caso contrastato la fondatezza nel merito delle avverse censure.
5. Alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2025, previa rinuncia all’istanza cautelare, la causa è stata cancellata dal ruolo della camera di consiglio; contestualmente è stata fissata l'udienza pubblica del 16 luglio 2025 per la discussione e definizione nel merito del gravame.
6. Le parti hanno depositato ulteriori memorie a sostegno delle già spiegate difese in vista dell’udienza pubblica del 16 luglio 2025.
7. Con ordinanza n. 1334 del 22 luglio 2025 sono stati disposti incombenti istruttori al fine di acquisire “ con onere a carico della parte più diligente: a) l’istanza di condono prat. 574 del 25 luglio 1986, in uno alla documentazione integrativa prot. 0014943 del 29 novembre 2018 (menzionate nel provvedimento impugnato), e relativi allegati; b) la relazione istruttoria “del responsabile del procedimento per la tutela del paesaggio del 26/10/2011” e relativi allegati (del pari menzionata nel provvedimento gravato); c) la nota prot. 3681 del 21.03.2016 del Comune di Positano; con onere a carico dell’intimato Comune di Positano: una dettagliata relazione sui fatti di causa alla luce delle censure formulate da parte ricorrente, che andrà corredata di tutta la documentazione ritenuta necessaria e/o utile, ivi inclusa una puntuale ricostruzione dei luoghi interessati dalla vicenda, accompagnata dal raffronto (anche a mezzo di opportune sovrapposizioni grafiche) fra le aree oggetto dell’istanza di condono e quelle di intervento ”.
8. In adempimento degli incombenti istruttori disposti dal Collegio, il Comune di Positano (senza costituirsi in giudizio) ha depositato relazione e documentazione; anche le parti hanno provveduto a versare agli atti cospicua documentazione.
9. Con atto di motivi aggiunti notificati e depositati il 7 novembre 2025 la ricorrente ha impugnato la relazione prodotta in giudizio dal Comune di Positano, nonché la “ relazione illustrativa, ex art. 146 – comma 7 del D.Lgs. n. 42/2004, del 26.10.2011 ” deducendo, a mezzo di due motivi, plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere (violazione dell’ordinanza cautelare, difetto di motivazione e di istruttoria, genericità, perplessità, travisamento, violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, buona amministrazione, celerità, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, sviamento, esistenza di precedente giudicato).
10. Il controinteressato SS RE ha eccepito l’inammissibilità e la tardività dei motivi aggiunti, di cui ha in ogni caso dedotto l’infondatezza.
11. Previo deposito di ulteriori memorie e memorie di replica, all’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa è stata introitata in decisione.
12. Il Collegio ritiene di prescindere dalla disamina delle plurime eccezioni formulate in rito dal controinteressato con riguardo al ricorso introduttivo, che risulta infondato per quanto appresso si dirà.
8. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta l’erroneità della motivazione del diniego incentrata sulla pendenza di condono edilizio ex L. 47/1985 sugli immobili di proprietà del controinteressato, poiché il progetto presentato dal CTU non prevede affatto interventi su tali immobili. In particolare i lavori (come emerge dalla relazione tecnica asseverata allegata alla richiesta di autorizzazione) consistono: a) nella rimozione della parete in legno a vetro e specchi posizionata sul lato in cui si trova la porta di accesso alla proprietà della ricorrente; b) nell’installazione di un pannello multistrato di cm 6 tramite bullonatura tale da realizzare un corridoio avente lunghezza di almeno metri 1,00 dalla parete divisoria esistente tra i due locali; c) nel rimontaggio degli elementi precedentemente rimossi sul nuovo pannello e/o rifacimento con le stesse caratteristiche tipologiche, senza modifica dei prospetti e/o della sagoma dell’immobile del controinteressato. La superficie cui deve essere realizzata la parete non è oggetto di condono, che riguarda invece le opere realizzate da SS RE che non sono interessate dalla realizzazione del passaggio.
8.1. La doglianza è infondata.
8.2. Preliminarmente si osserva che devono essere condivise le osservazioni della ricorrente secondo cui non può assumere rilievo alcuno nel presente giudizio la pendenza di un condono sui beni di proprietà della ricorrente stessa, cui non è stato operato alcun riferimento nel provvedimento comunale.
8.3. In ordine alla (invece rilevante e controversa) questione relativa alla incidenza degli interventi progettati su area interessata dalla richiesta di condono ex lege 47/1985 a suo tempo presentata da SS RE (pratica n. 574 del 25 luglio 1986), si osserva quanto segue.
8.4. Dalla CTU espletata nell’ambito del giudizio di cui alla sentenza n. 2444/01 emerge che i locali nei quali sono alloggiati i contigui ristoranti Chez Black e Le tre sorelle “ sono ubicati alla via del Brigantino… e prospettano entrambi verso la spiaggia dalla quale sono divisi da uno spazio comunale . Verso tale spazio il locale di proprietà SS ha il fronte sud arretrato di circa metri 5,25 rispetto a quello del contiguo locale di proprietà AC per cui il lato sud del primo forma un angolo retto con il lato ovest del secondo nel quale si apre il vano di porta che costituisce l’accesso secondario al ristorante tre sorelle… Innanzi ad entrambi sono state realizzate delle strutture a veranda di diverse caratteristiche, che terminano su di un fronte pressoché unico sul lato mare; in particolare la veranda servizio dello Chez Black ha struttura portante in legno con soffitto pure di legno e cultura perimetrale lato sud avente andamento curvilinea tre settori con ampie specchiature su telai in legno apribili a fisarmonica… Detta veranda racchiude completamente lo spazio sul quale si apre il vano che costituisce l’accesso di servizio del locale le tre sorelle… ed inoltre la parete nella quale è posto detto vano, costituente muro perimetrale ovest del medesimo locale, viene ad essere, per la parte nord, anche la chiusura perimetrale est della veranda ”.
La CTU ha concluso quindi nel senso per cui “ per consentire il libero e indisturbato accesso presso delle tre sorelle attraverso l’ingresso secondario deve essere realizzata all’interno della veranda e parallelamente al muro esterno ovest di detto locale una parete divisoria che per non alterare le linee architettoniche esistenti abbia le medesime caratteristiche di quelle della veranda, vale a dire in legno e vetri ”.
Dalla relazione tecnica (e dai relativi allegati) emerge dunque che le opere a farsi sono collocate “all’interno della veranda” realizzata dal sig. SS RE.
8.5. Ciò risulta confermato: a) dagli allegati alla relazione trasmessa dal Comune in adempimento degli incombenti istruttori disposti dal Collegio (finalizzati anche ad ottenere un “ raffronto (anche a mezzo di opportune sovrapposizioni grafiche) fra le aree oggetto dell’istanza di condono e quelle di intervento ”; in particolare, l’“estratto dalla Tavola grafica del condono edilizio” è stato integrato “ con un tratto di colore lilla” che raffigura le opere oggetto di autorizzazione paesaggistica, le quali si situano, all’evidenza, all’interno dell’area interessata dal condono; b) dalla stessa relazione del tecnico di parte ricorrente, depositata agli atti il 15 gennaio 2026, in cui si legge che “ Il sig. SS RE, proprietario del ristorante “Chez Black”, sullo spiazzo comunale davanti al proprio ristorante, e per l’intera larghezza del proprio immobile adibito a ristorante prospiciente l’area pubblica, ha realizzato una veranda chiusa occupando lo spazio pubblico dove è situata la porta dell’ingresso secondario del ristorante “Le Tre Sorelle” attraverso il quale veniva esercitato il diritto di accesso del medesimo. Ne deriva, pertanto, che l’accesso secondario del ristorante “Le Tre Sorelle” veniva ostruito di fatto dalla realizzazione della predetta veranda avendo occupato, con detta costruzione, lo spiazzo comunale pubblico che va dalla porta di accesso secondario all’attuale via del Brigantino. Detta zona di passaggio veniva inglobato nella più ampia superficie della sala ristorante del “Chez Black” disponendoci tavoli e sedie al servizio della propria clientela ” e che “ l’intervento da realizzare per il ripristino del passaggio su area pubblica al fine di consentire l’utilizzazione dell’ingresso secondario al ristorante “Le Tre Sorelle” attraverso la vecchia porta esistente .. riguarda esclusivamente l’interno della sala esterna (veranda con legno e vetro) del ristorante “Chez Blanck” di proprietà di SS RE, oggetto di richiesta di sanatoria ai sensi della ex Legge n. 47/85 – Condono Edilizio - pratica n. 574 del 25.07.1986 ancora in corso di definizione da parte dell’area tecnica del comune di Positano ”.
8.6. Ne discende l’infondatezza del motivo, considerato che, come noto, in mancanza di liceità paesaggistica dell'immobile sul quale si intende intervenire, non essendo state autorizzate precedenti trasformazioni dello stesso con un adeguato titolo paesaggistico, è precluso il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per interventi ulteriori (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 21 luglio 2025, n. 1324).
9. Con il secondo motivo si deduce che, in ogni caso, nessun rilievo può assumere la circostanza che le opere su cui deve essere eseguito l’intervento siano oggetto di condono ancora inesitato, considerato che si tratta di dare esecuzione ad un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, cui la pubblica amministrazione è tenuta a conformarsi, e che in ogni caso l’istanza proviene (non già dal proprietario dell’immobile abusivo non ancora condonato) ma da un soggetto terzo, estraneo alle vicende dell’immobile.
9.1. La censura, nelle sue diverse articolazioni, non può essere accolta.
9.2. Il Collegio – pur non ignorando l’orientamento richiamato da parte ricorrente, secondo cui l’amministrazione, richiesta del rilascio di un titolo in esecuzione di un giudicato civile, non potrebbe compiere alcuna valutazione, essendo tenuta senz'altro a rilasciarlo in forza del vincolo discendente dal giudicato – ritiene preferibile il diverso orientamento pretorio secondo cui il giudicato civile non vincola l'Amministrazione (estranea al giudizio) alla medesima stregua in cui vincola le parti private del giudizio (cristallizzando in via definitiva l'assetto dei rapporti tra stesse) e pertanto non impone all'Amministrazione di rilasciare, senza alcun ulteriore spazio di valutazione, il titolo necessario.
Un vincolo di fatta a carico dell'amministrazione violerebbe infatti il principio costituzionale di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. e lo stesso diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost., considerato che, da un lato, il giudicato civile che definisce una causa fra privati cittadini realizza una composizione di interessi, appunto, privati, e per sua natura non prende in alcun modo in diretta considerazione l'interesse pubblico, per cui “ ritenere che tale giudicato vincoli l'amministrazione significherebbe allora, o potrebbe significare, impedirle di perseguire l'interesse pubblico cui è preposta, con pregiudizio del suo buon andamento ” (Consiglio di Stato, sez. VI, 2 febbraio 2017, n. 455); dall’altro lato “ ritenere che l'amministrazione, la quale è un soggetto dell'ordinamento al pari dei privati, sia vincolata al giudicato pronunciato in un giudizio al quale essa non ha partecipato, rappresenterebbe una violazione del suo diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. ” ( ibidem ).
Del resto il giudicato civile contiene un accertamento che riguarda esclusivamente la sussistenza del diritto (nel caso di specie di passaggio) ma non comprende – né può comprendere - gli aspetti pubblicistici inerenti la compatibilità paesaggistica dell’intervento necessario a fornire tutela al privato vittorioso.
In tal senso è stato condivisibilmente affermato che “ l’obbligo dell’Amministrazione di “conformarsi al giudicato per il caso deciso”, pertanto, ha una portata diversa dal “vincolo di giudicato” che s’impone alle parti del giudizio civile e il comando giudiziale che ne deriva non può tout court estendersi all’Amministrazione, esaurendone ogni residuo potere. L'art. 4 L.A.C., infatti, impone all'Amministrazione di "conformarsi" a quel giudicato, nell'esercizio dei poteri che in capo ad essa residuano, con riguardo agli aspetti che la sentenza civile non affronta, poiché estranei al thema decidendum ” (TAR Venezia, sez. II, 1 febbraio 2019, n. 136).
Sulla scorta dell'accertamento contenuto nella sentenza civile, pertanto, l’amministrazione, ferma la necessità di consentire l'attuazione del dictum giudiziale, conserva intatto il potere di valutare, sotto altri profili, la conformità del progetto che le viene sottoposto alla disciplina urbanistico-edilizia e paesaggistica, e tanto a prescindere dalla provenienza dell’istanza (dal proprietario dell’immobile abusivo non ancora condonato ovvero da un soggetto terzo, estraneo alle vicende dell’immobile).
10. Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta che il provvedimento è illegittimo, per violazione e/o elusione del giudicato, poiché il Comune è venuto meno all’obbligo, derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7206/2023, di valutare autonomamente ed approfonditamente la richiesta di autorizzazione paesaggistica, atteso che si è limitato a richiamare il diniego del Ministero del 12.04.2012 (annullato con la sentenza n. 1845/2015 di questo TAR) e il parere soprintendizio del 20.04.2017 (di cui la sentenza del Consiglio di Stato n. 7206/2023 ha escluso, in quanto tardivo, ogni carattere vincolante).
10.1. La doglianza è infondata, considerato che, come emerge dalla piana lettura del provvedimento impugnato, il Comune – lungi dall’aderire acriticamente ad un parere erroneamente ritenuto vincolante o a limitarsi ad una sua pedissequa riproposizione – ha ampiamente illustrato, sulla scorta delle caratteristiche del caso concreto, le ragioni ostative al rilascio del provvedimento; né è in sé foriera di illegittimità la circostanza che l’Ente, all’esito di un’autonoma valutazione, abbia condiviso i rilievi contestati dalla Soprintendenza.
11. Con il quarto, il quinto ed il sesto motivo, strettamente connessi e pertanto suscettibili di esame congiunto, la ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego (e dei precedenti pareri della Soprintendenza, ove il Comune abbia inteso conformarsi ad essi) in quanto imperniato unicamente su profili urbanistico- edilizi, omettendo del tutto la valutazione di compatibilità paesaggistica delle opere a farsi, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente il mero richiamo alle previsioni del P.U.T..
11.1. Le censure non possono essere accolte in quanto, come già illustrato al § 8.5, in mancanza di liceità paesaggistica dell'immobile sul quale si intende intervenire, non essendo state autorizzate precedenti trasformazioni dello stesso con un adeguato titolo paesaggistico, non si possono rilasciare autorizzazioni paesaggistiche per interventi ulteriori.
Ciò non determina alcuna indebita sovrapposizione fra profili paesaggisti ed edilizi; anzi, la giurisprudenza ha evidenziato che “ proprio perché il titolo edilizio ed il titolo paesaggistico assolvono funzioni abilitative di controllo tra loro distinte ed autonome, l'autorità tutoria statale non può trovarsi nella condizione di pronunciarsi nei limiti delle proprie competenze, se la restante porzione edificatoria attinta dall'intervento sottoposto al suo giudizio sia rimasta sottratta alla valutazione di compatibilità paesaggistica ” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 15 luglio 2024, n. 1482; cfr. anche T.A.R. Campania, Salerno n. 2633/2021 secondo cui “ ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. n. 42/2004, non è più possibile, salvo specifiche eccezioni, il rilascio postumo (o in sanatoria) dell'autorizzazione paesaggistica, onde gli accertamenti diretti alla verifica della liceità dell'immobile costituiscono utile strumento conoscitivo per acclararne anche la originaria regolarità sotto il profilo paesaggistico ”).
12. Con il settimo motivo si lamenta la violazione del giudicato, deducendo che il provvedimento di diniego non si è attenuto alle vincolanti indicazioni rese con la precedente pronuncia di annullamento n. 1845/2015 (ove era stato evidenziato che “ nel proprio apprezzamento l’Ufficio ha operato una valutazione del tutto sommaria ed impropria, senza neppure valutare la necessità di realizzare nuove volumetrie e senza apprezzare la reale consistenza degli abusi asseritamente preclusivi del positivo apprezzamento paesaggistico ”) avendo sostanzialmente reiterato e riprodotto le medesime ragioni poste a base dei precedenti atti.
12.1. La doglianza non coglie nel segno.
12.2. La sentenza richiamata ha accolto il ricorso riconoscendo l’insufficienza della motivazione del parere negativo del 2012, reso in considerazione della “dubbia legittimità delle opere su cui dovrebbe essere realizzata la riapertura della porta ”, evidenziando che “ la mera “messa in dubbio” della legittimità delle opere interessate dal progettato intervento ” risultava, con ogni evidenza, idonea a sorreggere un provvedimento negativo; del tutto diverso è il tenore del diniego oggetto di odierno esame, il quale – in modo niente affatto vago – prende in considerazione una situazione ostativa, puntualmente descritta, che trova riscontro nella documentazione in atti.
13. Devono essere infine respinti l’ottavo ed il nono motivo, a mezzo dei quali si stigmatizza il generico richiamo al contrasto degli interventi richiesti con le previsioni del PUT (non potendo il mero richiamo ad una norma di legge assolvere all’onere di puntuale motivazione) e si deduce che l’omessa acquisizione dell’autorizzazione del Servizio Patrimonio alla realizzazione dell’intervento, valorizzata dal Comune, non può costituire motivo di diniego, atteso che l’autorizzazione onde trattasi interviene solo successivamente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e non certo in via preventiva.
13.1. Le affermazioni comunali osteggiate rappresentano infatti ulteriori ragioni poste a base del provvedimento, il quale tuttavia – proprio in quanto si connota quale plurimotivato – risulta adeguatamente sostenuto anche dalla sola circostanza che le opere su cui deve essere eseguito l’intervento siano oggetto di condono ancora inesitato, di modo che “ il giudice - ove ritenga infondate le censure indirizzate nei confronti di uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo di per sé a sostenerne e a comprovarne la legittimità, ha potestà di respingere il ricorso sulla sola scorta di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte nei confronti degli altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono stati articolati, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 8 aprile 2022, n. 4155).
14. Quanto ai motivi aggiunti, gli stessi, in accoglimento dell’eccezione formulata dal controinteressato, devono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse, atteso che la relazione istruttoria, redatta in esecuzione di incombenti disposti dal Collegio, non rappresenta atto amministrativo dotato di lesività ed autonomamente impugnabile, mentre la relazione illustrativa del 26 ottobre 2011 ha natura di atto endoprocedimentale, come peraltro riconosciuto dalla stessa ricorrente (cfr. pag. 8 motivi aggiunti: “ la relazione viene impugnata in questa sede solo per spirito tuzioristico, in quanto si tratta evidentemente di atto endoprocedimentale, privo di autonoma lesività ”).
15. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto, mentre i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse.
16. La complessità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- respinge il ricorso introduttivo;
- dichiara inammissibili per carenza di interesse i motivi aggiunti;
- compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RE ME, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
NN TO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN TO | RE ME |
IL SEGRETARIO