Ordinanza cautelare 12 luglio 2024
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 09/06/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00481/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00291/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 291 del 2024, proposto da
IÀ CO, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Ortenzi e Gianluca Ortenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre San Patrizio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Pierdominici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’atto di diniego di condono edilizio ex l. 47/1985, emesso dal responsabile di Area 4 del Comune di Torre San Patrizio, prot. n. 1914 del 17 aprile 2024, con tutti gli atti antecedenti, susseguenti e comunque presupposti e connessi, ivi compresa l’Ordinanza di ingiunzione di demolizione, emessa dal medesimo responsabile di Area 4 del Comune di Torre San Patrizio, prot. n. 2470 del 17 maggio 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre San Patrizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso vengono impugnati i provvedimenti indicati in epigrafe, con cui il Comune di Torre San Patrizio ha respinto la domanda di condono edilizio presentata dal ricorrente e ha ingiunto la demolizione dell’opera abusiva, consistente nell’aumento di volume non autorizzato di un edificio esistente ristrutturato.
Il diniego di condono – e il conseguente ordine di demolizione – è dipeso dal fatto che la domanda sarebbe stata presentata tardivamente, ossia oltre il termine derogatorio di 120 giorni previsto dall’art. 40, sesto comma, della legge n. 47 del 1985 per i soggetti che acquistano da una procedura esecutiva, come nel caso del signor IÀ.
A sostegno del gravame il ricorrente deduce:
- violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/1990;
- difetto di motivazione: il Comune avrebbe ritenuto la perentorietà del termine mediante un mero richiamo ad un precedente giurisprudenziale senza nulla precisare in ordine al caso concreto e alle numerose interlocuzioni tra l’istante e il Comune stesso, che avrebbero contribuito a far decorrere un tempo maggiore prima della proposizione della domanda di condono. In ogni caso, il termine di cui all’art. 40 citato non sarebbe perentorio, non prevedendo la norma alcuna decadenza sanzionatoria in caso di sua inosservanza;
- il termine di 120 giorni, comunque, avrebbe dovuto essere considerato sospeso nelle more delle interlocuzioni intercorse tra il Comune e il ricorrente;
- illegittimità derivata, per i medesimi motivi, dell’ordinanza di demolizione.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Torre San Patrizio.
In prossimità dell’udienza di discussione del merito, entrambe le parti hanno depositato memorie insistendo nelle proprie conclusioni.
Tenutasi la pubblica udienza in data 3 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione dopo la discussione orale.
2. Il ricorso non è fondato e va respinto.
Il Collegio reputa prioritario affrontare la questione della perentorietà del termine di 120 giorni previsto dall’art. 40, comma 6, della legge n. 40/1985 in favore di chi acquista da una procedura esecutiva e intende proporre domanda di condono per abusi riscontrati sul bene.
Al riguardo non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, che ritiene inderogabile e decadenziale detto termine ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. II, 21 giugno 2024, n. 5531; TAR Lazio Roma, sez. II bis , 22 dicembre 2021, n. 13348, che sa sua volta richiama TAR Lazio Roma, sez. II stralcio, sent. n. 9226/2021; TAR Campania Napoli, sez. III, 20 maggio 2019, n. 2635; TAR Lazio Roma, sez. II, 4 maggio 2011, n. 3851).
La possibilità di procedere alla sanatoria di un abuso edilizio costituisce, in via generale e astratta, una deroga ai principi generali dell’ordinamento giuridico ed ha carattere del tutto eccezionale; la disciplina sul condono edilizio, anche per quanto attiene ai termini che essa pone per la presentazione della domanda, è quindi tassativa e non è suscettibile di applicazione analogica o estensiva.
In particolare, l’art. 40, comma 6, della legge n. 47/1985 è disposizione speciale all’interno di una norma di sanatoria a sua volta speciale: l’inusuale lunghezza del termine di 120 giorni deve ritenersi volta proprio ad agevolare il soggetto che acquista da una procedura esecutiva, accettandone gli oneri e i rischi, nella verifica dell’esistenza di eventuali abusi edilizi avvalendosi dell'eccezionale facoltà di sanatoria, da esercitare tuttavia secondo i comuni canoni di ordinaria diligenza, ovvero con la sollecita attività di controllo della conformità dell’immobile, sin dalla conoscenza dell’esito della procedura, e la proposizione dell’istanza nel prescritto termine di 120 giorni, che è perentorio.
Pertanto, né l'interessato ha alcun margine di affidamento nel computare il decorso del termine in modi diversi dal chiaro disposto normativo, né il Comune ha alcun margine istruttorio e discrezionale per poter accogliere l’istanza pervenuta fuori termine, essendo dunque vincolato ad adottare un provvedimento di diniego.
Non si giunge a diverse conclusioni se si considera che la norma contiene la locuzione “ la domanda di sanatoria può essere presentata …”, dal momento che l’utilizzo del verbo “ può ” sta ad indicare una facoltà che viene concessa all’interessato, fermo restando il rispetto del termine dalla stessa norma prescritto. Giova ribadire, infatti, che il citato art. 40 pone una palese deroga di favore rispetto alla disciplina generale dell’ordinamento per i casi di abusivismo “sostanziale” (ossia non suscettibili di un “ordinario” titolo in sanatoria) e il termine di 120 giorni è volto proprio a favorire chi, concorrendo all’acquisto di un immobile nell’ambito di procedure esecutive, deve essere messo nella condizione di verificare e sanare eventuali abusi edilizi avvalendosi ti tale eccezionale facoltà di sanatoria, nel rispetto, tuttavia, dei comuni canoni di diligenza, anche a tutela della certezza del diritto e dei rapporti giuridici.
Non può essere taciuto, tra l’altro, che, nel caso in esame, il ricorrente ha ottenuto, in data 10 ottobre 2022, il provvedimento di assegnazione del Tribunale di Fermo quale giudice dell’esecuzione per l’immobile in questione, con cui espressamente è stato ragguagliato circa le problematiche esistenti e del fatto che “ ricorrendone i presupposti, potrà avvalersi delle disposizioni dell'art. 40 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e dall'art. 46 D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380, presentando domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla data del decreto emesso dall'Autorit à Giudiziari a” (cfr., documento n. 1 prodotto dal ricorrente in allegato al ricorso); ciò sta ad indicare che il termine di 120 giorni era a maggior ragione esigibile nei confronti del IÀ, essendo questi stato edotto in anticipo dell’esistenza degli abusi edilizi che vengono in rilievo e avendo egli avuto il tempo necessario per attivarsi per la domanda di condono. Irrilevanti, poi, sono le interlocuzioni intraprese con il Comune, che non possono valere a sospendere un termine prescritto dalla legge a pena di decadenza né possono essere addotte a giustificazione del ritardo invocando la buona fede, atteso che esse si inseriscono in un segmento procedimentale distinto e indipendente da quello che il ricorrente avrebbe dovuto attivare per ottenere il condono.
Da quanto sopra, discende, altresì, l’irrilevanza dell’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 - stante la vincolatività del provvedimento adottato dal Comune, che non avrebbe potuto essere diverso nonostante la partecipazione dell’interessato - nonché l’insussistenza dei lamentati vizi istruttorio e motivazionale.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
3. Le spese del giudizio, attesi anche i profili peculiari della vicenda in esame, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona De Mattia | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO