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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 03/02/2026, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 464/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GALLO ANTONIA, Presidente
GIUDICIANNI GIANCARLO, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2522/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Sede Di Aversa Via Carigliano 81031 Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Casal Di Principe - Via Giacoomo Matteotti 22 81033 Casal Di Principe CE
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 02820259004176203000 CATASTO-ALTRO 2011
- INTIMAZIONE n. 02820259004176203000 IRPEF-ALTRO 2014
- INTIMAZIONE n. 02820259004176203000 IMU 2011
- INTIMAZIONE n. 02820259004176203000 IMU 2012
- INTIMAZIONE n. 02820259004176203000 IMU 2013
- INTIMAZIONE n. 02820259004176203000 IMU 2014
- INTIMAZIONE n. 02820259004176203000 IMU 2016
- INTIMAZIONE n. 02820259004176203000 IMU 2017
- INTIMAZIONE n. 02820259004176203000 IMU 2018
- INTIMAZIONE n. 02820259004176203000 IMU 2019
- INTIMAZIONE n. 02820259004176203000 TARI 2014
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180003098849000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200006004354000 IMU 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200009730321000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200029483117000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210011549965000 TERRITORIO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210016823368000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028202300033101768001 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028202330033135332000 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000000872 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000000836 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
La contribuente ricorrente chiede:
Che l'On.le Corte di Giustizia Tributaria adita, voglia accogliere il presente ricorso e, per lo effetto: previa dichiarazione di contumacia dei resistenti non comparsi, nel merito dichiararsi la nullità e/o l'annullamento e/o revoca dell'atto impugnato per carenza del presupposto impositivo,per tutti i motivi sopra esposto, con ogni conseguenza ad esso inerente e il dovuto risarcimento del danno per il grave pregiudizio subito dal ricorrente a seguito di tale illegittima procedura.
In via subordinata e denegata provvedere all'annullamento delle sanzioni ed interessi per i motivi dedotti in narrativa la decurtazione degli importi da porre in detrazione, con il versamento in forma rateizzata .
Si fa riserva, sin da ora, di presentare memorie illustrative e documenti aggiuntivi.
Con riserva di ulteriori deduzioni. Si deposita: - intimazione di pagamento;
- procura alle liti, visura camerale.
Vinte le spese con attribuzione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione conclude:
Alla luce di quanto esposto e dedotto, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta voglia:
1. In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse, per difetto di motivazione, ovvero per decadenza dai termini impugnatori.
2. Nel merito, rigettare integralmente il ricorso proposto dalla sig.ra Ricorrente_1, in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la piena legittimità dell'intimazione di pagamento n. 02820259004176203000, notificata in data 17 aprile 2025, nonché la validità e la definitività delle cartelle di pagamento e degli avvisi esecutivi ivi richiamati, tutti regolarmente notificati e non impugnati nei termini di legge.
3. Accertare e dichiarare l'intervenuta definitività e inoppugnabilità degli atti presupposti, con conseguente esclusione di qualsivoglia forma di contraddittorio sulla loro legittimità.
4. Dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti sottesi, in ragione del termine decennale di prescrizione applicabile ai crediti erariali e locali, nonché delle ripetute interruzioni documentate per tabulas e delle sospensioni previste dalla normativa emergenziale (D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.).
5. Rigettare l'istanza cautelare ex art. 47 D.Lgs. 546/1992 per insussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris, non essendo stato dimostrato alcun danno grave e irreparabile né l'illegittimità dell'atto impugnato.
6. In ogni caso, condannare parte ricorrente alla rifusione in favore di parte resistente delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre accessori di legge (IVA e CPA se dovuti).
Con riserva di ulteriori produzioni documentali, deduzioni ed eccezioni anche istruttorie in corso di causa.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta chiede:
a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
L'Ente locale resistente conclude:
affinché l'adita Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta, adita Voglia, per i motivi su esposti, dichiarare, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso nei confronti del comune di Casal di
Principe, disponendone altresì l'estromissione dal presente giudizio ed, in subordine, rigettare il ricorso proposto dalla Sig.ra Ricorrente_1, in quanto del tutto inammissibile, nonchè del tutto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannarla al pagamento delle spese processuali in favore dell'Ente costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ricorre contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta nonché
contro
ADER e contro il comune di Casal di principe avverso un'intimazione di pagamento a cui erano sottese diverse cartelle esattoriali e avvisi di accertamento invocandone l'annullamento per a) la pretesa mancata notifica degli atti presupposti;
b) la violazione dell'art. 50 del D.P.R. 602/1973 per inefficacia della cartella oltre l'anno; c) la violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 7 della L. 212/2000;
d) la prescrizione e decadenza dei crediti sottesi;
e) la duplicazione di voci di debito e la pretesa indeterminatezza degli importi iscritti a ruolo;
f) la lesione del diritto di difesa.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta che si oppone a tutte le contestazioni eccepite da parte ricorrente e conferma la bontà del proprio operato.
Si costituisce il comune di Bellona che eccepisce il proprio di fetto di legittimazione passiva e conferma la rituale notifica di tutti gli atti presupposti di propria competenza.
Tutti concludono per il riconoscimento delle proprie ragioni con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di doglianza la signora Ricorrente_1 eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti all'avviso di intimazione impugnato.
Dalla lettura di tutta la documentazione depositata da parte dei resistenti si evince che:
1) la cartella n. 02820180003098849000 relativa a IRPEF anno d'imposta 2014 per € 1.670,67 risulta ritualmente notificata 09/08/2019 per compiuta giacenza avvenuta a seguito di assenza del destinatario presso il domicilio di residenza in data 15/06/2018 e 08/10/2018 e successiva affissione presso la casa comunale avvenuta in data 14/02/2019;
2) la cartella n. 02820200006004354000 relativa all'IMU anno 2011 (Comune di Casal di Principe) per
€ 1.719,00 risulta ritualmente notificata a mani della contribuente in data 01/02/2022;
3) la cartella n. 02820200009730321000 relativa all'IMU anno 2012 (Comune di Casal di Principe) per
€ 1.625,00 risulta ritualmente notificata a mani della contribuente in data 25/01/2022;
4) la cartella n. 02820200029483117000 relativa all'IMU anno 2013 (Comune di Casal di Principe) per
€ 933,00 risulta ritualmente notificata a mani della contribuente in data 20/02/2022;
5) la cartella n. 02820210011549965000 relativa all'IMU per le annualità 2014–2015 (Comune di Casal di
Principe) per € 749,00 risulta ritualmente notificata a mani della contribuente in data 16/06/2022;
6) la cartella n. 02820210016823368000 relativa all'IMU per le annualità 2016–2017 (Comune di Casal di
Principe) per € 1.207,00 risulta ritualmente notificata a mani della contribuente in data 16/06/2022;
7) la cartella n. 02820230002031175001 relativa alla TARI anno 2016 (Comune di Casal di Principe) € 615,00 risulta ritualmente notificata a mani della contribuente in data 20/02/2023;
8) la cartella n. 02820230033101768001 relativa all'IMU anno 2018 (Comune di Casal di Principe) € 599,00 risulta ritualmente notificata a mani della contribuente in data 08/12/2023;
9) la cartella n. 02820230033135332000 relativa all'IMU anno 2019 (Comune di Casal di Principe) € 550,00 risulta ritualmente notificata a mani della contribuente in data 08/12/2023.
Si evince inoltre che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha ritualmente notificato i seguenti atti cìvalidi ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione:
- intimazione di pagamento numero 02820249007521283000, notificata in data 21 maggio 2024 contenenti tutte le predette cartelli esattoriali;
- comunicazione preventiva di fermo amministrativo numero 02880202400010975000, notificata in data 1 ottobre 2024 contenenti le predette cartelli esattoriali;
- comunicazione preventiva di fermo amministrativo numero 02880202400001996000, notificata in data 13 febbraio 2024 contenenti le predette cartelle esattoriali.
La mancata impugnazione nei termini delle suddette cartelle ha reso definitiva la pretesa erariale ed alcuna prescrizione o decadenza può essere eccepita da parte della contribuente.
Il ricorso deve essere rigettato ed appare congrua la condanna alle spese quantificate in euro 400,00 da corrispondersi in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta oltre 15% per spese generali, euro 600 oltre oneri accessori, se dovuti da corrispondersi all'Agenzia delle Entrate Riscossione con distrazione al legale dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese quantificate in euro 1.000,00
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GALLO ANTONIA, Presidente
GIUDICIANNI GIANCARLO, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2522/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Sede Di Aversa Via Carigliano 81031 Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Casal Di Principe - Via Giacoomo Matteotti 22 81033 Casal Di Principe CE
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 02820259004176203000 CATASTO-ALTRO 2011
- INTIMAZIONE n. 02820259004176203000 IRPEF-ALTRO 2014
- INTIMAZIONE n. 02820259004176203000 IMU 2011
- INTIMAZIONE n. 02820259004176203000 IMU 2012
- INTIMAZIONE n. 02820259004176203000 IMU 2013
- INTIMAZIONE n. 02820259004176203000 IMU 2014
- INTIMAZIONE n. 02820259004176203000 IMU 2016
- INTIMAZIONE n. 02820259004176203000 IMU 2017
- INTIMAZIONE n. 02820259004176203000 IMU 2018
- INTIMAZIONE n. 02820259004176203000 IMU 2019
- INTIMAZIONE n. 02820259004176203000 TARI 2014
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180003098849000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200006004354000 IMU 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200009730321000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200029483117000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210011549965000 TERRITORIO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210016823368000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028202300033101768001 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028202330033135332000 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000000872 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000000836 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
La contribuente ricorrente chiede:
Che l'On.le Corte di Giustizia Tributaria adita, voglia accogliere il presente ricorso e, per lo effetto: previa dichiarazione di contumacia dei resistenti non comparsi, nel merito dichiararsi la nullità e/o l'annullamento e/o revoca dell'atto impugnato per carenza del presupposto impositivo,per tutti i motivi sopra esposto, con ogni conseguenza ad esso inerente e il dovuto risarcimento del danno per il grave pregiudizio subito dal ricorrente a seguito di tale illegittima procedura.
In via subordinata e denegata provvedere all'annullamento delle sanzioni ed interessi per i motivi dedotti in narrativa la decurtazione degli importi da porre in detrazione, con il versamento in forma rateizzata .
Si fa riserva, sin da ora, di presentare memorie illustrative e documenti aggiuntivi.
Con riserva di ulteriori deduzioni. Si deposita: - intimazione di pagamento;
- procura alle liti, visura camerale.
Vinte le spese con attribuzione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione conclude:
Alla luce di quanto esposto e dedotto, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta voglia:
1. In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse, per difetto di motivazione, ovvero per decadenza dai termini impugnatori.
2. Nel merito, rigettare integralmente il ricorso proposto dalla sig.ra Ricorrente_1, in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la piena legittimità dell'intimazione di pagamento n. 02820259004176203000, notificata in data 17 aprile 2025, nonché la validità e la definitività delle cartelle di pagamento e degli avvisi esecutivi ivi richiamati, tutti regolarmente notificati e non impugnati nei termini di legge.
3. Accertare e dichiarare l'intervenuta definitività e inoppugnabilità degli atti presupposti, con conseguente esclusione di qualsivoglia forma di contraddittorio sulla loro legittimità.
4. Dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti sottesi, in ragione del termine decennale di prescrizione applicabile ai crediti erariali e locali, nonché delle ripetute interruzioni documentate per tabulas e delle sospensioni previste dalla normativa emergenziale (D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.).
5. Rigettare l'istanza cautelare ex art. 47 D.Lgs. 546/1992 per insussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris, non essendo stato dimostrato alcun danno grave e irreparabile né l'illegittimità dell'atto impugnato.
6. In ogni caso, condannare parte ricorrente alla rifusione in favore di parte resistente delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre accessori di legge (IVA e CPA se dovuti).
Con riserva di ulteriori produzioni documentali, deduzioni ed eccezioni anche istruttorie in corso di causa.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta chiede:
a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
L'Ente locale resistente conclude:
affinché l'adita Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta, adita Voglia, per i motivi su esposti, dichiarare, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso nei confronti del comune di Casal di
Principe, disponendone altresì l'estromissione dal presente giudizio ed, in subordine, rigettare il ricorso proposto dalla Sig.ra Ricorrente_1, in quanto del tutto inammissibile, nonchè del tutto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannarla al pagamento delle spese processuali in favore dell'Ente costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ricorre contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta nonché
contro
ADER e contro il comune di Casal di principe avverso un'intimazione di pagamento a cui erano sottese diverse cartelle esattoriali e avvisi di accertamento invocandone l'annullamento per a) la pretesa mancata notifica degli atti presupposti;
b) la violazione dell'art. 50 del D.P.R. 602/1973 per inefficacia della cartella oltre l'anno; c) la violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 7 della L. 212/2000;
d) la prescrizione e decadenza dei crediti sottesi;
e) la duplicazione di voci di debito e la pretesa indeterminatezza degli importi iscritti a ruolo;
f) la lesione del diritto di difesa.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta che si oppone a tutte le contestazioni eccepite da parte ricorrente e conferma la bontà del proprio operato.
Si costituisce il comune di Bellona che eccepisce il proprio di fetto di legittimazione passiva e conferma la rituale notifica di tutti gli atti presupposti di propria competenza.
Tutti concludono per il riconoscimento delle proprie ragioni con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di doglianza la signora Ricorrente_1 eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti all'avviso di intimazione impugnato.
Dalla lettura di tutta la documentazione depositata da parte dei resistenti si evince che:
1) la cartella n. 02820180003098849000 relativa a IRPEF anno d'imposta 2014 per € 1.670,67 risulta ritualmente notificata 09/08/2019 per compiuta giacenza avvenuta a seguito di assenza del destinatario presso il domicilio di residenza in data 15/06/2018 e 08/10/2018 e successiva affissione presso la casa comunale avvenuta in data 14/02/2019;
2) la cartella n. 02820200006004354000 relativa all'IMU anno 2011 (Comune di Casal di Principe) per
€ 1.719,00 risulta ritualmente notificata a mani della contribuente in data 01/02/2022;
3) la cartella n. 02820200009730321000 relativa all'IMU anno 2012 (Comune di Casal di Principe) per
€ 1.625,00 risulta ritualmente notificata a mani della contribuente in data 25/01/2022;
4) la cartella n. 02820200029483117000 relativa all'IMU anno 2013 (Comune di Casal di Principe) per
€ 933,00 risulta ritualmente notificata a mani della contribuente in data 20/02/2022;
5) la cartella n. 02820210011549965000 relativa all'IMU per le annualità 2014–2015 (Comune di Casal di
Principe) per € 749,00 risulta ritualmente notificata a mani della contribuente in data 16/06/2022;
6) la cartella n. 02820210016823368000 relativa all'IMU per le annualità 2016–2017 (Comune di Casal di
Principe) per € 1.207,00 risulta ritualmente notificata a mani della contribuente in data 16/06/2022;
7) la cartella n. 02820230002031175001 relativa alla TARI anno 2016 (Comune di Casal di Principe) € 615,00 risulta ritualmente notificata a mani della contribuente in data 20/02/2023;
8) la cartella n. 02820230033101768001 relativa all'IMU anno 2018 (Comune di Casal di Principe) € 599,00 risulta ritualmente notificata a mani della contribuente in data 08/12/2023;
9) la cartella n. 02820230033135332000 relativa all'IMU anno 2019 (Comune di Casal di Principe) € 550,00 risulta ritualmente notificata a mani della contribuente in data 08/12/2023.
Si evince inoltre che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha ritualmente notificato i seguenti atti cìvalidi ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione:
- intimazione di pagamento numero 02820249007521283000, notificata in data 21 maggio 2024 contenenti tutte le predette cartelli esattoriali;
- comunicazione preventiva di fermo amministrativo numero 02880202400010975000, notificata in data 1 ottobre 2024 contenenti le predette cartelli esattoriali;
- comunicazione preventiva di fermo amministrativo numero 02880202400001996000, notificata in data 13 febbraio 2024 contenenti le predette cartelle esattoriali.
La mancata impugnazione nei termini delle suddette cartelle ha reso definitiva la pretesa erariale ed alcuna prescrizione o decadenza può essere eccepita da parte della contribuente.
Il ricorso deve essere rigettato ed appare congrua la condanna alle spese quantificate in euro 400,00 da corrispondersi in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta oltre 15% per spese generali, euro 600 oltre oneri accessori, se dovuti da corrispondersi all'Agenzia delle Entrate Riscossione con distrazione al legale dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese quantificate in euro 1.000,00