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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/06/2025, n. 5321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5321 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3233/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3233/2023 promossa da:
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Donato Giulio Parte_1 C.F._1
Ferringo, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Sant'Antonio Maria Zaccaria n. 4, presso il difensore attore contro
- (C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1
avv.ti Enrico Pigorini e Martina Canella, elettivamente domiciliato in alla via Gramsci n.14, CP_1
presso l'ufficio legale dell'azienda convenuto
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. a cartella di pagamento
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 19-01-2023 la IG.ra proponeva Parte_1
opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 06820220054317887000 per euro 5.553,89 emessa da su incarico dell' Controparte_2 [...]
e notificata in data 20-12-2022, chiedendo, in via preliminare, la sospensione Controparte_1 pagina 1 di 10 dell'efficacia esecutiva del provvedimento avversato e, in via principale, dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria vantata dall'Ente, con seguente nullità/inefficacia/annullabilità del titolo.
Parte attrice deduceva, in particolare, quanto segue:
- nel mese di ottobre 2019 la IG.ra contattava sulla sua utenza privata il dott. Parte_1 Per_1
, che già conosceva per pregresse prestazioni rese al padre, per sottoporre alla sua attenzione
[...]
le cartelle cliniche della defunta madre, prospettando un errore medico professionale dell'ospedale di
Vigevano Beato Matteo;
- nel corso della telefonata, il dott. precisava che il primo appuntamento utile era Persona_1
presso l'azienda ospedaliera universitaria di nuovo istituto presso il quale era in forze, non CP_1
avendo possibilità di riceverla prima presso il proprio studio privato:
- pertanto, l'attrice contattava l'azienda ospedaliera universitaria di fissando l'appuntamento CP_1
con il dott. per il giorno 16-10-2019; Persona_1
- in occasione dell'appuntamento, su indicazione del dott. , la IG.ra Persona_1 Parte_1
provvedeva al pagamento dei compensi richiesti pari a euro 150,00;
- nel corso del colloquio del 16-10-2019 il dott. conIGliava all'attrice di rivolgersi al Persona_1
prof. e al dott. medici legali con studio in Bologna;
Persona_2 Persona_3
- l'attrice contattava, quindi, i suddetti professionisti i quali, previo pagamento dei rispettivi compensi, fornivano la consulenza richiesta;
- in occasione dell'unico incontro avvenuto con il dott. presso l'azienda ospedaliera Persona_1
universitaria di non veniva, né presentato qualsivoglia preventivo per l'attività intramoenia, né CP_1
tanto meno veniva sottoscritto, né veniva conferito incarico di alcun tipo;
- la convenuta non ha consegnato alla IG.ra alcun elaborato peritale, né tanto meno Parte_1
parere in merito all'opportunità di affrontare o meno il giudizio;
- il credito vantato dalla azienda ospedaliera è di natura privatistica ed è costituito da attività libero professionale esercitata in strutture ambulatoriali, all'interno della struttura sanitaria.
Ritualmente chiamata in giudizio, in data 13-04-2023 si costituiva in giudizio l'
[...]
, chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla IG.ra , Controparte_1 Parte_1
deducendo ed eccependo quanto segue:
- in data 16-10-2019 la IG.ra incontrava, presso gli ambulatori dell' Parte_1 [...]
di il dott. , esponendogli la volontà di procedere alla Controparte_3 CP_1 Persona_1
valutazione dell'eventuale sussistenza di un nesso causale, in termini di responsabilità civile sanitaria,
pagina 2 di 10 tra il decesso della madre, IG.ra e la condotta dei professionisti che l'ebbero in cura Persona_4
nell'aprile-maggio 2019 presso l'Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano, incaricando il dott. Per_1
per la stesura di una relazione medica specialistica di parte;
[...]
- in detta occasione, il dott. evidenziava alla IG.ra che ai fini della Persona_1 Parte_1
predisposizione della relazione era necessario, quanto agli aspetti prettamente medico legali, incaricare, unitamente allo specialista chirurgo, un medico legale: tale incarico veniva affidato allo
Studio di medicina-legale del Prof. e del dott. Per_2 Per_3
- come previsto dall'art. 26, n. 3, del Regolamento ospedaliero per l'esercizio della Libera Professione, in data 28-11-2019 il dott. comunicava alla Persona_1 Controparte_4
- l'incarico di consulente di parte ricevuto;
[...]
- in adempimento all'incarico ricevuto dall'attrice, veniva predisposta la relazione medico legale sottoscritta dal dott. e dai medici legali prof. e dott. Persona_1 Persona_2 [...]
all'esito del quale l'azienda convenuta emetteva la fattura n. 126/2020; Per_3
- il dott. ha, quindi, puntualmente svolto l'incarico ricevuto dalla IG.ra e Persona_1 Parte_1
lo ha reso in regime di libera professione intramoenia, come consentito dal vigente Regolamento ospedaliero;
- il credito vantato dall'azienda convenuta è certo, liquido ed eIGibile.
Con decreto del 20-02-2023 il Giudice disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento avversato e fissava per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c. l'udienza del 05-05-2023 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
All'esito della suddetta udienza, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., rinviando il procedimento per la discussione sulle istanze istruttorie all'udienza del 20-
10-2023.
Con ordinanza del 22-10-2023 il Giudice formulava alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che veniva accolta dall'attrice e respinta dalla convenuta.
Con ordinanza del 15-02-2024 il Giudice ammetteva le istanze istruttorie formulate dalle parti.
Alle successive udienze del 02-07-2024 e del 22-10-2024 venivano assunte le prove ammesse.
La causa perveniva, quindi, all'udienza del 07-03-2025 per la precisazione delle conclusioni: in tale udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., trattenendo, alla scadenza, la causa per la decisione.
pagina 3 di 10 2. Innanzitutto, deve essere correttamente individuato l'oggetto del presente giudizio, che è
l'opposizione alla cartella di pagamento n. 06820220054317887000 per euro 5.553,89 emessa da su incarico dell' e Controparte_2 Controparte_1
notificata in data 20-12-2022: come indicato nella cartella avversata, l'importo richiesto riguarda il pagamento della fattura n. 126/J del 07-07-2020, sollecitato all'attrice in data 10-11-2021.
La fattura in questione per euro 5.490,00 attiene a prestazioni rese in regime libero professionale intramoenia dal dott. , in qualità di consulente di parte, nella vertenza tra , Persona_1 Persona_4
madre defunta dell'attrice, e l'Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano: in particolare, come si evince dalle indicazioni contenute nel citato documento (n. 5 di parte attrice), la prestazione resa riguarda la redazione di una relazione/consulenza medico-legale ad alto impegno, erogata il 18-11-2019.
3. Delineato l'oggetto della presente opposizione nei suindicati termini, si rileva preliminarmente che i fatti occorsi sono stati esposti da entrambe le parti in maniera pressoché analoga e concorde, salvo poi differire nell'interpretazione degli stessi.
Infatti, non è contestato che in data 16-10-2019 la IG.ra abbia incontrato il dott. Parte_1
, che all'epoca era dirigente medico con incarico di Direttore della Unità Operativa Persona_1
Complessa Chirurgia d'Urgenza, presso l' di per sottoporgli la Controparte_1 CP_1
questione relativa alla presunta responsabilità sanitaria dell'Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano, che aveva assistito sua madre prima del decesso.
Il dott. riferiva all'attrice che, per la redazione di una consulenza tecnica in ambito Persona_1
sanitario, era necessaria la figura del medico legale, suggerendo i nominativi del prof. Per_2
e del dott. che venivano contattati dall'attrice e incaricati di redigere il
[...] Persona_3
parere medico.
A questo punto, la narrazione della vicenda diverge e le parti espongono dinamiche differenti.
Secondo la prospettazione attorea, l'unica prestazione resa dal dott. sarebbe consistita Persona_1
nel colloquio intercorso presso l'azienda convenuta in data 16-10-2019 a fronte del quale veniva corrisposto l'importo di euro 150,00. Nel corso dell'incontro, il dott. avrebbe esposto Persona_1
all'attrice la necessità di rivolgersi ad un medico legale, suggerito nelle persone del prof. Per_2
e del dott. Pertanto, nessun incarico sarebbe stato conferito al dott.
[...] Persona_3 Per_1
dall'attrice per la redazione della consulenza medico legale.
[...]
Invece, secondo la prospettazione della convenuta, la IG.ra avrebbe incaricato il dott. Parte_1
di redigere la perizia/consulenza tecnica, indicandolo quale specialista per costituire il Persona_1
pagina 4 di 10 collegio peritale insieme con il prof. e il dott. Persona_2 Persona_3
Ciò posto, la vicenda può essere ricostruita e chiarita alla luce delle risultanze istruttorie, orali e documentali come segue:
- in sede di assunzione della prova testimoniale, entrambi i medici legali – e cioè il prof. Per_2
e il dott. – hanno riferito di essere stati contattati telefonicamente dal dott.
[...] Persona_3
in relazione alla possibilità di effettuare una consulenza su un caso mortale;
Persona_1
- previo esame della documentazione e redazione del preventivo di spesa, i due professionisti accettavano l'incarico, che avrebbero svolto quali medici legali, affiancati dallo specialista dott. Per_1
;
[...]
- in sede testimoniale, i due medici hanno confermato le suddette circostanze nei seguenti termini:
“Preciso che lo studio riceve una telefonata dal dott. , segnalando che c'era la possibilità di Per_1
svolgere una consulenza su un caso mortale;
rispondiamo che lo studio per prassi prima esamina i documenti e poi dà un parere;
se negativo, finisce lì, altrimenti in caso positivo, si procede con la perizia. All'esito dell'esame della documentazione, la dott.ssa conferma l'incarico al dott. Pt_1
come specialista;
c'è una mail che lo conferma” (prof. ); “Sì, nel caso di Per_1 Persona_2
responsabilità professionale, dal 2004 faccio le perizie con la collaborazione di uno specialista. Nel caso di specie la IG.ra mi è stata inviata dal dott. ; con mail del 24-10-2019 il mio studio Pt_1 Per_1
inviava il preventivo per la perizia, per quel che riguardava la nostra parte medico legale, allo studio
e per conoscenza al dott. , indicando anche le modalità operative dello studio e Pt_1 Persona_1
precisando che il caso sarebbe stato studiato anche con lo specialista di settore, già individuato dalla IG.ra nel dott. ” (dott. ; Pt_1 Persona_1 Persona_3
- con mail del 25-10-2019 inviata allo studio del prof. e del dott. Persona_2 Persona_3
nonché per conoscenza al dott. , la IG.ra comunicava di aver effettuato il Persona_1 Parte_1
bonifico a favore dello studio dei medici legali per l'esame preliminare della pratica, informandoli di aver incaricato il dott. quale specialista di riferimento (“la documentazione cartella Persona_1
clinica e dischetti sono stati consegnati al Dott. che sarà il chirurgo da noi incaricato” – doc. n. Per_1
2 di parte convenuta);
- in data 16-11-2019 veniva redatto il parere medico legale sul caso della IG.ra , a firma Persona_4
del dott. , quale specialista in chirurgia generale, e dai dott. e Persona_1 Persona_2 [...]
quali medici legali (doc. n. 5 di parte convenuta); Per_3
- in data 21-11-2019 il dott. comunicava alla convenuta di aver ricevuto l'incarico di Persona_1
pagina 5 di 10 CTP “nell'ambito del procedimento presso Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano”, con compenso stabilito in euro 4.500,00, allegando copia della mail del 25-10-2019 dalla IG.ra (doc. n. Parte_1
3 di parte convenuta).
Da quanto sopra considerato, ritiene questo Giudice provato che la IG.ra abbia Parte_1
conferito al dott. l'incarico di specialista nella consulenza collegiale per la valutazione Persona_1
del caso clinico della madre , unitamente al prof. e al dott. Persona_4 Persona_2 [...]
e che tale incarico sia stato conferito nell'ambito di una prestazione professionale Per_3
intramoenia.
Depongono a favore di tale conclusione molteplici elementi:
- il primo colloquio è stato effettuato presso la convenuta, fissato dalla IG.ra Parte_1
direttamente attraverso il CUP dell'azienda ospedaliera (“Nel corso della telefonata, il dott. Per_1
, considerato lo stato di sofferenza emotiva della IGnora precisava che il primo
[...] Pt_1
appuntamento utile era presso l'azienda ospedaliera universitaria di nuovo istituto presso il CP_1
quale era in forze e non avendo possibilità di riceverla prima presso il proprio studio privato. La dottoressa quindi, fissava con urgenza un appuntamento presso l'azienda ospedaliera Pt_1
universitaria di per il giorno 16 ottobre 2019, unico accesso e contatto avvenuto con la CP_1
struttura ospedaliera” – atto di citazione);
- al termine del colloquio del 16-10-2019 l'attrice versava all'azienda ospedaliera – non al dott. Per_1
- l'importo di euro 150,00 (doc. n. 2 di parte attrice) per “visita chirurgica generale” effettuata
[...]
dal dott. , ricevendone la fattura n. 0017759/RU/2019; Persona_1
- la IG.ra , dottore commercialista, è dotata di una preparazione culturale e di Parte_1
un'istruzione di tale livello da potersi avvedere che la prestazione era stata resa dal dott. Per_1
nell'ambito dell'esercizio della libera professione intramoenia, atteso (i) che la prestazione era
[...]
prenotata tramite CUP e non tramite lo stesso dott. , (ii) che la prestazione era stata Persona_1
resa in ospedale e non presso lo studio privato del dott. e (iii) che il pagamento del Persona_1
compenso era stato effettuato direttamente all'azienda convenuta e presso gli sportelli della stessa;
- l'incarico di redigere la perizia conferito al dott. emerge dalla mail del 25-10-2019 Persona_1
della IG.ra , dalle dichiarazioni testimoniali dei medici legali e dalla perizia redatta e Parte_1
sottoscritta da tutti e tre i professionisti;
- non è plausibile che la IG.ra potesse ritenere conclusa la prestazione del dott. Parte_1 Per_1
con il colloquio del 16-10-2019 – già pagato – considerato che la perizia è stata anche da lui
[...]
pagina 6 di 10 redatta e sottoscritta, come si evince dal frontespizio dell'elaborato peritale e dai nominativi in calce;
- infine, non è verosimile che l'importo di euro 150,00 potesse essere ritenuto satisfattivo della prestazione del dott. per la redazione della perizia, tanto più nel confronto con i Persona_1
compensi richiesti e percepiti dagli altri due consulenti.
4. Accertato il conferimento dell'incarico di consulente-specialista al dott. da parte Persona_1
dell'attrice e l'esecuzione della prestazione da parte del medico in regime di libera professione intramoenia, occorre ora verificare se l'importo richiesto dal professionista ed esposto dall'azienda convenuta per la prestazione resa in favore della IG.ra sia legittimo, sulla base della Parte_1
normativa di riferimento, ovvero congruo, nel caso di assenza di accordo tra le parti.
Quanto alla normativa di riferimento, pare utile richiamare quanto disposto dal Regolamento per l'esercizio della libera professione dell' , recepito con Controparte_1
deliberazione del 31-10-2017, per quel che qui rileva:
- rientra tra il personale avente titolo per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria il personale della dirigenza medica dipendente delle aziende sanitarie (art. 3), con l'esclusione dei professionisti che hanno optato per il regime non esclusivo (art. 4 e 5);
- a termini dell'art. 9, l'azienda garantisce al cittadino un'adeguata informazione sull'offerta delle prestazioni libero-professionali, sulle relative tariffe e sulle modalità di accesso;
inoltre, il cittadino, deve essere preventivamente informato dell'onere economico che dovrà sostenere;
pertanto, il cittadino che intenda usufruire delle prestazioni in regime di libera professione è tenuto al pagamento delle tariffe relative alle prestazioni di cui ha beneficiato, i cui criteri di determinazione sono indicati nell'art. 26;
- ai sensi dell'art. 11, “costituiscono, altresì, attività libero-professionali individuali le attività di consulenza di parte, diverse da quelle indicate all'art. 8, lettera H, svolte, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, su richiesta di singoli utenti privati o di enti pubblici o privati senza convenzione”;
- per l'esercizio della libera professione si devono utilizzare prioritariamente gli spazi aziendali (art. 17);
- il pagamento di prestazioni di qualsiasi importo, erogate in regime di libera professione, deve essere fatto direttamente all'azienda mediante mezzi di pagamento che ne assicurino la tracciabilità (art. 24);
- il professionista che intende espletare attività di libera professione deve presentare richiesta scritta
(art. 25);
- nel rispetto dei criteri indicati nell'art. 26.1, viene definito, d'intesa con il professionista interessato,
pagina 7 di 10 un tariffario delle prestazioni erogabili in regime di libera professione;
- per quanto, in particolare, riguarda le tariffe per le relazioni mediche e per le consulenze di parte,
l'art. 26.3 prevede che l'assunzione dell'incarico deve essere comunicata dal medico all'Azienda, che provvederà a fatturare le prestazioni in base alle comunicazioni del consulente stesso.
In applicazione di detti disposizioni, nel caso di specie, il dott. , quale dirigente medico Persona_1
esclusivo e autorizzato dall'azienda (cfr. doc. n. 3 di parte convenuta) era soggetto titolato per svolgere l'attività di libera professione intramuraria.
Quanto al compenso, nella comunicazione del 21-11-2019 inviata all' in data 02-12-2019 (doc. CP_1
n. 3 di parte convenuta), il dott. ha dichiarato che “Nel proprio tariffario della LP è Persona_1
presente apposita voce consulenza-medico legale (o similare)” e che “L'importo del compenso è stabilito in €. 4.500”.
Ora, ritiene questo Giudice che l'importo esposto dal dott. per la prestazione resa sia Persona_1
stato dallo stesso unilateralmente indicato e quantificato, non essendo emersi nel corso dell'istruttoria elementi che provino una condivisione con la IG.ra o quantomeno una Parte_1
preventiva comunicazione, né la sussistenza di un tariffario.
Non è in contrasto con quanto sopra la tesi difensiva sostenuta dall'azienda convenuta circa l'irrilevanza di un preventivo formale: è vero che non risulta neppure dal Regolamento la necessità di un preventivo formale, ma è altrettanto vero che il Regolamento richiede un'adeguata informazione all'utente sull'offerta delle prestazioni libero-professionali e sulle relative tariffe, dovendo essere il cittadino preventivamente informato dell'onere economico che dovrà sostenere (art. 9).
Tale onere non è stato assolto dall'Azienda, non essendo emerso nel corso del giudizio alcun elemento - documento ovvero testimonianza - sull'entità dell'importo da corrispondere al dott.
. Persona_1
Peraltro, nella comunicazione inviata dal dott. all in data 01-12-2019 il Persona_1 CP_1
professionista ha dichiarato la presenza nel proprio tariffario della voce relativa alla consulenza di parte (o similare), ma tale dichiarazione è rimasta priva di conferma, atteso che il citato tariffario non
è mai stato prodotto nel corso del giudizio, impendendo la verifica dell'eventuale fondatezza del quantum richiesto.
Pertanto, in assenza di una preventiva informazione all'attrice circa il compenso da corrispondere, la pretesa creditoria nell'entità di cui alla fattura n. 126/2020 appare illegittima e priva di riscontro regolamentare e probatorio.
pagina 8 di 10 La cartella di pagamento avversata va, quindi, annullata e l'importo dovuto all' dall'attrice per CP_1
la prestazione resa dal dott. – che va remunerata perché ne è stato provato lo Persona_1
svolgimento - rideterminata secondo i criteri che seguono.
Come già rilevato, l'importo richiesto di euro 4.500,00 non trova conferma né in un tariffario professionale, né in un preventivo accordo/condivisione tra le parti;
pertanto, il compenso dovuto dovrà essere individuato in base ad un giudizio di congruità. Peraltro, è la stessa parte convenuta a confermare la correttezza dell'utilizzo di tale parametro, laddove, anche in sede di comparsa conclusionale (pag. 14), richiama la congruità del credito vantato quale termine di valutazione con riferimento al contenuto e alla complessità della relazione peritale.
Considerando i compensi richiesti dagli altri due professionisti pari a complessivi euro 2.000,00, oltre oneri e accessori di legge, considerati i compensi in genere liquidati ai CTU da questa sezione (che ha specifica competenza in materia di responsabilità sanitaria), considerati i parametri di cui all'art. 26.1 del Regolamento, che richiedono la copertura di plurime voci e considerata la qualifica/competenza professionale del dott. , ritiene questo Giudice congruo determinare in euro 2.000,00, Persona_1
oltre oneri di legge, il compenso da corrispondere al citato professionista per la prestazione resa a favore dell'attrice in libera professione intramuraria.
Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla data del primo sollecito del 10-11-2021.
6. Quanto alle spese di lite, considerata la reciproca soccombenza – l'attrice, con riferimento all'insussistenza della pretesa creditoria dell'Ente e la convenuta, con riferimento alla considerevole riduzione della richiesta economica portata nella fattura n. 126/2020 - e considerata l'adesione dell'attrice alla proposta conciliativa formulata dal Giudice a fronte di un rifiuto da parte della convenuta, ritiene che sussistano giustificati motivi per consentirne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) annulla la cartella di pagamento n. 06820220054317887000 per euro 5.553,89 emessa da
[...]
su incarico dell' e notificata in Controparte_2 Controparte_1
data 20-12-2022 e ridetermina l'importo dovuto dalla IG.ra all' Parte_1 [...]
in euro 2.000,00 per compensi della prestazione sanitaria resa dal Controparte_1
dott. , oltre oneri di legge e interessi legali dal 10-11-2021 sino all'effettivo saldo. Persona_1
pagina 9 di 10 2) spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Milano, 27 giugno 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3233/2023 promossa da:
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Donato Giulio Parte_1 C.F._1
Ferringo, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Sant'Antonio Maria Zaccaria n. 4, presso il difensore attore contro
- (C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1
avv.ti Enrico Pigorini e Martina Canella, elettivamente domiciliato in alla via Gramsci n.14, CP_1
presso l'ufficio legale dell'azienda convenuto
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. a cartella di pagamento
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 19-01-2023 la IG.ra proponeva Parte_1
opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 06820220054317887000 per euro 5.553,89 emessa da su incarico dell' Controparte_2 [...]
e notificata in data 20-12-2022, chiedendo, in via preliminare, la sospensione Controparte_1 pagina 1 di 10 dell'efficacia esecutiva del provvedimento avversato e, in via principale, dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria vantata dall'Ente, con seguente nullità/inefficacia/annullabilità del titolo.
Parte attrice deduceva, in particolare, quanto segue:
- nel mese di ottobre 2019 la IG.ra contattava sulla sua utenza privata il dott. Parte_1 Per_1
, che già conosceva per pregresse prestazioni rese al padre, per sottoporre alla sua attenzione
[...]
le cartelle cliniche della defunta madre, prospettando un errore medico professionale dell'ospedale di
Vigevano Beato Matteo;
- nel corso della telefonata, il dott. precisava che il primo appuntamento utile era Persona_1
presso l'azienda ospedaliera universitaria di nuovo istituto presso il quale era in forze, non CP_1
avendo possibilità di riceverla prima presso il proprio studio privato:
- pertanto, l'attrice contattava l'azienda ospedaliera universitaria di fissando l'appuntamento CP_1
con il dott. per il giorno 16-10-2019; Persona_1
- in occasione dell'appuntamento, su indicazione del dott. , la IG.ra Persona_1 Parte_1
provvedeva al pagamento dei compensi richiesti pari a euro 150,00;
- nel corso del colloquio del 16-10-2019 il dott. conIGliava all'attrice di rivolgersi al Persona_1
prof. e al dott. medici legali con studio in Bologna;
Persona_2 Persona_3
- l'attrice contattava, quindi, i suddetti professionisti i quali, previo pagamento dei rispettivi compensi, fornivano la consulenza richiesta;
- in occasione dell'unico incontro avvenuto con il dott. presso l'azienda ospedaliera Persona_1
universitaria di non veniva, né presentato qualsivoglia preventivo per l'attività intramoenia, né CP_1
tanto meno veniva sottoscritto, né veniva conferito incarico di alcun tipo;
- la convenuta non ha consegnato alla IG.ra alcun elaborato peritale, né tanto meno Parte_1
parere in merito all'opportunità di affrontare o meno il giudizio;
- il credito vantato dalla azienda ospedaliera è di natura privatistica ed è costituito da attività libero professionale esercitata in strutture ambulatoriali, all'interno della struttura sanitaria.
Ritualmente chiamata in giudizio, in data 13-04-2023 si costituiva in giudizio l'
[...]
, chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla IG.ra , Controparte_1 Parte_1
deducendo ed eccependo quanto segue:
- in data 16-10-2019 la IG.ra incontrava, presso gli ambulatori dell' Parte_1 [...]
di il dott. , esponendogli la volontà di procedere alla Controparte_3 CP_1 Persona_1
valutazione dell'eventuale sussistenza di un nesso causale, in termini di responsabilità civile sanitaria,
pagina 2 di 10 tra il decesso della madre, IG.ra e la condotta dei professionisti che l'ebbero in cura Persona_4
nell'aprile-maggio 2019 presso l'Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano, incaricando il dott. Per_1
per la stesura di una relazione medica specialistica di parte;
[...]
- in detta occasione, il dott. evidenziava alla IG.ra che ai fini della Persona_1 Parte_1
predisposizione della relazione era necessario, quanto agli aspetti prettamente medico legali, incaricare, unitamente allo specialista chirurgo, un medico legale: tale incarico veniva affidato allo
Studio di medicina-legale del Prof. e del dott. Per_2 Per_3
- come previsto dall'art. 26, n. 3, del Regolamento ospedaliero per l'esercizio della Libera Professione, in data 28-11-2019 il dott. comunicava alla Persona_1 Controparte_4
- l'incarico di consulente di parte ricevuto;
[...]
- in adempimento all'incarico ricevuto dall'attrice, veniva predisposta la relazione medico legale sottoscritta dal dott. e dai medici legali prof. e dott. Persona_1 Persona_2 [...]
all'esito del quale l'azienda convenuta emetteva la fattura n. 126/2020; Per_3
- il dott. ha, quindi, puntualmente svolto l'incarico ricevuto dalla IG.ra e Persona_1 Parte_1
lo ha reso in regime di libera professione intramoenia, come consentito dal vigente Regolamento ospedaliero;
- il credito vantato dall'azienda convenuta è certo, liquido ed eIGibile.
Con decreto del 20-02-2023 il Giudice disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento avversato e fissava per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c. l'udienza del 05-05-2023 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
All'esito della suddetta udienza, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., rinviando il procedimento per la discussione sulle istanze istruttorie all'udienza del 20-
10-2023.
Con ordinanza del 22-10-2023 il Giudice formulava alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che veniva accolta dall'attrice e respinta dalla convenuta.
Con ordinanza del 15-02-2024 il Giudice ammetteva le istanze istruttorie formulate dalle parti.
Alle successive udienze del 02-07-2024 e del 22-10-2024 venivano assunte le prove ammesse.
La causa perveniva, quindi, all'udienza del 07-03-2025 per la precisazione delle conclusioni: in tale udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., trattenendo, alla scadenza, la causa per la decisione.
pagina 3 di 10 2. Innanzitutto, deve essere correttamente individuato l'oggetto del presente giudizio, che è
l'opposizione alla cartella di pagamento n. 06820220054317887000 per euro 5.553,89 emessa da su incarico dell' e Controparte_2 Controparte_1
notificata in data 20-12-2022: come indicato nella cartella avversata, l'importo richiesto riguarda il pagamento della fattura n. 126/J del 07-07-2020, sollecitato all'attrice in data 10-11-2021.
La fattura in questione per euro 5.490,00 attiene a prestazioni rese in regime libero professionale intramoenia dal dott. , in qualità di consulente di parte, nella vertenza tra , Persona_1 Persona_4
madre defunta dell'attrice, e l'Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano: in particolare, come si evince dalle indicazioni contenute nel citato documento (n. 5 di parte attrice), la prestazione resa riguarda la redazione di una relazione/consulenza medico-legale ad alto impegno, erogata il 18-11-2019.
3. Delineato l'oggetto della presente opposizione nei suindicati termini, si rileva preliminarmente che i fatti occorsi sono stati esposti da entrambe le parti in maniera pressoché analoga e concorde, salvo poi differire nell'interpretazione degli stessi.
Infatti, non è contestato che in data 16-10-2019 la IG.ra abbia incontrato il dott. Parte_1
, che all'epoca era dirigente medico con incarico di Direttore della Unità Operativa Persona_1
Complessa Chirurgia d'Urgenza, presso l' di per sottoporgli la Controparte_1 CP_1
questione relativa alla presunta responsabilità sanitaria dell'Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano, che aveva assistito sua madre prima del decesso.
Il dott. riferiva all'attrice che, per la redazione di una consulenza tecnica in ambito Persona_1
sanitario, era necessaria la figura del medico legale, suggerendo i nominativi del prof. Per_2
e del dott. che venivano contattati dall'attrice e incaricati di redigere il
[...] Persona_3
parere medico.
A questo punto, la narrazione della vicenda diverge e le parti espongono dinamiche differenti.
Secondo la prospettazione attorea, l'unica prestazione resa dal dott. sarebbe consistita Persona_1
nel colloquio intercorso presso l'azienda convenuta in data 16-10-2019 a fronte del quale veniva corrisposto l'importo di euro 150,00. Nel corso dell'incontro, il dott. avrebbe esposto Persona_1
all'attrice la necessità di rivolgersi ad un medico legale, suggerito nelle persone del prof. Per_2
e del dott. Pertanto, nessun incarico sarebbe stato conferito al dott.
[...] Persona_3 Per_1
dall'attrice per la redazione della consulenza medico legale.
[...]
Invece, secondo la prospettazione della convenuta, la IG.ra avrebbe incaricato il dott. Parte_1
di redigere la perizia/consulenza tecnica, indicandolo quale specialista per costituire il Persona_1
pagina 4 di 10 collegio peritale insieme con il prof. e il dott. Persona_2 Persona_3
Ciò posto, la vicenda può essere ricostruita e chiarita alla luce delle risultanze istruttorie, orali e documentali come segue:
- in sede di assunzione della prova testimoniale, entrambi i medici legali – e cioè il prof. Per_2
e il dott. – hanno riferito di essere stati contattati telefonicamente dal dott.
[...] Persona_3
in relazione alla possibilità di effettuare una consulenza su un caso mortale;
Persona_1
- previo esame della documentazione e redazione del preventivo di spesa, i due professionisti accettavano l'incarico, che avrebbero svolto quali medici legali, affiancati dallo specialista dott. Per_1
;
[...]
- in sede testimoniale, i due medici hanno confermato le suddette circostanze nei seguenti termini:
“Preciso che lo studio riceve una telefonata dal dott. , segnalando che c'era la possibilità di Per_1
svolgere una consulenza su un caso mortale;
rispondiamo che lo studio per prassi prima esamina i documenti e poi dà un parere;
se negativo, finisce lì, altrimenti in caso positivo, si procede con la perizia. All'esito dell'esame della documentazione, la dott.ssa conferma l'incarico al dott. Pt_1
come specialista;
c'è una mail che lo conferma” (prof. ); “Sì, nel caso di Per_1 Persona_2
responsabilità professionale, dal 2004 faccio le perizie con la collaborazione di uno specialista. Nel caso di specie la IG.ra mi è stata inviata dal dott. ; con mail del 24-10-2019 il mio studio Pt_1 Per_1
inviava il preventivo per la perizia, per quel che riguardava la nostra parte medico legale, allo studio
e per conoscenza al dott. , indicando anche le modalità operative dello studio e Pt_1 Persona_1
precisando che il caso sarebbe stato studiato anche con lo specialista di settore, già individuato dalla IG.ra nel dott. ” (dott. ; Pt_1 Persona_1 Persona_3
- con mail del 25-10-2019 inviata allo studio del prof. e del dott. Persona_2 Persona_3
nonché per conoscenza al dott. , la IG.ra comunicava di aver effettuato il Persona_1 Parte_1
bonifico a favore dello studio dei medici legali per l'esame preliminare della pratica, informandoli di aver incaricato il dott. quale specialista di riferimento (“la documentazione cartella Persona_1
clinica e dischetti sono stati consegnati al Dott. che sarà il chirurgo da noi incaricato” – doc. n. Per_1
2 di parte convenuta);
- in data 16-11-2019 veniva redatto il parere medico legale sul caso della IG.ra , a firma Persona_4
del dott. , quale specialista in chirurgia generale, e dai dott. e Persona_1 Persona_2 [...]
quali medici legali (doc. n. 5 di parte convenuta); Per_3
- in data 21-11-2019 il dott. comunicava alla convenuta di aver ricevuto l'incarico di Persona_1
pagina 5 di 10 CTP “nell'ambito del procedimento presso Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano”, con compenso stabilito in euro 4.500,00, allegando copia della mail del 25-10-2019 dalla IG.ra (doc. n. Parte_1
3 di parte convenuta).
Da quanto sopra considerato, ritiene questo Giudice provato che la IG.ra abbia Parte_1
conferito al dott. l'incarico di specialista nella consulenza collegiale per la valutazione Persona_1
del caso clinico della madre , unitamente al prof. e al dott. Persona_4 Persona_2 [...]
e che tale incarico sia stato conferito nell'ambito di una prestazione professionale Per_3
intramoenia.
Depongono a favore di tale conclusione molteplici elementi:
- il primo colloquio è stato effettuato presso la convenuta, fissato dalla IG.ra Parte_1
direttamente attraverso il CUP dell'azienda ospedaliera (“Nel corso della telefonata, il dott. Per_1
, considerato lo stato di sofferenza emotiva della IGnora precisava che il primo
[...] Pt_1
appuntamento utile era presso l'azienda ospedaliera universitaria di nuovo istituto presso il CP_1
quale era in forze e non avendo possibilità di riceverla prima presso il proprio studio privato. La dottoressa quindi, fissava con urgenza un appuntamento presso l'azienda ospedaliera Pt_1
universitaria di per il giorno 16 ottobre 2019, unico accesso e contatto avvenuto con la CP_1
struttura ospedaliera” – atto di citazione);
- al termine del colloquio del 16-10-2019 l'attrice versava all'azienda ospedaliera – non al dott. Per_1
- l'importo di euro 150,00 (doc. n. 2 di parte attrice) per “visita chirurgica generale” effettuata
[...]
dal dott. , ricevendone la fattura n. 0017759/RU/2019; Persona_1
- la IG.ra , dottore commercialista, è dotata di una preparazione culturale e di Parte_1
un'istruzione di tale livello da potersi avvedere che la prestazione era stata resa dal dott. Per_1
nell'ambito dell'esercizio della libera professione intramoenia, atteso (i) che la prestazione era
[...]
prenotata tramite CUP e non tramite lo stesso dott. , (ii) che la prestazione era stata Persona_1
resa in ospedale e non presso lo studio privato del dott. e (iii) che il pagamento del Persona_1
compenso era stato effettuato direttamente all'azienda convenuta e presso gli sportelli della stessa;
- l'incarico di redigere la perizia conferito al dott. emerge dalla mail del 25-10-2019 Persona_1
della IG.ra , dalle dichiarazioni testimoniali dei medici legali e dalla perizia redatta e Parte_1
sottoscritta da tutti e tre i professionisti;
- non è plausibile che la IG.ra potesse ritenere conclusa la prestazione del dott. Parte_1 Per_1
con il colloquio del 16-10-2019 – già pagato – considerato che la perizia è stata anche da lui
[...]
pagina 6 di 10 redatta e sottoscritta, come si evince dal frontespizio dell'elaborato peritale e dai nominativi in calce;
- infine, non è verosimile che l'importo di euro 150,00 potesse essere ritenuto satisfattivo della prestazione del dott. per la redazione della perizia, tanto più nel confronto con i Persona_1
compensi richiesti e percepiti dagli altri due consulenti.
4. Accertato il conferimento dell'incarico di consulente-specialista al dott. da parte Persona_1
dell'attrice e l'esecuzione della prestazione da parte del medico in regime di libera professione intramoenia, occorre ora verificare se l'importo richiesto dal professionista ed esposto dall'azienda convenuta per la prestazione resa in favore della IG.ra sia legittimo, sulla base della Parte_1
normativa di riferimento, ovvero congruo, nel caso di assenza di accordo tra le parti.
Quanto alla normativa di riferimento, pare utile richiamare quanto disposto dal Regolamento per l'esercizio della libera professione dell' , recepito con Controparte_1
deliberazione del 31-10-2017, per quel che qui rileva:
- rientra tra il personale avente titolo per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria il personale della dirigenza medica dipendente delle aziende sanitarie (art. 3), con l'esclusione dei professionisti che hanno optato per il regime non esclusivo (art. 4 e 5);
- a termini dell'art. 9, l'azienda garantisce al cittadino un'adeguata informazione sull'offerta delle prestazioni libero-professionali, sulle relative tariffe e sulle modalità di accesso;
inoltre, il cittadino, deve essere preventivamente informato dell'onere economico che dovrà sostenere;
pertanto, il cittadino che intenda usufruire delle prestazioni in regime di libera professione è tenuto al pagamento delle tariffe relative alle prestazioni di cui ha beneficiato, i cui criteri di determinazione sono indicati nell'art. 26;
- ai sensi dell'art. 11, “costituiscono, altresì, attività libero-professionali individuali le attività di consulenza di parte, diverse da quelle indicate all'art. 8, lettera H, svolte, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, su richiesta di singoli utenti privati o di enti pubblici o privati senza convenzione”;
- per l'esercizio della libera professione si devono utilizzare prioritariamente gli spazi aziendali (art. 17);
- il pagamento di prestazioni di qualsiasi importo, erogate in regime di libera professione, deve essere fatto direttamente all'azienda mediante mezzi di pagamento che ne assicurino la tracciabilità (art. 24);
- il professionista che intende espletare attività di libera professione deve presentare richiesta scritta
(art. 25);
- nel rispetto dei criteri indicati nell'art. 26.1, viene definito, d'intesa con il professionista interessato,
pagina 7 di 10 un tariffario delle prestazioni erogabili in regime di libera professione;
- per quanto, in particolare, riguarda le tariffe per le relazioni mediche e per le consulenze di parte,
l'art. 26.3 prevede che l'assunzione dell'incarico deve essere comunicata dal medico all'Azienda, che provvederà a fatturare le prestazioni in base alle comunicazioni del consulente stesso.
In applicazione di detti disposizioni, nel caso di specie, il dott. , quale dirigente medico Persona_1
esclusivo e autorizzato dall'azienda (cfr. doc. n. 3 di parte convenuta) era soggetto titolato per svolgere l'attività di libera professione intramuraria.
Quanto al compenso, nella comunicazione del 21-11-2019 inviata all' in data 02-12-2019 (doc. CP_1
n. 3 di parte convenuta), il dott. ha dichiarato che “Nel proprio tariffario della LP è Persona_1
presente apposita voce consulenza-medico legale (o similare)” e che “L'importo del compenso è stabilito in €. 4.500”.
Ora, ritiene questo Giudice che l'importo esposto dal dott. per la prestazione resa sia Persona_1
stato dallo stesso unilateralmente indicato e quantificato, non essendo emersi nel corso dell'istruttoria elementi che provino una condivisione con la IG.ra o quantomeno una Parte_1
preventiva comunicazione, né la sussistenza di un tariffario.
Non è in contrasto con quanto sopra la tesi difensiva sostenuta dall'azienda convenuta circa l'irrilevanza di un preventivo formale: è vero che non risulta neppure dal Regolamento la necessità di un preventivo formale, ma è altrettanto vero che il Regolamento richiede un'adeguata informazione all'utente sull'offerta delle prestazioni libero-professionali e sulle relative tariffe, dovendo essere il cittadino preventivamente informato dell'onere economico che dovrà sostenere (art. 9).
Tale onere non è stato assolto dall'Azienda, non essendo emerso nel corso del giudizio alcun elemento - documento ovvero testimonianza - sull'entità dell'importo da corrispondere al dott.
. Persona_1
Peraltro, nella comunicazione inviata dal dott. all in data 01-12-2019 il Persona_1 CP_1
professionista ha dichiarato la presenza nel proprio tariffario della voce relativa alla consulenza di parte (o similare), ma tale dichiarazione è rimasta priva di conferma, atteso che il citato tariffario non
è mai stato prodotto nel corso del giudizio, impendendo la verifica dell'eventuale fondatezza del quantum richiesto.
Pertanto, in assenza di una preventiva informazione all'attrice circa il compenso da corrispondere, la pretesa creditoria nell'entità di cui alla fattura n. 126/2020 appare illegittima e priva di riscontro regolamentare e probatorio.
pagina 8 di 10 La cartella di pagamento avversata va, quindi, annullata e l'importo dovuto all' dall'attrice per CP_1
la prestazione resa dal dott. – che va remunerata perché ne è stato provato lo Persona_1
svolgimento - rideterminata secondo i criteri che seguono.
Come già rilevato, l'importo richiesto di euro 4.500,00 non trova conferma né in un tariffario professionale, né in un preventivo accordo/condivisione tra le parti;
pertanto, il compenso dovuto dovrà essere individuato in base ad un giudizio di congruità. Peraltro, è la stessa parte convenuta a confermare la correttezza dell'utilizzo di tale parametro, laddove, anche in sede di comparsa conclusionale (pag. 14), richiama la congruità del credito vantato quale termine di valutazione con riferimento al contenuto e alla complessità della relazione peritale.
Considerando i compensi richiesti dagli altri due professionisti pari a complessivi euro 2.000,00, oltre oneri e accessori di legge, considerati i compensi in genere liquidati ai CTU da questa sezione (che ha specifica competenza in materia di responsabilità sanitaria), considerati i parametri di cui all'art. 26.1 del Regolamento, che richiedono la copertura di plurime voci e considerata la qualifica/competenza professionale del dott. , ritiene questo Giudice congruo determinare in euro 2.000,00, Persona_1
oltre oneri di legge, il compenso da corrispondere al citato professionista per la prestazione resa a favore dell'attrice in libera professione intramuraria.
Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla data del primo sollecito del 10-11-2021.
6. Quanto alle spese di lite, considerata la reciproca soccombenza – l'attrice, con riferimento all'insussistenza della pretesa creditoria dell'Ente e la convenuta, con riferimento alla considerevole riduzione della richiesta economica portata nella fattura n. 126/2020 - e considerata l'adesione dell'attrice alla proposta conciliativa formulata dal Giudice a fronte di un rifiuto da parte della convenuta, ritiene che sussistano giustificati motivi per consentirne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) annulla la cartella di pagamento n. 06820220054317887000 per euro 5.553,89 emessa da
[...]
su incarico dell' e notificata in Controparte_2 Controparte_1
data 20-12-2022 e ridetermina l'importo dovuto dalla IG.ra all' Parte_1 [...]
in euro 2.000,00 per compensi della prestazione sanitaria resa dal Controparte_1
dott. , oltre oneri di legge e interessi legali dal 10-11-2021 sino all'effettivo saldo. Persona_1
pagina 9 di 10 2) spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Milano, 27 giugno 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
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