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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 906/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI ROBERTO, Presidente
DE MASELLIS RI, LA
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4404/2023 depositato il 04/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1489/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33
e pubblicata il 02/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 19002061158 REGISTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante: In accoglimento del presente appello, la riforma della sentenza impugnata e conseguente annullamento l'avviso di liquidazione n.19002061158 originariamente impugnato Il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA secondo le regole ordinarie sulla soccombenza.
Conclusioni parte appellata: il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza di inammissibilità e la condanna dell'appellante alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl, in persona del legale rappresentante, ha proposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n.1489/2023, depositata in data 2/02/2023, che ha dichiarato inammissibile (con condanna alle spese) il suo ricorso contro l'avviso di liquidazione n.
19002061158, notificato al notaio Nominativo_1 in data 19/7/2019 (prot. 68981/2019) - relativo all'imposta di registro, calcolata al 9%, in luogo dell'imposta fissa di euro 200,00, e all'imposta ipo-catastale nella misura di € 50,00 per ciascuna unità, per un importo complessivo pari ad € 5.170,00 - ritenendolo tardivo, in quanto la società ricorrente aveva già acquisito conoscenza della stessa pretesa tributaria allorquando le fu notificato l'avviso n.2019/1T/16235, già oggetto di un giudizio pendente, instaurato su ricorso della società contribuente, e, quindi, azionato molto oltre i prescritti 60 giorni e contrario al principio di consumazione dell'azione e al divieto di ne bis in idem, che impediscono di iniziare un secondo giudizio contro la medesima imposizione tributaria, già divenuta definitiva.
L'appellante censura la sentenza impugnata per: 1) errore in procedendo commesso dai giudici di prime cure, con riguardo alla eccepita inammissibilità del ricorso. Invero dall'atto del Notaio Nominativo_1 in Roma del 30/04/2019 rep.n.Numero_1 sono scaturiti due diversi contenziosi, il primo relativo all'avviso di liquidazione dell'imposta di registro postuma notificato al solo Notaio Rogante ed oggetto del presente ricorso;
il secondo relativo all'avviso di liquidazione n.2019/1T/16235 per rettifica e liquidazione del valore dichiarato in atto, quindi risulta chiaro che i due avvisi non riguardano la medesima pretesa tributaria. Come precisato e documentato nel ricorso di primo grado, la ricorrente è venuta a conoscenza dell'esistenza dell'avviso di liquidazione n.19002061158, oggetto del presente contenzioso e notificato al solo Notaio rogante, solo in data 08/10/2021 tramite mail inviata dal Notaio Nominativo_1 stesso (All.4). L'avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata, notificato al notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del D.Lgs. n. 463 del 1997, come modificato dal D.Lgs. n. 9 del 2000, ed in tale veste abbia provveduto alla relativa autoliquidazione ed al corrispondente versamento, può essere impugnato anche dalle parti contraenti, in quanto la previsione dell'avviso di liquidazione al notaio vale, solo, a costituirlo quale responsabile d'imposta, tenuto all'integrazione del versamento, del D.Lgs. n. 472 del 1997 , ex art. 13, ma non incide sul principio, fissato dal D.P.R. n. 131 del 1986 , art. 57, per cui soggetti obbligati al pagamento dell'imposta restano le parti sostanziali dell'atto medesimo (Cass. n.25119 del 10/11/2020). Principio, questo, destinato a rimanere fermo anche nel caso in cui il notaio rogante abbia omesso di provvedere al versamento delle somme destinate al pagamento (Cass. 12 giugno 2009, n. 13653) come nel nostro caso ove il Notaio è rimasto del tutto inadempiente. In considerazione di quanto sopra essendo stata la ricorrente del tutto ignara dell'avviso di liquidazione n.19002061158 oggetto del presente contenzioso e notificato al solo Notaio, avendone avuto conoscenza solo in data 08/10/2021 tramite mail (All.4) e avendo diritto alla remissione in termini, il ricorso proposto risulta del tutto tempestivo essendo stato notificato all'A.d.e. il 15/11/2021. Del tutto infondato risulta anche il secondo ordine di inammissibilità perché gli atti emessi dall'A.d.E. sono due, l'avviso di liquidazione imposta di registro postuma n. 19002061158, oggetto del presente giudizio e l'avviso di rettifica valore e liquidazione imposta n.2019/1T/16235 oggetto di separato giudizio, nessuno dei due giudizi è divenuto definitivo. 2) Nullità della sentenza impugnata e annullamento dell'avviso di liquidazione imposta di registro postuma n. 19002061158 per le seguenti ragioni di merito. L'Agenzia delle Entrate con l'atto impugnato ha modificato la tassazione proposta dal Notaio come soggetta ad Iva in seguito alla espressa opzione riportata nell'atto di compravendita (all.2), applicando invece l'imposta di registro proporzionale del 9% in luogo di quella fissa di Euro 200,00. Nel caso di specie l'atto di compravendita è relativo ad un unico compendio industriale dove le unità abitative rappresentano una parte del tutto accessoria e di valore infinitesimale rispetto ai fabbricati industriali ( in tal senso Cass., sez. 5 Ordinanza n.9661/17). Le rendite catastali degli immobili strumentali per natura (quelli in categoria D) ammontano a Euro 22.070,00 mentre per quelli abitativi
(di categoria A/3) ammontano a Euro 397,66, per cui il valore dei fabbricati strumentali per natura rispetto a quelli abitativi sulla base delle rendite catastali è pari al 98,23% per i primi e l'1,77% per i secondi. Quindi
l'applicazione dell'IVA sull'intera vendita, come richiesto espressamente in atto, con l'aliquota del 22% e l'applicazione del reverse charge, risulta legittima e conforme alla registrazione richiesta dal Notaio rogante.
L'appellata Agenzia delle Entrate si è costituita ed ha depositato controdeduzioni in cui rappresenta che la pronuncia avalla le richieste dell'Ente impositore. Il ricorso introduttivo è palesemente inammissibile per carenza di legittimazione attiva in quanto l'avviso notificato al solo notaio rogante non è impugnabile dal coobbligato ( in tal senso Cass., sentenza n. 9952/2015). In ragione del principio di responsabilità nel pagamento delle imposte, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente notificare un avviso di liquidazione ai fini dell'imposta principale al solo notaio rogante, in veste di responsabile d'imposta, ai sensi dell'articolo 1292 c.c.. Inoltre, il ricorso a suo tempo proposto appariva inammissibile, oltre che per carenza di legittimazione ad impugnare, anche per tardività in violazione dell'art. 22, D.Lgs. n. 546/1992. Infatti, la parte, a suo tempo, ha impugnato l'avviso di liquidazione (notificato, si ripete, esclusivamente al Notaio rogante Nominativo_1 in data 19/7/2019 prot. 68981/2019) ed ha omesso di allegare e depositare l'atto impugnato e notificato alla parte ricorrente (che, peraltro, ha espressamente ammesso di non aver mai ricevuto). Per quanto attiene al secondo motivo d'appello relativo al presupposto impositivo, ferma restando l'inammissibilità del ricorso introduttivo per i motivi sopraesposti, si ribadisce la legittimità della pretesa impositiva con la quale l'Ente impositore ha applicato al trasferimento in esame l'imposta di registro proporzionale del 9% in luogo di quella fissa di Euro 200,00, in quanto il trasferimento in oggetto riguardava una cessione a titolo oneroso da parte di una società di una serie di immobili di cat. A/3, nonché di altri immobili strumentali di categoria D/7. La compravendita dei suddetti immobili abitativi era da ritenersi fuori campo IVA. Inoltre, mancando in atto qualsiasi discriminazione tra il valore degli immobili abitativi e il valore degli immobili strumentali, l'Ufficio applicava l'imposta di registro con aliquota del 9%, al valore complessivo dichiarato in atto, pari ad € 110.000,00, nonché le imposte ipotecaria e catastale nella misura di € 50,00 ciascuna. Tale tassazione discendeva dalla puntuale applicazione di quanto disposto dagli artt. 40 DPR
131/86; art. 10 del DLgs n. 23/2011 e della Circolare n. 2/E del 2014). Per gli atti aventi ad oggetto immobili strumentali, soggetti ad IVA, si applica, pertanto, il trattamento fiscale previsto dagli articoli 10 e 1-bis della
Tariffa allegata al TUIC, ovvero l'imposta catastale nella misura dell'1% e l'imposta ipotecaria nella misura del 3%. Restano, inoltre, dovuti l'imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali”. Mancando in atto qualsiasi discriminazione tra il valore degli immobili abitativi e il valore degli immobili strumentali,
l'Ufficio legittimamente applicava l'imposta di registro con aliquota del 9% al valore complessivo dichiarato in atto, pari ad € 110.000,00, nonché le imposte ipotecaria e catastale nella misura di € 50,00 ciascuna.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Trova applicazione l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata, notificato al notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare, si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del d.lgs. n. 463 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 9 del 2000, ed in tale veste abbia provveduto alla relativa autoliquidazione ed al corrispondente versamento, può essere impugnato anche dalle parti contraenti in quanto la previsione dell'avviso di liquidazione al notaio vale, solo, a costituirlo quale responsabile d'imposta, tenuto all'integrazione del versamento, ex art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, ma non incide sul principio, fissato dall'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, per cui soggetti obbligati al pagamento dell'imposta restano le parti sostanziali dell'atto medesimo. (Cass. Sez. 5, 10/11/2020, n. 25119, Rv. 659698 –
01; Cass. Sez. 5, 10/08/2010, n. 18493, Rv. 614599 - 01). La Corte di Cassazione, in tema di imposta di registro, ha affermato, altresì, che è legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l'atto, poiché lo stesso, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l'Amministrazione ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri (Sez. 5 - , Sentenza n. 28684 del 07/11/2024). Il pagamento effettuato dal notaio comporta, inoltre, la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei predetti soggetti, i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione, ma, eventualmente, hanno titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente (Cass., Sez. 5, 21 febbraio 2007, n. 4047 e Cass., Sez.-5, 2 luglio 2014,
n. 15005). In altre parole, l'istituto della solidarietà consente al creditore di rivolgersi indifferentemente a ciascuno dei debitori per ottenere il soddisfacimento del credito.
Nel caso in esame il ricorso originario proposto dall'appellante in data 16/11/2021 è irrimediabilmente tardivo.
Non è stata superata la presunzione di conoscenza della notifica dell'avviso di liquidazione al notaio, notifica avvenuta più di due anni prima, in data 19/7/2019; per lo stesso tributo risulta, peraltro, notificato all'appellante in data 18/05/2021 l'avviso n.2019/1T/16235 avverso cui la stessa società ha proposto ricorso.
Il ricorso in appello non è meritevole di accoglimento.
Le questioni trattate giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
a) Respinge l'appello;
b) spese compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI ROBERTO, Presidente
DE MASELLIS RI, LA
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4404/2023 depositato il 04/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1489/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33
e pubblicata il 02/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 19002061158 REGISTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante: In accoglimento del presente appello, la riforma della sentenza impugnata e conseguente annullamento l'avviso di liquidazione n.19002061158 originariamente impugnato Il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA secondo le regole ordinarie sulla soccombenza.
Conclusioni parte appellata: il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza di inammissibilità e la condanna dell'appellante alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl, in persona del legale rappresentante, ha proposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n.1489/2023, depositata in data 2/02/2023, che ha dichiarato inammissibile (con condanna alle spese) il suo ricorso contro l'avviso di liquidazione n.
19002061158, notificato al notaio Nominativo_1 in data 19/7/2019 (prot. 68981/2019) - relativo all'imposta di registro, calcolata al 9%, in luogo dell'imposta fissa di euro 200,00, e all'imposta ipo-catastale nella misura di € 50,00 per ciascuna unità, per un importo complessivo pari ad € 5.170,00 - ritenendolo tardivo, in quanto la società ricorrente aveva già acquisito conoscenza della stessa pretesa tributaria allorquando le fu notificato l'avviso n.2019/1T/16235, già oggetto di un giudizio pendente, instaurato su ricorso della società contribuente, e, quindi, azionato molto oltre i prescritti 60 giorni e contrario al principio di consumazione dell'azione e al divieto di ne bis in idem, che impediscono di iniziare un secondo giudizio contro la medesima imposizione tributaria, già divenuta definitiva.
L'appellante censura la sentenza impugnata per: 1) errore in procedendo commesso dai giudici di prime cure, con riguardo alla eccepita inammissibilità del ricorso. Invero dall'atto del Notaio Nominativo_1 in Roma del 30/04/2019 rep.n.Numero_1 sono scaturiti due diversi contenziosi, il primo relativo all'avviso di liquidazione dell'imposta di registro postuma notificato al solo Notaio Rogante ed oggetto del presente ricorso;
il secondo relativo all'avviso di liquidazione n.2019/1T/16235 per rettifica e liquidazione del valore dichiarato in atto, quindi risulta chiaro che i due avvisi non riguardano la medesima pretesa tributaria. Come precisato e documentato nel ricorso di primo grado, la ricorrente è venuta a conoscenza dell'esistenza dell'avviso di liquidazione n.19002061158, oggetto del presente contenzioso e notificato al solo Notaio rogante, solo in data 08/10/2021 tramite mail inviata dal Notaio Nominativo_1 stesso (All.4). L'avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata, notificato al notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del D.Lgs. n. 463 del 1997, come modificato dal D.Lgs. n. 9 del 2000, ed in tale veste abbia provveduto alla relativa autoliquidazione ed al corrispondente versamento, può essere impugnato anche dalle parti contraenti, in quanto la previsione dell'avviso di liquidazione al notaio vale, solo, a costituirlo quale responsabile d'imposta, tenuto all'integrazione del versamento, del D.Lgs. n. 472 del 1997 , ex art. 13, ma non incide sul principio, fissato dal D.P.R. n. 131 del 1986 , art. 57, per cui soggetti obbligati al pagamento dell'imposta restano le parti sostanziali dell'atto medesimo (Cass. n.25119 del 10/11/2020). Principio, questo, destinato a rimanere fermo anche nel caso in cui il notaio rogante abbia omesso di provvedere al versamento delle somme destinate al pagamento (Cass. 12 giugno 2009, n. 13653) come nel nostro caso ove il Notaio è rimasto del tutto inadempiente. In considerazione di quanto sopra essendo stata la ricorrente del tutto ignara dell'avviso di liquidazione n.19002061158 oggetto del presente contenzioso e notificato al solo Notaio, avendone avuto conoscenza solo in data 08/10/2021 tramite mail (All.4) e avendo diritto alla remissione in termini, il ricorso proposto risulta del tutto tempestivo essendo stato notificato all'A.d.e. il 15/11/2021. Del tutto infondato risulta anche il secondo ordine di inammissibilità perché gli atti emessi dall'A.d.E. sono due, l'avviso di liquidazione imposta di registro postuma n. 19002061158, oggetto del presente giudizio e l'avviso di rettifica valore e liquidazione imposta n.2019/1T/16235 oggetto di separato giudizio, nessuno dei due giudizi è divenuto definitivo. 2) Nullità della sentenza impugnata e annullamento dell'avviso di liquidazione imposta di registro postuma n. 19002061158 per le seguenti ragioni di merito. L'Agenzia delle Entrate con l'atto impugnato ha modificato la tassazione proposta dal Notaio come soggetta ad Iva in seguito alla espressa opzione riportata nell'atto di compravendita (all.2), applicando invece l'imposta di registro proporzionale del 9% in luogo di quella fissa di Euro 200,00. Nel caso di specie l'atto di compravendita è relativo ad un unico compendio industriale dove le unità abitative rappresentano una parte del tutto accessoria e di valore infinitesimale rispetto ai fabbricati industriali ( in tal senso Cass., sez. 5 Ordinanza n.9661/17). Le rendite catastali degli immobili strumentali per natura (quelli in categoria D) ammontano a Euro 22.070,00 mentre per quelli abitativi
(di categoria A/3) ammontano a Euro 397,66, per cui il valore dei fabbricati strumentali per natura rispetto a quelli abitativi sulla base delle rendite catastali è pari al 98,23% per i primi e l'1,77% per i secondi. Quindi
l'applicazione dell'IVA sull'intera vendita, come richiesto espressamente in atto, con l'aliquota del 22% e l'applicazione del reverse charge, risulta legittima e conforme alla registrazione richiesta dal Notaio rogante.
L'appellata Agenzia delle Entrate si è costituita ed ha depositato controdeduzioni in cui rappresenta che la pronuncia avalla le richieste dell'Ente impositore. Il ricorso introduttivo è palesemente inammissibile per carenza di legittimazione attiva in quanto l'avviso notificato al solo notaio rogante non è impugnabile dal coobbligato ( in tal senso Cass., sentenza n. 9952/2015). In ragione del principio di responsabilità nel pagamento delle imposte, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente notificare un avviso di liquidazione ai fini dell'imposta principale al solo notaio rogante, in veste di responsabile d'imposta, ai sensi dell'articolo 1292 c.c.. Inoltre, il ricorso a suo tempo proposto appariva inammissibile, oltre che per carenza di legittimazione ad impugnare, anche per tardività in violazione dell'art. 22, D.Lgs. n. 546/1992. Infatti, la parte, a suo tempo, ha impugnato l'avviso di liquidazione (notificato, si ripete, esclusivamente al Notaio rogante Nominativo_1 in data 19/7/2019 prot. 68981/2019) ed ha omesso di allegare e depositare l'atto impugnato e notificato alla parte ricorrente (che, peraltro, ha espressamente ammesso di non aver mai ricevuto). Per quanto attiene al secondo motivo d'appello relativo al presupposto impositivo, ferma restando l'inammissibilità del ricorso introduttivo per i motivi sopraesposti, si ribadisce la legittimità della pretesa impositiva con la quale l'Ente impositore ha applicato al trasferimento in esame l'imposta di registro proporzionale del 9% in luogo di quella fissa di Euro 200,00, in quanto il trasferimento in oggetto riguardava una cessione a titolo oneroso da parte di una società di una serie di immobili di cat. A/3, nonché di altri immobili strumentali di categoria D/7. La compravendita dei suddetti immobili abitativi era da ritenersi fuori campo IVA. Inoltre, mancando in atto qualsiasi discriminazione tra il valore degli immobili abitativi e il valore degli immobili strumentali, l'Ufficio applicava l'imposta di registro con aliquota del 9%, al valore complessivo dichiarato in atto, pari ad € 110.000,00, nonché le imposte ipotecaria e catastale nella misura di € 50,00 ciascuna. Tale tassazione discendeva dalla puntuale applicazione di quanto disposto dagli artt. 40 DPR
131/86; art. 10 del DLgs n. 23/2011 e della Circolare n. 2/E del 2014). Per gli atti aventi ad oggetto immobili strumentali, soggetti ad IVA, si applica, pertanto, il trattamento fiscale previsto dagli articoli 10 e 1-bis della
Tariffa allegata al TUIC, ovvero l'imposta catastale nella misura dell'1% e l'imposta ipotecaria nella misura del 3%. Restano, inoltre, dovuti l'imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali”. Mancando in atto qualsiasi discriminazione tra il valore degli immobili abitativi e il valore degli immobili strumentali,
l'Ufficio legittimamente applicava l'imposta di registro con aliquota del 9% al valore complessivo dichiarato in atto, pari ad € 110.000,00, nonché le imposte ipotecaria e catastale nella misura di € 50,00 ciascuna.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Trova applicazione l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata, notificato al notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare, si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del d.lgs. n. 463 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 9 del 2000, ed in tale veste abbia provveduto alla relativa autoliquidazione ed al corrispondente versamento, può essere impugnato anche dalle parti contraenti in quanto la previsione dell'avviso di liquidazione al notaio vale, solo, a costituirlo quale responsabile d'imposta, tenuto all'integrazione del versamento, ex art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, ma non incide sul principio, fissato dall'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, per cui soggetti obbligati al pagamento dell'imposta restano le parti sostanziali dell'atto medesimo. (Cass. Sez. 5, 10/11/2020, n. 25119, Rv. 659698 –
01; Cass. Sez. 5, 10/08/2010, n. 18493, Rv. 614599 - 01). La Corte di Cassazione, in tema di imposta di registro, ha affermato, altresì, che è legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l'atto, poiché lo stesso, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l'Amministrazione ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri (Sez. 5 - , Sentenza n. 28684 del 07/11/2024). Il pagamento effettuato dal notaio comporta, inoltre, la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei predetti soggetti, i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione, ma, eventualmente, hanno titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente (Cass., Sez. 5, 21 febbraio 2007, n. 4047 e Cass., Sez.-5, 2 luglio 2014,
n. 15005). In altre parole, l'istituto della solidarietà consente al creditore di rivolgersi indifferentemente a ciascuno dei debitori per ottenere il soddisfacimento del credito.
Nel caso in esame il ricorso originario proposto dall'appellante in data 16/11/2021 è irrimediabilmente tardivo.
Non è stata superata la presunzione di conoscenza della notifica dell'avviso di liquidazione al notaio, notifica avvenuta più di due anni prima, in data 19/7/2019; per lo stesso tributo risulta, peraltro, notificato all'appellante in data 18/05/2021 l'avviso n.2019/1T/16235 avverso cui la stessa società ha proposto ricorso.
Il ricorso in appello non è meritevole di accoglimento.
Le questioni trattate giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
a) Respinge l'appello;
b) spese compensate.