TRIB
Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/07/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 904/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]9
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
ed ivi residente in [...]/1,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Maria Luisa Lazzarini
(C.F. , che li rappresenta e li difende come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 15/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 09/07/2000 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di separazione omologato in data 18/09/2020 dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a statuire sulle spese di lite;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova il 09/07/2000 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 A) la signora e le figlie minori (nata a [...] il [...] di anni 17 e Parte_1 Per_1
nata a [...] il [...] di anni 12) manterranno la residenza presso la ex casa Per_2
coniugale sita in Genova, Via Andrea del Sarto 14/9 acquistata in data 15/12/2010 in comproprietà al 50 % tra i coniugi, come già stabilito nell'accordo di separazione.
Pertanto della predetta abitazione, iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Genova Sezione SEP foglio 56, mappale 760, sub 10, categoria A/3, vani 6,5, rendita catastale euro 906,38, viene confermata l'assegnazione alla moglie-madre in quanto collocataria prevalente delle minori figlie;
B) il signor avendo collocato la propria residenza presso l'abitazione sita in Pt_2
Genova, Via Porta degli Angeli 1A-1 (DOC. 4), e avendola adeguatamente allestita per le visite e i pernotti di e eserciterà ivi il suo diritto di frequentazione con le Per_1 Per_2
figlie;
C) pur essendo la madre la principale collocataria delle figlie e , il padre Per_1 Per_2
manterrà il diritto di frequentare le minori in maniera ampia e flessibile. L'importanza della figura paterna per le figlie, il positivo rapportarsi degli ex coniugi circa la gestione del tempo e degli impegni di e e il buon funzionamento del calendario delle Per_1 Per_2
visite, organizzato in sede di accordi di separazione, suggeriscono di proseguire con la medesima gestione anche dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i ricorrenti.
Il signor pertanto, compatibilmente con la scansione dei suoi turni lavorativi e Pt_2
fatti salvi diversi e ulteriori accordi con la madre, potrà tenere con sé le figlie con il pernotto per un minimo di tre giornate alla settimana. I genitori, ispirati dal comune intento di tutelare il benessere delle figlie nel corso della loro crescita, vaglieranno le soluzioni via via più confacenti al corretto andamento dei loro impegni scolasti, e più rispettose degli interessi e delle inclinazioni di ciascuna, nonché del tempo libero di e . Per_1 Per_2
La collocazione delle figlie durante le feste religiose cattoliche e civili proseguirà con il criterio dell'alternanza, in ogni caso i genitori potranno accordarsi di volta in volta.
e frequenteranno i genitori per un tempo pari durante i periodi di sospensione Per_1 Per_2
scolastica che saranno organizzati all'occasione e in maniera concorde. I ricorrenti entro il
30 maggio di ogni anno si accorderanno circa un periodo di vacanze estive di 15 giorni che le figlie trascorreranno con ciascun genitore, e durante il quale il diritto di visita e
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 frequentazione dell'altro genitore si intenderà sospeso, ma non la garanzia di adeguati contatti telefonici. I coniugi continueranno a supportarsi nella gestione delle figlie, intervenendo al bisogno reciproco come avvenuto in questi anni di separazione.
D) che gli ex coniugi mantengano un sano e costruttivo dialogo nel primario interesse delle figlie, sapendole guidare e supportare nella realizzazione del loro futuro, valorizzando le aspirazioni e i desideri di ciascuna. Attualmente frequenta il terzo anno presso Per_1
l'Istituto Professionale Duchessa di Galliera indirizzo sartoria, mentre frequenta il Per_2
primo anno della scuola secondaria presso l'I.C. San Giovanni Battista nel plesso V.
Centurione.
E) che i rapporti di e con le rispettive famiglie di origine dei genitori sono Per_1 Per_2
stati mantenuti positivamente dal momento della separazione e saranno pertanto nutriti in considerazione dell'importanza che ricoprono per la loro crescita.
F) il signor a titolo di mantenimento delle figlie verserà alla madre un importo di Pt_2
€ 300,00 entro il decimo giorno di ogni mese all'IBAN: [...]
Istituto Mediobanca. Tale importo è da intendersi soggetto ad adeguamento ISTAT annuale allo scadere di un anno dal presente accordo alla data della sottoscrizione. Il signor d'accordo con la signora ha diminuito l'importo del mantenimento Pt_2 Parte_1
rispetto ai precedenti accordi di separazione, si impegna tuttavia a versare somme maggiori ogni qual volta ciò sia sostenibile per le sue possibilità economiche, nella consapevolezza delle crescenti esigenze delle figlie e . Per_1 Per_2
G) Il sopra indicato contributo al mantenimento viene ridotto anche in ragione del fatto che la madre continuerà a richiedere e percepire l'intero ammontare dell'Assegno Unico per le figlie, avendo il marito-padre autorizzato in tal senso e quindi rinunciando egli alla sua quota, fino a che esisterà il detto emolumento come previsto dalla normativa vigente.
H) Le spese straordinarie sostenute in favore delle figlie, come statuite nel verbale del
10/12/2016 di codesta sezione (che si intendono per ritrascritte e di cui copia è stata consegnata a ciascun coniuge), si intendono al 50% in capo ai genitori. A tal proposito il signor si impegna a versare la sua parte entro al massimo un mese dalla spesa Pt_2
stessa, rifondendo la moglie con bonifico bancario. I ricorrenti, in merito alle spese straordinarie, precisano che entrambe le figlie praticano uno sport, in particolare Per_1
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 usufruisce di un abbonamento trimestrale per la palestra al costo di € 160,00, mentre Per_2
frequenta un corso di danza al costo mensile di € 75,00 a cui si devono aggiungere le quote da versare per la partecipazione alle competizioni. Naturalmente sono da dividersi in parti uguali tra i genitori anche le spese dei relativi kit e corredi sportivi.
I) che i ricorrenti sono proprietari al 50% della ex casa coniugale come da visura, e sopportano al 50% la spesa per il rateo mensile del mutuo aperto per l'acquisto dell'immobile sito in Genova Via Andrea Del Sarto 14/9, che ad oggi ammonta a circa €
485,00. Le rate del finanziamento sono state recentemente riviste con contestuale apertura di un nuovo conto corrente cointestato presso Crédit Agricole.
Le spese di straordinaria amministrazione relative al medesimo immobile saranno divise al
50% con il signor come ex lege previsto. Pt_2
J) Il signor è proprietario di auto e scooter di cui si allegano i certificati mentre Pt_2
non vi è alcuna proprietà di beni mobili registrati in capo alla signora Parte_1
K) i coniugi dichiarano di aver precedentemente risolto ogni questione economica tra loro, compresa la partizione dei risparmi accumulati negli anni. Pertanto null'altro avranno a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione o causa dipendente dall'unione matrimoniale cessata tra loro, ritenendosi entrambi autonomi economicamente.
L) gli ex coniugi vivranno portandosi reciproco rispetto e avendo acconsentito al rilascio dei passaporti e alle carte di identità valide per l'espatrio con l'inserimento delle figlie.
M) che le spese legali del presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2000, Numero 378, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 13/06/2025
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 5 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]9
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
ed ivi residente in [...]/1,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Maria Luisa Lazzarini
(C.F. , che li rappresenta e li difende come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 15/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 09/07/2000 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di separazione omologato in data 18/09/2020 dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a statuire sulle spese di lite;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova il 09/07/2000 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 A) la signora e le figlie minori (nata a [...] il [...] di anni 17 e Parte_1 Per_1
nata a [...] il [...] di anni 12) manterranno la residenza presso la ex casa Per_2
coniugale sita in Genova, Via Andrea del Sarto 14/9 acquistata in data 15/12/2010 in comproprietà al 50 % tra i coniugi, come già stabilito nell'accordo di separazione.
Pertanto della predetta abitazione, iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Genova Sezione SEP foglio 56, mappale 760, sub 10, categoria A/3, vani 6,5, rendita catastale euro 906,38, viene confermata l'assegnazione alla moglie-madre in quanto collocataria prevalente delle minori figlie;
B) il signor avendo collocato la propria residenza presso l'abitazione sita in Pt_2
Genova, Via Porta degli Angeli 1A-1 (DOC. 4), e avendola adeguatamente allestita per le visite e i pernotti di e eserciterà ivi il suo diritto di frequentazione con le Per_1 Per_2
figlie;
C) pur essendo la madre la principale collocataria delle figlie e , il padre Per_1 Per_2
manterrà il diritto di frequentare le minori in maniera ampia e flessibile. L'importanza della figura paterna per le figlie, il positivo rapportarsi degli ex coniugi circa la gestione del tempo e degli impegni di e e il buon funzionamento del calendario delle Per_1 Per_2
visite, organizzato in sede di accordi di separazione, suggeriscono di proseguire con la medesima gestione anche dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i ricorrenti.
Il signor pertanto, compatibilmente con la scansione dei suoi turni lavorativi e Pt_2
fatti salvi diversi e ulteriori accordi con la madre, potrà tenere con sé le figlie con il pernotto per un minimo di tre giornate alla settimana. I genitori, ispirati dal comune intento di tutelare il benessere delle figlie nel corso della loro crescita, vaglieranno le soluzioni via via più confacenti al corretto andamento dei loro impegni scolasti, e più rispettose degli interessi e delle inclinazioni di ciascuna, nonché del tempo libero di e . Per_1 Per_2
La collocazione delle figlie durante le feste religiose cattoliche e civili proseguirà con il criterio dell'alternanza, in ogni caso i genitori potranno accordarsi di volta in volta.
e frequenteranno i genitori per un tempo pari durante i periodi di sospensione Per_1 Per_2
scolastica che saranno organizzati all'occasione e in maniera concorde. I ricorrenti entro il
30 maggio di ogni anno si accorderanno circa un periodo di vacanze estive di 15 giorni che le figlie trascorreranno con ciascun genitore, e durante il quale il diritto di visita e
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 frequentazione dell'altro genitore si intenderà sospeso, ma non la garanzia di adeguati contatti telefonici. I coniugi continueranno a supportarsi nella gestione delle figlie, intervenendo al bisogno reciproco come avvenuto in questi anni di separazione.
D) che gli ex coniugi mantengano un sano e costruttivo dialogo nel primario interesse delle figlie, sapendole guidare e supportare nella realizzazione del loro futuro, valorizzando le aspirazioni e i desideri di ciascuna. Attualmente frequenta il terzo anno presso Per_1
l'Istituto Professionale Duchessa di Galliera indirizzo sartoria, mentre frequenta il Per_2
primo anno della scuola secondaria presso l'I.C. San Giovanni Battista nel plesso V.
Centurione.
E) che i rapporti di e con le rispettive famiglie di origine dei genitori sono Per_1 Per_2
stati mantenuti positivamente dal momento della separazione e saranno pertanto nutriti in considerazione dell'importanza che ricoprono per la loro crescita.
F) il signor a titolo di mantenimento delle figlie verserà alla madre un importo di Pt_2
€ 300,00 entro il decimo giorno di ogni mese all'IBAN: [...]
Istituto Mediobanca. Tale importo è da intendersi soggetto ad adeguamento ISTAT annuale allo scadere di un anno dal presente accordo alla data della sottoscrizione. Il signor d'accordo con la signora ha diminuito l'importo del mantenimento Pt_2 Parte_1
rispetto ai precedenti accordi di separazione, si impegna tuttavia a versare somme maggiori ogni qual volta ciò sia sostenibile per le sue possibilità economiche, nella consapevolezza delle crescenti esigenze delle figlie e . Per_1 Per_2
G) Il sopra indicato contributo al mantenimento viene ridotto anche in ragione del fatto che la madre continuerà a richiedere e percepire l'intero ammontare dell'Assegno Unico per le figlie, avendo il marito-padre autorizzato in tal senso e quindi rinunciando egli alla sua quota, fino a che esisterà il detto emolumento come previsto dalla normativa vigente.
H) Le spese straordinarie sostenute in favore delle figlie, come statuite nel verbale del
10/12/2016 di codesta sezione (che si intendono per ritrascritte e di cui copia è stata consegnata a ciascun coniuge), si intendono al 50% in capo ai genitori. A tal proposito il signor si impegna a versare la sua parte entro al massimo un mese dalla spesa Pt_2
stessa, rifondendo la moglie con bonifico bancario. I ricorrenti, in merito alle spese straordinarie, precisano che entrambe le figlie praticano uno sport, in particolare Per_1
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 usufruisce di un abbonamento trimestrale per la palestra al costo di € 160,00, mentre Per_2
frequenta un corso di danza al costo mensile di € 75,00 a cui si devono aggiungere le quote da versare per la partecipazione alle competizioni. Naturalmente sono da dividersi in parti uguali tra i genitori anche le spese dei relativi kit e corredi sportivi.
I) che i ricorrenti sono proprietari al 50% della ex casa coniugale come da visura, e sopportano al 50% la spesa per il rateo mensile del mutuo aperto per l'acquisto dell'immobile sito in Genova Via Andrea Del Sarto 14/9, che ad oggi ammonta a circa €
485,00. Le rate del finanziamento sono state recentemente riviste con contestuale apertura di un nuovo conto corrente cointestato presso Crédit Agricole.
Le spese di straordinaria amministrazione relative al medesimo immobile saranno divise al
50% con il signor come ex lege previsto. Pt_2
J) Il signor è proprietario di auto e scooter di cui si allegano i certificati mentre Pt_2
non vi è alcuna proprietà di beni mobili registrati in capo alla signora Parte_1
K) i coniugi dichiarano di aver precedentemente risolto ogni questione economica tra loro, compresa la partizione dei risparmi accumulati negli anni. Pertanto null'altro avranno a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione o causa dipendente dall'unione matrimoniale cessata tra loro, ritenendosi entrambi autonomi economicamente.
L) gli ex coniugi vivranno portandosi reciproco rispetto e avendo acconsentito al rilascio dei passaporti e alle carte di identità valide per l'espatrio con l'inserimento delle figlie.
M) che le spese legali del presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2000, Numero 378, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 13/06/2025
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 5 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 6