Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01070/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00775/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 775 del 2025, proposto da
Consorzio Stabile Soledil S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio Informatica Territorio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristiano Duva e Giancarlo Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Agnadello, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1. del disciplinare di gara se in quanto lesivo degli interessi della ricorrente IN ORDINE ALLA GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INVOLUCRO EDILIZIO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA DI VIA VAILATE” in Comune di Agnadello (CR);
2. della determina di indizione della procedura e Bando di Gara IN ORDINE ALLA GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INVOLUCRO EDILIZIO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA DI VIA VAILATE” in Comune di Agnadello (CR);
3. del capitolato Speciale d'Appalto IN ORDINE ALLA GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INVOLUCRO EDILIZIO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA DI VIA VAILATE” in Comune di Agnadello (CR);
4. dei verbali di gara redatti dalla Commissione di Gara IN ORDINE ALLA GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INVOLUCRO EDILIZIO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA DI VIA VAILATE” in Comune di Agnadello (CR);
5. del provvedimento RECANTE la revoca dell'aggiudicazione ed esclusione dalla gara di appalto del SOLEDIL ed in particolare del provvedimento che reca l'esclusione della ricorrente dalla GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INVOLUCRO EDILIZIO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA DI VIA VAILATE in Comune di Agnadello (CR);
6. del provvedimento DEL 16.6.2025 RECANTE LA esclusione del SOLEDIL dalla Procedura Negoziata (art. 50 comma 1 lett. c del D.Lgs. 36/2023) per affidamento dei lavori di Riqualificazione dell'involucro edilizio finalizzato al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio della Scuola di Via Vailate in Comune di Agnadello (CR);
7. DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA ISTANZA DI RIAMMISSIONE RIGETTATA IMPLICITAMENTE DALLA S.A.;
8. di ogni altro atto, provvedimento, determina, delibera propedeutica, connessa o consequenziale degli atti impugnati e se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente ed in particolare del rigetto implicito della istanza di riammissione proposta dal Soledil, provvedimento di scorrimento della graduatoria e relativa aggiudicazione;
9. del provvedimento di approvazione della graduatoria formulato dalla Stazione Appaltante e di rigetto della richiesta di riammissione del SOLEDIL;
NONCHE' PER LA DECLARATORIA
di inefficacia del contratto di appalto, ai sensi degli artt. 121 e ss. D.lgs. 104/10, ove medio tempore stipulato tra l'Amministrazione Appaltante e l'eventuale ulteriore aggiudicataria in via definitiva alla gara e con espressa
RICHIESTA
della ricorrente di conseguire l'aggiudicazione della gara, per essere in possesso dei requisiti tecnico/organizzativi e per essere subito disponibile e all'immediata stipula del contratto - subentrando, quindi, in luogo dell'aggiudicataria - e all'immediato avvio di lavori messi a gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Informatica Terriotorio S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il dott. IB NO LI, nessuna delle parti presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il provvedimento impugnato .
1.1. Il Consorzio Stabile Soledil s.r.l. ha partecipato alla procedura negoziata bandita l’8 aprile 2025 dal Consorzio Informatica Territorio s.p.a., quale Centrale Unica di Committenza per il Comune di Agnadello, per l’affidamento dei lavori di riqualificazione dell’involucro edilizio finalizzato al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio della Scuola di via Vailate in Comune di Agnadello; gara da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, su un importo a base di gara di € 710.205,23 oltre iva.
1.2. Alla gara sono stati invitati a partecipare 12 operatori economici.
1.3. Nella propria domanda di ammissione alla gara, il Consorzio Stabile Soledil ha dichiarato di partecipare in nome e per conto della consorziata Edilcim s.r.l., indicandola come esecutrice dei lavori.
1.4. Con nota del 27 maggio 2025, il RUP ha attivato il soccorso istruttorio nei confronti del Consorzio Stabile Soledil, rilevando come la consorziata esecutrice Edilcim s.r.l. risultasse sprovvista del requisito di qualificazione previsto dalla lettera di invito (pagg. 22-23), costituito dalla attestazione SOA per la categoria prevalente OG1 di importo non inferiore alla classe III (terza); in particolare, la consorziata esecutrice era risultata in possesso della SOA per la categoria OG1 ma in classe I (prima). Nella nota il RUP ha richiamato il disposto di cui all’art. 67 del d. lgs. 36/2023, come novellato dall’art. 27 del Correttivo (d. lgs. 209/2024), entrato in vigore il 31 dicembre 2024 e quindi applicabile alla procedura de qua , nella parte in cui prevede che allorché un consorzio stabile intenda designare una consorziata per l’esecuzione, i requisiti sono posseduti e comprovati da quest’ultima in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 104. Il RUP ha quindi concesso al Consorzio Stabile Soledil il termine di 7 giorni per dimostrare il possesso in capo alla consorziata dei requisiti necessari per eseguire i lavori oggetto di gara, preannunciando in caso contrario l’esclusione dalla procedura di gara.
1.5. Con nota del 30 maggio 2025, il Consorzio Stabile Soledil ha riscontrato la predetta nota del RUP dichiarando di voler procedere con “l’aggiunta”, rispetto all’impresa designata Edilicim s.r.l., di una ulteriore impresa consorziata quale esecutrice dei lavori, ossia la ditta AR.CA s.r.l.; e ciò alla luce della natura stabile del consorzio e di quanto affermato da ANAC nel parere 47/2024 (secondo il quale “ si ritiene ammissibile, per ragioni organizzative e imprenditoriali del consorzio, l’indicazione in sede di offerta, di una ulteriore consorziata esecutrice ”).
1.6. Con provvedimento del 3 giugno 2025, la stazione appaltante ha disposto l’esclusione del Consorzio Stabile Soledil dalla procedura di gara, richiamando in motivazione la nuova disciplina introdotta dal Correttivo del 2024 all’art. 67 del Codice Appalti, applicabile ratione temporis alla gara in esame in quanto bandita l’8 aprile 2025, e quindi la necessità per l’impresa consorziata indicata da un consorzio stabile come esecutrice dei lavori di essere in possesso dei requisiti di qualificazione, in proprio o mediante avvalimento: presupposto nel caso di specie insussistente.
2. Il ricorso .
2.1. Con ricorso notificato il 23 giugno 2025 e depositato in pari data, il Consorzio Stabile Soledil ha impugnato il predetto provvedimento di esclusione del 3 giugno 2025 e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, sulla base di tre motivi, con i quali ha dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili.
2.2. Ha formulato domanda di inefficacia del contratto eventualmente stipulato dall’Amministrazione con il soggetto aggiudicatario e di risarcimento del danno in forma specifica, mediante subentro nel contratto medesimo, ovvero in subordine per equivalente.
3. Svolgimento del processo .
3.1. Il Consorzio Informatica e Territorio s.p.a., stazione appaltante della procedura di gara, si è costituito in giudizio depositando documentazione e memoria difensiva, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla controinteressata Società Cooperativa Muratori La Solidarietà; in subordine, nel merito, contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
3.2. Con ordinanza n. 272 del 10 luglio 2025, la Sezione ha respinto la domanda cautelare e compensato le spese della fase, fissando per la discussione del merito l’udienza pubblica del 20 novembre 2025; l’ordinanza è stata così motivata: “Considerato che, ad un primo esame, il ricorso non sembra provvisto di apprezzabili profili di fumus boni iuris, atteso che:
(i) non sembra invocabile nel caso di specie il disposto di cui all’art. 97 comma 4 del Codice Appalti (in combinato disposto con i commi 1 e 2 della stessa norma), il quale presuppone che l’impresa consorziata indicata come esecutrice dei lavori fosse provvista, al momento del confezionamento dell’offerta, del requisito di qualificazione, e l’abbia perso solo successivamente, prima della presentazione dell’offerta, laddove nel caso di specie l’impresa consorziata Edilcim s.r.l. non sembra essere mai stata in possesso del requisito di qualificazione richiesto dalla legge di gara (attestazione SOA per la categoria OG1 in classe III); sicchè l’applicazione della norma sembra essere stata invocata dalla parte ricorrente per eludere la carenza ab origine in capo alla consorziata del requisito di qualificazione;
(ii) dopo le modifiche apportate all’art. 67 del Codice Appalti dal Correttivo del 2024 (d. lgs. 31 dicembre 2024 n. 209), applicabile ratione temporis alla gara in esame in quanto bandita nell’aprile 2025, “per gli appalti di lavori che il consorzio stabile esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell’art. 104” (art. 67 comma 1 lett. c); sicchè l’impresa consorziata deve essere qualificata in proprio o mediante avvalimento formale, non potendosi (più) giovare di alcun avvalimento “tacito” o “ex lege” delle risorse del consorzio, secondo il previgente principio del c.d. “cumulo alla rinfusa” ormai abbandonato dal legislatore del Correttivo;
(iii) il soccorso istruttorio può essere utilizzato per sanare irregolarità formali afferenti alla documentazione amministrativa allegata alla domanda di partecipazione, non per modificare l’offerta, né per rimediare all’assenza di requisiti di qualificazione dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Ritenuto che, anche sotto il profilo del periculum in mora, debba essere assegnata la prevalenza, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, all’esigenza manifestata dall’amministrazione resistente di procedere con urgenza all’avvio dei lavori, entro la data del 31 luglio 2025, per non incorrere nella decadenza dal contributo regionale che finanzia la realizzazione dell’intervento, a fronte dell’interesse meramente economico dedotto dalla ricorrente, comunque ristorabile all’esito del merito.
Ritenuto di compensare per giusti motivi le spese della presente fase e di fissare sin d’ora con priorità, ratione materiae, l’udienza pubblica per la discussione del merito” .
3.3. Con successiva ordinanza n. 2712 del 25 luglio 2025, il Consiglio di Stato, sez. V, ha respinto l’appello cautelare proposto dalla ricorrente e compensato le spese della fase, rilevando in motivazione che “(…) dai motivi e dalle deduzioni dell’appellante non si ricavano elementi di fumus o periculum tali da indurre a discostarsi dalle valutazioni complessivamente svolte dal giudice di primo grado; (…)”.
3.4. In prossimità dell’udienza di merito, la difesa dell’Amministrazione ha integrato la propria documentazione e depositato una memoria conclusiva, eccependo preliminarmente l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo parte ricorrente impugnato il provvedimento di aggiudicazione della gara in favore della Società Cooperativa Muratori La Solidarietà, sopravvenuto nelle more del giudizio in data 7 luglio 2025, comunicato via pec in pari data a tutti gli operatori partecipanti (anche esclusi) e pubblicato in pari data sulla piattaforma SINTEL; il termine di impugnazione è, ad oggi, ampiamente scaduto; in subordine, nel merito, l’amministrazione ha ribadito l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
3.5. Con un breve scritto difensivo depositato il 13 novembre 2025, la parte ricorrente ha confermato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
3.6. All’udienza pubblica del 20 novembre 2025, nessuna delle parti presente, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Decisione .
4.1. Alla luce di quanto dedotto dall’amministrazione resistente e di quanto infine confermato dalla stessa parte ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
4.2. Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti per giusti motivi, tenuto conto della complessità e della sostanziale novità delle questioni di diritto esaminate nella fase cautelare del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UR DR, Presidente
IB NO LI, Consigliere, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IB NO LI | UR DR |
IL SEGRETARIO