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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/10/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
NI GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 972 R.G.A.C. per l'anno 2024
TRA
(P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, (P.IVA Parte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore e P.IVA_2 Parte_3
(C.F.: tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Arianna Cocconcelli presso C.F._1 il cui studio in Lamezia Terme alla Via dei Morgeti n. 65 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 17.03.2025
Parte attorea
CONTRO
(GIA' Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Viano presso il cui studio in Torino, Via Moretta n. 7 è elettivamente domiciliata giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione;
Parte convenuta
E
(P.IVA Controparte_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_4 dall'Avv. Carolina Lussana presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via
Gomenizza n. 42, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
1 Resistente-opposta
E
(P.I.V.A. ) in persona del legale rappresentante pro – Controparte_4 P.IVA_5 tempore, rappresenta e difesa dall'Avv. Luigi Muraca presso il cui studio in Lamezia Terme
(CZ), Via Francesco Colelli n.58 è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
Parte convenuta
OGGETTO: opposizione a precetto ex art 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. in proprio e quale legale rappresentante della Società Parte_3 Parte_1
e della ha convenuto in giudizio
[...] Parte_4 [...]
e Controparte_5 Controparte_3 [...] proponendo opposizione alla cartella di pagamento n. 03020240013302766003 CP_4 notificata in data 19 luglio 2024 alla (quale fideiussore Parte_4 della società e alla cartella di pagamento n. 03020240013302766000 Parte_1 notificata in data 19 luglio 2024 alla Società con le quali Parte_1 [...] ha intimato il pagamento della somma di euro 127.533,41 Controparte_5 relativa al credito iscritto a ruolo dalla Controparte_3
a titolo di surroga per l'avvenuta escussione della garanzia prestata in relazione al contratto di mutuo n. 421/04022307, stipulato dalla società con la Parte_1 CP_4
garantito dalla fideiussione rilasciata dalla e
[...] Parte_4 assistito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ex art. 2 comma 100 lett. a) L.
662/96, gestito dalla . Controparte_6
A fondamento dell'opposizione, parte opponente, quanto alla cartella di pagamento n. 030
202400133027066003 notificata alla società ha eccepito Parte_4
l'insussistenza di un titolo e di alcuna obbligazione assunta dalla società nei confronti della deducendo, al riguardo, che la Controparte_3 fideiussione sarebbe stata rilasciata unicamente in favore della banca dovendosi CP_4
2 distinguere il rapporto tra la società finanziata ( , finanziatore Controparte_7 garantito ( e fideiussore ( e il rapporto tra la CP_4 CP_3 Parte_4 società finanziata, la banca finanziatrice e la Controparte_6
Ha altresì eccepito l'insussistenza dei presupposti per procedere alla riscossione coattiva
[...] mediante ruolo e l'omessa notifica del titolo esecutivo, deducendo, al riguardo, che ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 21 del d.lgs. n. 46/99, sarebbero suscettibili di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale e iscrizione a ruolo le sole entrate pubblicistiche, mentre le entrate patrimoniali che, come nella specie, traggono origine da rapporti privatistici, per poter essere riscosse mediante gli strumenti in questione, richiederebbero un titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo, titolo mancante nella fattispecie. L'opponente ha richiamato, a supporto di entrambe le contestazioni formulate, giurisprudenza di merito.
In relazione alla cartella di pagamento n. 03020240013302766000, notificata alla Società
oltre ad eccepire l'illegittimità della procedura di riscossione coattiva Parte_1 mediante ruolo e l'insussistenza del titolo esecutivo, per i motivi sopra evidenziati, ha altresì contestato, sotto diversi profili, la pretesa creditoria fondata sul contratto di finanziamento chirografario n. 421/04022307, sotteso alla cartella di pagamento.
In particolare, l'opponente ha eccepito la nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza del tasso di interesse;
per omessa indicazione dell'Indice Sintetico di Costo del finanziamento;
per divergenza tra tasso di interesse pattuito e concretamente applicato;
per l'effetto anatocistico derivante dall'applicazione del cd. ammortamento alla francese e per illegittima pattuizione e applicazione di interessi usurari. Ha altresì eccepito il difetto di valida fideiussione, poiché il credito garantito non sarebbe certo e legittimo e la decadenza del diritto del creditore ad agire nei confronti del fideiussore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., non avendo il creditore intrapreso nel termine di sei mesi alcuna iniziativa nei confronti del debitore principale. Infine, parte opponente ha dedotto l'illegittima segnalazione del nominativo della società debitrice alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, con conseguente responsabilità contrattuale della per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. CP_3
2. Si è costituita in giudizio , la quale ha preliminarmente Controparte_5 eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento ai motivi di opposizione inerenti al titolo posto a fondamento delle cartelle impugnate, l'attività di accertamento e
3 liquidazione delle pretese impositive, di notificazione delle diffide e/o dei relativi avvisi e/o solleciti di pagamento e di iscrizione a ruolo delle somme richieste, attività queste di esclusiva competenza dell'ente impositore, nella specie, la
[...]
Nel merito, la convenuta, richiamando le disposizioni normative Controparte_6 in materia e giurisprudenza di merito, ha dedotto la legittimità della procedura di riscossione del credito.
3. Si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_6 variamente argomentato per l'infondatezza dell'opposizione. In particolare, la convenuta, dopo aver preliminarmente evidenziato la funzione del - quale garante Controparte_3 del Fondo di Garanzia PMI, ossia quella di facilitare la concessione di crediti per piccole e medie imprese, ha dedotto che, in caso di inadempimento dell'impresa nella restituzione del credito, attivata la garanzia da parte della banca erogatrice del credito, il Fondo sarebbe surrogato, ai sensi dell'art. 2 comma 4 D.M. 20/06/2005 n. 18457 e dell'art 1203 c.c., nei diritti spettanti all'istituto finanziatore, nei confronti del debitore e degli eventuali garanti.
Richiamando recente giurisprudenza di legittimità, la convenuta ha dedotto che il procedimento esattoriale azionato sarebbe giustificato dalla natura pubblicistica del credito, assistito da privilegio legale e connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive. La convenuta ha altresì eccepito la propria estraneità a tutte le doglianze concernenti profili di illegittimità della revoca del finanziamento, violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale e validità del contratto di fideiussione e/o comunque di garanzia, che attengono al rapporto tra i fideiussori e la Banca finanziatrice, profili estranei al proprio credito restitutorio. La convenuta ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione. In subordine e in via riconvenzionale, in caso di accoglimento dell'opposizione, la convenuta ha chiesto all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la natura indebita dell'escussione del
Fondo di Garanzia di cui alla L. n. 662/1996 da parte di ed il conseguente Controparte_4 obbligo di quest'ultima a mantenere indenne il Controparte_3
con condanna della stessa a restituire le somme percepite, oltre interessi
[...]
e rivalutazioni fino al soddisfo ed a pagare quanto l'esponente fosse eventualmente tenuta a versare a seguito del giudizio.
4 4. Si è altresì costituita in giudizio la quale ha variamente argomentato per Controparte_4
l'infondatezza dell'opposizione. In particolare, la convenuta ha preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c. per indeterminatezza della cosa oggetto della domanda e, nel merito, per quel che rileva ai fini della decisione, ha eccepito la genericità e infondatezza di tutte le contestazioni formulate rispetto al contratto di finanziamento sotteso alla cartella di pagamento impugnato, opponendosi all'ammissione della richiesta CTU contabile, che avrebbe natura esplorativa. Ha infine dedotto la conformità della propria condotta alla previsione all'art.125 n.3 T.U.B., che obbliga l'istituto di credito a effettuare la segnalazione nella Centrale Rischi delle posizioni debitorie in sofferenza.
5. Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo, con ordinanza del
9.05.2025, ritenute inammissibili le istanze ex art. 210 c.p.c. e di CTU contabile formulate da parte opponente, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ex art 127 ter c.p.c., con ordinanza del 2.07.2025, viste le note scritte depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. La causa è quindi decisa nei termini seguenti.
6. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della cosa oggetto della domanda (c.d. “petitum”). Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la nullità della citazione comminata dall'art. 164 comma 4
c.p.c. si produce solo quando l'oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda siano state omesse o risultino assolutamente incerte, con valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. 27670/2008). Nel caso in esame, risulta chiaramente dalla lettura dell'atto
5 di citazione e delle conclusioni rassegnate, l'oggetto della domanda volto alla declaratoria dell'illegittimità della riscossione coattiva del credito mediante ruolo e, comunque, dell'insussistenza del diritto della convenuta Controparte_3 ad agire in via esecutiva nei confronti della società debitrice principale e della società
[...] garante.
Nel merito, come evidenziato dalla più recente e condivisa giurisprudenza di legittimità e dalla ormai prevalente giurisprudenza di merito, richiamata anche dalla convenuta in caso di finanziamento mediante Controparte_6 intervento del Fondo di garanzia di cui alla L. 62/1996, mentre il rapporto originario tra istituto finanziatore e beneficiario ha natura prettamente privatistica, poiché avente titolo nel contratto di finanziamento concluso tra le parti, il distinto rapporto tra il gestore del fondo e il garantito ha natura pubblicistica ed è fondato sulla garanzia prevista ex lege dalla L.
662/1996, a cui l'art. 2, comma 4 D.M. 20.06.2005 ricollega il diritto di surroga nella posizione della banca finanziatrice, ai sensi dell'art. 1203 c.c.
Sul punto, come già evidenziato nella precedente ordinanza del 6.05.2025, si è espressa, di recente, la Suprema Corte di Cassazione che, a sostegno della natura pubblicistica del credito vantato dal gestore del Fondo di garanzia ha chiarito che “in tema di sostegno pubblico erogato in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella Controparte_3 posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs n.46 del
1999” (Cass n. 1005/2023, richiamata da Cass n. 36513/2023). Pertanto, dalla natura pubblicistica del credito vantato dal gestore del Fondo che agisce in surrogazione, deriva dunque la legittimità della riscossione mediante diretta iscrizione al ruolo delle somme dovute, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 17 del d. lgs n. 46/1999.
La giurisprudenza di legittimità ha altresì richiamato l'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3/2015 convertito in l. n. 33/2015 che stabilisce che "il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
6 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi"; che "la costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti"; che "al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni". Si
è quindi precisato che la richiamata disposizione normativa, che ha espressamente previsto il diritto al recupero delle somme liquidate dal Fondo mediante diretta iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, anche nei confronti dei garanti dell'impresa finanziata, si applica anche nel caso in cui il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, dovendosi attribuire alla disposizione di cui all'art.
8-bis, co. 3, del d.l. n.3/2015 natura meramente ricognitiva del regime previgente.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999 e ciò anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente e che il privilegio, volto a tutelare un interesse di carattere pubblicistico e sottratto ex lege alla disponibilità delle parti, sorge, secondo la regola generale ex art. 2745 c.c. in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento” (Cass. nn.
9657/2024; 32148/2024; 9678/2025).
Alla luce del richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dallo scrivente giudicante, le contestazioni formulate dall'opponente relative all'illegittimità della
7 procedura di riscossione, così come le censure relative al difetto di titolo esecutivo nei confronti del fideiussore, sono infondate.
Infondati sono inoltre gli altri motivi di opposizione formulati da parte opponente e relative alla contestazione del credito e del sotteso contratto di finanziamento.
Innanzitutto infondata è l'eccezione di nullità del contratto per omessa indicazione dell'ISC e per indeterminatezza del tasso di interesse, stante la divergenza tra tasso di interesse pattuito e applicato.
Occorre innanzitutto evidenziare come il contratto di mutuo, prodotto dalla stessa opponente, oltre che dalla Biper Banca s.p.a., contiene la specifica indicazione del TAEG e di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto. Non rileva, ai fini della validità del contratto, la dedotta divergenza del TAEG/ISC indicato rispetto a quello effettivamente applicato.
Come evidenziato dalla prevalente giurisprudenza, infatti, il TAEG o ISC è un mero indicatore previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza bancaria, ossia un indice del costo effettivo del finanziamento o della sovvenzione, imposto e previsto a soli fini informativi e non rientra nel novero dei tassi, prezzi o condizioni cui l'art. 117 comma 6 seconda parte del T.U.B. si riferisce nel prevedere che “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali (…) che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” (nello stesso senso, Trib. Chieti, 11/09/2020, n. 468; Trib.
Torino sez. I, 14/11/2018, n. 5233; Tribunale Crotone n. 772/2018; Trib. Napoli, n. 183/2018;
Trib. Roma n. 11681/2017). L'eventuale divergenza tra l'ISC/TAEG dichiarato rispetto al
TAEG effettivamente applicato non è, quindi, causa di nullità contrattuale, non rientrando tale indicatore nel novero dei tassi, prezzi o condizioni cui l'art. 117 comma 6 seconda parte del
T.U.B.. L'eventuale divergenza tra l'ISC dichiarato e quello effettivo, determinando la violazione dell'obbligo informativo, può al più determinare una responsabilità contrattuale dell'intermediario ai fini risarcitori, laddove il mutuatario deduca e dimostri di essere stato indotto a stipulare un contratto che altrimenti, conoscendo il costo effettivo, non avrebbe stipulato (in termini analoghi, a titolo esemplificativo, Trib. Torino, 05/03/2021, n. 1168;
Trib. Chieti, 11/09/2020, n. 468; Trib. Roma, 20 febbraio 2020, n. 3721; Trib. Torino
14/11/2018, n. 5233; Trib. Crotone n. 772/2018; Trib. Napoli n. 183/2018; Trib. Roma n.
11681/2017; Trib. Milano, 28 luglio 2017 n. 8427; Trib. Monza, 17 agosto 2017, n. 2403).
8 Quanto esposto, trova eccezione esclusivamente nella materia del credito al consumo, non ricorrente nella fattispecie, in cui è prevista un'ipotesi di invalidità per mancata indicazione del TAEG/ISC, applicandosi in tale ambito l'art. 125 bis comma 6 T.U.B., per il quale “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
Infondate sono altresì le doglianze concernenti l'illegittimità del piano di ammortamento cd. alla francese, applicato al contratto, sotto il profilo della violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'indeterminatezza del contratto.
Al riguardo, va premesso che nel regime finanziario in esame è da considerarsi esclusa un'occulta applicazione dell'anatocismo. Infatti, secondo il prevalente e condiviso orientamento della giurisprudenza di merito, “L'ammortamento alla francese utilizza la legge di sconto composto, unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, ossia la formula di c.d. 'equivalenza finanziaria' che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento (criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario). La suddetta formula non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi che nel piano di ammortamento alla francese risponde alla regola dell'interesse semplice, posto che ad ogni scadenza temporale pattuita la quota di interessi compresa in ciascuna rata
è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso di interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale” (a titolo esemplificativo, Trib. Parma, 11 marzo 2019, n. 416 e più recentemente, Tribunale di Trapani che, con la sentenza n. 82/2022 sul punto ha specificato che “il metodo di ammortamento alla francese è conforme al disposto di cui all'art. 1194 c.c., all'art. 120 TUB e non viola il divieto di anatocismo e x art. 1283 c.c., poiché in materia di mutui il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
In altri termini nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si
9 riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto
l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario con il pagamento di ogni singola rata azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuita nel contratto”).
Inoltre, come recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n.
15130/2024), in tema di finanziamento con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale a tasso fisso, la mancata indicazione, nel contratto, della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
“composto” degli interessi debitori, non è causa di nullità parziale del contratto, né per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Principio, peraltro, esteso dalla più recente giurisprudenza di merito, anche al caso di finanziamento a tasso variabile (cfr Corte d'Appello Ancona, 2 dicembre 2024 n.
1703).
Quanto all'eccepita applicazione di interessi usurari, parte opponente si è limitata a generiche allegazioni, privi di riscontri obiettivi. Si rileva che la regola di riparto dell'onere della prova comporta che il debitore che intenda dimostrare l'usura è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi e quelli applicati in concreto, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento
(Cass. Sez. Un. n. 19597 del 18/09/2020). In sostanza, la parte che deduce la violazione del divieto di usura, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge
108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di
Italia, perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto (Cass. Sez. VI, ord.n 2311 del 30/01/2018).
10 Nel caso di specie, parte opponente si è limitata ad allegare il carattere usurario del tasso di interesse senza neppure indicare la misura del tasso di interesse pattuito e lo specifico tasso soglia di riferimento. Considerata la genericità delle contestazioni formulate dall'opponente e la completa mancanza di riscontri obiettivi, l'eccezione deve ritenersi infondata, non potendo la relativa prova essere fornita mediante l'espletamento della richiesta CTU. Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio, come noto, non è un mezzo di prova in senso stretto e non può assumere carattere esplorativo, ossia non può supplire al difetto di allegazioni e prove specifiche della parte (a titolo esemplificativo, da ultimo, Cass. n.26048/2023).
Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 1957 c.c. con conseguente decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti del fideiussione, si evidenzia che il contratto, prodotto dall'opponente, contiene specifica clausola di deroga della disposizione normativa indicata, resa quindi inapplicabile per espressa volontà delle parti (art. 6 del contratto di fideiussione).
Infine, quanto all'eccepita illegittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca
d'Italia, deve evidenziarsi come, a prescindere dalla fondatezza delle contestazioni formulate, alcuna prova è stata fornita dall'opponente in merito ai danni patrimoniali e non patrimoniali che ne sarebbero conseguiti e che, diversamente da quanto ritenuto dall'opponente, non possono ritenersi in re ipsa e presunti ma devono essere specificamente allegati e dimostrati dal danneggiato (da ultimo, Cass. 15090/2025).
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione proposta deve essere rigettata.
7. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, tenuto conto che la questione relativa alla natura del credito restitutorio del , sotteso alle cartelle di pagamento Controparte_3 impugnate, è stata solo recentemente chiarita dalla giurisprudenza di legittimità e tenuto conto della persistenza di difformi pronunce della giurisprudenza di merito, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
NI GA, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:
11 1) rigetta l'opposizione;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, 23 ottobre 2025
IL GIUDICE dott.ssa NI GA
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