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Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/05/2024, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 595/2023
N. SENT. 647/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, composta dai signori magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando - Presidente dott.ssa Manuela Saracino - Consigliere dott.ssa Maria Giovanna Deceglie - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
Parte_1
- c. f. , con domicilio in via delle Magnolie n. 6, 70026
[...] P.IVA_1
Modugno - assistita e difesa dall'avv. ELENA ZUPA - c. f. -; C.F._1
-appellante- E
- nato a [...] il [...], c. f. Controparte_1
, con domicilio in via Abate Gimma n. 34/A, Bari - assistito e C.F._2 difeso dall'avv. LEONARDO GOFFREDO - c. f. -; C.F._3
-appellato-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso del 23 marzo 2022 la parte indicata in epigrafe - premesso di essere dipendente dell di essere inquadrata nel 4° livello “specializzati” dei vigenti Pt_1
CCNL per gli addetti a lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e di aver svolto la propria attività lavorativa in Acquaviva Delle Fonti - lamentava che dal 1° aprile 2017 aveva percepito a titolo di indennità chilometrica per il raggiungimento del luogo di lavoro un importo inferiore rispetto a quello che le sarebbe spettato ai sensi della contrattazione collettiva;
di conseguenza, adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Bari affinché la controparte fosse condannata al pagamento in suo favore delle differenze sulle somme dovute in ragione di 1/5 del costo della benzina moltiplicato per - rispettivamente - 20,8 Km giornalieri in relazione ai periodi “dal 1.04.2017 sino al 30.11.2018 nonché dal 1.07.2019 sino al 31.12.2019”, 25,8 Km giornalieri in relazione ai periodi “dal 1.12.2018 al 30.06.2019” e 34,4 Km giornalieri in relazione ai periodi “dal 1.01.2020 alla data di deposito del ricorso” (o, in subordine, in ragione dei km che fossero risultati di giustizia). Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio ed eccepiva Pt_1
l'inapplicabilità dell'art. 12, co. 2 quinquies, della n. 3/2010 per la CP_2 violazione del criterio di riparto della competenza legislativa Stato -Regioni, invocava
1 l'applicazione dell'art. 6, co. 12, del D.L. n. 78/2010 e contestava l'interpretazione delle disposizioni contrattuali di settore prospettata dal ricorrente. 2. Con sentenza n. 871 in data 22 marzo 2023 il Tribunale del lavoro di Bari accoglieva il ricorso e, per l'effetto, condannava l al pagamento in favore del Pt_1 ricorrente della complessiva somma di euro 8.672,52, oltre accessori di legge, nonché delle spese processuali. Osservava, in sintesi, il primo giudice:
- che era chiaro l'intento della legislazione regionale di prevedere due discipline differenziate circa lo status giuridico e contrattuale del personale dell vale a dire Pt_1
– da un lato - quella privatistica applicabile al personale operaio assunto con contratto a termine transitato dalla Regione e stabilizzato solo presso l' (art. 12, comma 2, Pt_1 lettera b) e - dall'altro - quella rivolta al "restante personale" (tra cui gli operai "già" inquadrati dei ruoli regionali di cui all'art. 12, comma 2, lettera a), che manteneva intatto il pregresso rapporto di pubblico impiego, ferma restando la possibilità per gli operai - già stabilizzati e/o di ruolo - transitati dalla Regione di optare a domanda per il regime privatistico in sintonia con quanto già previsto ex lege per gli operai transitati ma non ancora stabilizzati;
- che gli interventi normativi succedutisi nel tempo avevano ribadito l'applicazione ai rapporti di lavoro finalizzati a garantire la gestione dei beni agrari e forestali della Regione della contrattazione collettiva nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico -forestale e idraulico -agraria;
- che circa i limiti di spesa pubblica di cui alla nota prot. 62232/2016 del 25 luglio 2017 del Ragioniere dello Stato, occorreva rimarcare che la norma di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 6 conteneva principi fondamentali nella materia del "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" diretti all'abbattimento, o almeno al contenimento, della spesa pubblica regionale senza essere immediatamente precettiva con riguardo alle percentuali di riduzione delle singole spese, quali quelle per le indennità chilometriche, e l'eventuale impatto di essa sull'autonomia finanziaria (art. 119 Cost.) ed organizzativa (art. 117 Cost., comma 4, e art. 118 Cost.) dell'Agenzia convenuta, sicché non avrebbe potuto consentire alla datrice di lavoro di smettere di erogare le indennità in argomento all'improvviso;
- che, ai sensi dell'art. 54 del CCNL, per centro di raccolta non poteva intendersi in assoluto quello più vicino al posto di lavoro quale che fosse la provenienza dei lavoratori ma occorreva computare, ai fini della quantificazione dell'indennizzo spettante, “la minor distanza intercorrente tra il posto di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore ovvero tra il posto di lavoro e il centro per l'impiego di residenza del lavoratore”;
- che, nella specie, il ricorrente aveva diritto al rimborso dell'indennità chilometrica calcolata in ragione di 1/5 del costo della benzina moltiplicato per i km (rispettivamente 20,8, 25,8 e 34,4) percorsi (tra viaggio di andata e di ritorno) in ogni giornata di lavoro tra la sua residenza e il centro lavorativo sicché, essendogli stata viceversa liquidata un'indennità chilometrica inferiore, gli spettavano senz'altro le correlative differenze retributive;
2 - che parimenti non era condivisibile la pretesa della convenuta di applicare, ai fini del computo della percorrenza, il criterio di cui al punto B dell'accordo sindacale del 4.05.2011 (prendendo quindi come riferimento il Centro per l'Impiego più vicino al centro lavorativo), trattandosi di un criterio applicabile solo per il futuro sulla base di una discussione concordata a livello provinciale tra le parti sindacali firmatarie dell'accordo di cui l non aveva dato conto;
Pt_1
- che anche ai sensi dei chiarimenti trasfusi nel verbale sindacale del 16 ottobre 2014 non vi erano più dubbi che per parametrare l'indennità chilometrica dovesse prendersi come riferimento quale centro di raccolta il Centro per l'Impiego più vicino alla residenza del lavoratore;
- che, in conclusione, il ricorso doveva essere accolto e parte resistente condannata a pagare al ricorrente la somma, non specificamente contestata, di euro 8.672,52. 3. Con ricorso del 3 giugno 2023 l ha interposto appello avverso la sentenza di Pt_1 primo grado.
ha resistito al gravame con apposita memoria. Controparte_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 22 aprile 2024 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo. 4. L' affida il gravame a tre motivi. Pt_1
4.1. Con il primo motivo l censura la sentenza impugnata laddove afferma che Pt_1 il regime applicabile al rapporto di lavoro in esame è di natura privatistica, ribadendo la propria natura di ente pubblico non economico con la conseguenza che il rapporto oggetto di causa avrebbe dovuto essere inquadrato nell'ambito del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, trattandosi di una materia riconducibile all'ordinamento civile che l'art. 117, comma 2, lett. I della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato. Soggiunge che in base al D. Lgs. n. 165 del 2001 l'inderogabile volontà del legislatore nazionale è quella di rendere applicabili ai rapporti di lavoro alle dipendenze di soggetti di diritto pubblico solo gli accordi sindacali stipulati dall' , sicché dovrebbe Org_1 escludersi che la disciplina dei rapporti di lavoro nella P.A. possa trovare la sua fonte nei contratti collettivi di diritto comune. Da tali premesse l' trae la conseguenza dell'inapplicabilità della contrattazione Pt_1 di primo livello che rimanda a quella integrativa (CIRL) e dell'impossibilità di rivendicare componenti retributive non pattuite con l , non potendo trovare Org_1 applicazione le norme della contrattazione collettiva di diritto privato in contrasto con le norme imperative volte ad armonizzare la gestione dei rapporti di lavoro pubblico privatizzato con le risorse di bilancio dello Stato e degli enti pubblici 4.2. Nel secondo motivo si deduce più specificamente che l è annoverabile tra le Pt_1 pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001, per cui ad essa dovrebbero applicarsi le misure di contenimento della spesa pubblica fra cui l'art. 6, comma 12, del D. L. n. 78 del 2010, ai sensi del quale a partire dal 2011 l'indennità chilometrica di percorrenza non può più essere riconosciuta.
3 4.3. Con il terzo ed ultimo rilievo censorio l' appellante si duole dell'erroneità Pt_1 della motivazione di prime cure nella parte in cui ritiene applicabile l'art. 23 del CIRL ancorché non si fosse effettivamente verificato il presupposto del momentaneo trasferimento del lavoratore su cantieri diversi dal luogo di assunzione (per avere egli sempre lavorato presso il centro lavorativo di Acquaviva delle Fonti). In secondo luogo, l' ripropone la lettura della disciplina contrattuale già Pt_1 prospettata in prime cure, ribadendo che alla stregua della sua corretta interpretazione difetterebbe l'obbligo a suo carico di individuare il centro di raccolta nel luogo di residenza del lavoratore ( Bari) o in quello del Comune sede del Centro Persona_1 per l'Impiego più vicino alla sua residenza, anche rispetto al periodo in cui l'appellato ha raggiunto gli uffici di Adelfia;
nello specifico, evidenzia che “il centro di raccolta sarebbe da individuare presso il centro per l'impiego esistente in Acquaviva, alla via Maselli Campagna 130, distante meno di 2 km dal centro lavorativo” anziché presso il Comune di SS, “totalmente al di fuori da Acquaviva delle Fonti e da Sammichele di Bari”. Soggiunge infine l appellante che il CIRL del 10 giugno 2014 invocato dal Pt_1
aveva validità per un periodo antecedente ai fatti di causa e che l'asserita CP_1 percezione da parte sua del trattamento economico in disamina non aveva fatto sorgere alcuna posizione giuridica soggettiva in suo favore. 5. Il primo motivo è infondato. 5.1. Come già affermato da questa Corte nell'ambito di controversie del tutto sovrapponibili a quella in scrutinio, l'applicazione della disciplina privatistica al personale operaio assunto con contratto a termine transitato dalla Regione e stabilizzato presso l ex art. 12, comma 2, lett. b) della L. R. Puglia n. 3 del 2010 esclude Pt_1
l'operatività della disciplina tipica del rapporto di pubblico impiego (cfr., ex multis, App. Bari sent. n. 73/2022, n. 2126/2022 e n. 101/2023). 5.2. Né sono ravvisabili i paventati profili di violazione dell'art. 117, comma 2, lett. I della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia riconducibile all'ordinamento civile e quindi, a detta dell'Agenzia appellante, anche l'inquadramento dei lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. I dubbi sollevati dall attengono più in generale alla legittimità delle disposizioni Pt_1 della L.R. Puglia n. 3 del 2010, con cui è stata consentita l'applicazione ad alcuni dipendenti dell' della contrattazione privatistica. Pt_1
Soccorrono al riguardo le condivisibili considerazioni formulate dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10811 del 2023, pronunciata in una controversia in cui era parte proprio l e nella quale si discuteva dei limiti all'applicazione del CCNL Pt_1 privatistico nei confronti di un operaio dell'Agenzia stabilizzato a tempo indeterminato ex art. 12, comma 2, lett. b) della L.R. Puglia n. 3 del 2010; in particolare, nella causa si controverteva della possibilità di applicare in toto la disciplina del menzionato CCNL, e quindi anche del meccanismo dell'acquisizione delle mansioni superiori a seguito del loro esercizio di fatto oltre il termine stabilito dalla contrattazione di settore.
Per quanto qui rileva, nella motivazione del citato arresto si legge:
4 «4.1 Dal punto di vista storico, come rilevato anche in altro precedente di questa S.C. riguardante la , «l'applicazione agli operai addetti a lavori di Org_2 sistemazione idraulica e forestale del contratto collettivo di diritto privato affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il
[...]
, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei Controparte_3 lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato» ed era stato stabilito che «le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento» e «la richiamata disciplina, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n.
3465/1998 e Cass. S.U. n. 24670/2009) si poneva in continuità con le previsioni della legge n. 205/1962 che già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato» (Cass. 1 marzo 2023, n. 6193). Si sono poi susseguite, anche all'interno della , varie vicende (d.p.r. 10 Org_3 aprile 1979; L. n. 15 del 1994 etc.) rispetto all'utilizzazione del Org_3 personale operaio salariato con contratto di natura privatistica ed alla gestione di servizi di bonifica, irrigui, agricoli etc., che qui non mette conto approfondire, in quanto l'oggetto del contendere riguarda, più limitatamente, personale già a tempo determinato presso la Regione ed inquadrato in Arif a tempo indeterminato, con rinvio al CCNL di diritto privato per effetto dell'art. 12, comma 2, lett. b) e comma 3, prima parte, L. 3/2010 cit. Org_3
4.2 Ferma restando la discrezionalità del legislatore nel disciplinare secondo le modalità più opportune, nei limiti dei canoni costituzionali, la disciplina del rapporto di lavoro anche dei dipendenti degli enti pubblici non economici, la giurisprudenza di questa S.C. si è consolidata, proprio in relazione a normative analoghe di altri enti regionali di analoghi settori, nel senso che l'applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico. Ciò è stato detto fin dalla lontana Cass, S.U., 29 luglio 1998 n. 7419, a fini di riparto della giurisdizione, ma più di recente l'orientamento si è andato consolidando con pronunce riguardanti analoghi regimi degli operai forestali della Regione Sardegna (Cass. 7 dicembre 2015, n. 24805 e poi, insieme ad altre, Cass. 2 dicembre 2016, n. 24666, al fine di escludere la conversione del rapporto a tempo determinato illegittimo in rapporto a tempo indeterminato, con applicazione piena dell'art. 36 d. lgs. 165/2001) e dei lavoratori addetti a sistemazione idraulica forestale e idraulica agraria della Val d'Aosta (Cass. 26 maggio 2020 n. 9786). Si può dunque ritenere che tale sia il principio generale vigente in materia, in sé tra l'altro coerente con la palese esigenza – a meno di esplicite e specifiche previsioni del legislatore rispetto a singole situazioni – di tendenziale omogeneità nella disciplina del lavoro pubblico privatizzato.
5
4.3 Declinando tale principio rispetto al caso di specie, ne deriva che il richiamo dell'art. 12, co. 3, prima parte al “contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria” ed al relativo
“trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale” va inteso come strettamente inerente, per quanto qui interessa, alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto. Profili, questi ultimi, che in qualche misura impattano meno, anche per gli adeguamenti normativi di cui si dirà, sulle caratteristiche centrali dell'assetto del pubblico impiego privatizzato. Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie dell'art. 52 d. lgs. 165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all'inquadramento per effetto dell'esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori. L'art. 52 cit. va infatti letto in diretto coordinamento con le norme (art 6, 40-bis e 48) del d. lgs. 165/2001 che regolamentano, a fini di buon andamento, tutto l'assetto dei fabbisogni e delle dotazioni proprie della P.A., in vista della programmazione e sostenibilità finanziaria del suo operato. Norme la cui fisionomia verrebbe alterata dalla possibilità che comportamenti di fatto possano comportare acquisizioni di diritto ad inquadramenti superiori, a prescindere da concorsi programmati, vacanze di posti etc. Anzi, a ben vedere, opinando diversamente e stante anche il disallineamento che si realizzerebbe rispetto all'assetto comune dell'impiego privatizzato, si dovrebbe sospettare la normativa regionale di violazione dell'art. 117, co. 2, lett. l) della Costituzione per avere essa disciplinato, come non le è concesso, materia propria dell'ordinamento civile. Con riferimento ai profili privatistici di regolazione del rapporto di lavoro, la Consulta infatti – si cita da Corte Costituzionale 25 luglio 2022, n. 190 – «ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia «ordinamento civile», attribuita in via esclusiva al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019). Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza n. 282 del 2004) ed ha altresì ribadito che «“[l]a materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014) (sentenza n. 257 del 2020)» (sentenza n. 25 del 2021). Aggiungendosi altresì che con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, è stato affermato da questa Corte che «i principi fissati dalla legge statale in materia costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a
6 statuto speciale […]» (sentenza n. 154 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 232 e n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del 2013)». Tutto ciò orienta verso un'interpretazione della norma regionale coerente con i principi dell'ordinamento generale del d.lgs. 165/2001 …». Sintetizzando l'articolato ragionamento della S.C. – che questa Corte territoriale condivide e fa proprio – si può concludere che: a) alla legge regionale è certamente consentito sottoporre il rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato;
b) ciò di per sé non comporta la fuoriuscita di tale rapporto di lavoro dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato;
c) è sempre necessaria, comunque, l'applicazione le regole generali del D. Lgs. n. 165 del 2001; d) la legge regionale che prevede l'applicazione del CCNL privatistico può violare l'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione solamente nel caso in cui essa realizzi un “disallineamento” rispetto all'assetto comune dell'impiego privatizzato;
e) solo in tale evenienza, difatti, la legifera in materia propria Org_3 dell'ordinamento civile riservata – in virtù del richiamato art. 117 Cost. – alla legislazione esclusiva dello Stato;
f) tale “disallineamento” non si verifica allorquando l'applicazione del CCNL privatistico è strettamente inerente al “trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale”, come avviene in relazione alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori, alle mansioni esigibili ed al trattamento economico. Queste conclusioni consentono di fugare i dubbi di legittimità adombrati dall Pt_1 atteso che nel caso di specie la domanda ha per oggetto il diritto del lavoratore al pagamento di un emolumento accessorio, cioè l'indennità di percorrenza chilometrica disciplinata dal CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria (artt. 15 e 54), ed al conseguente CIRL (art. 23). Pertanto, in questa lite la contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulica viene in rilievo con riferimento ad aspetti relativi soltanto ai profili del trattamento economico del rapporto. Di conseguenza, la legislazione regionale che ammette la sottoposizione del rapporto di impiego alla contrattazione privatistica non genera alcun “disallineamento” rispetto ai principi basilari sanciti dal D. Lgs. n. 165 del 2001, sicché deve ritenersi che essa non invada in alcun modo la sfera di competenza esclusiva della legislazione nazionale. 6. Nemmeno ha pregio la seconda doglianza - con cui l denuncia la violazione Pt_1 dell'art. 6, comma 12, del D. L. n. 78 del 2010 sull'erroneo presupposto della sua applicabilità anche all' in quanto ente annoverabile tra le pubbliche Pt_1 amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001 - per le ragioni già enunciate da questa Corte territoriale in precedenti arresti (cfr., ex multis, App. Bari sent. 1021/2022) ai quali si ritiene di dover dare continuità. Per quanto qui interessa la citata disposizione recita: «A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
7 amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009…A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (31.5.2010) gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d. lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi” (laddove l'art. 15 della L. n. 836/1973 disciplina l'autorizzazione del mezzo proprio ed il riconoscimento dell'indennità chilometrica, mentre l'art. 8 della L. n. 417/1978 individua i criteri di liquidazione della stessa)». Prevede, tuttavia, il successivo comma 20: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica». Non v'è dubbio che la disposizione è riferibile alle sole amministrazioni statali (come risulta chiaramente anche dal contenuto dell'art. 1) e che, in quanto tale, non vincola direttamente gli enti locali. Ciò in forza anche della cennata esimente del comma 20, che laddove esclude in modo espresso le Regioni non può che riferirsi all'intero comparto, ricomprendendo cioè gli enti “strumentali” delle Regioni tra i quali rientra espressamente l' ex art. 1 della Pt_1
L. R. Puglia n. 3 del 25 febbraio 2010. Diversamente opinando si perverrebbe ad ingenerare situazioni discriminatorie, all'evidenza del tutto irragionevoli, tra dipendenti regionali e dipendenti di enti strumentali delle regioni. 7. È infondato, infine, anche l'ultimo motivo di appello. 7.1. Ritiene la Corte che la decisione di prime cure sia pienamente conforme alla normativa contrattuale e sindacale applicabile alla fattispecie e sia, perciò, immune da qualsivoglia censura, poiché il diritto all'indennità preteso dall'istante attiene ad un'epoca in cui vigeva il CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria della del 10.06.2014 (e il conseguente Org_3 verbale sindacale del 16.10.2014), sopravvenuto rispetto al CIRL del 5.10.2009. 7.2. Dapprima è bene ricordare che il punto "B" dell'accordo del 4.05.2011, della cui applicazione si giova l' per averlo applicato nella specie, disponeva: Pt_1
"B) Per il futuro le parti sono d'accordo a stabilire che i centri di raccolta dovranno essere individuati nel Comune più vicino al centro lavorativo e il lavoratore deve essere utilizzato nel centro lavorativo più vicino alla sua residenza. In tal modo si rispetterà compiutamente quanto sancito nel suddetto articolo 23 del CIRL ovvero
8 ridurre il disagio per i lavoratori ed eccessivi oneri per l'Agenzia. Tale nuova individuazione sarà preventivamente discussa e concordata a livello provinciale tra le parti firmatarie del presente accordo e ratificata sede regionale. Nelle more di tale individuazione troverà applicazione, in continuità, il precedente punto A". Orbene, l'applicazione da parte dell delle previsioni di cui al punto B è arbitraria Pt_1
e illegittima, atteso che l'accordo testualmente prevedeva che l'applicazione di detto punto sarebbe stata subordinata alle seguenti condizioni: 1) il lavoratore avrebbe dovuto essere utilizzato nel centro lavorativo più vicino alla sua residenza;
2) la nuova individuazione avrebbe dovuto essere preventivamente discussa e concordata a livello provinciale tra le parti firmatarie dell'accordo e ratificata in sede regionale;
3) nelle more di tale individuazione avrebbe dovuto essere applicato, in continuità, il precedente punto A.
Stando così le cose, si osserva che nel caso di specie, in primo luogo, il lavoratore non era stato trasferito nel centro lavorativo più vicino alla sua residenza e, in ogni caso, non era stata raggiunta in sede sindacale alcuna intesa circa l'individuazione dei centri di raccolta;
né a ciò sopperisce il verbale del 4.05.2011, che rinviava appunto ad un incontro a livello provinciale da ratificare in sede regionale (né vi è prova del contrario). Ne deriva che l' anche successivamente all'agosto 2013 avrebbe dovuto Pt_1 continuare ad applicare il punto A dell'accordo del 4.05.2011 e, di conseguenza, a corrispondere l'indennità considerando il percorso residenza – posto di lavoro. 7.3. Ciò che rileva è, però, che nel periodo oggetto di causa si applicano pacificamente l'art. 23 del CIRL di categoria del 10.06.2014 ed il successivo accordo del 16.10.2014 richiamati in atti. Invero, in data 10.06.2014 veniva approvato il nuovo per gli addetti ai lavori di Pt_2 sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria della Org_3 esplicitamente sottoscritto e recepito dall (che all' art. 23 intitolato “trattamento Pt_1 trasferte e percorrenza” testualmente prevedeva “qualora il datore di lavoro non provvede ai mezzi di trasporto, all'operaio è dovuta una somma pari ad 1/5 del prezzo di benzina super per ogni chilometro tra l'andata e il ritorno. Tale indennità viene riconosciuta per il percorso effettuato dal centro di raccolta, che normalmente viene individuato presso il comune ove ha sede il Centro per l'impiego più vicino alla residenza del lavoratore, al centro lavorativo...omissis...Diversa individuazione sarà Orga preventivamente concordata tra l'azienda e la e rovinciali di categoria Org_5 firmatarie del presente CIRL. Verrà riconosciuto, inoltre, un rimborso forfettario giornaliero pari ad € 1,00 agli operai che abbiano la propria residenza che disti dal centro di raccolta oltre i 15 chilometri, ed € 2,00 per le distanze oltre i 30 chilometri”. Pertanto, il del 2014 (relativo al periodo oggetto del ricorso) indicava Pt_2 esplicitamente quale centro di raccolta il Centro per l'Impiego più vicino alla residenza del lavoratore. Si aggiunga che con il verbale sindacale del 16.10.2014 le OO.SS. regionali di categoria e l' chiarivano: “l'art. 23 va interpretato nel senso che, fermo restando Pt_1 quanto già previsto dal nuovo CIRL, qualora la residenza anagrafica del lavoratore
9 risulti più prossima al centro lavorativo rispetto al centro di raccolta, l'indennità chilometrica sarà corrisposta dalla stessa residenza e non dal centro per l'impiego”. La sentenza di prime cure appare perciò immune da vizi, anche alla luce dell'unanime orientamento di questa Corte di Appello secondo cui, ai sensi dell'art. 54 del CCNL,
“il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori. L'individuazione del centro di raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori e a salvaguardare l'economicità dell'azienda”. Poiché la disposizione contrattuale impone di tener conto, nell'individuazione del centro di raccolta, della provenienza dei lavoratori al fine di ridurne il disagio, è evidente che per centro di raccolta non può essere inteso quello, in assoluto, più vicino al posto di lavoro quale che sia la provenienza dei lavoratori, perché in tal modo si finirebbe per privare di significato la locuzione <tenendo conto…della provenienza dei lavoratori>> e per far dipendere l'ammontare dell'indennità non dalla maggiore o minore distanza che il lavoratore è tenuto giornalmente a percorrere, ossia dall'effettivo disagio sopportato dal lavoratore per recarsi al lavoro, ma dalla casualità legata alla vicinanza o meno di un Centro per l'Impiego presso il posto di lavoro. Così, ad esempio, se in prossimità del posto di lavoro vi fosse un Centro per l'Impiego (si supponga, a 5 Km) il lavoratore, anche se il suo luogo di residenza e il Centro per l'Impiego del luogo di residenza fossero distanti molti chilometri (si supponga, entrambi intorno a 30 Km), avrebbe diritto ad un'assai ridotta indennità (parametrata su 5 Km) mentre avrebbe diritto ad una maggiore indennità se la sua residenza ed il Centro per l'Impiego del luogo di residenza fossero meno lontani dal posto di lavoro (si supponga, a 15 Km) e non vi fosse un Centro per l'Impiego più prossimo al luogo di lavoro. In tal caso, il lavoratore in concreto meno disagiato avrebbe diritto ad un compenso maggiore di quello spettante al più disagiato. In realtà, tenendo conto della finalità perseguita le norme di cui agli accordi sopra menzionati vanno interpretate nel senso che per determinare l'ammontare dell'indennizzo va computata la minor distanza intercorrente tra il posto di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore, ovvero tra il posto di lavoro e il Centro per l'Impiego di residenza del lavoratore (v. Corte di Appello di Bari sentt. nn. 2295/2021, 136/22, 2157/21, 1939/21, 1636/21, 491/21, 687/21, 469/21,130/2020, 307/2020, 577/2020). In riferimento, poi, all'invocato punto B dell'accordo del 2011, questa Corte ha ripetutamente statuito che, anche a voler prescindere dal CIRL del 2014, giammai avrebbe potuto applicarsi detto punto secondo cui “i centri di raccolta dovranno essere individuati nel Comune più vicino al centro lavorativo e il lavoratore deve essere utilizzato nel centro lavorativo più vicino alla sua residenza… Tale nuova individuazione sarà preventivamente discussa e concordata a livello provinciale tra le parti firmatarie del presente accordo e ratificata in sede regionale…Nelle more di tale individuazione troverà applicazione, in continuità, il precedente punto A”.
10 E invero, anche a voler seguire la tesi dell che invoca l'accordo del 4.05.11, detta Pt_1 previsione avrebbe potuto operare solo per il futuro ed esclusivamente sul presupposto
– affatto indimostrato nella specie – che si fosse svolta una discussione concordata a livello provinciale tra le parti sindacali firmatarie dell'accordo. Giova infine evidenziare, con riferimento alla prova della distanza chilometrica, che a fronte dell'analitica indicazione nel ricorso di prime cure dei chilometri intercorrenti tra il per l'Impiego di SS (quale Centro per l'Impiego più vicino alla Org_6 residenza del lavoratore) e i centri lavorativi che di volta in volta il era CP_1 tenuto a raggiungere (coincidenti dapprima con l'impianto irriguo di Acquaviva Delle Fonti (BA) ”, sito nella Strada Vicinale San Benedetto, ed in un secondo Org_7 momento con la sede “ ”, sita in Adelfia alla Strada Provinciale Controparte_4
n. 21 Adelfia-Loseto km 0,500) l' ha formulato in sede di appello contestazioni Pt_1 del tutto generiche, non supportate da alcuna prova atta a dimostrare l'inesattezza delle distanze allegate dal ricorrente e correttamente reputate pacifiche dal Tribunale;
né nella specie ha motivo di essere – in ragione dei diversi centri lavorativi suddetti - la contestazione dell sulla coincidenza tra la sede di assunzione e i cantieri Pt_1 presso cui il lavoratore era tenuto ad espletare le sue prestazioni.
8. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va rigettato e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata. Resta assorbita ogni altra questione.
9. Le spese processuali del giudizio di appello – liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata) e da distrarre in favore del procuratore antistatario - seguono la soccombenza dell'Agenzia appellante. Ai sensi del D.P.R. n. 114 del 2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell di un Pt_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, se dovuto. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall Parte_3 con ricorso depositato il 3 giugno 2023
[...] avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 22 marzo 2023, nei confronti di così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello;
- conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l' appellante a rifondere alla controparte le spese processuali del Pt_1 giudizio di appello, che liquida in euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Leonardo Goffredo, dichiaratosi antistatario;
11 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell Pt_1 appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, se dovuto. Così deciso in Bari, il 22 aprile 2024
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
12
N. SENT. 647/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, composta dai signori magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando - Presidente dott.ssa Manuela Saracino - Consigliere dott.ssa Maria Giovanna Deceglie - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
Parte_1
- c. f. , con domicilio in via delle Magnolie n. 6, 70026
[...] P.IVA_1
Modugno - assistita e difesa dall'avv. ELENA ZUPA - c. f. -; C.F._1
-appellante- E
- nato a [...] il [...], c. f. Controparte_1
, con domicilio in via Abate Gimma n. 34/A, Bari - assistito e C.F._2 difeso dall'avv. LEONARDO GOFFREDO - c. f. -; C.F._3
-appellato-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso del 23 marzo 2022 la parte indicata in epigrafe - premesso di essere dipendente dell di essere inquadrata nel 4° livello “specializzati” dei vigenti Pt_1
CCNL per gli addetti a lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e di aver svolto la propria attività lavorativa in Acquaviva Delle Fonti - lamentava che dal 1° aprile 2017 aveva percepito a titolo di indennità chilometrica per il raggiungimento del luogo di lavoro un importo inferiore rispetto a quello che le sarebbe spettato ai sensi della contrattazione collettiva;
di conseguenza, adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Bari affinché la controparte fosse condannata al pagamento in suo favore delle differenze sulle somme dovute in ragione di 1/5 del costo della benzina moltiplicato per - rispettivamente - 20,8 Km giornalieri in relazione ai periodi “dal 1.04.2017 sino al 30.11.2018 nonché dal 1.07.2019 sino al 31.12.2019”, 25,8 Km giornalieri in relazione ai periodi “dal 1.12.2018 al 30.06.2019” e 34,4 Km giornalieri in relazione ai periodi “dal 1.01.2020 alla data di deposito del ricorso” (o, in subordine, in ragione dei km che fossero risultati di giustizia). Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio ed eccepiva Pt_1
l'inapplicabilità dell'art. 12, co. 2 quinquies, della n. 3/2010 per la CP_2 violazione del criterio di riparto della competenza legislativa Stato -Regioni, invocava
1 l'applicazione dell'art. 6, co. 12, del D.L. n. 78/2010 e contestava l'interpretazione delle disposizioni contrattuali di settore prospettata dal ricorrente. 2. Con sentenza n. 871 in data 22 marzo 2023 il Tribunale del lavoro di Bari accoglieva il ricorso e, per l'effetto, condannava l al pagamento in favore del Pt_1 ricorrente della complessiva somma di euro 8.672,52, oltre accessori di legge, nonché delle spese processuali. Osservava, in sintesi, il primo giudice:
- che era chiaro l'intento della legislazione regionale di prevedere due discipline differenziate circa lo status giuridico e contrattuale del personale dell vale a dire Pt_1
– da un lato - quella privatistica applicabile al personale operaio assunto con contratto a termine transitato dalla Regione e stabilizzato solo presso l' (art. 12, comma 2, Pt_1 lettera b) e - dall'altro - quella rivolta al "restante personale" (tra cui gli operai "già" inquadrati dei ruoli regionali di cui all'art. 12, comma 2, lettera a), che manteneva intatto il pregresso rapporto di pubblico impiego, ferma restando la possibilità per gli operai - già stabilizzati e/o di ruolo - transitati dalla Regione di optare a domanda per il regime privatistico in sintonia con quanto già previsto ex lege per gli operai transitati ma non ancora stabilizzati;
- che gli interventi normativi succedutisi nel tempo avevano ribadito l'applicazione ai rapporti di lavoro finalizzati a garantire la gestione dei beni agrari e forestali della Regione della contrattazione collettiva nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico -forestale e idraulico -agraria;
- che circa i limiti di spesa pubblica di cui alla nota prot. 62232/2016 del 25 luglio 2017 del Ragioniere dello Stato, occorreva rimarcare che la norma di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 6 conteneva principi fondamentali nella materia del "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" diretti all'abbattimento, o almeno al contenimento, della spesa pubblica regionale senza essere immediatamente precettiva con riguardo alle percentuali di riduzione delle singole spese, quali quelle per le indennità chilometriche, e l'eventuale impatto di essa sull'autonomia finanziaria (art. 119 Cost.) ed organizzativa (art. 117 Cost., comma 4, e art. 118 Cost.) dell'Agenzia convenuta, sicché non avrebbe potuto consentire alla datrice di lavoro di smettere di erogare le indennità in argomento all'improvviso;
- che, ai sensi dell'art. 54 del CCNL, per centro di raccolta non poteva intendersi in assoluto quello più vicino al posto di lavoro quale che fosse la provenienza dei lavoratori ma occorreva computare, ai fini della quantificazione dell'indennizzo spettante, “la minor distanza intercorrente tra il posto di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore ovvero tra il posto di lavoro e il centro per l'impiego di residenza del lavoratore”;
- che, nella specie, il ricorrente aveva diritto al rimborso dell'indennità chilometrica calcolata in ragione di 1/5 del costo della benzina moltiplicato per i km (rispettivamente 20,8, 25,8 e 34,4) percorsi (tra viaggio di andata e di ritorno) in ogni giornata di lavoro tra la sua residenza e il centro lavorativo sicché, essendogli stata viceversa liquidata un'indennità chilometrica inferiore, gli spettavano senz'altro le correlative differenze retributive;
2 - che parimenti non era condivisibile la pretesa della convenuta di applicare, ai fini del computo della percorrenza, il criterio di cui al punto B dell'accordo sindacale del 4.05.2011 (prendendo quindi come riferimento il Centro per l'Impiego più vicino al centro lavorativo), trattandosi di un criterio applicabile solo per il futuro sulla base di una discussione concordata a livello provinciale tra le parti sindacali firmatarie dell'accordo di cui l non aveva dato conto;
Pt_1
- che anche ai sensi dei chiarimenti trasfusi nel verbale sindacale del 16 ottobre 2014 non vi erano più dubbi che per parametrare l'indennità chilometrica dovesse prendersi come riferimento quale centro di raccolta il Centro per l'Impiego più vicino alla residenza del lavoratore;
- che, in conclusione, il ricorso doveva essere accolto e parte resistente condannata a pagare al ricorrente la somma, non specificamente contestata, di euro 8.672,52. 3. Con ricorso del 3 giugno 2023 l ha interposto appello avverso la sentenza di Pt_1 primo grado.
ha resistito al gravame con apposita memoria. Controparte_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 22 aprile 2024 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo. 4. L' affida il gravame a tre motivi. Pt_1
4.1. Con il primo motivo l censura la sentenza impugnata laddove afferma che Pt_1 il regime applicabile al rapporto di lavoro in esame è di natura privatistica, ribadendo la propria natura di ente pubblico non economico con la conseguenza che il rapporto oggetto di causa avrebbe dovuto essere inquadrato nell'ambito del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, trattandosi di una materia riconducibile all'ordinamento civile che l'art. 117, comma 2, lett. I della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato. Soggiunge che in base al D. Lgs. n. 165 del 2001 l'inderogabile volontà del legislatore nazionale è quella di rendere applicabili ai rapporti di lavoro alle dipendenze di soggetti di diritto pubblico solo gli accordi sindacali stipulati dall' , sicché dovrebbe Org_1 escludersi che la disciplina dei rapporti di lavoro nella P.A. possa trovare la sua fonte nei contratti collettivi di diritto comune. Da tali premesse l' trae la conseguenza dell'inapplicabilità della contrattazione Pt_1 di primo livello che rimanda a quella integrativa (CIRL) e dell'impossibilità di rivendicare componenti retributive non pattuite con l , non potendo trovare Org_1 applicazione le norme della contrattazione collettiva di diritto privato in contrasto con le norme imperative volte ad armonizzare la gestione dei rapporti di lavoro pubblico privatizzato con le risorse di bilancio dello Stato e degli enti pubblici 4.2. Nel secondo motivo si deduce più specificamente che l è annoverabile tra le Pt_1 pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001, per cui ad essa dovrebbero applicarsi le misure di contenimento della spesa pubblica fra cui l'art. 6, comma 12, del D. L. n. 78 del 2010, ai sensi del quale a partire dal 2011 l'indennità chilometrica di percorrenza non può più essere riconosciuta.
3 4.3. Con il terzo ed ultimo rilievo censorio l' appellante si duole dell'erroneità Pt_1 della motivazione di prime cure nella parte in cui ritiene applicabile l'art. 23 del CIRL ancorché non si fosse effettivamente verificato il presupposto del momentaneo trasferimento del lavoratore su cantieri diversi dal luogo di assunzione (per avere egli sempre lavorato presso il centro lavorativo di Acquaviva delle Fonti). In secondo luogo, l' ripropone la lettura della disciplina contrattuale già Pt_1 prospettata in prime cure, ribadendo che alla stregua della sua corretta interpretazione difetterebbe l'obbligo a suo carico di individuare il centro di raccolta nel luogo di residenza del lavoratore ( Bari) o in quello del Comune sede del Centro Persona_1 per l'Impiego più vicino alla sua residenza, anche rispetto al periodo in cui l'appellato ha raggiunto gli uffici di Adelfia;
nello specifico, evidenzia che “il centro di raccolta sarebbe da individuare presso il centro per l'impiego esistente in Acquaviva, alla via Maselli Campagna 130, distante meno di 2 km dal centro lavorativo” anziché presso il Comune di SS, “totalmente al di fuori da Acquaviva delle Fonti e da Sammichele di Bari”. Soggiunge infine l appellante che il CIRL del 10 giugno 2014 invocato dal Pt_1
aveva validità per un periodo antecedente ai fatti di causa e che l'asserita CP_1 percezione da parte sua del trattamento economico in disamina non aveva fatto sorgere alcuna posizione giuridica soggettiva in suo favore. 5. Il primo motivo è infondato. 5.1. Come già affermato da questa Corte nell'ambito di controversie del tutto sovrapponibili a quella in scrutinio, l'applicazione della disciplina privatistica al personale operaio assunto con contratto a termine transitato dalla Regione e stabilizzato presso l ex art. 12, comma 2, lett. b) della L. R. Puglia n. 3 del 2010 esclude Pt_1
l'operatività della disciplina tipica del rapporto di pubblico impiego (cfr., ex multis, App. Bari sent. n. 73/2022, n. 2126/2022 e n. 101/2023). 5.2. Né sono ravvisabili i paventati profili di violazione dell'art. 117, comma 2, lett. I della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia riconducibile all'ordinamento civile e quindi, a detta dell'Agenzia appellante, anche l'inquadramento dei lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. I dubbi sollevati dall attengono più in generale alla legittimità delle disposizioni Pt_1 della L.R. Puglia n. 3 del 2010, con cui è stata consentita l'applicazione ad alcuni dipendenti dell' della contrattazione privatistica. Pt_1
Soccorrono al riguardo le condivisibili considerazioni formulate dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10811 del 2023, pronunciata in una controversia in cui era parte proprio l e nella quale si discuteva dei limiti all'applicazione del CCNL Pt_1 privatistico nei confronti di un operaio dell'Agenzia stabilizzato a tempo indeterminato ex art. 12, comma 2, lett. b) della L.R. Puglia n. 3 del 2010; in particolare, nella causa si controverteva della possibilità di applicare in toto la disciplina del menzionato CCNL, e quindi anche del meccanismo dell'acquisizione delle mansioni superiori a seguito del loro esercizio di fatto oltre il termine stabilito dalla contrattazione di settore.
Per quanto qui rileva, nella motivazione del citato arresto si legge:
4 «4.1 Dal punto di vista storico, come rilevato anche in altro precedente di questa S.C. riguardante la , «l'applicazione agli operai addetti a lavori di Org_2 sistemazione idraulica e forestale del contratto collettivo di diritto privato affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il
[...]
, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei Controparte_3 lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato» ed era stato stabilito che «le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento» e «la richiamata disciplina, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n.
3465/1998 e Cass. S.U. n. 24670/2009) si poneva in continuità con le previsioni della legge n. 205/1962 che già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato» (Cass. 1 marzo 2023, n. 6193). Si sono poi susseguite, anche all'interno della , varie vicende (d.p.r. 10 Org_3 aprile 1979; L. n. 15 del 1994 etc.) rispetto all'utilizzazione del Org_3 personale operaio salariato con contratto di natura privatistica ed alla gestione di servizi di bonifica, irrigui, agricoli etc., che qui non mette conto approfondire, in quanto l'oggetto del contendere riguarda, più limitatamente, personale già a tempo determinato presso la Regione ed inquadrato in Arif a tempo indeterminato, con rinvio al CCNL di diritto privato per effetto dell'art. 12, comma 2, lett. b) e comma 3, prima parte, L. 3/2010 cit. Org_3
4.2 Ferma restando la discrezionalità del legislatore nel disciplinare secondo le modalità più opportune, nei limiti dei canoni costituzionali, la disciplina del rapporto di lavoro anche dei dipendenti degli enti pubblici non economici, la giurisprudenza di questa S.C. si è consolidata, proprio in relazione a normative analoghe di altri enti regionali di analoghi settori, nel senso che l'applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico. Ciò è stato detto fin dalla lontana Cass, S.U., 29 luglio 1998 n. 7419, a fini di riparto della giurisdizione, ma più di recente l'orientamento si è andato consolidando con pronunce riguardanti analoghi regimi degli operai forestali della Regione Sardegna (Cass. 7 dicembre 2015, n. 24805 e poi, insieme ad altre, Cass. 2 dicembre 2016, n. 24666, al fine di escludere la conversione del rapporto a tempo determinato illegittimo in rapporto a tempo indeterminato, con applicazione piena dell'art. 36 d. lgs. 165/2001) e dei lavoratori addetti a sistemazione idraulica forestale e idraulica agraria della Val d'Aosta (Cass. 26 maggio 2020 n. 9786). Si può dunque ritenere che tale sia il principio generale vigente in materia, in sé tra l'altro coerente con la palese esigenza – a meno di esplicite e specifiche previsioni del legislatore rispetto a singole situazioni – di tendenziale omogeneità nella disciplina del lavoro pubblico privatizzato.
5
4.3 Declinando tale principio rispetto al caso di specie, ne deriva che il richiamo dell'art. 12, co. 3, prima parte al “contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria” ed al relativo
“trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale” va inteso come strettamente inerente, per quanto qui interessa, alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto. Profili, questi ultimi, che in qualche misura impattano meno, anche per gli adeguamenti normativi di cui si dirà, sulle caratteristiche centrali dell'assetto del pubblico impiego privatizzato. Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie dell'art. 52 d. lgs. 165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all'inquadramento per effetto dell'esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori. L'art. 52 cit. va infatti letto in diretto coordinamento con le norme (art 6, 40-bis e 48) del d. lgs. 165/2001 che regolamentano, a fini di buon andamento, tutto l'assetto dei fabbisogni e delle dotazioni proprie della P.A., in vista della programmazione e sostenibilità finanziaria del suo operato. Norme la cui fisionomia verrebbe alterata dalla possibilità che comportamenti di fatto possano comportare acquisizioni di diritto ad inquadramenti superiori, a prescindere da concorsi programmati, vacanze di posti etc. Anzi, a ben vedere, opinando diversamente e stante anche il disallineamento che si realizzerebbe rispetto all'assetto comune dell'impiego privatizzato, si dovrebbe sospettare la normativa regionale di violazione dell'art. 117, co. 2, lett. l) della Costituzione per avere essa disciplinato, come non le è concesso, materia propria dell'ordinamento civile. Con riferimento ai profili privatistici di regolazione del rapporto di lavoro, la Consulta infatti – si cita da Corte Costituzionale 25 luglio 2022, n. 190 – «ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia «ordinamento civile», attribuita in via esclusiva al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019). Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza n. 282 del 2004) ed ha altresì ribadito che «“[l]a materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014) (sentenza n. 257 del 2020)» (sentenza n. 25 del 2021). Aggiungendosi altresì che con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, è stato affermato da questa Corte che «i principi fissati dalla legge statale in materia costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a
6 statuto speciale […]» (sentenza n. 154 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 232 e n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del 2013)». Tutto ciò orienta verso un'interpretazione della norma regionale coerente con i principi dell'ordinamento generale del d.lgs. 165/2001 …». Sintetizzando l'articolato ragionamento della S.C. – che questa Corte territoriale condivide e fa proprio – si può concludere che: a) alla legge regionale è certamente consentito sottoporre il rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato;
b) ciò di per sé non comporta la fuoriuscita di tale rapporto di lavoro dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato;
c) è sempre necessaria, comunque, l'applicazione le regole generali del D. Lgs. n. 165 del 2001; d) la legge regionale che prevede l'applicazione del CCNL privatistico può violare l'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione solamente nel caso in cui essa realizzi un “disallineamento” rispetto all'assetto comune dell'impiego privatizzato;
e) solo in tale evenienza, difatti, la legifera in materia propria Org_3 dell'ordinamento civile riservata – in virtù del richiamato art. 117 Cost. – alla legislazione esclusiva dello Stato;
f) tale “disallineamento” non si verifica allorquando l'applicazione del CCNL privatistico è strettamente inerente al “trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale”, come avviene in relazione alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori, alle mansioni esigibili ed al trattamento economico. Queste conclusioni consentono di fugare i dubbi di legittimità adombrati dall Pt_1 atteso che nel caso di specie la domanda ha per oggetto il diritto del lavoratore al pagamento di un emolumento accessorio, cioè l'indennità di percorrenza chilometrica disciplinata dal CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria (artt. 15 e 54), ed al conseguente CIRL (art. 23). Pertanto, in questa lite la contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulica viene in rilievo con riferimento ad aspetti relativi soltanto ai profili del trattamento economico del rapporto. Di conseguenza, la legislazione regionale che ammette la sottoposizione del rapporto di impiego alla contrattazione privatistica non genera alcun “disallineamento” rispetto ai principi basilari sanciti dal D. Lgs. n. 165 del 2001, sicché deve ritenersi che essa non invada in alcun modo la sfera di competenza esclusiva della legislazione nazionale. 6. Nemmeno ha pregio la seconda doglianza - con cui l denuncia la violazione Pt_1 dell'art. 6, comma 12, del D. L. n. 78 del 2010 sull'erroneo presupposto della sua applicabilità anche all' in quanto ente annoverabile tra le pubbliche Pt_1 amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001 - per le ragioni già enunciate da questa Corte territoriale in precedenti arresti (cfr., ex multis, App. Bari sent. 1021/2022) ai quali si ritiene di dover dare continuità. Per quanto qui interessa la citata disposizione recita: «A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
7 amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009…A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (31.5.2010) gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d. lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi” (laddove l'art. 15 della L. n. 836/1973 disciplina l'autorizzazione del mezzo proprio ed il riconoscimento dell'indennità chilometrica, mentre l'art. 8 della L. n. 417/1978 individua i criteri di liquidazione della stessa)». Prevede, tuttavia, il successivo comma 20: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica». Non v'è dubbio che la disposizione è riferibile alle sole amministrazioni statali (come risulta chiaramente anche dal contenuto dell'art. 1) e che, in quanto tale, non vincola direttamente gli enti locali. Ciò in forza anche della cennata esimente del comma 20, che laddove esclude in modo espresso le Regioni non può che riferirsi all'intero comparto, ricomprendendo cioè gli enti “strumentali” delle Regioni tra i quali rientra espressamente l' ex art. 1 della Pt_1
L. R. Puglia n. 3 del 25 febbraio 2010. Diversamente opinando si perverrebbe ad ingenerare situazioni discriminatorie, all'evidenza del tutto irragionevoli, tra dipendenti regionali e dipendenti di enti strumentali delle regioni. 7. È infondato, infine, anche l'ultimo motivo di appello. 7.1. Ritiene la Corte che la decisione di prime cure sia pienamente conforme alla normativa contrattuale e sindacale applicabile alla fattispecie e sia, perciò, immune da qualsivoglia censura, poiché il diritto all'indennità preteso dall'istante attiene ad un'epoca in cui vigeva il CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria della del 10.06.2014 (e il conseguente Org_3 verbale sindacale del 16.10.2014), sopravvenuto rispetto al CIRL del 5.10.2009. 7.2. Dapprima è bene ricordare che il punto "B" dell'accordo del 4.05.2011, della cui applicazione si giova l' per averlo applicato nella specie, disponeva: Pt_1
"B) Per il futuro le parti sono d'accordo a stabilire che i centri di raccolta dovranno essere individuati nel Comune più vicino al centro lavorativo e il lavoratore deve essere utilizzato nel centro lavorativo più vicino alla sua residenza. In tal modo si rispetterà compiutamente quanto sancito nel suddetto articolo 23 del CIRL ovvero
8 ridurre il disagio per i lavoratori ed eccessivi oneri per l'Agenzia. Tale nuova individuazione sarà preventivamente discussa e concordata a livello provinciale tra le parti firmatarie del presente accordo e ratificata sede regionale. Nelle more di tale individuazione troverà applicazione, in continuità, il precedente punto A". Orbene, l'applicazione da parte dell delle previsioni di cui al punto B è arbitraria Pt_1
e illegittima, atteso che l'accordo testualmente prevedeva che l'applicazione di detto punto sarebbe stata subordinata alle seguenti condizioni: 1) il lavoratore avrebbe dovuto essere utilizzato nel centro lavorativo più vicino alla sua residenza;
2) la nuova individuazione avrebbe dovuto essere preventivamente discussa e concordata a livello provinciale tra le parti firmatarie dell'accordo e ratificata in sede regionale;
3) nelle more di tale individuazione avrebbe dovuto essere applicato, in continuità, il precedente punto A.
Stando così le cose, si osserva che nel caso di specie, in primo luogo, il lavoratore non era stato trasferito nel centro lavorativo più vicino alla sua residenza e, in ogni caso, non era stata raggiunta in sede sindacale alcuna intesa circa l'individuazione dei centri di raccolta;
né a ciò sopperisce il verbale del 4.05.2011, che rinviava appunto ad un incontro a livello provinciale da ratificare in sede regionale (né vi è prova del contrario). Ne deriva che l' anche successivamente all'agosto 2013 avrebbe dovuto Pt_1 continuare ad applicare il punto A dell'accordo del 4.05.2011 e, di conseguenza, a corrispondere l'indennità considerando il percorso residenza – posto di lavoro. 7.3. Ciò che rileva è, però, che nel periodo oggetto di causa si applicano pacificamente l'art. 23 del CIRL di categoria del 10.06.2014 ed il successivo accordo del 16.10.2014 richiamati in atti. Invero, in data 10.06.2014 veniva approvato il nuovo per gli addetti ai lavori di Pt_2 sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria della Org_3 esplicitamente sottoscritto e recepito dall (che all' art. 23 intitolato “trattamento Pt_1 trasferte e percorrenza” testualmente prevedeva “qualora il datore di lavoro non provvede ai mezzi di trasporto, all'operaio è dovuta una somma pari ad 1/5 del prezzo di benzina super per ogni chilometro tra l'andata e il ritorno. Tale indennità viene riconosciuta per il percorso effettuato dal centro di raccolta, che normalmente viene individuato presso il comune ove ha sede il Centro per l'impiego più vicino alla residenza del lavoratore, al centro lavorativo...omissis...Diversa individuazione sarà Orga preventivamente concordata tra l'azienda e la e rovinciali di categoria Org_5 firmatarie del presente CIRL. Verrà riconosciuto, inoltre, un rimborso forfettario giornaliero pari ad € 1,00 agli operai che abbiano la propria residenza che disti dal centro di raccolta oltre i 15 chilometri, ed € 2,00 per le distanze oltre i 30 chilometri”. Pertanto, il del 2014 (relativo al periodo oggetto del ricorso) indicava Pt_2 esplicitamente quale centro di raccolta il Centro per l'Impiego più vicino alla residenza del lavoratore. Si aggiunga che con il verbale sindacale del 16.10.2014 le OO.SS. regionali di categoria e l' chiarivano: “l'art. 23 va interpretato nel senso che, fermo restando Pt_1 quanto già previsto dal nuovo CIRL, qualora la residenza anagrafica del lavoratore
9 risulti più prossima al centro lavorativo rispetto al centro di raccolta, l'indennità chilometrica sarà corrisposta dalla stessa residenza e non dal centro per l'impiego”. La sentenza di prime cure appare perciò immune da vizi, anche alla luce dell'unanime orientamento di questa Corte di Appello secondo cui, ai sensi dell'art. 54 del CCNL,
“il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori. L'individuazione del centro di raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori e a salvaguardare l'economicità dell'azienda”. Poiché la disposizione contrattuale impone di tener conto, nell'individuazione del centro di raccolta, della provenienza dei lavoratori al fine di ridurne il disagio, è evidente che per centro di raccolta non può essere inteso quello, in assoluto, più vicino al posto di lavoro quale che sia la provenienza dei lavoratori, perché in tal modo si finirebbe per privare di significato la locuzione <tenendo conto…della provenienza dei lavoratori>> e per far dipendere l'ammontare dell'indennità non dalla maggiore o minore distanza che il lavoratore è tenuto giornalmente a percorrere, ossia dall'effettivo disagio sopportato dal lavoratore per recarsi al lavoro, ma dalla casualità legata alla vicinanza o meno di un Centro per l'Impiego presso il posto di lavoro. Così, ad esempio, se in prossimità del posto di lavoro vi fosse un Centro per l'Impiego (si supponga, a 5 Km) il lavoratore, anche se il suo luogo di residenza e il Centro per l'Impiego del luogo di residenza fossero distanti molti chilometri (si supponga, entrambi intorno a 30 Km), avrebbe diritto ad un'assai ridotta indennità (parametrata su 5 Km) mentre avrebbe diritto ad una maggiore indennità se la sua residenza ed il Centro per l'Impiego del luogo di residenza fossero meno lontani dal posto di lavoro (si supponga, a 15 Km) e non vi fosse un Centro per l'Impiego più prossimo al luogo di lavoro. In tal caso, il lavoratore in concreto meno disagiato avrebbe diritto ad un compenso maggiore di quello spettante al più disagiato. In realtà, tenendo conto della finalità perseguita le norme di cui agli accordi sopra menzionati vanno interpretate nel senso che per determinare l'ammontare dell'indennizzo va computata la minor distanza intercorrente tra il posto di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore, ovvero tra il posto di lavoro e il Centro per l'Impiego di residenza del lavoratore (v. Corte di Appello di Bari sentt. nn. 2295/2021, 136/22, 2157/21, 1939/21, 1636/21, 491/21, 687/21, 469/21,130/2020, 307/2020, 577/2020). In riferimento, poi, all'invocato punto B dell'accordo del 2011, questa Corte ha ripetutamente statuito che, anche a voler prescindere dal CIRL del 2014, giammai avrebbe potuto applicarsi detto punto secondo cui “i centri di raccolta dovranno essere individuati nel Comune più vicino al centro lavorativo e il lavoratore deve essere utilizzato nel centro lavorativo più vicino alla sua residenza… Tale nuova individuazione sarà preventivamente discussa e concordata a livello provinciale tra le parti firmatarie del presente accordo e ratificata in sede regionale…Nelle more di tale individuazione troverà applicazione, in continuità, il precedente punto A”.
10 E invero, anche a voler seguire la tesi dell che invoca l'accordo del 4.05.11, detta Pt_1 previsione avrebbe potuto operare solo per il futuro ed esclusivamente sul presupposto
– affatto indimostrato nella specie – che si fosse svolta una discussione concordata a livello provinciale tra le parti sindacali firmatarie dell'accordo. Giova infine evidenziare, con riferimento alla prova della distanza chilometrica, che a fronte dell'analitica indicazione nel ricorso di prime cure dei chilometri intercorrenti tra il per l'Impiego di SS (quale Centro per l'Impiego più vicino alla Org_6 residenza del lavoratore) e i centri lavorativi che di volta in volta il era CP_1 tenuto a raggiungere (coincidenti dapprima con l'impianto irriguo di Acquaviva Delle Fonti (BA) ”, sito nella Strada Vicinale San Benedetto, ed in un secondo Org_7 momento con la sede “ ”, sita in Adelfia alla Strada Provinciale Controparte_4
n. 21 Adelfia-Loseto km 0,500) l' ha formulato in sede di appello contestazioni Pt_1 del tutto generiche, non supportate da alcuna prova atta a dimostrare l'inesattezza delle distanze allegate dal ricorrente e correttamente reputate pacifiche dal Tribunale;
né nella specie ha motivo di essere – in ragione dei diversi centri lavorativi suddetti - la contestazione dell sulla coincidenza tra la sede di assunzione e i cantieri Pt_1 presso cui il lavoratore era tenuto ad espletare le sue prestazioni.
8. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va rigettato e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata. Resta assorbita ogni altra questione.
9. Le spese processuali del giudizio di appello – liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata) e da distrarre in favore del procuratore antistatario - seguono la soccombenza dell'Agenzia appellante. Ai sensi del D.P.R. n. 114 del 2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell di un Pt_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, se dovuto. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall Parte_3 con ricorso depositato il 3 giugno 2023
[...] avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 22 marzo 2023, nei confronti di così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello;
- conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l' appellante a rifondere alla controparte le spese processuali del Pt_1 giudizio di appello, che liquida in euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Leonardo Goffredo, dichiaratosi antistatario;
11 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell Pt_1 appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, se dovuto. Così deciso in Bari, il 22 aprile 2024
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
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