Art. 13.
Sono considerati orfani di caduto per servizio, ai fini dell' articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474 , i figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermita' per causa di servizio ordinario militare o civile alle dirette dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, purche' detti figli siano stati concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilita' del genitore e siano riconosciuti da esso.
Sono considerati orfani di caduto per servizio, ai fini dell' articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474 , i figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermita' per causa di servizio ordinario militare o civile alle dirette dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, purche' detti figli siano stati concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilita' del genitore e siano riconosciuti da esso.