Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/05/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 366/2023 del ruolo generale e promossa
DA
società a responsabilità limitata con unico socio, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), a mezzo della mandataria P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Falconara Marittima via Nino Bixio 85, presso lo studio dell'avv. CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco, giusta procura speciale per notaio
[...] Per_1
in San Donato Milanese rep. 994, racc. 633;
[...]
- appellante-
CONTRO
pagina 1 di 9 nato in [...] il [...] (c.f. , in proprio e quale CP_3 C.F._1
legale rappresentante pro tempore di (c.f./p.i. ), elettivamente domiciliati in CP_4 P.IVA_3
Fermo, via Bellesi n 66 presso lo studio dell'avv. Maurizio Minnucci, che li rappresenta e difende,
disgiuntamente all'avv. Michele Cardenà, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 244 del 24/3/2023 pronunciata dal Tribunale di Fermo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita così provvedere:
In via preliminare:
dichiarare la nullità della sentenza impugnata per motivazioni e conclusioni contraddittorie, illogiche e carenti, così come argomentato e ricostruito in narrativa;
Nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del predetto gravame:
in accoglimento di tutte le motivazioni in fatto ed in diritto innanzi dedotte, siccome supportate da adeguato ed inequivoco riscontro probatorio, - accertare e dichiarare l'erroneità, la contraddittorietà e l'illegittimità della sentenza che dovrà, pertanto, essere riformata, innanzitutto, dichiarando e confermando la titolarità della pretesa creditoria oggetto dell'ingiunzione e la legittimazione attiva della relativa intimazione in capo alla società e, per l'effetto, in rigetto integrale Parte_1
dell'avversaria opposizione, confermare il decreto ingiuntivo n. 193/2020 del 28/03/2020, con conseguente condanna dell'odierna parte appellata al pagamento, in favore di della Parte_1
complessiva somma ingiunta, così come compiutamente provata in atti;
- accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza per aver accolto l'opposizione in conseguenza di motivazioni contraddittorie, illogiche e solo parziali e, per l'effetto, in rigetto integrale dell'avversaria opposizione, confermare il decreto ingiuntivo n. 193/2020 del 28/03/2020, con conseguente condanna pagina 2 di 9 dell'odierna parte appellata al pagamento, in favore di della complessiva somma Parte_1
ingiunta, così come compiutamente provata in atti;
- conseguentemente, condannare la società Partita IVA: , in persona del CP_4 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, ed il signor Codice fiscale: CP_3 C.F._1
alla restituzione delle somme che la parte appellante sta provvedendo a versare, siccome richiesto da controparte, in ottemperanza alla sentenza di primo grado;
e, per l'effetto,
in riforma della sentenza del Tribunale di Fermo n. 244/2023 del 24/03/2023, notificata in data
25/03/2023, resa nell'ambito del giudizio di I grado recante n. 1036/2020 R.G., seguita dal decreto di correzione di errore materiale n. cron. 2433/2023 del 14/04/2023 – n. 1036/2020 -1 R.G. – che ne costituisce parte integrante, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado dall'odierna appellante e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati innanzi al Tribunale, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, con conseguente integrale rigetto dell'avversaria opposizione al decreto ingiuntivo, conferma della legittimità, validità,
fondatezza ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 193/2020 del 28/03/2020, nonché condanna della società Partita IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_4 P.IVA_3
del signor Codice fiscale: al pagamento, in favore di CP_3 C.F._1 [...]
della complessiva somma ingiunta, così come compiutamente provata in atti, in Parte_1
accoglimento della domanda dell'odierna creditrice appellante;
in ogni caso,
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
Per gli appellati: Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, contrariis rejectis, pronunciare,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 348bis e 342 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto dalla per le ragioni esposte in parte motiva e, per l'effetto, confermare la sentenza Parte_1
appellata;
pagina 3 di 9 - in ogni caso, rigettare l'appello proposto dalla siccome inammissibile e/o infondato per Parte_1
i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello ex adverso proposto nel merito 1) in relazione al contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria n° 3661 stipulato tra la e la CP_4 Parte_2
esaminata la documentazione prodotta in atti anche tramite CTU se ritenuta di giustizia,
[...]
accertare e dichiarare che la opposta ha indebitamente contabilizzato anatocismo contra jus per il periodo decorrente dal 2014 sino alla revoca comunicata dalla banca opposta, nonché accertare e dichiarare che la convenuta ha indebitamente contabilizzato la Commissione di Massimo Scoperto, la commissione sul fido accordato e la commissione di istruttoria veloce, nonché accertare e dichiarare sia che la opposta ha indebitamente applicato la variazione dei tassi debitori in pregiudizio della società
opponente, sia che non è stata defalcata il valore dei titoli vincolati in pegno, per l'effetto revocare il decreto in-giuntivo n 193/2020 previo accertamento dell'insussistenza o rideterminazione del saldo debitore;
2) in accoglimento della spiegata opposizione, accertata la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, per l'effetto revocare il decreto in-giuntivo n. 193/2020 del
28.03.2020 emesso dal Tribunale di Fermo accertando e dichiarando che nulla è dovuto dagli opponenti alla e liberando dall'ipoteca l'immobile sito in Monte Urano, via Pirenei identificato al Parte_1
Catasto dei fabbricati del Comune di Monte Urano al fg. 1, part. 210, sub 4, sub. 5, sub. 6 nonché al catasto dei terreni del medesimo comune fg. 4 part. 314, 315, 316, 830, 8332, 833, 834, 835;
3) in via principale e nel merito, in accoglimento della spiegata opposizione, accertare e di-chiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti o comunque dichiararne l'estinzione ai sensi dell'art. 1957 c.c. e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 193/2020 del 28.03.2020 emesso dal Tribunale
di Fermo accertando e dichiarando che nulla è dovuto dal fideiussore opponente;
4) in via subordinata, previa riqualificazione del contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria in mutuo fondiario, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della clausola relativa alla pagina 4 di 9 determinazione del tasso di interesse in quanto usuraria e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.
193/2020 del 28.03.2020 emesso dall'intestato Tribunale, previo accertamento dell'insussistenza o rideterminazione del saldo debitore;
5) con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Fermo in accoglimento dell'opposizione proposta da CP_3
in proprio quale fideiussore e in qualità di legale rappresentante di debitrice
[...] CP_4
principale, ha revocato il DI n. 193/2020 emesso nei loro confronti ed in favore di Parte_1
con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 955.660,60 a titolo di saldo negativo alla data del 15/12/2016 del contratto di apertura di credito sul c/c n. 3661 garantito da ipoteca concluso con Parte_2
In particolare, il primo giudice ha accolto l'eccezione sollevata dagli opponenti di mancato assolvimento da parte della società cessionaria dell'onere di provare l'avvenuta cessione del credito da a e comunque dell'inserimento del credito Parte_2 Controparte_5
azionato in via monitoria tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco pubblicata nella GU n.
52 del 4/5/2017.
ha proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) erroneità del capo di sentenza Parte_1
che ha affermato il proprio difetto di titolarità del credito azionato in via monitoria ed il conseguente difetto di legittimazione attiva;
2) omessa pronuncia in relazione alla domanda azionata in via monitoria;
3) erroneità del capo di sentenza che a posto a suo carico le spese di lite. Ha quindi concluso come in epigrafe.
in proprio e nella qualità, ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, reiterando CP_3
in via subordinata tutte le eccezioni nel merito già sollevate in primo grado e concludendo come in epigrafe.
pagina 5 di 9 Il primo motivo di impugnazione non appare meritevole di accoglimento.
In via preliminare occorre dichiarare l'inammissibilità delle produzioni documentali effettuate dall'appellante in sede di costituzione in appello sub docc. 5 e 6. Ed infatti, a prescindere dal principio di diritto affermato dalla Suprema Corte per cui “In tema di appello, costituisce nuovo documento, ai
sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., la produzione dell'originale di un documento depositato in copia
nel giudizio di primo grado, in quanto la "novità" cui allude la citata disposizione attiene al documento
nella sua consistenza rappresentativa e non al solo contenuto” (cfr. da ultimo Cass. ord.
n. 34025 del 18/11/2022), non vi sono elementi per affermare che l'allegato A all'atto di deposito in data 27/4/2017 presso il notaio in Milano della “lista dei codici rapporto identificativi dei Per_2
crediti oggetto di cessione che consiste in centocinquantatré (153) fogli” prodotto in primo grado corrisponda a quello allegato all'atto di citazione di appello sub 5 e 6. Il documento de quo prodotto in primo grado non solo è assolutamente illeggibile in ogni sua parte, ma presenta una grafica diversa (in quanto alcune pagine risultano scritturate solo in parte, diversamente da quello prodotto in questa sede),
contiene alcune pagine del tutto in bianco senza alcuna indicazione di omissis (diversamente da quello prodotto in questa sede) e soprattutto non reca in calce a tutte le pagine la sigla di sottoscrizione delle parti (cedente e cessionaria) che hanno provveduto al deposito (diversamente da quello depositato in questa sede). I documenti in esame devono pertanto ritenersi nuovi e in quanto tali inammissibili in applicazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c., non avendo parte appellante neanche allegato la propria impossibilità a produrli nel giudizio di primo grado per cause a sé non imputabili nei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Del tutto nuovo in quanto mai prodotto nel giudizio di primo grado è invece il doc. 7 allegato all'atto di appello, con il quale la società cedente dichiara l'intervenuta cessione in favore di del Parte_1
credito azionato in via monitoria. Anche detto documento deve essere dichiarato inammissibile a norma dell'art. 345 per le medesime ragioni sopra esposte.
pagina 6 di 9 Ciò posto, questa Corte non può che ribadire le conclusioni del primo giudice circa il mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico di in ordine alla avvenuta cessione Parte_1
in suo favore del credito azionato in via monitoria.
Con Premesso, infatti, che gli odierni appellati sin dal proprio atto di opposizione a anno contestato non solo che la rappresentata cessione comprendesse anche il credito per cui è causa, ma l'esistenza in sé
della cessione, questione questa che avrebbe imposto alla società di cartolarizzazione la produzione in giudizio del contratto di cessione (vieppiù alla luce della esistenza di plurimi contratti di cessione in favore di società di diverse società di cartolarizzazione nella medesima data), i documenti prodotti in primo grado non consentono di ritenere il credito azionato riconducibile all'avviso di cessione di cui alla prodotta GU n. 52 del 4/5/2017.
Questa Corte è ben consapevole del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte per cui “In caso
di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la
produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie
dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché
gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta
comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra
indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di
legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (cfr. per tutte Cass.
n. 4277 del 10/02/2023), tuttavia nella specie le indicazioni contenute nella GU non appaiono da sole sufficienti a dimostrate la cessione della titolarità del credito azionato in capo alla società appellante.
L'avviso precisa, infatti, che sono ricompresi nella cessione “… tutti i crediti per capitale, interessi
(anche di mora), spese ed altri accessori derivanti da contratti di finanziamento (chirografari e
ipotecari), aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica (i
"Contratti Originari Nuova BM") che, alle ore 23.59 del 31 dicembre 2016 (la "Data di Valutazione"),
pagina 7 di 9 ovvero alle diverse date di seguito indicate, soddisfino cumulativamente i seguenti criteri (i "Crediti
Nuova BM")”. Orbene tra i criteri indicati la lettera f) recita “i cui relativi debitori siano stati
classificati e segnalati alla Data di Valutazione e alla data del 30 giugno 2016 come "inadempienze
probabili" o "in sofferenza" nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte di Nuova BM”. Nel
caso di specie risulta provato dalla stessa parte appellante (cfr. doc. 15) che ha Parte_2
risolto il contratto di finanziamento per cui è causa concesso a e chiuso i rapporti di conto CP_4
corrente ivi specificamente indicati con raccomandata del 20/10/2016 (ricevuta il successivo
28/10/2016), mettendo in mora sia la debitrice principale che il suo fideiussore per il pagamento della relativa esposizione debitoria. La risoluzione dei rapporti e la messa in mora è quindi intervenuta dopo il termine del 30/6/2016 indicato nell'avviso di cui sopra e l'appellante, che ne era onerata, non ha fornito alcuna prova che entro quella data gli appellati siano stati segnalati alla Banca d'Italia come
“probabile inadempimento” ovvero in “sofferenza”.
La lettera k prevede inoltre che i crediti de quibus siano identificabili in quelli “cui Nuova BM abbia
attribuito il codice identificativo "Project Cube (SPV Lending)", (i) come comunicato per iscritto al
relativo debitore con comunicazione inviata entro il 7 aprile 2017 a mezzo PEC o Raccomandata A.R.
e, in ogni caso, (ii) come risultante da apposita lista comprensiva di tutti i relativi codici rapporto
(identificativi dei crediti oggetto di cessione) (x) depositata presso il Notaio ”. Ebbene Persona_3
quanto al criterio (i) nessuna prova è stata fornita dall'appellante, che ne era onerata, della esistenza e dell'invio comunicazione in oggetto;
mentre quanto al criterio (ii) come sopra già anticipato, l'elenco prodotto nel giudizio di primo grado risulta del tutto illeggibile, anche non riferimento al rigo evidenziato in grigio dell'odierna appellante ad una pagina che non è neanche identificabile come 36.
Nessuna prova è stata quindi validamente offerta dall'appellante circa la titolarità del credito azionato,
con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le conclusioni raggiunte impongono il rigetto degli ulteriori motivi di gravame.
pagina 8 di 9 Il difetto di titolarità del credito azionato, in quanto accertamento preliminare rispetto a quello relativo alla sua esistenza ed entità, non poteva che precludere qualsivoglia accertamento in tal senso ed imporre a carico dell'opposta le spese di lite in applicazione del principio della soccombenza, nella specie integrale.
In definitiva l'appello deve essere integralmente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore, nonché distratte in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 244 del 24/3/2023 pronunciata dal Tribunale di Fermo, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna parte appellante al rimborso in favore degli appellati delle spese di lite, liquidate nella misura di € 10.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 12/5/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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