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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/07/2025, n. 2776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2776 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico, dott. ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6157 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024
pendente tra
, nata a [...] il [...] ( cf. ) e Parte_1 C.F._1
residente in [...] TR. N. IS e UC GENNARO, nato a [...]
(NA) il 17/10/1977 ( cf. e residente in [...] TR. C.F._2
N. IS, rapp.ti e difesi, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Francesca Ambrosio con la quale elettivamente domiciliano presso il suo studio in Striano alla via Sarno n. 168
-OPPONENTI-
e
( P.I. ) , in persona del Sindaco, quale legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura civica, rappresentato e difeso dall'avv.
Alida Di Napoli (c.f.: ), PEC: asoria.na.it C.F._3 Email_1 CP_1
-OPPOSTO-
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
2. Con ricorso in riassunzione notificato al il 20.8.2024, Controparte_1 [...]
e PU GE, in seguito a declinatoria di giurisdizione del Tar, Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il provvedimento di sgombero prot. nn. 4, 5, 6 e 9, del 27 dicembre 2023, notificate ai ricorrenti, nella medesima data, il 28 dicembre 2023, con i quali, in forza del disposto di cui all'art. 30 della Legge Regionale n. 18/97, sono stati diffidati al rilascio, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, degli alloggi siti in Casoria, piano terraneo di via Pascoli II Traversa – Complesso 219 – isolato scala b.
Gli opponenti hanno dedotto: 1) l'illegittimità della diffida, non avendo l'Ente proprietario tenuto conto dell'avvenuta messa in sicurezza dei fabbricati, che ha giustificato il rientro nelle proprie abitazioni degli altri occupanti, ai piani superiori, con conseguente effetto discriminatorio;
2) la mancata comunicazione di avvio del procedimento .
Il costituitosi dinanzi al Tar, in questa sede non si costituiva, sebbene Controparte_1
regolarmente citato.
3. Dal punto di vista della qualificazione giuridica, la prima doglianza costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., contestandosi il diritto del Comune di procedere ad esecuzione forzata, mentre la seconda doglianza costituisce motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c., lamentandosi vizi formali della procedura.
4. L'opposizione non è fondata.
5. Valutazione assorbente al fine di addivenire ad una decisione in tal senso risiede nella mancata sussistenza di un diritto posto a base della pretesa azionata con l'azione promossa.
Ed invero, a mente dell'art. 30 LR Campania 18/1997 “Il sindaco, al di fuori dei casi previsti dal successivo articolo 33, dispone con propria ordinanza il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo. Tale disposizione si applica anche nei confronti di chi fruisca di un alloggio ceduto illegalmente” ciò comportando che “L' occupante senza titolo è tenuto al pagamento del canone di locazione, relativo al periodo dell'occupazione, corrispondente alla sua condizione reddituale annua, nonchè al pagamento degli eventuali danni arrecati all' alloggio occupato, accertati dall' ente proprietario”. Tale previsione normativa consente di escludere, ove mai vi fossero dubbi al riguardo, che il possesso, il pagamento dei canoni e delle utenze, da parte dell'occupante sine titulo, comporti il sorgere, in favore del medesimo, di alcun diritto a mantenere la disponibilità dell'immobile.
Al fine di verificare la legittimità dell'ordinanza di sgombero, occorre quindi verificare se gli opponenti avessero titolo per occupare l'immobile.
Orbene, nella prospettiva degli opponenti, tale titolo sarebbe da individuarsi, per la nel subentro all'originaria assegnataria per effetto della convivenza anteriormente Pt_1
al decesso di quest'ultima, e per il PU, nel fatto che è già inserito nella graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione di alloggi ERP e che è padre di tre bambini, di cui un minore è interessato da infermità. .
Va però rilevato, con riferimento alla che il subentro nell'assegnazione non avviene Pt_1
ex lege al ricorrere dei requisiti previsti dal primo comma dell'art. 14 L.R. n. 18/1997.
Come si evince dal quarto comma della norma in questione, è necessaria la voltura del contratto, che a sua volta presuppone una domanda di subentro. Al momento della voltura del contratto, l'Ente gestore verifica che non sussistano eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio e, se nessuno dei componenti il nucleo familiare risulti in possesso dei requisiti di legge per ottenere il subentro, ne dà comunicazione entro 30 giorni al sindaco che dichiara la decadenza dall'assegnazione.
Né si può ritenere, come fanno gli opponenti, che la disposizione è volta solo ad una più agevole volturazione di un rapporto locativo già sorto.
Come affermato dalla Cassazione in una fattispecie analoga (cfr. Cass. 9783/2015), se anche la posizione giuridica dell'aspirante al subentro integri un diritto soggettivo, dipendendo la relativa acquisizione da prefigurazione normativa, il procedimento amministrativo richiesto dalla legge per il riscontro delle condizioni di riconoscimento di tale diritto non può ritenersi superfluo ed evitabile, ma la conseguenza è che esso costituisce espressione di attività vincolata e non discrezionale della P.A. e che deve risolversi in un provvedimento certativo e non costitutivo del diritto. La mancata o tardiva presentazione della domanda di subentro, impedendo l'accertamento necessario dei relativi presupposti, impedisce che il subentro possa avere luogo.
Nel caso di specie, nessuna domanda di subentro risulta avanzata dall'opponente
[...]
. Parte_1 Quanto al PU, del pari, l'essere egli inserito nelle graduatorie degli aventi diritto ad alloggio non integra che egli sia titolare di un diritto rispetto allo specifico alloggio di cui si discute, rispetto al quale, peraltro, qualora avesse avanzato domanda di regolarizzazione, non prodotta nella specie, avrebbe rivestito la posizione di detentore di interesse legittimo (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato n. 5816/2015).
6. Improprio è, poi, il richiamo al diritto di abitazione.
Costituisce orientamento consolidato, fondato sul rilievo pubblicistico dell´interesse sociale sotteso all´assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che l´occupazione di fatto degli alloggi non è idonea ad instaurare alcun valido ed efficace rapporto tra ente proprietario e l´occupante senza titolo. Tant´è che l´occupazione di fatto, ossia senza titolo, lungi dal consolidarsi con il decorso del tempo, integra una situazione illegittima non in grado di legittimare l´occupante abusivo alla presentazione della domanda di regolarizzazione (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato n. 5816/2015).
7. Per le ragioni tutte sin qui indicate, non può che derivarne il rigetto dell'opposizione, nella sua parte riconducibile alla previsione dell'art. 615 c.p.c..
8. Quanto agli altri motivi di opposizione, stavolta riconducibili all'art. 617 c.p.c., gli stessi sono inammissibili in quanto tardivi.
Le diffide, infatti, sono state notificate il 28.12.2023, mentre l'opposizione è del 4.4.2024, dunque è stata presentata oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c..
9. Le spese, in ragione della soccombenza degli opponenti e della mancata costituzione del devono dichiararsi irripetibili. Controparte_1
PQM
il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dr.ssa Antonella Paone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e PU GE contro il nel Parte_1 Controparte_1
proc. n. 6157/2024 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_1
- rigetta i motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c.;
- dichiara inammissibili i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c.;
- spese irripetibili;
Così deciso in Aversa, il 14.7.2025 Il Giudice
dott. ssa Antonella Paone