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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 23/01/2026, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 976/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NATALE GIGLIOLA, Presidente
QUILIGOTTI MARIA CRISTINA, Relatore
FRANCAVILLA DANIELA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14811/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Colleferro - Piazza Italia N. 1 00034 Colleferro RM
elettivamente domiciliato presso Email_5
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi N. 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249010247400000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249010247400000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249010247400000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201260028906355 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130230402966 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140209508475 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140301004812 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972015003255655 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150089022009 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150107873109 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013504434/2014 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90102474 00/000, pari ad euro 111.929,42, notificata a mezzo posta in data 06 giugno 2024, nonché le pretese tributarie riferibili alla
Agenzia delle Entrate, contenute nelle cartelle di pagamento di seguito:
1) n. 097 2012 0028906355 000
2) n. 097 2013 0230402966 000
3) n. 097 2014 0209508475 000
4) n. 097 2014 0301004812 000
5) n. 097 2015 0032556550 001
6) n. 097 2015 0089022009 000
7) n. 097 2015 0107873109 001
8) avviso di accertamento n. TK7013504434/2014.
Ne ha dedotto l'illegittimità per i seguenti motivi di censura:
- le cartelle di pagamento e l'avviso di accertamento in questione, non sono mai state notificate al ricorrente;
- prescrizione delle pretese tributarie e conseguente decadenza dall'azione di riscossione;
- anche ipotizzando che la notifica delle suindicate cartelle di pagamento sia avvenuta correttamente,
l'intimazione di pagamento emessa nei confronti del ricorrente risulta notificata oltre i termini di legge;
- mancata allegazione degli atti presupposti in violazione dell'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente;
- mentre è indiscutibile l'impugnabilità dell'atto, e quindi, la sussistenza del termine per ricorrere che, ex art. 21 del D. Lgs. 546/1992, è pari a 60 giorni dalla notifica dell'atto, di contro è intimato il pagamento entro 5 giorni dalla notifica a pena di esecuzione forzata;
- violazione dell'art. 7, comma 2, della Legge n. 212/2000 in quanto nessuna indicazione è possibile rintracciare nel contesto dell'atto impugnato, sulla individuazione dell'autorità amministrativa che potrebbe procedere ad un riesame dell'atto in sede di autotutela;
- carenza di motivazione, in quanto i motivi di recupero si riducono ad una mera elencazione numerica;
- prescrizione quinquennale per interessi e sanzioni;
- difetto di motivazione per la mancanza di adeguate informazioni inerenti alle modalità di calcolo dell'addebito degli interessi.
ADER si è costituita in giudizio in data 3/10/2024 depositando memoria difensiva, con allegata documentazione, con la quale ha dedotto, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva nonchè
l'infondatezza del ricorso del quale ha chiesto la reiezione, con vittoria delle spese.
Direzione Provinciale III di Roma si è costituita in giudizio in data 17/10/2024 depositando memoria difensiva, con allegata documentazione, con la quale ha dedotto, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva quanto alle censure inerenti la notificazione delle cartelle di pagamento e dell'avviso di intimazione impugnato nonchè l'infondatezza del ricorso del quale ha chiesto la reiezione, con vittoria delle spese.
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma si è costituita in giudizio in data
11/12/2024 depositando memoria difensiva, con allegata documentazione, con la quale ha dedotto, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva quanto alle censure inerenti la notificazione delle cartelle di pagamento e dell'avviso di intimazione impugnato nonchè l'infondatezza del ricorso del quale ha chiesto la reiezione, con vittoria delle spese.
La Regione Lazio si è costituita in giudizio in data 18/12/2025 depositando memoria difensiva, con allegata documentazione, con la quale ha dedotto, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva quanto alle censure inerenti la notificazione delle cartelle di pagamento e dell'avviso di intimazione impugnato nonchè l'infondatezza del ricorso del quale ha chiesto la reiezione, con vittoria delle spese, rappresentando che l'importo delle citate cartelle indicato nell'intimazione impugnata come dovuto dal ricorrente è stato decurtato degli importi annullati a seguito della delibera della Giunta della Regione Lazio n.44 del 31.01.2023
(pubblicata sul BURL n.11 del 07/02/2023).
Il ricorrente ha controdedotto con la memoria del 30.12.2025.
All'udienza del 16 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Quanto al difetto di idonea motivazione e alla mancata allegazione degli atti presupposti all'intimazione,
l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa (Corte di Cassazione ordinanza n. 21066 del 4 luglio 2022).
Quanto alla mancata notifica degli atti presupposti, come risulta dai documenti allegati infatti, l'Agente della
Riscossione ha provveduto alla notifica delle cartelle oggetto di gravame e il ricorrente non ha provveduto all'impugnazione nei termini perentori di lege decorrenti dalle relative notificazioni, con le conseguenti preclusioni. E il ricorrente, ai fini di contestare la regolarità delle relative notifiche, avrebbe dovuto proporre nei termini motivi aggiunti notificati, non essendo idonea ai fini una semplice memoria non notificata (cfr., da ultimo, Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 32201 del 10 dicembre 2025).
Quanto alla prescrizione, rileva conseguente il termine decorso successivamente alla notifica delle stesse e alla data di notifica dell'intimazione impugnata al 6.6.2024.
Le cartelle di pagamento n. 097 2012 0028906355 000, n. 097 2013 0230402966 000, n. 097 2014
0209508475 000, n. 097 2015 0089022009 000 si riferiscono alla tassa automobilistica e, pertanto, trova applicazione il termine triennale di legge.
Quanto alla cartella di pagamento n. 097 2012 0028906355 000, risulta notificato l'avviso di intimazione n.
09720219030066155000 in data 23/04/2022, non impugnato, con la conseguenza che, alla data di notifica dell'intimazione impugnata il 6.6.2024, il predetto termine triennale non era ancora decorso.
Quanto alla cartella di pagamento n. 097 2013 0230402966 000, analogamente risulta notificato l'avviso di intimazione n. 09720219030066155000 in data 23/04/2022, non impugnato, con la conseguenza che, alla data di notifica dell'intimazione impugnata il 6.6.2024, il predetto termine triennale non era ancora decorso.
Quanto alla cartella di pagamento n. 097 2014 0209508475 000, analogamente risulta notificato l'avviso di intimazione n. 09720219030066155000 in data 23/04/2022, non impugnato, con la conseguenza che, alla data di notifica dell'intimazione impugnata il 6.6.2024, il predetto termine triennale non era ancora decorso.
Quanto alla cartella di pagamento n. 097 2015 0089022009 000, risulta notificato l'avviso di intimazione n.
09720219007178653000 in data 23/03/2022, non impugnato, con la conseguenza che, alla data di notifica dell'intimazione impugnata il 6.6.2024, il predetto termine triennale non era ancora decorso.
La cartella di pagamento n. 097 2014 0301004812 000, notificata in data 21.08.2015, e inerente ad Irpef ed
Addizionale e, pertanto, opera il termine ordinario decennale (Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 7408 del 20 marzo 2025). Ne consegue che, alla data di notifica dell'intimazione impugnata il 6.6.2024, il predetto termine decennale non era ancora decorso.
La cartella di pagamento n. 097 2015 0032556550 001, notificata in data 29.08.2015, è relativa al diritto annuale della Camera di commercio di Roma e, pertanto, opera il termine ordinario decennale (C. Cassazione
n 34890/2023). Analogamente, ne consegue che, alla data di notifica dell'intimazione impugnata il 6.6.2024, il predetto termine decennale non era ancora decorso.
La cartella di pagamento n. 097 2015 0107873109 001, notificata in data 29.08.2015, è relativa all'imposta comunale sugli immobili e, pertanto, opera il termine breve quinquennale (C.Cassazione, ordinanza n.
31260/2023); e risulta notificato l'avviso di intimazione n. 09720219007178653000 in data 23/03/2022, non impugnato, con la conseguenza che, alla data di notifica dell'intimazione impugnata il 6.6.2024, il predetto termine quinquennale non era ancora decorso.
L'avviso di accertamento n. TK7013504434/2014, notificato in data 05.12.2014, è inerente ad Irpef ed Addiz. comunale e regionale, anno d'imposta 2009, e, pertanto, opera il termine ordinario decennale (Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 7408 del 20 marzo 2025). Analogamente, ne consegue che, alla data di notifica dell'intimazione impugnata il 6.6.2024, il predetto termine decennale non era ancora decorso.
Per quanto attiene alla circostanza che l'avviso di intimazione è atto impugnabile nel termine ordinario decorrente dalla notifica mentre, di contro, il pagamento è intimato entro 5 giorni dalla notifica a pena di esecuzione forzata, la stessa non rileva in alcun modo ai fini della legittimità dell'atto impugnato.
Per quanto attiene alla violazione dell'art. 7, comma 2, della Legge n. 212/2000 in quanto nessuna indicazione
è possibile rintracciare nel contesto dell'atto impugnato, sulla individuazione dell'autorità amministrativa che potrebbe procedere ad un riesame dell'atto in sede di autotutela, sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente e, nella fattispecie, il ricorrente ha proposto un articolato ricorso nel rispetto dei termini di legge.
Per quanto attiene, infine, alla prescrizione delle sanzioni e degli interessi, avuto riguardo alla notifica dell'avviso di intimazione n. 09720219030066155000 in data 23/04/2022 e l'avviso di intimazione n.
09720219007178653000 in data 23/03/2022, deve ritenersi che, per tutte le relative cartelle di pagamento nonché per l'avviso di accertamento n. TK7013504434/2014, il termine breve quinquennale non fosse decorso alla data di notificazione dell'intimazione impugnata il 6.6.2024; relativamente.
Per quanto attiene al difetto di motivazione per la mancanza di adeguate informazioni inerenti alle modalità di calcolo dell'addebito degli interessi, si tratta degli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed esposti nell'avviso contestato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di Roma, sez. 16, respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di ADER e Direzione
Provinciale III di Roma in complessivi euro 2.000,00 ciascuna e in favore delle altre amministrazioni in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge.
Roma, 16 gennaio 2026
Componente relatore Presidente
RI NA QU GI NA
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NATALE GIGLIOLA, Presidente
QUILIGOTTI MARIA CRISTINA, Relatore
FRANCAVILLA DANIELA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14811/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Colleferro - Piazza Italia N. 1 00034 Colleferro RM
elettivamente domiciliato presso Email_5
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi N. 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249010247400000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249010247400000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249010247400000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201260028906355 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130230402966 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140209508475 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140301004812 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972015003255655 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150089022009 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150107873109 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013504434/2014 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90102474 00/000, pari ad euro 111.929,42, notificata a mezzo posta in data 06 giugno 2024, nonché le pretese tributarie riferibili alla
Agenzia delle Entrate, contenute nelle cartelle di pagamento di seguito:
1) n. 097 2012 0028906355 000
2) n. 097 2013 0230402966 000
3) n. 097 2014 0209508475 000
4) n. 097 2014 0301004812 000
5) n. 097 2015 0032556550 001
6) n. 097 2015 0089022009 000
7) n. 097 2015 0107873109 001
8) avviso di accertamento n. TK7013504434/2014.
Ne ha dedotto l'illegittimità per i seguenti motivi di censura:
- le cartelle di pagamento e l'avviso di accertamento in questione, non sono mai state notificate al ricorrente;
- prescrizione delle pretese tributarie e conseguente decadenza dall'azione di riscossione;
- anche ipotizzando che la notifica delle suindicate cartelle di pagamento sia avvenuta correttamente,
l'intimazione di pagamento emessa nei confronti del ricorrente risulta notificata oltre i termini di legge;
- mancata allegazione degli atti presupposti in violazione dell'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente;
- mentre è indiscutibile l'impugnabilità dell'atto, e quindi, la sussistenza del termine per ricorrere che, ex art. 21 del D. Lgs. 546/1992, è pari a 60 giorni dalla notifica dell'atto, di contro è intimato il pagamento entro 5 giorni dalla notifica a pena di esecuzione forzata;
- violazione dell'art. 7, comma 2, della Legge n. 212/2000 in quanto nessuna indicazione è possibile rintracciare nel contesto dell'atto impugnato, sulla individuazione dell'autorità amministrativa che potrebbe procedere ad un riesame dell'atto in sede di autotutela;
- carenza di motivazione, in quanto i motivi di recupero si riducono ad una mera elencazione numerica;
- prescrizione quinquennale per interessi e sanzioni;
- difetto di motivazione per la mancanza di adeguate informazioni inerenti alle modalità di calcolo dell'addebito degli interessi.
ADER si è costituita in giudizio in data 3/10/2024 depositando memoria difensiva, con allegata documentazione, con la quale ha dedotto, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva nonchè
l'infondatezza del ricorso del quale ha chiesto la reiezione, con vittoria delle spese.
Direzione Provinciale III di Roma si è costituita in giudizio in data 17/10/2024 depositando memoria difensiva, con allegata documentazione, con la quale ha dedotto, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva quanto alle censure inerenti la notificazione delle cartelle di pagamento e dell'avviso di intimazione impugnato nonchè l'infondatezza del ricorso del quale ha chiesto la reiezione, con vittoria delle spese.
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma si è costituita in giudizio in data
11/12/2024 depositando memoria difensiva, con allegata documentazione, con la quale ha dedotto, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva quanto alle censure inerenti la notificazione delle cartelle di pagamento e dell'avviso di intimazione impugnato nonchè l'infondatezza del ricorso del quale ha chiesto la reiezione, con vittoria delle spese.
La Regione Lazio si è costituita in giudizio in data 18/12/2025 depositando memoria difensiva, con allegata documentazione, con la quale ha dedotto, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva quanto alle censure inerenti la notificazione delle cartelle di pagamento e dell'avviso di intimazione impugnato nonchè l'infondatezza del ricorso del quale ha chiesto la reiezione, con vittoria delle spese, rappresentando che l'importo delle citate cartelle indicato nell'intimazione impugnata come dovuto dal ricorrente è stato decurtato degli importi annullati a seguito della delibera della Giunta della Regione Lazio n.44 del 31.01.2023
(pubblicata sul BURL n.11 del 07/02/2023).
Il ricorrente ha controdedotto con la memoria del 30.12.2025.
All'udienza del 16 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Quanto al difetto di idonea motivazione e alla mancata allegazione degli atti presupposti all'intimazione,
l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa (Corte di Cassazione ordinanza n. 21066 del 4 luglio 2022).
Quanto alla mancata notifica degli atti presupposti, come risulta dai documenti allegati infatti, l'Agente della
Riscossione ha provveduto alla notifica delle cartelle oggetto di gravame e il ricorrente non ha provveduto all'impugnazione nei termini perentori di lege decorrenti dalle relative notificazioni, con le conseguenti preclusioni. E il ricorrente, ai fini di contestare la regolarità delle relative notifiche, avrebbe dovuto proporre nei termini motivi aggiunti notificati, non essendo idonea ai fini una semplice memoria non notificata (cfr., da ultimo, Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 32201 del 10 dicembre 2025).
Quanto alla prescrizione, rileva conseguente il termine decorso successivamente alla notifica delle stesse e alla data di notifica dell'intimazione impugnata al 6.6.2024.
Le cartelle di pagamento n. 097 2012 0028906355 000, n. 097 2013 0230402966 000, n. 097 2014
0209508475 000, n. 097 2015 0089022009 000 si riferiscono alla tassa automobilistica e, pertanto, trova applicazione il termine triennale di legge.
Quanto alla cartella di pagamento n. 097 2012 0028906355 000, risulta notificato l'avviso di intimazione n.
09720219030066155000 in data 23/04/2022, non impugnato, con la conseguenza che, alla data di notifica dell'intimazione impugnata il 6.6.2024, il predetto termine triennale non era ancora decorso.
Quanto alla cartella di pagamento n. 097 2013 0230402966 000, analogamente risulta notificato l'avviso di intimazione n. 09720219030066155000 in data 23/04/2022, non impugnato, con la conseguenza che, alla data di notifica dell'intimazione impugnata il 6.6.2024, il predetto termine triennale non era ancora decorso.
Quanto alla cartella di pagamento n. 097 2014 0209508475 000, analogamente risulta notificato l'avviso di intimazione n. 09720219030066155000 in data 23/04/2022, non impugnato, con la conseguenza che, alla data di notifica dell'intimazione impugnata il 6.6.2024, il predetto termine triennale non era ancora decorso.
Quanto alla cartella di pagamento n. 097 2015 0089022009 000, risulta notificato l'avviso di intimazione n.
09720219007178653000 in data 23/03/2022, non impugnato, con la conseguenza che, alla data di notifica dell'intimazione impugnata il 6.6.2024, il predetto termine triennale non era ancora decorso.
La cartella di pagamento n. 097 2014 0301004812 000, notificata in data 21.08.2015, e inerente ad Irpef ed
Addizionale e, pertanto, opera il termine ordinario decennale (Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 7408 del 20 marzo 2025). Ne consegue che, alla data di notifica dell'intimazione impugnata il 6.6.2024, il predetto termine decennale non era ancora decorso.
La cartella di pagamento n. 097 2015 0032556550 001, notificata in data 29.08.2015, è relativa al diritto annuale della Camera di commercio di Roma e, pertanto, opera il termine ordinario decennale (C. Cassazione
n 34890/2023). Analogamente, ne consegue che, alla data di notifica dell'intimazione impugnata il 6.6.2024, il predetto termine decennale non era ancora decorso.
La cartella di pagamento n. 097 2015 0107873109 001, notificata in data 29.08.2015, è relativa all'imposta comunale sugli immobili e, pertanto, opera il termine breve quinquennale (C.Cassazione, ordinanza n.
31260/2023); e risulta notificato l'avviso di intimazione n. 09720219007178653000 in data 23/03/2022, non impugnato, con la conseguenza che, alla data di notifica dell'intimazione impugnata il 6.6.2024, il predetto termine quinquennale non era ancora decorso.
L'avviso di accertamento n. TK7013504434/2014, notificato in data 05.12.2014, è inerente ad Irpef ed Addiz. comunale e regionale, anno d'imposta 2009, e, pertanto, opera il termine ordinario decennale (Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 7408 del 20 marzo 2025). Analogamente, ne consegue che, alla data di notifica dell'intimazione impugnata il 6.6.2024, il predetto termine decennale non era ancora decorso.
Per quanto attiene alla circostanza che l'avviso di intimazione è atto impugnabile nel termine ordinario decorrente dalla notifica mentre, di contro, il pagamento è intimato entro 5 giorni dalla notifica a pena di esecuzione forzata, la stessa non rileva in alcun modo ai fini della legittimità dell'atto impugnato.
Per quanto attiene alla violazione dell'art. 7, comma 2, della Legge n. 212/2000 in quanto nessuna indicazione
è possibile rintracciare nel contesto dell'atto impugnato, sulla individuazione dell'autorità amministrativa che potrebbe procedere ad un riesame dell'atto in sede di autotutela, sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente e, nella fattispecie, il ricorrente ha proposto un articolato ricorso nel rispetto dei termini di legge.
Per quanto attiene, infine, alla prescrizione delle sanzioni e degli interessi, avuto riguardo alla notifica dell'avviso di intimazione n. 09720219030066155000 in data 23/04/2022 e l'avviso di intimazione n.
09720219007178653000 in data 23/03/2022, deve ritenersi che, per tutte le relative cartelle di pagamento nonché per l'avviso di accertamento n. TK7013504434/2014, il termine breve quinquennale non fosse decorso alla data di notificazione dell'intimazione impugnata il 6.6.2024; relativamente.
Per quanto attiene al difetto di motivazione per la mancanza di adeguate informazioni inerenti alle modalità di calcolo dell'addebito degli interessi, si tratta degli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed esposti nell'avviso contestato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di Roma, sez. 16, respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di ADER e Direzione
Provinciale III di Roma in complessivi euro 2.000,00 ciascuna e in favore delle altre amministrazioni in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge.
Roma, 16 gennaio 2026
Componente relatore Presidente
RI NA QU GI NA