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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/07/2025, n. 3076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3076 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 15/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 789/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.NAPOLETANO PIER PAOLO Parte_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv CASTELLANETA ELVIRA giusta procura in
[...] atti
RESISTENTE
OGGETTO: postumi invalidanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 17.1.2025, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva che l' non gli aveva riconosciuto una percentuale di invalidità quale CP_1 conseguenza di postumi da infortunio. Concludeva per il riconoscimento di postumi da unificare a quelli già riconosciuti in precedenza dall'istituto.
Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti e chiedeva CP_1 il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il dott. , ctu nominato all'udienza dell'8.4.2025, nell'elaborato Persona_1 peritale depositato, ha confermato l'esistenza della patologia sofferta dal ricorrente (Cicatrice in sede dorsale disestesica e ipercromica -Dolorabilità e disfunzionalità articolare maggiormente a carico dell'articolazione interfalangea). riconoscendo la sussistenza di postumi che davano una percentuale di invalidità pari all'1%.
Deve, peraltro, osservarsi che il D.Lgs. n. 38/2000, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144”, il quale all' art. 10, comma 4, ribadisce che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle del Testo Unico ma per le quali il lavoratore dimostri l'origine professionale.
L'art. 13 dello stesso decreto definisce il danno biologico come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale” e ne sancisce il ristoro, se conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
Il nuovo sistema indennitario dell'invalidità permanente prevede una franchigia per gradi di menomazione del 6 % e si attua attraverso tre tabelle (v. d.m. 12.7.2000):
1) tabella delle menomazioni comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali, che sostituisce le due tabelle dell'industria e dell'agricoltura previste nel Testo Unico e basate sulla perdita dell'attitudine al lavoro (nell' ambito della quale si trova la “Tabella delle menomazioni sistema nervoso e psichico” che al n. 181 riporta il “Disturbo post-traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia, sino a 15);
2) tabella di indennizzo del danno biologico, da applicare in riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, per l'indennizzo di menomazioni superiori al 16 % ed erogate in rendita. Le menomazioni inferiori o uguali al 16 % sono erogate in capitale;
3) tabella dei coefficienti che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Alla luce di siffatti elementi deve pertanto ritenersi che il danno biologico comportante una invalidità permanente superiore al 6%, causalmente connessa con l'attività lavorativa può rientrare nell'indennizzo . CP_1
Nella specie, sulla scorta delle emergenze processuali agli atti, deve ritenersi raggiunta la prova del nesso causale e quanto alla percentuale indennizzabile il Ctu ha concluso per una percentuale d'invalidità pari al
7% complessivo tenuto conto dei precedenti postumi pari al 6%
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il
CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, ritenuti i risultati peritali pienamente condivisibili.
Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, la domanda, va accolta con la condanna dell' al pagamento di un indennizzo per una CP_1 percentuale pari al 7% complessivo di inabilità permanente a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto, sino all' effettivo soddisfo (v.
C. Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, mentre quelle di consulenza tecnica, anticipate dall' , CP_1 sono definitivamente a carico dell'istituto.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto IS , nei Pt_1 confronti Controparte_2
, così provvede:
[...]
1. Dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione di un indennizzo in capitale nella percentuale del 7% complessivo di inabilità con decorrenza dalla domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali CP_1 sino al soddisfo.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate CP_1 in euro 1.400,00, per compensi, con distrazione.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in CP_1 separato decreto.
Bari,15/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 15/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 789/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.NAPOLETANO PIER PAOLO Parte_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv CASTELLANETA ELVIRA giusta procura in
[...] atti
RESISTENTE
OGGETTO: postumi invalidanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 17.1.2025, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva che l' non gli aveva riconosciuto una percentuale di invalidità quale CP_1 conseguenza di postumi da infortunio. Concludeva per il riconoscimento di postumi da unificare a quelli già riconosciuti in precedenza dall'istituto.
Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti e chiedeva CP_1 il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il dott. , ctu nominato all'udienza dell'8.4.2025, nell'elaborato Persona_1 peritale depositato, ha confermato l'esistenza della patologia sofferta dal ricorrente (Cicatrice in sede dorsale disestesica e ipercromica -Dolorabilità e disfunzionalità articolare maggiormente a carico dell'articolazione interfalangea). riconoscendo la sussistenza di postumi che davano una percentuale di invalidità pari all'1%.
Deve, peraltro, osservarsi che il D.Lgs. n. 38/2000, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144”, il quale all' art. 10, comma 4, ribadisce che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle del Testo Unico ma per le quali il lavoratore dimostri l'origine professionale.
L'art. 13 dello stesso decreto definisce il danno biologico come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale” e ne sancisce il ristoro, se conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
Il nuovo sistema indennitario dell'invalidità permanente prevede una franchigia per gradi di menomazione del 6 % e si attua attraverso tre tabelle (v. d.m. 12.7.2000):
1) tabella delle menomazioni comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali, che sostituisce le due tabelle dell'industria e dell'agricoltura previste nel Testo Unico e basate sulla perdita dell'attitudine al lavoro (nell' ambito della quale si trova la “Tabella delle menomazioni sistema nervoso e psichico” che al n. 181 riporta il “Disturbo post-traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia, sino a 15);
2) tabella di indennizzo del danno biologico, da applicare in riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, per l'indennizzo di menomazioni superiori al 16 % ed erogate in rendita. Le menomazioni inferiori o uguali al 16 % sono erogate in capitale;
3) tabella dei coefficienti che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Alla luce di siffatti elementi deve pertanto ritenersi che il danno biologico comportante una invalidità permanente superiore al 6%, causalmente connessa con l'attività lavorativa può rientrare nell'indennizzo . CP_1
Nella specie, sulla scorta delle emergenze processuali agli atti, deve ritenersi raggiunta la prova del nesso causale e quanto alla percentuale indennizzabile il Ctu ha concluso per una percentuale d'invalidità pari al
7% complessivo tenuto conto dei precedenti postumi pari al 6%
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il
CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, ritenuti i risultati peritali pienamente condivisibili.
Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, la domanda, va accolta con la condanna dell' al pagamento di un indennizzo per una CP_1 percentuale pari al 7% complessivo di inabilità permanente a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto, sino all' effettivo soddisfo (v.
C. Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, mentre quelle di consulenza tecnica, anticipate dall' , CP_1 sono definitivamente a carico dell'istituto.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto IS , nei Pt_1 confronti Controparte_2
, così provvede:
[...]
1. Dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione di un indennizzo in capitale nella percentuale del 7% complessivo di inabilità con decorrenza dalla domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali CP_1 sino al soddisfo.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate CP_1 in euro 1.400,00, per compensi, con distrazione.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in CP_1 separato decreto.
Bari,15/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi