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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 8295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8295 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice
dott. Paolo Goggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 77410 Ruolo Generale dell'anno 2019, e rimessa per la decisione al collegio a seguito dell'udienza cartolare del 29.10.2024, vertente
TRA
(C.F.: , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Girasoli n. 15, presso lo studio Persona_1 legale dell'Avv. Pasquale Brancaccio, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per la riassunzione del processo interrotto
Opponente
E
P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. CP_1 P.IVA_2
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Carso n. 57, presso lo studio legale Controparte_2 dell'Avv. Luigi Marino, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta
OGGETTO: Appalto di servizio pubblico.
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
1 • La difesa dell'opponente: “precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella prima memoria ex art. 183, Cpc , versata in atti, e successivamente ribadite nel Ricorso per
Riassunzione depositato in data 30.12.2022 […]”;
• La difesa dell'opposta: “[…] precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in sede di comparsa di costituzione e risposta della fase di merito. Con osservanza.”.
Premesso in fatto che
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in giudizio la Parte_1
esponendo: CP_1
- che gli era stato notificato un provvedimento monitorio parzialmente provvisoriamente esecutivo con il quale era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 331.408,27, a titolo di prestazioni rese per servizi di igiene urbana e già oggetto di fatture;
- che, a parere di parte opposta, vi era stato un riconoscimento del debito pari a € 135.516,72;
- che parte opposta era stata aggiudicataria dell'appalto di servizi di gestione della igiene urbana, di durata quinquennale, del complessivo importo di € 2.439.019,62, oltre ad € 12.979,00 per oneri per la sicurezza;
- che il RUP, dichiarando l'efficacia dell'aggiudicazione de qua, non si era reso conto dell'errore inficiante il calcolo del canone di appalto, quantificato in misura superiore a quanto realmente dovuto;
- che, infatti, dall'importo al netto del ribasso, compresi i costi della sicurezza, non erano stati detratti i costi quelli inerenti al comodato d'uso della spazzatrice, circostanza che aveva CP_3 reso necessario ricalcolare il canone d'appalto; Contr
- che, a far data dal 22.06.2018, in attesa della sottoscrizione contrattuale, la aveva iniziato comunque a svolgere i servizi, immediatamente comunicando che “l'impianto per il conferimento dei rifiuti indifferenziati è la discarica gestita dalla Controparte_4 Pt_2
Ditta si riserva di comunicare successivamente le piattaforme e gli impianti per il conferimento della frazione differenziata.”;
- che, tuttavia, la società opposta non aveva mai svolto il servizio di trattamento delle frazioni merceologiche oggetto di appalto, da eseguirsi con la stipula di contratti direttamente con gli impianti di destinazione, rendendosi quindi inadempiente;
- che la opposta, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, aveva fatturato per intero l'importo bimestrale pari ad € 89.906,62, anche per il bimestre giugno-luglio 2018, nonostante che il servizio aveva avuto inizio solo il 22.06.2018;
2 - che, dunque, già l'importo fatturato per tale ultimo bimestre doveva essere correttamente riquantificato, sia alla luce dell'errore di calcolo del canone complessivo dovuto per l'appalto, sia tenuto conto dei giorni effettivamente lavorati di giugno 2018;
- che aveva dunque già versato canoni per complessivi € 359.626,48, comprensivi di IVA;
- che in occasione del Piano TARI 2019 il nuovo RST aveva riscontrato il predetto errore di calcolo del canone dovuto per l'esecuzione dell'appalto, originariamente determinato in €
2.451.998,62, in luogo di € 2.059.798,83;
- che tale rettifica era stata immediatamente comunicata ad il 22.03.2019, con CP_1
contestuale contestazione afferente al mancato svolgimento del servizio di trattamento dei rifiuti e
Contr invito ad a completare i dati da apporre sullo schema di contratto per la stipulazione dell'atto; Contr
- che, in data 17.04.2019, aveva comunicato la volontà di recedere dall'appalto ai sensi dell'art. 32, co. 8, d.lgs. 50/2016, deducendo la mancata tempestiva stipula del contratto di appalto e comunicando la disponibilità a proseguire nell'esecuzione del servizio sino al 30.06.2019 al canone di appalto originario, al quale aveva chiesto aggiungersi € 6.500,00 in ipotesi di tardivo passaggio di consegne al nuovo gestore se protratto successivamente al 30.06.2019;
Contr
- che la aveva dunque svolto il servizio in regime straordinario dall'1.07.2019 e sino al
21.07.2019, data in cui il servizio era stato affidato ad un nuovo gestore;
- che aveva rifiutato di saldare le fatture poi trasmesse dalla opposta, in quanto riportanti importi superiori a quelli stabiliti dagli atti di gara e poiché non avrebbe nemmeno potuto pagare importi inferiori rispetto a quelli indicati in fattura elettronica;
- che aveva contestato alla opposta sia la fondatezza delle ragioni poste alla base del recesso operato, sia l'inadempimento nello svolgimento del trattamento dei rifiuti, che aveva poi gestito da sé rivolgendosi a terzi operatori economici, con conseguente legittima necessità di applicare le penali di cui all'art. 27 del contratto di appalto;
- che aveva contestato anche i canoni sino a quel momento oggetto di fatturazione da parte della opposta alla luce della rettifica del canone erroneamente quantificato;
- che aveva reiteratamente chiesto alla opposta l'emissione delle note di credito e la emissione delle nuove fatture per importi inferiori, anticipando anche la necessità di ridefinire il reale rapporto di dare avere, indicato dalla opposta in € 135.516,72 in proprio favore, in forza della rettifica di cui sopra e con salvezza degli oneri di cui all'art. 20 del CSA e delle penali di cui all'art. 27; Contr
- che, previo avvio di un formale procedimento, aveva comunicato ad che gli importi da detrarre ai canoni spettanti per penalità e altri oneri ammontava ad € 68.646,58;
3 - che, dunque, il credito oggetto di decreto ingiuntivo era insussistente e che mai vi era stato un riconoscimento del debito;
- che era competente il Tribunale – Sezione specializzata in materia di Impresa;
- che la rettifica disposta per il corrispettivo di appalto era stata legittimamente assunta nell'esercizio del potere di autotutela e non era stata oggetto di impugnazione tempestiva da parte della opposta;
- che doveva essere revocata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo parzialmente concessa per l'importo di € 135.516,72;
- che, peraltro, sussistevano i gravi motivi per disporre la revoca della parziale provvisoria esecutorietà, anche alla luce della sua natura di piccolo comune, potenzialmente pregiudicato da un'eventuale procedura esecutiva;
- che tutte le fatture sottese al decreto ingiuntivo opposto erano state emesse dalla controparte senza tener conto alcuno della rideterminazione del canone di aggiudicazione;
- che erano da considerarsi legittime l'applicazione degli oneri di cui all'art. 20 del CSA e delle penali di cui all'art. 27 CSA, a fronte dell'inadempimento della opposta circa il trattamento dei rifiuti;
- che, dunque, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato e, in via riconvenzionale, dovevano essere accertati la legittimità del canone bimestrale come rideterminato e l'inadempimento di parte opposta, con conseguente sua condanna al pagamento dell'importo di €
69.467,00.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, contrariis reiectis,
A. in via istruttoria ammettere le richieste come di seguito meglio formulate;
B. in rito: in via pregiudiziale e/o preliminare, accertata la spettanza del procedimento alla sezione specializzata
delle imprese del Tribunale di Roma, si chiede che il Giudice assegnatario voglia rimettere il fascicolo al Presidente del Tribunale, perchè provveda alla riassegnazione alla sezione esatta
specializzata; nel merito: C. in via preliminare atteso il fumus di fondatezza della opposizione e la
sussistenza dei gravi motivi, unitamente alla circostanza che l'opposizione è fondata su prova scritta, sospendere, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo
n. 20802/2019 del 23 ottobre 2019, emesso dal Tribunale di Roma, nell'ambito del procedimento
n. 58222/2019 D. in accoglimento delle deduzioni dell'opponente, accertare e dichiarare la
abusività della condotta della nei confronti del e per l'effetto, CP_1 Parte_1
revocare il decreto ingiuntivo emesso in difetto dei presupposti di legge, comunque illegittimo,
nullo, invalido e/o inefficace;
E. in via riconvenzionale accertare e dichiarare la legittimità del
4 canone bimestrale in € 75.525,96 VA inclusa (€ 68.659,96 al netto dell'VA), come stabilito dal
Disciplinare di Gara e dal C.S.A., all'esito del provvedimento di rettifica del corrispettivo di
appalto con la determinazione n. 131 del 21.06.2019; F. accertare e dichiarare che è CP_1
stata inadempiente all'obbligo di trattamento dei rifiuti urbani comunali per l'intero periodo di affidamento (26 giugno 2018-21 luglio 2019); indi accertare e dichiarare la legittimità della
applicazione delle penalità ex art. 27 CSA e della esecuzione in danno ex art. 20 CSA e per l'effetto condannare al pagamento in favore del della somma complessiva CP_1 Parte_1 di € 69.647/00, come meglio analizzata e precisata nel presente atto, oltre interessi dal dì del dovuto sino alla data dell'effettivo soddisfo, compensando se del caso la suddetta somma con
quanto eventualmente ancora dovuto dal a G. rigettare in ogni Parte_1 CP_1
caso la domanda proposta da controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché del tutto sfornita di prova. Con specifica riserva di controdedurre all'esito della difesa avversaria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. Con salvezza di ogni altro diritto”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale esponeva: CP_1
- che aveva iniziato a svolgere i servizi oggetto di contratto di appalto in data 1.06.2018 e non il 22.06.2018, come non correttamente asserito dalla opponente;
- che il non aveva pagato le fatture oggetto di monitorio, nemmeno parzialmente;
Pt_1
- che non era vera la circostanza dedotta dall'opponente secondo la quale non avrebbe potuto pagare solo parzialmente un importo già oggetto di fattura, posto che il predetto meccanismo di pagamento parziale era stato già posto in essere in passato dallo stesso Pt_1
- che il aveva riconosciuto il debito pari a € 135.516,72, come comprovato dalle Pt_1
comunicazioni intercorse;
- che il aveva parzialmente pagato gli importi richiesti solo a seguito di un preavviso Pt_1
di presentazione di esposto alla Corte dei Conti;
- che solo a seguito di un incontro informale con controparte era venuta a conoscenza che il mancato pagamento da parte del era dipeso da un errore nella quantificazione dei canoni Pt_1
e, dunque, degli importi oggetto di fatture;
- che l'Ente aveva provveduto ad emendare il vizio soltanto con determina di rettifica del
21.06.2019 e solo a seguito del recesso operato dal contratto, oltre che dopo un anno dall'avvio dei servizi appaltati;
- che, peraltro, gli oneri erano stati determinati solo unilateralmente da parte del CP_3
e che, comunque, intendeva rinunciare a parte delle somme a tale titolo dovute sino Pt_1 all'importo di € 25.364,52;
5 - che il aveva eccepito l'esecuzione in danno di cui all'art. 20 CSA tardivamente e Pt_1
aveva disposto di non corrispondere pagamento alcuno soltanto successivamente al recesso esercitato, alla conclusione dell'appalto e all'intervento dei propri legali;
- che nemmeno le penalità poi applicate erano mai state contestate in fase di esecuzione del rapporto;
- che le stesse penali erano state comminate in base a considerazioni generiche ed in assenza del procedimento richiesto per la loro applicazione ai sensi dell'art. 18 CSA, oltre che con portata retroattiva;
- che l'unica contestazione sollevata dal era risalente al luglio 2018 e aveva già Pt_1
comportato una riduzione del canone dovuto per il bimestre giugno-luglio pari a € 850,00, a titolo di penalità;
- che il non aveva mai trasmesso alcun ordine di servizio in punto di esecuzione in Pt_1 danno di cui all'art. 20 CSA;
- che, peraltro, il servizio di trattamento dei rifiuti già al momento dell'inizio dello svolgimento dei servizi oggetto di appalto era da tempo affidato ad un altro operatore e tale affidamento era stato anche prorogato nel corso del tempo a far data dall'1.06.2018;
- che, peraltro, la pretesa di decurtare gli oneri per l'esecuzione in danno dai canoni dovuti era infondata anche perché vigeva per gli stessi il sistema di ribaltamento dei costi in capo al il quale, comunque, avrebbe dovuto farsene carico;
Pt_1
- che, in realtà, le somme indicate quali oneri per l'esecuzione in danno consistevano in celate ed illegittime penali;
- che, a prescindere, parte opponente aveva disposto penali per un importo complessivamente superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, in violazione dell'art. 113 bis, d.lgs. 50/2016;
- che, inoltre, gli importi a titolo di penale avrebbero dovuto essere decurtati in sede di liquidazione della prima fattura utile, con ciò avendo potuto la Committenza saldare le fatture anche corrispondendo importi inferiori;
- che, dunque, pur volendo ritenere sussistenti profili di inadempimento, le penali applicate dovevano essere ridotte ai sensi dell'art. 1384 c.c.;
- che chiedeva la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, fatta eccezione della somma di € 25.364,52 alla quale rinunciava e, in subordine, chiedeva emanarsi ordinanza di cui all'art. 186 bis c.p.c. per l'importo di € 26.457,13.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare, preso atto della innegabile circostanza che
6 l'opposizione non appare fondata su prova di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 20802/2019 (R.G. n. 58222/2019), emesso in data
23.10.2019, ad eccezione della somma di € 25.364,52, per la quale espressamente si rinuncia;
in subordine, ma sempre in via preliminare, emettere ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. ricorrendone i presupposti, per le somme non contestate e pari ad € 26.457,13, oltre interessi moratori come da domanda;
sempre in via preliminare, attesa la notizia di danno erariale che si sta producendo, disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte dei Conti competente. Nel merito, dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'opposizione avversaria, poiché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in narrativa;
In subordine, nella denegata ipotesi di
accoglimento anche parziale, ridurre la domanda di parte opponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 comma 1, c.c., e ridurre le penali ad equità ex art. 1384 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche della fase inibitoria.”.
Con la memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., l'opponente così precisava le proprie conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, contraiis reiectis, A. In via istruttoria ammettere le richieste come verranno precisate ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ.; B. in accoglimento delle deduzioni dell'opponente, accertare e dichiarare la abusività della condotta di nei CP_1 confronti del e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso in difetto Parte_1
dei presupposti di legge, comunque illegittimo, nullo, invalido, inefficace;
C. In via riconvenzionale accertare e dichiarare la legittimità del canone bimestrale in € 75.525,96 IVA inclusa (€ 68659,96al netto dell'IVA) come stabilito nel disciplinare di gara e dal C.S.A all'esito del provvedimento di rettifica del corrispettivo di appalto con la determinazione n. 131 del
21.06.2019; D. accertare e dichiarare che è stata inadempiente all'obbligo di trattamento CP_1
dei rifiuti urbani comunali per l'intero periodo di affidamento (26 giugno2018-21 luglio 2019);
indi accertare e dichiarare la legittimità della applicazione delle penalità ex art. 27 CSA e della esecuzione in danno ex art.20 CSA e per l'effetto condannare al pagamento in favore del CP_1
della somma complessiva di € 69647,00, come meglio analizzato e precisato Parte_1 nell'atto di citazione, oltre interessi dal dì del dovuto sino alla data dell'effettivo soddisfo, compensando se del caso la suddetta somma con quanto eventualmente dovuto dal Parte_1
a E. rigettare in ogni caso la domanda proposta da controparte in quanto
[...] CP_1
infondata in fatto ed in diritto, nonché perché del tutto sfornita di prova. Con specifica riserva di controdedurre all'esito delle deduzioni avversarie. Con vittoria di spese e onorari di causa. Con salvezza di ogni altro diritto”.
7 Con provvedimento del 10.10.2022, il giudizio veniva dichiarato interrotto a seguito del decesso del procuratore legale di parte opponente.
Con ricorso in riassunzione del 30.12.2022, parte opponente riassumeva il giudizio.
La causa - respinte le istanze di prova orale articolate dalle parti con le memorie di cui all'art. 183, co. 6, nn. 1 e 2), in quanto vertenti su circostanze valutative e documentali e ritenuta inammissibile l'istanza di acquisizione della documentazione indicata nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c. avanzata da parte opposta ex art. 210 c.p.c., in quanto in parte superata dalla produzione documentale agli atti e comunque elusiva dell'onere probatorio gravante sulla stessa parte istante - veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU al fine di verificare il reale andamento dell'appalto, nonché
l'ammontare complessivo dei corrispettivi di cui parte opposta chiedeva il pagamento.
A seguito dell'udienza cartolare del 29.10.2024, infine, la causa veniva rimessa per la decisione al collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
Superata l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'opponente sul presupposto dell'assegnazione originaria dell'odierno giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ad una sezione ordinaria dell'intestato Tribunale, piuttosto che alla sezione specializzata in materia di impresa, quanto al merito, va rilevato in via preliminare che il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto trae origine dalla procedura indetta dal – o meglio dalla Centrale Unica di Parte_1
Committenza IX Comunità Montana del Lazio con determinazione n.87 del 06/12/2017 – ai sensi dell'art 60 del D.Lgs n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art 95, comma 2 del medesimo D.Lgs., per l'affidamento dei servizi di raccolta e trattamento rifiuti solidi urbani nonché del servizio di igiene pubblica urbana.
A seguito della procedura di gara, con Determinazione n. 58 Reg. 392 del 22/05/2018 (doc. 3
opponente), veniva disposta la conferma dell'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento alla società di seguito AVR o appaltatore) per l'importo di € 2.439.019,62 per cinque anni CP_1
di contratto, al netto del ribasso offerto del 9,99%, oltre ad € 12.979,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA nella misura di legge, per un totale di € 2.451.998,62, oltre iva al
10%.
Con il decreto ingiuntivo n. 2082/2019, emesso in data 22/10/2019, l'intestato Tribunale Contr ingiungeva al di pagare alla la somma complessiva di € 331.408,57, Parte_1
oltre ad interessi di mora, spese procedurali ed accessori, a fronte delle n. 5 fatture emesse dalla
8 Contr per il servizio svolto fino al 21.07.2019 e rimaste non corrisposte da parte del Tale Pt_1 decreto veniva emesso con la formula “parzialmente provvisoriamente esecutivo” con riferimento al solo importo di € 135.516,72, relativo all'ammontare del credito che era stato riconosciuto dal con la nota dell'08.08.2019. Pt_1
Con l'atto di citazione introduttivo dell'odierno giudizio di opposizione, il Parte_1
ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo emesso, con accertamento
[...]
Contr dell'inadempimento di all'obbligo di trattamento dei rifiuti urbani e, quindi, in via riconvenzionale, l'accertamento della legittimità dell'applicazione della penale e dell'addebito per l'esecuzione d'ufficio, con compensazione del credito eventualmente accertato in favore dell'opposta con le somme dalla medesima dovute per i titoli da ultimo indicati.
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU per l'accertamento dell'andamento anomalo dell'appalto e della posizione di ciascuna parte nella determinazione dei singoli eventi che hanno portato alle contestate criticità, le cui conclusioni vengono fatte proprie da questo Tribunale, in quanto sorrette da un accertamento completo e da una motivazione esauriente ed immuni da vizi logici, anche per ciò che riguarda le risposte fornite dall'ausiliario alle osservazioni critiche delle difese e dei consulenti di parte.
Come accertato dall'ausiliario, il suddetto corrispettivo dell'appalto, per come sopra indicato, risultava essere stato originariamente determinato in maniera errata, in quanto non teneva conto di alcune detrazioni previste dal disciplinare di gara e dal capitolato. Pertanto, con la determinazione n. 131/2019, a rettifica della precedente determinazione sopra citata, il ha rideterminato Pt_1
il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni appaltate, in considerazione di quanto previsto dall'art. 5 del disciplinare di gara (doc. 5 , nell'importo, relativo al servizio di raccolta e Pt_1
trasporto dei rifiuti nei cinque anni previsti dal capitolato, pari ad € 2.059.798,83, iva SC.
Inoltre, rilevato che nella precedente determinazione non era stato considerato il reintegro dei costi di trattamento dei rifiuti, pari ad € 741.441,50 iva SC, prestazione prevista dal disciplinare a carico dell'impresa, veniva stabilito che il corrispettivo d'appalto complessivo per i cinque anni era pari ad € 3.059.364,36, iva inclusa.
Nella risposta alle osservazioni critiche dei consulenti delle parti, poi, il CTU ha evidenziato come la suddetta Determinazione n. 131/2019 risale al 21.06.2019 e che successivamente la AVR, nonostante i solleciti del non ha emesso note di credito per le fatture di importo errato Pt_1
emesse ed ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo per gli interi importi fatturati, inclusi quelli fatturati erroneamente e non corretti a seguito della Determinazione n. 131/2019.
9 Ciò posto il consulente, nel riconteggio, ha rilevato come dall'importo di € 2.451.998,62, corrispondente a quello indicato nella prima determina del Comune, devono essere detratti €
372.199,79, come importo stimato per i ricavi Conai riconosciuti alla Società appaltatrice per i cinque anni del servizio, nonché € 20.000,00 quale valore per comodato d'uso della spazzatrice di proprietà del per un importo residuo di € 2.059.798,83, oltre iva, Parte_1
corrispondenti ad € 2.265.778,71 iva inclusa. L'importo del corrispettivo annuale per le prestazioni a corpo sarà dunque pari ad € 411.959,77, oltre VA, corrispondente ad € 453.155,74, VA compresa.
Ne deriva un corrispettivo mensile d'appalto pari ad € 37.762,98 VA compresa, corrispondente ad
€ 34.329,98 € VA SC. Contr In merito alla eccezione di secondo la quale in assenza di delega nei confronti CP_3
della ditta appaltatrice nessun ricavo dai vari consorzi sarebbe stato da essa ricevuto, come osservato dal CTU, dalla documentazione in atti non vi è alcuna evidenza che l'appaltatore non fosse stato messo nelle condizioni di ricevere i contributi né vi è evidenza che vi siano stati CP_3
Con contribuiti non incassati a fronte di dei conferimenti effettivamente eseguiti. Non vi è, CP_3
Contr quindi, evidenza di un danno effettivamente subito dalla AVR. Al contrario, la stessa ha confermato di avere incassato i ricavi ottenuti da / per gli imballaggi di plastica. Pt_3 CP_3
Trattandosi, poi, di un prezzo a corpo, il corrispettivo non può essere modificato in funzione degli effettivi conferimenti fatti e dei conseguenti ricavi effettivamente incassati rispetto a quelli CP_3
stimati ai fini del calcolo del corrispettivo.
Sempre con riferimento al corrispettivo dovuto all'opposta, va inoltre considerato che, con la nota del 17.04.2019 (doc. 7 AVR), con cui l'appaltatore ha notificato il recesso ex art. 32, comma
8, D.Lgs. 50/2016, lo stesso ha comunicato che, decorso il termine del 30.06.2019 indicato per la conclusione del servizio, in assenza di un passaggio di consegne, avrebbe garantito la continuità del servizio applicando un'integrazione di € 6.500,00, da aggiungersi al canone mensile. Con nota del 21.06.2019 (doc. 9 AVR) il Comune ha accettato tale integrazione.
Contr Pertanto, il corrispettivo maturato dalla per le prestazioni eseguite fino al 21.06.2019
relativamente al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti è pari, complessivamente, considerato l'incremento per un mese e ventuno giorni di esecuzione dell'appalto oltre la data del recesso dell'appaltatore, ad € 473.948,76 (v. pag. 21 CTU). A tale importo va poi detratta la penale di € Contr 850,00 applicata alla prima fattura emessa dalla per i mesi di giugno-luglio 2018 in forza
Contr della Determinazione del Comune n. 106 del 10.08.2018 (doc. AVR 17), non contestata dalla per un residuo di € 473.098,76, iva SC.
10 Al corrispettivo per le prestazioni a corpo sopra determinato si deve poi aggiungere l'importo pari ad € 721.441,50, iva SC, quale corrispettivo a misura per il reintegro dei costi di trattamento dei rifiuti. Trattandosi di prestazioni da contabilizzarsi a misura, l'importo da corrispondere all'appaltatore è previsto che vari durante tutto l'arco dell'appalto e viene determinato annualmente come “il prodotto dei costi unitari di trattamento e delle quantità di rifiuti conferiti a trattamento per ciascun anno contrattuale ordinario”. Al riguardo, tuttavia, valgono le considerazioni di seguito svolte.
In merito all'andamento dell'appalto ed in particolare alla questione dibattuta relativa alla data Contr di effettivo avvio del servizio da parte della il CTU ha rilevato come le attività sono
Contr effettivamente state avviate dalla in pendenza della stipula del contratto, a partire
Contr dall'01.06.2018, come indicato nella nota del del 22.05.2018 (doc. 5 e come Pt_1
confermato dal CTP del (v. allegato B alla relazione di CTU). A partire dall'01.06.2018, Pt_1
Contr pur in assenza di un contratto che, per l'appalto in esame, non è stato mai stipulato, la ha svolto regolarmente il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino al 22.07.2019, data in cui la nuova ditta affidataria del il , è Pt_1 Controparte_6 Parte_4
subentrata nel servizio. Complessivamente, quindi, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti è
Contr stato svolto dalla per un periodo di un anno e ventuno giorni.
Nel corso di tale periodo non sono state evidenziate dalla Committente carenze o negligenze nello svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti da parte dell'appaltatore, vale a dire i servizi per i quali il capitolato prevedeva un corrispettivo forfettario a corpo.
Diversamente, per il servizio di trattamento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 8 del Capitolato
Speciale d'Appalto, l'appaltatore avrebbe dovuto garantire il trattamento delle frazioni merceologiche dei rifiuti raccolti, ad eccezione del secco residuo, individuando gli impianti di trattamento e corrispondendo il relativo costo per il conferimento dei rifiuti. Le somme a tale scopo anticipate dall'appaltatore sarebbero state reintegrate mediante il riconoscimento di un corrispettivo a misura sulla base delle quantità effettivamente trattate e dei prezzi unitari previsti dal capitolato.
Per contro, come accertato dal CTU, diversamente da tale previsione di capitolato,
l'appaltatore non ha individuato gli impianti di trattamento e non si è fatto carico del costo del conferimento dei rifiuti: questi, secondo le informazioni disponibili, risultano essere stati trattati da impianti già individuati dal e con il relativo costo sostenuto, quindi, direttamente da Pt_1 quest'ultimo.
11 Pertanto, come rilevato dal CTU, oltre al corrispettivo dovuto all'appaltatore per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, valutato a corpo in rapporto alla durata del servizio svolto, non vanno
Contr considerati ulteriori corrispettivi per prestazioni a misura, non essendo stato svolto dalla il servizio di trattamento dei rifiuti per il quale il capitolato prevedeva il corrispettivo valutato a misura.
Come poi osservato dall'ausiliario, il mancato svolgimento di tali prestazioni previste dal capitolato non è stato contestato dalla Committente ad AVR, se non a distanza di undici mesi dopo l'avvio del servizio: solo in data 30.04.2019, dopo che in data 17.04.2019 la AVR aveva comunicato la volontà di sciogliersi da ogni vincolo contrattuale, il ha sollecitato Pt_1 all'appaltatore la trasmissione del programma di avviamento del servizio per lo smaltimento rifiuti
(doc. 13 . A tale richiesta non risulta essere stato fornito un riscontro da parte della AVR. Pt_1
Contr La contestazione di inadempimento all'obbligo di trattamento dei rifiuti da parte della è stata successivamente ribadita dal nelle note inviate dopo la conclusione del servizio Pt_1
Contr prestato dalla (v. nota prot. 054/2019 del 21.06.2019: doc. 9 e successiva Pt_1
corrispondenza). In considerazione di tale inadempimento, il ha, quindi, applicato Pt_1 all'appaltatore: 1) l'addebito della maggiorazione per oneri amministrativi, nella misura del 20% calcolato sulle spese sostenute per l'esecuzione “d'ufficio” del servizio di trattamento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 20 del CSA, vale a dire € 142.252,46 x 20% = € 28.450,46; 2) la penale prevista dall'art. 27 del capitolato per la mancata effettuazione del servizio di trattamento dei rifiuti speciali.
Quanto al primo dei due addebiti, dalla documentazione agli atti, come anche rilevato dal CTU, risulta che effettivamente il trattamento dei rifiuti è stato gestito direttamente dalla Committente.
In tal modo, quindi, diversamente da quanto previsto dal CSA, il non si è limitato a Pt_1 reintegrare l'appaltatore AVR dei costi che questo avrebbe dovuto sostenere per il conferimento dei rifiuti, ma ha esso stesso individuato gli impianti di destinazione, ha gestito i contratti ed ha effettuato direttamente il pagamento dei costi di conferimento. Il tutto come rilevabile dalla documentazione depositata in atti dal (determine, mandati di pagamento, fatture). Pt_1
Pertanto, devono ritenersi effettivamente sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'addebito all'appaltatore dell'importo pari ad € 28.450,46 per l'esecuzione d'ufficio, come previsto dall'art. 20 del CSA, in quanto l'opposta non ha effettuato il servizio di trattamento dei rifiuti differenziati previsto dall'art. 8 del CSA ed il si è occupato d'ufficio Pt_1 dell'individuazione degli impianti di destinazione dei rifiuti, dell'affidamento e della relativa gestione del contratto e dei pagamenti, facendosi carico di oneri amministrativi che non sarebbero stati sostenuti se l'appaltatore avesse adempiuto agli obblighi previsti dal capitolato.
12 Contr La ha contestato l'applicazione di tale addebito osservando, tra l'altro, che a) non vi sarebbe stato alcun ordine di servizio del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), come Contr previsto dal richiamato art. 20 del CSA;
b) sin dal momento della consegna dei lavori alla il avrebbe prorogato l'affidamento del servizio di conferimento dei rifiuti differenziati ad Pt_1
altro operatore, come risulterebbe in base alla determina di impegno di spesa del 01.06.2018 (doc.
Contr 35 .
Riguardo alla prima controdeduzione dell'opposta, come correttamente osservato dal CTU, Contr occorre rilevare che, sebbene non vi sia stato un ordine di servizio emesso dal con il verbale di consegna delle prestazioni è stato disposto l'avvio di tutte le prestazioni previste dal servizio appaltato, con la precisazione che l'appaltatore avrebbe dovuto comunicare gli impianti individuati per il conferimento della frazione differenziata dei rifiuti. L'appaltatore era, quindi, consapevole di dover prestare il servizio e che, nelle more dell'individuazione degli impianti da parte dell'impresa, il avrebbe dovuto sopperire individuando in proprio gli impianti per il Pt_1
conferimento, non potendo esimersi dall'eseguire una parte delle prestazioni previste
Contr contrattualmente a suo carico, anche in assenza di un ordine di servizio del nel momento in cui tutte le prestazioni gli sono state consegnate con apposito verbale che rappresenta, di fatto,
l'ordine di avviare le prestazioni contrattuali.
Né l'inadempimento può essere giustificato dai ritardati pagamenti, eccepiti dall'opposta ai sensi dell'art. 1460 c.c., trattandosi di circostanza che non si era ancora verificata all'inizio dell'appalto, nel momento in cui le prestazioni relative al trattamento dei rifiuti avrebbero dovuto Contr essere avviate dalla
Con riferimento alla seconda obiezione, il CTU ha rilevato che la determina di impegno di spesa dell'01.06.2018, richiamata dalla AVR, è relativa alla “prosecuzione dell'incarico per lo smaltimento dei rifiuti Biodegradabili derivati da “Cucine e Mense” (CER 200108) e recupero
“Verde” (CER 200201)” per il periodo dal 01.06.2018 al 30.09.2018. Ebbene, tale proroga era Contr necessaria per garantire la continuità del servizio fino a che la non avesse individuato gli impianti a cui conferire le frazioni differenziate dei rifiuti e non rappresenta in alcun modo una
Contr deroga per la ad ottemperare all'obbligo di prestare per intero i servizi appaltati e consegnati con il verbale richiamato in precedenza. Dovendosi dunque confermare che sussistessero i
Contr presupposti per l'addebito alla dell'importo di € 28.450,46 a titolo di maggiorazione per oneri amministrativi, come previsto dall'art. 20 del CSA.
Quanto alla penale, l'art. 27 del CSA (“Penali”) prevede che: “L'Ente appaltante, previa contestazione scritta e valutate le motivazioni della Società appaltatrice, può applicare le seguenti
13 penali per l'inosservanza dei contenuti dei documenti contrattuali”, tra le quali quella per la ritardata o mancata effettuazione di ogni tipologia di servizio, per l'importo di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo o contestazione (P_S_2).
Contr Il contesta alla la mancata esecuzione del servizio di smaltimento Controparte_8
rifiuti speciali (medicinali, vernici, olii minerali esausti) previsto dal capitolato ed a fronte di tale inadempimento ha applicato la penale suddetta, così determinata, considerata l'intera durata del servizio di 319 giorni, dal 26.06.2018 al 21.07.2019: 1.000,00 €/g x 391 giorni = € 391.000,00.
Considerato, poi, che l'importo così determinato è superiore al 10% del corrispettivo previsto dal capitolato per il medesimo periodo, in considerazione di quanto previsto dall'art. 113 bis del
D.Lgs. 50/2016, la penale applicata è stata ridotta nella misura pari al 10% del corrispettivo annuale previsto dal capitolato per i servizi appaltati (€ 411.959,77), per un residuo di € 41.195,98.
Ciò posto, devono condividersi le osservazioni svolte al riguardo dal CTU, secondo le quali:
1) nel corso dell'appalto il non ha mai contestato la mancata esecuzione della prestazione Pt_1
Contr e non ha mai intimato la a svolgere il servizio e solo con nota del 30.04.2019, a distanza di quasi un anno dalla consegna delle prestazioni, ha chiesto il programma di avviamento del servizio per lo smaltimento dei rifiuti, senza uno specifico riferimento allo smaltimento dei rifiuti speciali;
2) dalla documentazione in atti non risulta che il si sia fatto carico dello smaltimento dei Pt_1
rifiuti speciali indicati (medicinali, vernici, olii minerali esausti), ma solo ad altre tipologie di rifiuti non oggetto della penale (umido e verde, rifiuti CDR quali legno, rifiuti ingombranti, materiali da costruzione); 3) con nota del 31.07.2019 (doc. 33 AVR) l'opposta ha comunicato di aver completato il trasporto ed il conferimento delle frazioni dei rifiuti rilevate in occasione del sopralluogo eseguito presso il centro di raccolta comunale il 19.07.2019, compreso medicinali,
Contr vernici e oli esausti;
4) non si ha riscontro di inadempimenti da parte di rispetto allo smaltimento dei rifiuti speciali sopra indicati e non risultano rifiuti di tale natura rimasti non smaltiti;
5) il non ha contestato ed applicato la penale con le modalità e nei tempi previsti Pt_1 dall'art. 27, commi 3 e ss. del CSA.
Alla luce, dunque, delle predette considerazioni, non si ritiene che sussistano i presupposti per l'applicazione da parte del della penale P_S_2 prevista dall'art. 27 del CSA per il mancato Pt_1
svolgimento del servizio di smaltimento rifiuti speciali, con conseguente rigetto, al riguardo, della domanda riconvenzionale spiegata dal Pt_1
Contr Quanto ai pagamenti ricevuti da dalla documentazione in atti risulta che, nel corso dell'appalto, il ha liquidato all'impresa le prime tre fatture emesse per i primi tre bimestri Pt_1
Contr del servizio: 1) fattura n. 732/40 del 31.07.2018 della (doc. 5 seconda memoria art. 183 VI
14 comma c.p.c. e relativi mandati di pagamento n. 1017 e 1018 del 27.09.2018 emessi dal Pt_1
(doc. 9): pagamento eseguito al netto della penale applicata ex Determinazione del Pt_1
Comune n. 106 del 10.08.2018, per l'importo netto corrisposto pari a € 81.733,29 - 850,00 = Contr 80.883,29, VA SC;
2) fattura n. 955/40 del 26.09.2018 della (doc. 6 seconda memoria art. 183 VI comma c.p.c. e relativo mandato di pagamento n. 1489 del 18.12.2018 emesso Pt_1 dal (doc. 10): pagamento eseguito per l'importo netto pari a € 81.733,29, VA SC;
3) Pt_1
Contr fattura n. 1240/40 del 26.11.2018 della (doc. 7 seconda memoria art. 183 VI comma c.p.c.
e relativo mandato di pagamento n. 412 del 28.03.2019 emesso dal (doc. 11 Pt_1 Pt_1
: pagamento eseguito per l'importo netto pari a € 81.733,29, VA SC. Pt_1
Contr Pertanto, l'importo complessivo corrisposto alla nel corso dell'appalto ammonta a: €
80.883,29 + € 81.733,29 + € 81.733,29 = € 244.349,87, VA SC.
Contr L'VA corrispondente al suddetto importo non è stata corrisposta dal alla in Pt_1
considerazione della scissione dei pagamenti (split-payment) prevista per le operazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione, ex art. 17 ter DPR 633/1972.
A seguito della notifica del decreto ingiuntivo opposto, emesso con la formula “parzialmente provvisoriamente esecutivo” con riferimento al solo importo di € 135.516,72 e del successivo Contr precetto inviato da in data 03.06.2020, il con mandato di pagamento n. 952/20, ha Pt_1
Contr corrisposto in data 08.07.2020 l'ulteriore importo di € 135.516,72, VA SC (doc. 27 .
Considerato che tale pagamento è stato effettuato dal in ritardo rispetto alla data di Pt_1
emissione del decreto ingiuntivo parzialmente provvisoriamente esecutivo e solo a seguito del precetto inviato dall'impresa, il suddetto importo, come rilevato dal CTU, deve essere così computato, ex art. 1194 c.c.: a) spese di precetto: 815,08 €; b) interessi maturati sul suddetto importo indicato nel decreto ingiuntivo dalla data di emissione del decreto ingiuntivo alla data del pagamento, pari ad € 7.663,20 (fatturati con fattura n. 703/40 del 14.07.2020); c) sorte capitale, per l'importo residuo pari a: (135.516,72 - 815,08 - 7.663,20 =) € 127.038,44, VA SC. Contr Pertanto, il corrispettivo complessivamente pagato dal alla per le prestazioni Pt_1 svolte nell'ambito dell'appalto in esame ammonta a complessivi: 244.349,87 + 127.038,44 = €
371.388,31, VA SC.
Ne consegue che, a fronte del corrispettivo maturato pari ad € 473.098,76, oltre VA, il saldo ad oggi del corrispettivo maturato dalla AVR, a fronte delle prestazioni svolte, ammonta a complessivi € 473.098,76 - € 371.388,31= € 101.710,45, oltre VA in regime di split payment.
Come sopra osservato, infine, sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'addebito all'appaltatore dell'importo pari ad € 28.450,46 per l'esecuzione d'ufficio del servizio di
15 trattamento dei rifiuti, come previsto dall'art. 20 del CSA e non, invece, quelli per l'applicazione da parte del della penale prevista dall'art. 27 del CSA per il mancato svolgimento del Pt_1
servizio di smaltimento rifiuti speciali, il predetto importo di € 28.450,46 deve essere detratto, in accoglimento dell'eccezione di compensazione sollevata dal da quello complessivo di € Pt_1
Contr 101.710,45, oltre VA, ancora dovuto ad a titolo di corrispettivo, per una differenza a favore dell'opposta di € 73.259,99, oltre VA in regime di split payment.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso per un importo
Contr superiore al dovuto e la condanna del al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo di € 73.259,99, oltre VA in regime di split payment.
Su tale somma, spetta alla società opposta anche la rivalutazione monetaria, costituendo questa l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore e, facendo parte del cd. danno emergente [per l'accertamento della natura di obbligazione risarcitoria dell'indennizzo cui è tenuto il committente in favore dell'appaltatore, in fattispecie analoga a quella per cui è causa (a norma dell'art. 1671 c.c.
nel caso di recesso unilaterale dal contratto di appalto), considerato il principio per il quale pure i danni derivanti da attività lecite vanno risarciti al danneggiato incolpevole, vertendosi dunque in tema di debito di valore e non di valuta, cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 77 del 08/01/2003], il giudice deve tener conto nella relativa quantificazione, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta sino alla data della liquidazione, e degli interessi moratori.
La somma di € 73.259,99 va pertanto maggiorata della rivalutazione -secondo i noti indici
ISTAT- dalla data del deposito della CTU in cui le somme sono state quantificate (14 luglio 2023), per un importo totale di € 74.871,71, oltre IVA in regime di split payment.
Quanto, invece, alla richiesta degli interessi, devesi osservare quanto segue.
L'obbligazione risarcitoria -come noto- è finalizzata a porre il creditore nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato, se il pagamento dell'equivalente monetario del bene perduto fosse stato tempestivo.
Tuttavia, mentre la rivalutazione della somma ha lo scopo di risarcire il danno emergente, gli interessi hanno lo scopo di risarcire il lucro cessante. Del resto, a differenza dei crediti di valuta, i crediti di valore non producono automaticamente interessi, non potendosi parlare di normale fruttuosità della somma di denaro. In realtà, infatti, con la liquidazione degli interessi si va a risarcire un danno, e precisamente il maggior danno non coperto dalla rivalutazione monetaria.
Tradizionalmente, tale danno è stato equitativamente risarcito riconoscendo, sulla somma capitale via via rivalutata annualmente, anche la corresponsione degli interessi (solitamente al tasso
16 legale). Tali interessi sono stati denominati dalla giurisprudenza “interessi compensativi” (cfr.
Cass. 11718/02; Cass. 2654/05), che rappresentano, quindi, una modalità per liquidare, in via equitativa ed in mancanza di specifica quantificazione, il danno da ritardo nei debiti di valore (Cass.
4242/03).
Tale danno però –come tutte le voci di danno- va allegato e dimostrato, anche attraverso presunzioni (cfr. Cass. 12452/03; Cass. 20591/04; Cass. 22347/07), tanto con riferimento all'entità quanto con riferimento al nesso causale, dovendosi escludere l'ipotizzabilità di un danno in re ipsa, che diversamente verrebbe a coincidere con l'evento (cfr. Cass. SU 26972/08), trattandosi invece di danno-conseguenza.
Questi principi, dettati in ordine all'eventuale risarcibilità di un danno da ritardo, sono stati ribaditi anche da Cass. 3355/10, che in motivazione così precisa: “… va ricordato che nei debiti di valore il riconoscimento di interessi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile
danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data
dell'illecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca
intermedia; ovvero di determinare il tasso di interesse in misura diversa da quella legale;
ovvero, ancora, di non riconoscere affatto gli interessi se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti
dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo
considerato, un danno da lucro cessante debba essere positivamente escluso (Cass., n. 748/2000, cfr. anche Cass., nn. 490/1999 e 10751/2002). ….”.
Dunque, il riconoscimento degli interessi compensativi, dalla data del fatto o dai singoli esborsi, è possibile solo nel caso di allegazione e prova, da parte del creditore, su di un eventuale danno da ritardo, ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione (cfr. Cass.
12452/03; Cass. 2654/05 in motivazione: “… Gli interessi che vengono qui in considerazione sono interessi 'compensativi' … possono …. non riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivalutazione abbia interamente coperto il danno da ritardato conseguimento dell'equivalente monetario (in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione
monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, come precisato da Cass.,
n. 4729/2001 e n. 12788/98), essendo inibito solo il calcolo degli interessi al tasso legale sulle somme integralmente rivalutate a far data dall'evento dannoso. ….”).
Del resto, anche la nota Cass. SU 1712/95 richiede la prova -ed ancor prima- l'allegazione di detto danno da mancato guadagno, in conseguenza del lamentato ritardato pagamento della somma
17 dovuta a titolo di risarcimento del danno emergente (cfr. Cass. SU 1712/95: “…. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale
l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso. ….”).
In conclusione, solo qualora l'equivalente monetario attuale del danno dovesse risultare in concreto, in base alle allegazioni e prove del danneggiato, non sufficiente a tenere indenne costui da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, a causa del ritardo con il quale la somma gli è stata erogata, il giudice può liquidare tale danno anche sotto forma di interessi, a condizione che tale danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi, che -come detto-
costituiscono una mera modalità di liquidazione del danno.
Nel caso di specie, tuttavia, nulla risulta allegato e provato da parte del danneggiato, per cui non possono essere riconosciuti gli interessi cd. compensativi in aggiunta alla rivalutazione monetaria.
Invece, sull'importo complessivamente riconosciuto -in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta- spettano gli interessi moratori legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Tenuto conto del notevole divario tra la somma richiesta dalla parte opposta e quella riconosciuta come spettante, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti, nella misura della metà, delle spese di lite. La restante parte, liquidata nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, segue il criterio generale della soccombenza prevalente dell'opponente.
Analogo criterio va osservato per la ripartizione delle spese di ctu, già liquidate in separato provvedimento, ponendo le stesse, nei rapporti interni, per la metà, a carico di entrambe le parti e per la restante parte a carico della parte opponente.
Il predetto divario tra la somma richiesta dalla parte opposta e quella riconosciuta come spettante, infine, non consente l'accoglimento della domanda formulata dalla stessa di condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, anche istruttoria, così provvede:
a) dispone la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 20802/2019, emesso dall'intestato
Tribunale in data 22-23.10.2019;
18 b) in parziale accoglimento delle domande di parte opposta, condanna l'opponente Parte_1
al pagamento, in favore della parte opposta effettuate le compensazioni di
[...] CP_1
cui in motivazione, della complessiva somma di € 74.871,71, già all'attualità, oltre IVA in regime di split payment ed interessi moratori legali a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
c) dispone la compensazione per la metà, tra le parti, delle spese di lite;
condanna la parte opponente alla refusione della restante parte in favore dell'opposta, liquidata in euro 11.228,50 per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge.
d) pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate in separato provvedimento, nei rapporti interni, a carico di entrambe le parti per la metà e a carico della parte opponente per la restante parte;
e) rigetta la domanda formulata dall'opposta di condanna dell'opponente per responsabilità
aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.6.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice estensore
Dott. Paolo Goggi
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice
dott. Paolo Goggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 77410 Ruolo Generale dell'anno 2019, e rimessa per la decisione al collegio a seguito dell'udienza cartolare del 29.10.2024, vertente
TRA
(C.F.: , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Girasoli n. 15, presso lo studio Persona_1 legale dell'Avv. Pasquale Brancaccio, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per la riassunzione del processo interrotto
Opponente
E
P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. CP_1 P.IVA_2
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Carso n. 57, presso lo studio legale Controparte_2 dell'Avv. Luigi Marino, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta
OGGETTO: Appalto di servizio pubblico.
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
1 • La difesa dell'opponente: “precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella prima memoria ex art. 183, Cpc , versata in atti, e successivamente ribadite nel Ricorso per
Riassunzione depositato in data 30.12.2022 […]”;
• La difesa dell'opposta: “[…] precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in sede di comparsa di costituzione e risposta della fase di merito. Con osservanza.”.
Premesso in fatto che
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in giudizio la Parte_1
esponendo: CP_1
- che gli era stato notificato un provvedimento monitorio parzialmente provvisoriamente esecutivo con il quale era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 331.408,27, a titolo di prestazioni rese per servizi di igiene urbana e già oggetto di fatture;
- che, a parere di parte opposta, vi era stato un riconoscimento del debito pari a € 135.516,72;
- che parte opposta era stata aggiudicataria dell'appalto di servizi di gestione della igiene urbana, di durata quinquennale, del complessivo importo di € 2.439.019,62, oltre ad € 12.979,00 per oneri per la sicurezza;
- che il RUP, dichiarando l'efficacia dell'aggiudicazione de qua, non si era reso conto dell'errore inficiante il calcolo del canone di appalto, quantificato in misura superiore a quanto realmente dovuto;
- che, infatti, dall'importo al netto del ribasso, compresi i costi della sicurezza, non erano stati detratti i costi quelli inerenti al comodato d'uso della spazzatrice, circostanza che aveva CP_3 reso necessario ricalcolare il canone d'appalto; Contr
- che, a far data dal 22.06.2018, in attesa della sottoscrizione contrattuale, la aveva iniziato comunque a svolgere i servizi, immediatamente comunicando che “l'impianto per il conferimento dei rifiuti indifferenziati è la discarica gestita dalla Controparte_4 Pt_2
Ditta si riserva di comunicare successivamente le piattaforme e gli impianti per il conferimento della frazione differenziata.”;
- che, tuttavia, la società opposta non aveva mai svolto il servizio di trattamento delle frazioni merceologiche oggetto di appalto, da eseguirsi con la stipula di contratti direttamente con gli impianti di destinazione, rendendosi quindi inadempiente;
- che la opposta, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, aveva fatturato per intero l'importo bimestrale pari ad € 89.906,62, anche per il bimestre giugno-luglio 2018, nonostante che il servizio aveva avuto inizio solo il 22.06.2018;
2 - che, dunque, già l'importo fatturato per tale ultimo bimestre doveva essere correttamente riquantificato, sia alla luce dell'errore di calcolo del canone complessivo dovuto per l'appalto, sia tenuto conto dei giorni effettivamente lavorati di giugno 2018;
- che aveva dunque già versato canoni per complessivi € 359.626,48, comprensivi di IVA;
- che in occasione del Piano TARI 2019 il nuovo RST aveva riscontrato il predetto errore di calcolo del canone dovuto per l'esecuzione dell'appalto, originariamente determinato in €
2.451.998,62, in luogo di € 2.059.798,83;
- che tale rettifica era stata immediatamente comunicata ad il 22.03.2019, con CP_1
contestuale contestazione afferente al mancato svolgimento del servizio di trattamento dei rifiuti e
Contr invito ad a completare i dati da apporre sullo schema di contratto per la stipulazione dell'atto; Contr
- che, in data 17.04.2019, aveva comunicato la volontà di recedere dall'appalto ai sensi dell'art. 32, co. 8, d.lgs. 50/2016, deducendo la mancata tempestiva stipula del contratto di appalto e comunicando la disponibilità a proseguire nell'esecuzione del servizio sino al 30.06.2019 al canone di appalto originario, al quale aveva chiesto aggiungersi € 6.500,00 in ipotesi di tardivo passaggio di consegne al nuovo gestore se protratto successivamente al 30.06.2019;
Contr
- che la aveva dunque svolto il servizio in regime straordinario dall'1.07.2019 e sino al
21.07.2019, data in cui il servizio era stato affidato ad un nuovo gestore;
- che aveva rifiutato di saldare le fatture poi trasmesse dalla opposta, in quanto riportanti importi superiori a quelli stabiliti dagli atti di gara e poiché non avrebbe nemmeno potuto pagare importi inferiori rispetto a quelli indicati in fattura elettronica;
- che aveva contestato alla opposta sia la fondatezza delle ragioni poste alla base del recesso operato, sia l'inadempimento nello svolgimento del trattamento dei rifiuti, che aveva poi gestito da sé rivolgendosi a terzi operatori economici, con conseguente legittima necessità di applicare le penali di cui all'art. 27 del contratto di appalto;
- che aveva contestato anche i canoni sino a quel momento oggetto di fatturazione da parte della opposta alla luce della rettifica del canone erroneamente quantificato;
- che aveva reiteratamente chiesto alla opposta l'emissione delle note di credito e la emissione delle nuove fatture per importi inferiori, anticipando anche la necessità di ridefinire il reale rapporto di dare avere, indicato dalla opposta in € 135.516,72 in proprio favore, in forza della rettifica di cui sopra e con salvezza degli oneri di cui all'art. 20 del CSA e delle penali di cui all'art. 27; Contr
- che, previo avvio di un formale procedimento, aveva comunicato ad che gli importi da detrarre ai canoni spettanti per penalità e altri oneri ammontava ad € 68.646,58;
3 - che, dunque, il credito oggetto di decreto ingiuntivo era insussistente e che mai vi era stato un riconoscimento del debito;
- che era competente il Tribunale – Sezione specializzata in materia di Impresa;
- che la rettifica disposta per il corrispettivo di appalto era stata legittimamente assunta nell'esercizio del potere di autotutela e non era stata oggetto di impugnazione tempestiva da parte della opposta;
- che doveva essere revocata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo parzialmente concessa per l'importo di € 135.516,72;
- che, peraltro, sussistevano i gravi motivi per disporre la revoca della parziale provvisoria esecutorietà, anche alla luce della sua natura di piccolo comune, potenzialmente pregiudicato da un'eventuale procedura esecutiva;
- che tutte le fatture sottese al decreto ingiuntivo opposto erano state emesse dalla controparte senza tener conto alcuno della rideterminazione del canone di aggiudicazione;
- che erano da considerarsi legittime l'applicazione degli oneri di cui all'art. 20 del CSA e delle penali di cui all'art. 27 CSA, a fronte dell'inadempimento della opposta circa il trattamento dei rifiuti;
- che, dunque, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato e, in via riconvenzionale, dovevano essere accertati la legittimità del canone bimestrale come rideterminato e l'inadempimento di parte opposta, con conseguente sua condanna al pagamento dell'importo di €
69.467,00.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, contrariis reiectis,
A. in via istruttoria ammettere le richieste come di seguito meglio formulate;
B. in rito: in via pregiudiziale e/o preliminare, accertata la spettanza del procedimento alla sezione specializzata
delle imprese del Tribunale di Roma, si chiede che il Giudice assegnatario voglia rimettere il fascicolo al Presidente del Tribunale, perchè provveda alla riassegnazione alla sezione esatta
specializzata; nel merito: C. in via preliminare atteso il fumus di fondatezza della opposizione e la
sussistenza dei gravi motivi, unitamente alla circostanza che l'opposizione è fondata su prova scritta, sospendere, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo
n. 20802/2019 del 23 ottobre 2019, emesso dal Tribunale di Roma, nell'ambito del procedimento
n. 58222/2019 D. in accoglimento delle deduzioni dell'opponente, accertare e dichiarare la
abusività della condotta della nei confronti del e per l'effetto, CP_1 Parte_1
revocare il decreto ingiuntivo emesso in difetto dei presupposti di legge, comunque illegittimo,
nullo, invalido e/o inefficace;
E. in via riconvenzionale accertare e dichiarare la legittimità del
4 canone bimestrale in € 75.525,96 VA inclusa (€ 68.659,96 al netto dell'VA), come stabilito dal
Disciplinare di Gara e dal C.S.A., all'esito del provvedimento di rettifica del corrispettivo di
appalto con la determinazione n. 131 del 21.06.2019; F. accertare e dichiarare che è CP_1
stata inadempiente all'obbligo di trattamento dei rifiuti urbani comunali per l'intero periodo di affidamento (26 giugno 2018-21 luglio 2019); indi accertare e dichiarare la legittimità della
applicazione delle penalità ex art. 27 CSA e della esecuzione in danno ex art. 20 CSA e per l'effetto condannare al pagamento in favore del della somma complessiva CP_1 Parte_1 di € 69.647/00, come meglio analizzata e precisata nel presente atto, oltre interessi dal dì del dovuto sino alla data dell'effettivo soddisfo, compensando se del caso la suddetta somma con
quanto eventualmente ancora dovuto dal a G. rigettare in ogni Parte_1 CP_1
caso la domanda proposta da controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché del tutto sfornita di prova. Con specifica riserva di controdedurre all'esito della difesa avversaria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. Con salvezza di ogni altro diritto”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale esponeva: CP_1
- che aveva iniziato a svolgere i servizi oggetto di contratto di appalto in data 1.06.2018 e non il 22.06.2018, come non correttamente asserito dalla opponente;
- che il non aveva pagato le fatture oggetto di monitorio, nemmeno parzialmente;
Pt_1
- che non era vera la circostanza dedotta dall'opponente secondo la quale non avrebbe potuto pagare solo parzialmente un importo già oggetto di fattura, posto che il predetto meccanismo di pagamento parziale era stato già posto in essere in passato dallo stesso Pt_1
- che il aveva riconosciuto il debito pari a € 135.516,72, come comprovato dalle Pt_1
comunicazioni intercorse;
- che il aveva parzialmente pagato gli importi richiesti solo a seguito di un preavviso Pt_1
di presentazione di esposto alla Corte dei Conti;
- che solo a seguito di un incontro informale con controparte era venuta a conoscenza che il mancato pagamento da parte del era dipeso da un errore nella quantificazione dei canoni Pt_1
e, dunque, degli importi oggetto di fatture;
- che l'Ente aveva provveduto ad emendare il vizio soltanto con determina di rettifica del
21.06.2019 e solo a seguito del recesso operato dal contratto, oltre che dopo un anno dall'avvio dei servizi appaltati;
- che, peraltro, gli oneri erano stati determinati solo unilateralmente da parte del CP_3
e che, comunque, intendeva rinunciare a parte delle somme a tale titolo dovute sino Pt_1 all'importo di € 25.364,52;
5 - che il aveva eccepito l'esecuzione in danno di cui all'art. 20 CSA tardivamente e Pt_1
aveva disposto di non corrispondere pagamento alcuno soltanto successivamente al recesso esercitato, alla conclusione dell'appalto e all'intervento dei propri legali;
- che nemmeno le penalità poi applicate erano mai state contestate in fase di esecuzione del rapporto;
- che le stesse penali erano state comminate in base a considerazioni generiche ed in assenza del procedimento richiesto per la loro applicazione ai sensi dell'art. 18 CSA, oltre che con portata retroattiva;
- che l'unica contestazione sollevata dal era risalente al luglio 2018 e aveva già Pt_1
comportato una riduzione del canone dovuto per il bimestre giugno-luglio pari a € 850,00, a titolo di penalità;
- che il non aveva mai trasmesso alcun ordine di servizio in punto di esecuzione in Pt_1 danno di cui all'art. 20 CSA;
- che, peraltro, il servizio di trattamento dei rifiuti già al momento dell'inizio dello svolgimento dei servizi oggetto di appalto era da tempo affidato ad un altro operatore e tale affidamento era stato anche prorogato nel corso del tempo a far data dall'1.06.2018;
- che, peraltro, la pretesa di decurtare gli oneri per l'esecuzione in danno dai canoni dovuti era infondata anche perché vigeva per gli stessi il sistema di ribaltamento dei costi in capo al il quale, comunque, avrebbe dovuto farsene carico;
Pt_1
- che, in realtà, le somme indicate quali oneri per l'esecuzione in danno consistevano in celate ed illegittime penali;
- che, a prescindere, parte opponente aveva disposto penali per un importo complessivamente superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, in violazione dell'art. 113 bis, d.lgs. 50/2016;
- che, inoltre, gli importi a titolo di penale avrebbero dovuto essere decurtati in sede di liquidazione della prima fattura utile, con ciò avendo potuto la Committenza saldare le fatture anche corrispondendo importi inferiori;
- che, dunque, pur volendo ritenere sussistenti profili di inadempimento, le penali applicate dovevano essere ridotte ai sensi dell'art. 1384 c.c.;
- che chiedeva la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, fatta eccezione della somma di € 25.364,52 alla quale rinunciava e, in subordine, chiedeva emanarsi ordinanza di cui all'art. 186 bis c.p.c. per l'importo di € 26.457,13.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare, preso atto della innegabile circostanza che
6 l'opposizione non appare fondata su prova di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 20802/2019 (R.G. n. 58222/2019), emesso in data
23.10.2019, ad eccezione della somma di € 25.364,52, per la quale espressamente si rinuncia;
in subordine, ma sempre in via preliminare, emettere ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. ricorrendone i presupposti, per le somme non contestate e pari ad € 26.457,13, oltre interessi moratori come da domanda;
sempre in via preliminare, attesa la notizia di danno erariale che si sta producendo, disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte dei Conti competente. Nel merito, dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'opposizione avversaria, poiché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in narrativa;
In subordine, nella denegata ipotesi di
accoglimento anche parziale, ridurre la domanda di parte opponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 comma 1, c.c., e ridurre le penali ad equità ex art. 1384 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche della fase inibitoria.”.
Con la memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., l'opponente così precisava le proprie conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, contraiis reiectis, A. In via istruttoria ammettere le richieste come verranno precisate ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ.; B. in accoglimento delle deduzioni dell'opponente, accertare e dichiarare la abusività della condotta di nei CP_1 confronti del e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso in difetto Parte_1
dei presupposti di legge, comunque illegittimo, nullo, invalido, inefficace;
C. In via riconvenzionale accertare e dichiarare la legittimità del canone bimestrale in € 75.525,96 IVA inclusa (€ 68659,96al netto dell'IVA) come stabilito nel disciplinare di gara e dal C.S.A all'esito del provvedimento di rettifica del corrispettivo di appalto con la determinazione n. 131 del
21.06.2019; D. accertare e dichiarare che è stata inadempiente all'obbligo di trattamento CP_1
dei rifiuti urbani comunali per l'intero periodo di affidamento (26 giugno2018-21 luglio 2019);
indi accertare e dichiarare la legittimità della applicazione delle penalità ex art. 27 CSA e della esecuzione in danno ex art.20 CSA e per l'effetto condannare al pagamento in favore del CP_1
della somma complessiva di € 69647,00, come meglio analizzato e precisato Parte_1 nell'atto di citazione, oltre interessi dal dì del dovuto sino alla data dell'effettivo soddisfo, compensando se del caso la suddetta somma con quanto eventualmente dovuto dal Parte_1
a E. rigettare in ogni caso la domanda proposta da controparte in quanto
[...] CP_1
infondata in fatto ed in diritto, nonché perché del tutto sfornita di prova. Con specifica riserva di controdedurre all'esito delle deduzioni avversarie. Con vittoria di spese e onorari di causa. Con salvezza di ogni altro diritto”.
7 Con provvedimento del 10.10.2022, il giudizio veniva dichiarato interrotto a seguito del decesso del procuratore legale di parte opponente.
Con ricorso in riassunzione del 30.12.2022, parte opponente riassumeva il giudizio.
La causa - respinte le istanze di prova orale articolate dalle parti con le memorie di cui all'art. 183, co. 6, nn. 1 e 2), in quanto vertenti su circostanze valutative e documentali e ritenuta inammissibile l'istanza di acquisizione della documentazione indicata nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c. avanzata da parte opposta ex art. 210 c.p.c., in quanto in parte superata dalla produzione documentale agli atti e comunque elusiva dell'onere probatorio gravante sulla stessa parte istante - veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU al fine di verificare il reale andamento dell'appalto, nonché
l'ammontare complessivo dei corrispettivi di cui parte opposta chiedeva il pagamento.
A seguito dell'udienza cartolare del 29.10.2024, infine, la causa veniva rimessa per la decisione al collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
Superata l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'opponente sul presupposto dell'assegnazione originaria dell'odierno giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ad una sezione ordinaria dell'intestato Tribunale, piuttosto che alla sezione specializzata in materia di impresa, quanto al merito, va rilevato in via preliminare che il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto trae origine dalla procedura indetta dal – o meglio dalla Centrale Unica di Parte_1
Committenza IX Comunità Montana del Lazio con determinazione n.87 del 06/12/2017 – ai sensi dell'art 60 del D.Lgs n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art 95, comma 2 del medesimo D.Lgs., per l'affidamento dei servizi di raccolta e trattamento rifiuti solidi urbani nonché del servizio di igiene pubblica urbana.
A seguito della procedura di gara, con Determinazione n. 58 Reg. 392 del 22/05/2018 (doc. 3
opponente), veniva disposta la conferma dell'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento alla società di seguito AVR o appaltatore) per l'importo di € 2.439.019,62 per cinque anni CP_1
di contratto, al netto del ribasso offerto del 9,99%, oltre ad € 12.979,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA nella misura di legge, per un totale di € 2.451.998,62, oltre iva al
10%.
Con il decreto ingiuntivo n. 2082/2019, emesso in data 22/10/2019, l'intestato Tribunale Contr ingiungeva al di pagare alla la somma complessiva di € 331.408,57, Parte_1
oltre ad interessi di mora, spese procedurali ed accessori, a fronte delle n. 5 fatture emesse dalla
8 Contr per il servizio svolto fino al 21.07.2019 e rimaste non corrisposte da parte del Tale Pt_1 decreto veniva emesso con la formula “parzialmente provvisoriamente esecutivo” con riferimento al solo importo di € 135.516,72, relativo all'ammontare del credito che era stato riconosciuto dal con la nota dell'08.08.2019. Pt_1
Con l'atto di citazione introduttivo dell'odierno giudizio di opposizione, il Parte_1
ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo emesso, con accertamento
[...]
Contr dell'inadempimento di all'obbligo di trattamento dei rifiuti urbani e, quindi, in via riconvenzionale, l'accertamento della legittimità dell'applicazione della penale e dell'addebito per l'esecuzione d'ufficio, con compensazione del credito eventualmente accertato in favore dell'opposta con le somme dalla medesima dovute per i titoli da ultimo indicati.
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU per l'accertamento dell'andamento anomalo dell'appalto e della posizione di ciascuna parte nella determinazione dei singoli eventi che hanno portato alle contestate criticità, le cui conclusioni vengono fatte proprie da questo Tribunale, in quanto sorrette da un accertamento completo e da una motivazione esauriente ed immuni da vizi logici, anche per ciò che riguarda le risposte fornite dall'ausiliario alle osservazioni critiche delle difese e dei consulenti di parte.
Come accertato dall'ausiliario, il suddetto corrispettivo dell'appalto, per come sopra indicato, risultava essere stato originariamente determinato in maniera errata, in quanto non teneva conto di alcune detrazioni previste dal disciplinare di gara e dal capitolato. Pertanto, con la determinazione n. 131/2019, a rettifica della precedente determinazione sopra citata, il ha rideterminato Pt_1
il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni appaltate, in considerazione di quanto previsto dall'art. 5 del disciplinare di gara (doc. 5 , nell'importo, relativo al servizio di raccolta e Pt_1
trasporto dei rifiuti nei cinque anni previsti dal capitolato, pari ad € 2.059.798,83, iva SC.
Inoltre, rilevato che nella precedente determinazione non era stato considerato il reintegro dei costi di trattamento dei rifiuti, pari ad € 741.441,50 iva SC, prestazione prevista dal disciplinare a carico dell'impresa, veniva stabilito che il corrispettivo d'appalto complessivo per i cinque anni era pari ad € 3.059.364,36, iva inclusa.
Nella risposta alle osservazioni critiche dei consulenti delle parti, poi, il CTU ha evidenziato come la suddetta Determinazione n. 131/2019 risale al 21.06.2019 e che successivamente la AVR, nonostante i solleciti del non ha emesso note di credito per le fatture di importo errato Pt_1
emesse ed ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo per gli interi importi fatturati, inclusi quelli fatturati erroneamente e non corretti a seguito della Determinazione n. 131/2019.
9 Ciò posto il consulente, nel riconteggio, ha rilevato come dall'importo di € 2.451.998,62, corrispondente a quello indicato nella prima determina del Comune, devono essere detratti €
372.199,79, come importo stimato per i ricavi Conai riconosciuti alla Società appaltatrice per i cinque anni del servizio, nonché € 20.000,00 quale valore per comodato d'uso della spazzatrice di proprietà del per un importo residuo di € 2.059.798,83, oltre iva, Parte_1
corrispondenti ad € 2.265.778,71 iva inclusa. L'importo del corrispettivo annuale per le prestazioni a corpo sarà dunque pari ad € 411.959,77, oltre VA, corrispondente ad € 453.155,74, VA compresa.
Ne deriva un corrispettivo mensile d'appalto pari ad € 37.762,98 VA compresa, corrispondente ad
€ 34.329,98 € VA SC. Contr In merito alla eccezione di secondo la quale in assenza di delega nei confronti CP_3
della ditta appaltatrice nessun ricavo dai vari consorzi sarebbe stato da essa ricevuto, come osservato dal CTU, dalla documentazione in atti non vi è alcuna evidenza che l'appaltatore non fosse stato messo nelle condizioni di ricevere i contributi né vi è evidenza che vi siano stati CP_3
Con contribuiti non incassati a fronte di dei conferimenti effettivamente eseguiti. Non vi è, CP_3
Contr quindi, evidenza di un danno effettivamente subito dalla AVR. Al contrario, la stessa ha confermato di avere incassato i ricavi ottenuti da / per gli imballaggi di plastica. Pt_3 CP_3
Trattandosi, poi, di un prezzo a corpo, il corrispettivo non può essere modificato in funzione degli effettivi conferimenti fatti e dei conseguenti ricavi effettivamente incassati rispetto a quelli CP_3
stimati ai fini del calcolo del corrispettivo.
Sempre con riferimento al corrispettivo dovuto all'opposta, va inoltre considerato che, con la nota del 17.04.2019 (doc. 7 AVR), con cui l'appaltatore ha notificato il recesso ex art. 32, comma
8, D.Lgs. 50/2016, lo stesso ha comunicato che, decorso il termine del 30.06.2019 indicato per la conclusione del servizio, in assenza di un passaggio di consegne, avrebbe garantito la continuità del servizio applicando un'integrazione di € 6.500,00, da aggiungersi al canone mensile. Con nota del 21.06.2019 (doc. 9 AVR) il Comune ha accettato tale integrazione.
Contr Pertanto, il corrispettivo maturato dalla per le prestazioni eseguite fino al 21.06.2019
relativamente al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti è pari, complessivamente, considerato l'incremento per un mese e ventuno giorni di esecuzione dell'appalto oltre la data del recesso dell'appaltatore, ad € 473.948,76 (v. pag. 21 CTU). A tale importo va poi detratta la penale di € Contr 850,00 applicata alla prima fattura emessa dalla per i mesi di giugno-luglio 2018 in forza
Contr della Determinazione del Comune n. 106 del 10.08.2018 (doc. AVR 17), non contestata dalla per un residuo di € 473.098,76, iva SC.
10 Al corrispettivo per le prestazioni a corpo sopra determinato si deve poi aggiungere l'importo pari ad € 721.441,50, iva SC, quale corrispettivo a misura per il reintegro dei costi di trattamento dei rifiuti. Trattandosi di prestazioni da contabilizzarsi a misura, l'importo da corrispondere all'appaltatore è previsto che vari durante tutto l'arco dell'appalto e viene determinato annualmente come “il prodotto dei costi unitari di trattamento e delle quantità di rifiuti conferiti a trattamento per ciascun anno contrattuale ordinario”. Al riguardo, tuttavia, valgono le considerazioni di seguito svolte.
In merito all'andamento dell'appalto ed in particolare alla questione dibattuta relativa alla data Contr di effettivo avvio del servizio da parte della il CTU ha rilevato come le attività sono
Contr effettivamente state avviate dalla in pendenza della stipula del contratto, a partire
Contr dall'01.06.2018, come indicato nella nota del del 22.05.2018 (doc. 5 e come Pt_1
confermato dal CTP del (v. allegato B alla relazione di CTU). A partire dall'01.06.2018, Pt_1
Contr pur in assenza di un contratto che, per l'appalto in esame, non è stato mai stipulato, la ha svolto regolarmente il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino al 22.07.2019, data in cui la nuova ditta affidataria del il , è Pt_1 Controparte_6 Parte_4
subentrata nel servizio. Complessivamente, quindi, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti è
Contr stato svolto dalla per un periodo di un anno e ventuno giorni.
Nel corso di tale periodo non sono state evidenziate dalla Committente carenze o negligenze nello svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti da parte dell'appaltatore, vale a dire i servizi per i quali il capitolato prevedeva un corrispettivo forfettario a corpo.
Diversamente, per il servizio di trattamento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 8 del Capitolato
Speciale d'Appalto, l'appaltatore avrebbe dovuto garantire il trattamento delle frazioni merceologiche dei rifiuti raccolti, ad eccezione del secco residuo, individuando gli impianti di trattamento e corrispondendo il relativo costo per il conferimento dei rifiuti. Le somme a tale scopo anticipate dall'appaltatore sarebbero state reintegrate mediante il riconoscimento di un corrispettivo a misura sulla base delle quantità effettivamente trattate e dei prezzi unitari previsti dal capitolato.
Per contro, come accertato dal CTU, diversamente da tale previsione di capitolato,
l'appaltatore non ha individuato gli impianti di trattamento e non si è fatto carico del costo del conferimento dei rifiuti: questi, secondo le informazioni disponibili, risultano essere stati trattati da impianti già individuati dal e con il relativo costo sostenuto, quindi, direttamente da Pt_1 quest'ultimo.
11 Pertanto, come rilevato dal CTU, oltre al corrispettivo dovuto all'appaltatore per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, valutato a corpo in rapporto alla durata del servizio svolto, non vanno
Contr considerati ulteriori corrispettivi per prestazioni a misura, non essendo stato svolto dalla il servizio di trattamento dei rifiuti per il quale il capitolato prevedeva il corrispettivo valutato a misura.
Come poi osservato dall'ausiliario, il mancato svolgimento di tali prestazioni previste dal capitolato non è stato contestato dalla Committente ad AVR, se non a distanza di undici mesi dopo l'avvio del servizio: solo in data 30.04.2019, dopo che in data 17.04.2019 la AVR aveva comunicato la volontà di sciogliersi da ogni vincolo contrattuale, il ha sollecitato Pt_1 all'appaltatore la trasmissione del programma di avviamento del servizio per lo smaltimento rifiuti
(doc. 13 . A tale richiesta non risulta essere stato fornito un riscontro da parte della AVR. Pt_1
Contr La contestazione di inadempimento all'obbligo di trattamento dei rifiuti da parte della è stata successivamente ribadita dal nelle note inviate dopo la conclusione del servizio Pt_1
Contr prestato dalla (v. nota prot. 054/2019 del 21.06.2019: doc. 9 e successiva Pt_1
corrispondenza). In considerazione di tale inadempimento, il ha, quindi, applicato Pt_1 all'appaltatore: 1) l'addebito della maggiorazione per oneri amministrativi, nella misura del 20% calcolato sulle spese sostenute per l'esecuzione “d'ufficio” del servizio di trattamento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 20 del CSA, vale a dire € 142.252,46 x 20% = € 28.450,46; 2) la penale prevista dall'art. 27 del capitolato per la mancata effettuazione del servizio di trattamento dei rifiuti speciali.
Quanto al primo dei due addebiti, dalla documentazione agli atti, come anche rilevato dal CTU, risulta che effettivamente il trattamento dei rifiuti è stato gestito direttamente dalla Committente.
In tal modo, quindi, diversamente da quanto previsto dal CSA, il non si è limitato a Pt_1 reintegrare l'appaltatore AVR dei costi che questo avrebbe dovuto sostenere per il conferimento dei rifiuti, ma ha esso stesso individuato gli impianti di destinazione, ha gestito i contratti ed ha effettuato direttamente il pagamento dei costi di conferimento. Il tutto come rilevabile dalla documentazione depositata in atti dal (determine, mandati di pagamento, fatture). Pt_1
Pertanto, devono ritenersi effettivamente sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'addebito all'appaltatore dell'importo pari ad € 28.450,46 per l'esecuzione d'ufficio, come previsto dall'art. 20 del CSA, in quanto l'opposta non ha effettuato il servizio di trattamento dei rifiuti differenziati previsto dall'art. 8 del CSA ed il si è occupato d'ufficio Pt_1 dell'individuazione degli impianti di destinazione dei rifiuti, dell'affidamento e della relativa gestione del contratto e dei pagamenti, facendosi carico di oneri amministrativi che non sarebbero stati sostenuti se l'appaltatore avesse adempiuto agli obblighi previsti dal capitolato.
12 Contr La ha contestato l'applicazione di tale addebito osservando, tra l'altro, che a) non vi sarebbe stato alcun ordine di servizio del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), come Contr previsto dal richiamato art. 20 del CSA;
b) sin dal momento della consegna dei lavori alla il avrebbe prorogato l'affidamento del servizio di conferimento dei rifiuti differenziati ad Pt_1
altro operatore, come risulterebbe in base alla determina di impegno di spesa del 01.06.2018 (doc.
Contr 35 .
Riguardo alla prima controdeduzione dell'opposta, come correttamente osservato dal CTU, Contr occorre rilevare che, sebbene non vi sia stato un ordine di servizio emesso dal con il verbale di consegna delle prestazioni è stato disposto l'avvio di tutte le prestazioni previste dal servizio appaltato, con la precisazione che l'appaltatore avrebbe dovuto comunicare gli impianti individuati per il conferimento della frazione differenziata dei rifiuti. L'appaltatore era, quindi, consapevole di dover prestare il servizio e che, nelle more dell'individuazione degli impianti da parte dell'impresa, il avrebbe dovuto sopperire individuando in proprio gli impianti per il Pt_1
conferimento, non potendo esimersi dall'eseguire una parte delle prestazioni previste
Contr contrattualmente a suo carico, anche in assenza di un ordine di servizio del nel momento in cui tutte le prestazioni gli sono state consegnate con apposito verbale che rappresenta, di fatto,
l'ordine di avviare le prestazioni contrattuali.
Né l'inadempimento può essere giustificato dai ritardati pagamenti, eccepiti dall'opposta ai sensi dell'art. 1460 c.c., trattandosi di circostanza che non si era ancora verificata all'inizio dell'appalto, nel momento in cui le prestazioni relative al trattamento dei rifiuti avrebbero dovuto Contr essere avviate dalla
Con riferimento alla seconda obiezione, il CTU ha rilevato che la determina di impegno di spesa dell'01.06.2018, richiamata dalla AVR, è relativa alla “prosecuzione dell'incarico per lo smaltimento dei rifiuti Biodegradabili derivati da “Cucine e Mense” (CER 200108) e recupero
“Verde” (CER 200201)” per il periodo dal 01.06.2018 al 30.09.2018. Ebbene, tale proroga era Contr necessaria per garantire la continuità del servizio fino a che la non avesse individuato gli impianti a cui conferire le frazioni differenziate dei rifiuti e non rappresenta in alcun modo una
Contr deroga per la ad ottemperare all'obbligo di prestare per intero i servizi appaltati e consegnati con il verbale richiamato in precedenza. Dovendosi dunque confermare che sussistessero i
Contr presupposti per l'addebito alla dell'importo di € 28.450,46 a titolo di maggiorazione per oneri amministrativi, come previsto dall'art. 20 del CSA.
Quanto alla penale, l'art. 27 del CSA (“Penali”) prevede che: “L'Ente appaltante, previa contestazione scritta e valutate le motivazioni della Società appaltatrice, può applicare le seguenti
13 penali per l'inosservanza dei contenuti dei documenti contrattuali”, tra le quali quella per la ritardata o mancata effettuazione di ogni tipologia di servizio, per l'importo di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo o contestazione (P_S_2).
Contr Il contesta alla la mancata esecuzione del servizio di smaltimento Controparte_8
rifiuti speciali (medicinali, vernici, olii minerali esausti) previsto dal capitolato ed a fronte di tale inadempimento ha applicato la penale suddetta, così determinata, considerata l'intera durata del servizio di 319 giorni, dal 26.06.2018 al 21.07.2019: 1.000,00 €/g x 391 giorni = € 391.000,00.
Considerato, poi, che l'importo così determinato è superiore al 10% del corrispettivo previsto dal capitolato per il medesimo periodo, in considerazione di quanto previsto dall'art. 113 bis del
D.Lgs. 50/2016, la penale applicata è stata ridotta nella misura pari al 10% del corrispettivo annuale previsto dal capitolato per i servizi appaltati (€ 411.959,77), per un residuo di € 41.195,98.
Ciò posto, devono condividersi le osservazioni svolte al riguardo dal CTU, secondo le quali:
1) nel corso dell'appalto il non ha mai contestato la mancata esecuzione della prestazione Pt_1
Contr e non ha mai intimato la a svolgere il servizio e solo con nota del 30.04.2019, a distanza di quasi un anno dalla consegna delle prestazioni, ha chiesto il programma di avviamento del servizio per lo smaltimento dei rifiuti, senza uno specifico riferimento allo smaltimento dei rifiuti speciali;
2) dalla documentazione in atti non risulta che il si sia fatto carico dello smaltimento dei Pt_1
rifiuti speciali indicati (medicinali, vernici, olii minerali esausti), ma solo ad altre tipologie di rifiuti non oggetto della penale (umido e verde, rifiuti CDR quali legno, rifiuti ingombranti, materiali da costruzione); 3) con nota del 31.07.2019 (doc. 33 AVR) l'opposta ha comunicato di aver completato il trasporto ed il conferimento delle frazioni dei rifiuti rilevate in occasione del sopralluogo eseguito presso il centro di raccolta comunale il 19.07.2019, compreso medicinali,
Contr vernici e oli esausti;
4) non si ha riscontro di inadempimenti da parte di rispetto allo smaltimento dei rifiuti speciali sopra indicati e non risultano rifiuti di tale natura rimasti non smaltiti;
5) il non ha contestato ed applicato la penale con le modalità e nei tempi previsti Pt_1 dall'art. 27, commi 3 e ss. del CSA.
Alla luce, dunque, delle predette considerazioni, non si ritiene che sussistano i presupposti per l'applicazione da parte del della penale P_S_2 prevista dall'art. 27 del CSA per il mancato Pt_1
svolgimento del servizio di smaltimento rifiuti speciali, con conseguente rigetto, al riguardo, della domanda riconvenzionale spiegata dal Pt_1
Contr Quanto ai pagamenti ricevuti da dalla documentazione in atti risulta che, nel corso dell'appalto, il ha liquidato all'impresa le prime tre fatture emesse per i primi tre bimestri Pt_1
Contr del servizio: 1) fattura n. 732/40 del 31.07.2018 della (doc. 5 seconda memoria art. 183 VI
14 comma c.p.c. e relativi mandati di pagamento n. 1017 e 1018 del 27.09.2018 emessi dal Pt_1
(doc. 9): pagamento eseguito al netto della penale applicata ex Determinazione del Pt_1
Comune n. 106 del 10.08.2018, per l'importo netto corrisposto pari a € 81.733,29 - 850,00 = Contr 80.883,29, VA SC;
2) fattura n. 955/40 del 26.09.2018 della (doc. 6 seconda memoria art. 183 VI comma c.p.c. e relativo mandato di pagamento n. 1489 del 18.12.2018 emesso Pt_1 dal (doc. 10): pagamento eseguito per l'importo netto pari a € 81.733,29, VA SC;
3) Pt_1
Contr fattura n. 1240/40 del 26.11.2018 della (doc. 7 seconda memoria art. 183 VI comma c.p.c.
e relativo mandato di pagamento n. 412 del 28.03.2019 emesso dal (doc. 11 Pt_1 Pt_1
: pagamento eseguito per l'importo netto pari a € 81.733,29, VA SC. Pt_1
Contr Pertanto, l'importo complessivo corrisposto alla nel corso dell'appalto ammonta a: €
80.883,29 + € 81.733,29 + € 81.733,29 = € 244.349,87, VA SC.
Contr L'VA corrispondente al suddetto importo non è stata corrisposta dal alla in Pt_1
considerazione della scissione dei pagamenti (split-payment) prevista per le operazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione, ex art. 17 ter DPR 633/1972.
A seguito della notifica del decreto ingiuntivo opposto, emesso con la formula “parzialmente provvisoriamente esecutivo” con riferimento al solo importo di € 135.516,72 e del successivo Contr precetto inviato da in data 03.06.2020, il con mandato di pagamento n. 952/20, ha Pt_1
Contr corrisposto in data 08.07.2020 l'ulteriore importo di € 135.516,72, VA SC (doc. 27 .
Considerato che tale pagamento è stato effettuato dal in ritardo rispetto alla data di Pt_1
emissione del decreto ingiuntivo parzialmente provvisoriamente esecutivo e solo a seguito del precetto inviato dall'impresa, il suddetto importo, come rilevato dal CTU, deve essere così computato, ex art. 1194 c.c.: a) spese di precetto: 815,08 €; b) interessi maturati sul suddetto importo indicato nel decreto ingiuntivo dalla data di emissione del decreto ingiuntivo alla data del pagamento, pari ad € 7.663,20 (fatturati con fattura n. 703/40 del 14.07.2020); c) sorte capitale, per l'importo residuo pari a: (135.516,72 - 815,08 - 7.663,20 =) € 127.038,44, VA SC. Contr Pertanto, il corrispettivo complessivamente pagato dal alla per le prestazioni Pt_1 svolte nell'ambito dell'appalto in esame ammonta a complessivi: 244.349,87 + 127.038,44 = €
371.388,31, VA SC.
Ne consegue che, a fronte del corrispettivo maturato pari ad € 473.098,76, oltre VA, il saldo ad oggi del corrispettivo maturato dalla AVR, a fronte delle prestazioni svolte, ammonta a complessivi € 473.098,76 - € 371.388,31= € 101.710,45, oltre VA in regime di split payment.
Come sopra osservato, infine, sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'addebito all'appaltatore dell'importo pari ad € 28.450,46 per l'esecuzione d'ufficio del servizio di
15 trattamento dei rifiuti, come previsto dall'art. 20 del CSA e non, invece, quelli per l'applicazione da parte del della penale prevista dall'art. 27 del CSA per il mancato svolgimento del Pt_1
servizio di smaltimento rifiuti speciali, il predetto importo di € 28.450,46 deve essere detratto, in accoglimento dell'eccezione di compensazione sollevata dal da quello complessivo di € Pt_1
Contr 101.710,45, oltre VA, ancora dovuto ad a titolo di corrispettivo, per una differenza a favore dell'opposta di € 73.259,99, oltre VA in regime di split payment.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso per un importo
Contr superiore al dovuto e la condanna del al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo di € 73.259,99, oltre VA in regime di split payment.
Su tale somma, spetta alla società opposta anche la rivalutazione monetaria, costituendo questa l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore e, facendo parte del cd. danno emergente [per l'accertamento della natura di obbligazione risarcitoria dell'indennizzo cui è tenuto il committente in favore dell'appaltatore, in fattispecie analoga a quella per cui è causa (a norma dell'art. 1671 c.c.
nel caso di recesso unilaterale dal contratto di appalto), considerato il principio per il quale pure i danni derivanti da attività lecite vanno risarciti al danneggiato incolpevole, vertendosi dunque in tema di debito di valore e non di valuta, cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 77 del 08/01/2003], il giudice deve tener conto nella relativa quantificazione, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta sino alla data della liquidazione, e degli interessi moratori.
La somma di € 73.259,99 va pertanto maggiorata della rivalutazione -secondo i noti indici
ISTAT- dalla data del deposito della CTU in cui le somme sono state quantificate (14 luglio 2023), per un importo totale di € 74.871,71, oltre IVA in regime di split payment.
Quanto, invece, alla richiesta degli interessi, devesi osservare quanto segue.
L'obbligazione risarcitoria -come noto- è finalizzata a porre il creditore nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato, se il pagamento dell'equivalente monetario del bene perduto fosse stato tempestivo.
Tuttavia, mentre la rivalutazione della somma ha lo scopo di risarcire il danno emergente, gli interessi hanno lo scopo di risarcire il lucro cessante. Del resto, a differenza dei crediti di valuta, i crediti di valore non producono automaticamente interessi, non potendosi parlare di normale fruttuosità della somma di denaro. In realtà, infatti, con la liquidazione degli interessi si va a risarcire un danno, e precisamente il maggior danno non coperto dalla rivalutazione monetaria.
Tradizionalmente, tale danno è stato equitativamente risarcito riconoscendo, sulla somma capitale via via rivalutata annualmente, anche la corresponsione degli interessi (solitamente al tasso
16 legale). Tali interessi sono stati denominati dalla giurisprudenza “interessi compensativi” (cfr.
Cass. 11718/02; Cass. 2654/05), che rappresentano, quindi, una modalità per liquidare, in via equitativa ed in mancanza di specifica quantificazione, il danno da ritardo nei debiti di valore (Cass.
4242/03).
Tale danno però –come tutte le voci di danno- va allegato e dimostrato, anche attraverso presunzioni (cfr. Cass. 12452/03; Cass. 20591/04; Cass. 22347/07), tanto con riferimento all'entità quanto con riferimento al nesso causale, dovendosi escludere l'ipotizzabilità di un danno in re ipsa, che diversamente verrebbe a coincidere con l'evento (cfr. Cass. SU 26972/08), trattandosi invece di danno-conseguenza.
Questi principi, dettati in ordine all'eventuale risarcibilità di un danno da ritardo, sono stati ribaditi anche da Cass. 3355/10, che in motivazione così precisa: “… va ricordato che nei debiti di valore il riconoscimento di interessi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile
danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data
dell'illecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca
intermedia; ovvero di determinare il tasso di interesse in misura diversa da quella legale;
ovvero, ancora, di non riconoscere affatto gli interessi se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti
dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo
considerato, un danno da lucro cessante debba essere positivamente escluso (Cass., n. 748/2000, cfr. anche Cass., nn. 490/1999 e 10751/2002). ….”.
Dunque, il riconoscimento degli interessi compensativi, dalla data del fatto o dai singoli esborsi, è possibile solo nel caso di allegazione e prova, da parte del creditore, su di un eventuale danno da ritardo, ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione (cfr. Cass.
12452/03; Cass. 2654/05 in motivazione: “… Gli interessi che vengono qui in considerazione sono interessi 'compensativi' … possono …. non riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivalutazione abbia interamente coperto il danno da ritardato conseguimento dell'equivalente monetario (in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione
monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, come precisato da Cass.,
n. 4729/2001 e n. 12788/98), essendo inibito solo il calcolo degli interessi al tasso legale sulle somme integralmente rivalutate a far data dall'evento dannoso. ….”).
Del resto, anche la nota Cass. SU 1712/95 richiede la prova -ed ancor prima- l'allegazione di detto danno da mancato guadagno, in conseguenza del lamentato ritardato pagamento della somma
17 dovuta a titolo di risarcimento del danno emergente (cfr. Cass. SU 1712/95: “…. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale
l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso. ….”).
In conclusione, solo qualora l'equivalente monetario attuale del danno dovesse risultare in concreto, in base alle allegazioni e prove del danneggiato, non sufficiente a tenere indenne costui da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, a causa del ritardo con il quale la somma gli è stata erogata, il giudice può liquidare tale danno anche sotto forma di interessi, a condizione che tale danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi, che -come detto-
costituiscono una mera modalità di liquidazione del danno.
Nel caso di specie, tuttavia, nulla risulta allegato e provato da parte del danneggiato, per cui non possono essere riconosciuti gli interessi cd. compensativi in aggiunta alla rivalutazione monetaria.
Invece, sull'importo complessivamente riconosciuto -in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta- spettano gli interessi moratori legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Tenuto conto del notevole divario tra la somma richiesta dalla parte opposta e quella riconosciuta come spettante, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti, nella misura della metà, delle spese di lite. La restante parte, liquidata nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, segue il criterio generale della soccombenza prevalente dell'opponente.
Analogo criterio va osservato per la ripartizione delle spese di ctu, già liquidate in separato provvedimento, ponendo le stesse, nei rapporti interni, per la metà, a carico di entrambe le parti e per la restante parte a carico della parte opponente.
Il predetto divario tra la somma richiesta dalla parte opposta e quella riconosciuta come spettante, infine, non consente l'accoglimento della domanda formulata dalla stessa di condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, anche istruttoria, così provvede:
a) dispone la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 20802/2019, emesso dall'intestato
Tribunale in data 22-23.10.2019;
18 b) in parziale accoglimento delle domande di parte opposta, condanna l'opponente Parte_1
al pagamento, in favore della parte opposta effettuate le compensazioni di
[...] CP_1
cui in motivazione, della complessiva somma di € 74.871,71, già all'attualità, oltre IVA in regime di split payment ed interessi moratori legali a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
c) dispone la compensazione per la metà, tra le parti, delle spese di lite;
condanna la parte opponente alla refusione della restante parte in favore dell'opposta, liquidata in euro 11.228,50 per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge.
d) pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate in separato provvedimento, nei rapporti interni, a carico di entrambe le parti per la metà e a carico della parte opponente per la restante parte;
e) rigetta la domanda formulata dall'opposta di condanna dell'opponente per responsabilità
aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.6.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice estensore
Dott. Paolo Goggi
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