Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 6361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6361 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 14309/2023 Verbale dell'udienza del 24/06/2025 Per l'appellante è presente l'avv. Tisci. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita i procuratori a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Tisci si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele Montefusco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G.A.C. n. 14309/2023, TRA
, (c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Gianluca Tisci, presso il quale elettivamente domiciliata in Napoli, alla via del Parco Margherita, n. 33
-APPELLANTE- CONTRO (C.F. ), in persona del p.t., rapp.to e Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 difeso dall'Avv. Carla D'Alterio, dom.to per la carica in Napoli al Palazzo S. Giacomo
-APPELLATO- NONCHE'
(c.f. Controparte_3 C.F._1
-APPELLATA CONTUMACE- Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1508/2023 del Giudice di Pace di Barra, azione di accertamento negativo Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza n. 1508/2023 del Giudice di Pace di Barra, chiedendone la pagina 1 di 4
1.643,12, emessa a suo carico per infrazioni al codice della strada elevate dal CP_1 delle quali aveva affermato di non aver avuto contezza.
[...]
Il Giudice, nella contumacia del ritenuta ammissibile la domanda Controparte_1 proposta, ha accolto l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, compensando le spese di lite. Secondo la prospettazione difensiva fornita da parte appellante, il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere ammissibile l'opposizione, valutando la fondatezza per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione. Su tali premesse, dunque, ha chiesto la riforma della sentenza gravata, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. Si è costituito anche il chiedendo di accogliere l'appello per quanto di Controparte_1 ragione, con refusione delle spese di lite. Non si è costituita, invece, l'appellata , sebbene regolarmente citata. Controparte_3
L'appello merita accoglimento e la decisione di primo grado deve essere riformata, dovendosi dichiarare inammissibile l'opposizione proposta in primo grado per le ragioni che seguono. Il presente giudizio ha origine dall'impugnazione di un estratto di ruolo. In via preliminare, è necessario affrontare la questione dell'ammissibilità di tale azione, con specifico riferimento alla sussistenza dell'interesse ad agire dell'opponente. Il Giudice di primo grado, con la pronuncia impugnata, ha ritenuto ammissibile l'opposizione di parte attrice, partendo dall'assunto che l'art. 12, comma 4-bis del D.P.R. 602/1973 – introdotto dall'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 215/2021 – non sarebbe applicabile al caso in esame, poiché l'art.12 del DPR 602/1973 comma 4-bis (introdotto dalla L.215/21) fa espresso ed inequivocabile riferimento – non suscettibile di interpretazione estensiva – esclusivamente ai casi in cui la cartella impugnata tramite l'estratto di ruolo non risulti notificata, ovvero sia stata notificata in modo invalido;
mentre nel caso di specie l' ha dimostrato l'avvenuta regolare notifica della cartella contenuta Controparte_4 nell'estratto di ruolo, con conseguente ammissibilità dell'azione in presenza di uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto. Tale interpretazione, a parere di questo Giudice, non può essere condivisa. Il legislatore, con l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021 (introdotto in sede di conversione dalla L. n. 215/2021), ha modificato l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 – rubricato
“Formazione e contenuto dei ruoli” – inserendovi il comma 4-bis, il quale prevede espressamente non solo che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono direttamente impugnabili unicamente nei casi in cui il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo pagina 2 di 4 possa derivargli un pregiudizio in relazione alla partecipazione a gare pubbliche (ai sensi dell'art. 80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), ovvero per la riscossione di crediti da parte di soggetti pubblici (art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, e art. 48-bis D.P.R. 602/1973), oppure per la perdita di un'agevolazione o beneficio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”. Il D.LGS. 110/2024 ha poi ampliato le ipotesi, inserendo le lettere “d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.” Il disposto normativo, a parere dello scrivente, è chiaro e non si presta a differenti interpretazioni. Il Legislatore, nel fare riferimento testuale alla cartella di pagamento “che si assume invalidamente notificata” non intende ammettere l'impugnabilità dell'estratto di ruolo nei casi in cui sia fornita la prova della rituale notifica della cartella – che peraltro sarebbe fornita dalla controparte - bensì richiama l'ipotesi in cui il contribuente deduca, in via recuperatoria, la mancata notificazione del titolo esecutivo. L'impugnazione dell'estratto di ruolo è, infatti, ritenuta ammissibile esclusivamente nei casi tassativi individuati dalla normativa vigente. Orbene, l'ipotesi valorizzata dal Giudice di prime cure – ossia la prova dell'avvenuta notificazione della cartella esattoriale – non rientra tra quelle tassativamente previste dal legislatore. Ne consegue che l'impugnazione proposta da parte attrice doveva ritenersi inammissibile. Peraltro, la novella è stata oggetto di un significativo arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 26283/2022, depositata il 6 settembre 2022), che ha chiarito come la norma si applichi alla riscossione di entrate pubbliche, comprese quelle extratributarie, e che, in tale ambito, l'estratto di ruolo costituisce un mero elaborato informatico, privo di natura impositiva, a differenza del ruolo, che è invece atto impositivo ed è perciò annoverato tra quelli impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. La Suprema Corte, nella citata sentenza - e ciò assume particolare rilevanza per il caso che ci occupa - ha altresì evidenziato che ciò che si impugna è l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
pertanto, è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti un credito già contenuto in una cartella di pagamento previamente notificata e non contestata (cfr. Cass. n. 21289/2020), ovvero l'impugnazione rivolta a censurare un'intimazione validamente notificata per la presunta omessa notifica delle cartelle sottostanti (Cass. n. 31240/2019). La fattispecie oggetto del presente giudizio rientra perfettamente in tale cornice, essendo pacifico e non contestato che le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate.
pagina 3 di 4 Ne deriva, come logica conseguenza, l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo oggetto di causa, atteso che si riferiscono a cartelle di pagamento precedentemente e validamente notificate, ma non più oggetto di attività esecutiva. La finalità della normativa introdotta è, del resto, chiaramente deflattiva, volta a scoraggiare il proliferare di contenziosi instaurati anche a distanza di anni dalla notifica delle cartelle, in assenza di iniziative dell'agente della riscossione. D'altronde, come correttamente osservato dall'appellante, la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione non potrebbe ragionevolmente dipendere da una strategia difensiva di parte convenuta (quale, ad esempio, la scelta di depositare la relata di notifica della cartella cui l'estratto di ruolo si riferisce). La riscontrata assenza della condizione dell'azione impone quindi l'accoglimento dell'appello e rende superfluo l'esame delle ulteriori questioni sollevate. Quanto alle spese di lite, si ritiene equo disporne la compensazione, in considerazione della novità della questione affrontata (derivante dall'applicazione del D.L. n. 146/2021) e del conseguente mutamento interpretativo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e così Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 provvede:
1. in riforma della sentenza n. 1508/2023 del Giudice di Pace di Barra, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da;
Controparte_3
2. compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio. Napoli, 24/06/2025
Il Giudice dott. Gabriele Montefusco
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT, Dott. Valerio Bottiglieri
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