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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/10/2025, n. 8156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8156 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36643/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 36643/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 28 ottobre 2025 ad ore 13,30 innanzi al dott. Marina Bruni, sono comparsi mediante collegamento ex art. 127 bis cpc :
Per 'avv. GIANI ALESSANDRO Parte_1
Per 'avv. ACCARINO IT oggi sostituito dall'Avv. Gaetano Trimonti Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come atto di opposizione mentre parte convenuta come da note conclusive. Dopo breve discussione orale, il Giudice inizia la stesura e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Marina Bruni
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Bruni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36643/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANI ALESSANDRO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MAZZOTTA VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA PIO XI, 96 84125 SALERNO presso il loro studio ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ACCARINO IT, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA LUCIANO MANARA 20122 MILANO presso lo studio del difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da atto di citazione e parte convenuta come da note conclusive, da intendersi qui richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt.132 secondo comma n.4 cpc e 118 disp.att. Cpc la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art.16 bis, comma 9 octies del D.L.18 ottobre 2012 n.179, convertito, con modificazioni, dalla L.17 dicembre 2012 n.221(comma aggiunto dall'art.19, comma 1, lett.a), n.2 ter), D.L.27 giugno 2015 n.83, convertito, con modificazioni, dalla L.6 agosto 2015 n.132) la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, la sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n.136 in data 14.09.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella circolare del CSM (adottata il 5.07.2017) di cui alla nota 6.07.2017 Prot. P 12300/17 ( secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata pagina 2 di 6 ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione....anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida ( Cass. SU 8.05.2014 n.9936; Cass. 28.05.2014 n.12002; Cass.19.08.2016 n. 17214).
Con ricorso ex art.633 cpc al Tribunale di Milano chiedeva ed otteneva il CP_1
D.I. n. 12350/2024 pubblicato il 09.09.2024, per l'importo complessivo di € 22.021,00 ( oltre interessi ex Dlgs.231/2002 e spese del procedimento) nei confronti di in Parte_1 pagamento del credito maturato per la mancata restituzione di due delle opere consegnate con contratto di mandato per esposizione e conto vendita del 14 marzo 2023 con scadenza fissata al 30 aprile 2023, in particolare, Dalì multiple bronze sculpture made in Switzerland HSCOD83062900 Dance of Time 1 (green/gold), con valore pari a Euro 16.850,00 ed White Batman, 3D, signed and sealed with wax sculpture, con valore pari a Parte_2
Euro 1.200,00.
Proponeva opposizione l'attrice sostenendo che l'opera di era stata oggetto Parte_2 di una permuta tra la Galleria e la con altra opera d'arte con la CP_1 Parte_1 conseguenza che non si era concretizzata alcuna vendita e, conseguentemente, nessuna pretesa economica può essere avanzata rispetto alla stessa. In merito, invece all'opera Per_1 multiple bronze sculpture made in Switzerland HSCOD83062900 Dance of Time 1 (green/gold), riferiva che era stata consegnata ad una storica cliente della Parte_1 sig.ra nata a [...] il [...] C.F. con cui Persona_2 C.F._1 erano in corso più ampie trattative per l'acquisto e rivendita di numerose opere d'arte e che la cliente, sebbene sollecitata, non aveva provveduto alla restituzione, con la conseguenza che l'opera non è stata venduta e non è più nella disponibilità dell'attrice. Concludeva chiedendo di dichiarare nullo e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per essere infondate in fatto ed in diritto le domande e pretese tutte di parte ricorrente e - previo rigetto della richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto - sentir così provvedere: a) in via preliminare, disporre, ai sensi degli artt. 106, 167 e 269 c.p.c., il differimento della prima udienza nel rispetto del termine a comparire di cui all'articolo 163- bis c.p.c. ed autorizzare la chiamata in giudizio della sig.ra sig.ra Controparte_2 nata a [...] il [...] C.F. ; b) accertare e dichiarare, C.F._1 per tutte le considerazioni svolte con il presente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo , l'inammissibilità del decreto ingiuntivo impugnato n. 12350/2024
- ISCRITTO AL N.R.G. 13926/2024 emesso dal Tribunale di ordinario di Milano, perché comunque infondata ed inammissibile la pretesa creditoria e, per l'effetto, revocare lo stesso;
c) sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648, 1° comma, c.p.c., per le considerazioni svolte al punto n. 3); d) nel merito, dichiararsi la domanda proposta in sede monitoria, ed ora in questa sede di piena cognizione, come inammissibile, improponibile, infondata, in fatto e diritto, sia con riferimento all'an che al quantum e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione, revocarsi e porsi nel nulla il decreto ingiuntivo n. 12350/2024 - ISCRITTO AL N.R.G. 13926/2024 opposto, e rigettare anche nel merito la corrispondente domanda;
e) nel caso Cont in cui l'ecc.mo Tribunale di Milano dovesse ritenere fondata la pretese della galleria pagina 3 di 6 si chiede che al pagamento della stessa provveda la terza chiamata in causa sig.ra CP_1
nata a [...] il [...] C.F. che Controparte_2 C.F._1 pertanto dovrà tenere indenne la opponente;
f) condannare, infine e comunque, la società opposta alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, con gli accessori tutti di legge, da versarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Si costituiva l'opposta confermando la mancata restituzione delle due opere oggetto della fattura azionata in monitorio entro la scadenza del termine pattuito ovvero 30 aprile 2023, la non opponibilità alla stessa del fatto che l'opera multiple bronze sculpture made in Per_1
Switzerland HSCOD83062900 Dance of Time 1 (green/gold) fosse stata consegnata a terzi, l'assenza di prova in ordine alla permuta opera . Parte_3
Sottolineava che l'art 1556 c.c. dispone che con il contratto estimatorio (conto vendita), una parte (tradens) consegna una o più cose mobili all'altra (accipiens) mentre quest'ultima si obbliga a pagarne il prezzo o a restituirle nel termine stabilito e che ai sensi dell'articolo 1557 del codice civile colui che ha ricevuto i beni non è liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile essendo l'accipiens è sempre obbligato a pagare il prezzo quando non restituisce le cose ricevute entro il termine dedotto nel contratto. Concludeva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, disponendone l'esecutività; nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi in fatto e in diritto dedotti in narrativa, condannare la società al pagamento di Euro Parte_1
22.021,00 quale prezzo delle opere non restituite;
In via subordinata: - accertare la vendita delle opere Dalì Dance of IM e VA ET White Batman, 3D e per l'effetto condannare la al pagamento del 50% del maggiore importo di vendita (utile Parte_1 eccedente il prezzo fissato nel contratto).
Il Giudice designato, Dott. ssa Alessandra Forlenza, con ordinanza 4 marzo 2025 delegava alla trattazione sino alla sentenza lo scrivente Giudice che, concedeva la provvisoria esecuzione con ordinanza 13 maggio 2025 ed atteso che parte attrice depositava unicamente la prima memoria ex art. 171 ter cpc e la superfluità dei capitoli di prova articolati dalla convenuta opposta per la documentarietà della causa, fissava udienza ex art.281 sexies cpc.
*** *** ***
La domanda di parte attrice deve rigettata per le considerazioni di seguito illustrate da ritenersi assorbenti.
Circostanza incontestata è che le parti in data 14 marzo 2023 sottoscrivevano contratto di mandato per esposizione e conto vendita di quattro opere delle quali, due venivano restituite alla galleria d'arte mentre le altre due, Dalì multiple bronze sculpture made CP_1 in Switzerland HSCOD83062900 Dance of Time 1 (green/gold), con valore pari a Euro 16.850,00 ed VA , 3D, signed and sealed with wax sculpture, con Parte_3 valore pari a Euro 1.200,00, restavano nella disponibilità dell'attrice. pagina 4 di 6 che si era impegnata alla vendita, sosteneva genericamente e senza fornire Parte_1 prova, che l'opera di era stata oggetto di una permuta con la convenuta Parte_2 mentre l'opera multiple bronze sculpture era stata consegnata ad una propria cliente Per_1 che non provvedeva a restituirla né a pagarla.
Con il contratto sottoscritto (doc.1 monitorio) le parti avevano concordato due condizioni ovvero che entro sette giorni dalla vendita delle opere, la avrebbe dovuto Pt_1 corrispondere alla Galleria San Babila l'importo corrispondete al valore delle opere vendute come contrattualmente stabilito, oltre al 50% del maggiore importo di vendita (utile eccedente il prezzo di carico delle singole opere fissato nel contratto) e che, nel caso in cui le opere fossero rimaste invendute alla data di scadenza del contratto (30 aprile 2023), la vrebbe dovuto restituirle. Pt_1
Pacificamente, scaduto il suddetto termine, la non ha provveduto a restituire le Pt_1 opere d'arte, non ha provveduto a pagare il prezzo corrispondente al valore delle opere e non ha corrisposto alla quanto stabilito da contratto in caso di vendita, CP_1 ovvero il 50% del maggiore importo di vendita (utile eccedente il prezzo fissato nel contratto).
La convenuta opposta ha assolto con i documenti versati in atti al proprio onere probatorio ex art.2697 cc.
D'altro canto la stessa parte attrice conferma la sottoscrizione del contratto e la consegna delle opere d'arte a sue mani, non solo in un caso stigmatizza la mancata restituzione di un'opera per averla consegnata a terzi ( peraltro dopo lo spirare del termine del 30 aprile 2023 come si evince dalla corrispondenza prodotta da ) nell'altro di trattenere Pt_1
l'opera per una permuta salvo non corroborare l'assunto neppure con indici di prova ed in assenza di istanze istruttorie. Fatti tutti valutabili ex art. 115 cpc.
Nel contratto estimatorio disciplinato dall'art. 1556 c.c. quale è quello per cui è causa, l'accipiens una volta ricevuti i beni, può decidere di restituire tali beni nello stato in cui li ha ricevuti entro un termine pattuito nel contratto oppure pagare al tradens il prezzo di tali beni ma “l'obbligazione dell'accipiens non deve ritenersi alternativa, ai sensi degli artt. 1285 e ss., c.c. in quanto essa consiste primariamente nel pagamento del prezzo corrispondente al valore di stima dei beni”. (Cass. Civ., 01/10/1951, n. 2584). Ex art. 1557 c.c. poi l'accipiens è sempre obbligato a pagare il prezzo quando non restituisce le cose ricevute entro il termine dedotto nel contratto.
Pertanto, la on ha adempiuto all'obbligo assunto con il contratto di conto vendita Pt_1 di riconsegnare le opere entro il 30 aprile 2023 ed è tenuta a pagare alla il prezzo CP_1 delle opere come stabilito da contratto.
Alla luce delle precedenti considerazioni, pertanto, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo n. 12350/2025 confermato nella sua integralità.
pagina 5 di 6 In ragione di tanto, le spese di giudizio vanno regolate in ossequio al principio della soccombenza ponendole ad esclusivo a carico dell' opponente e liquidate, in favore dell'opposto, come da dispositivo, in applicazione dei criteri previsti ex ex D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022 in base al valore della domanda ed all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta la domanda di parte attrice e per l'effetto conferma il D.I.12350/2025 emesso dal Tribunale di Milano e pubblicato in data 9 settembre 2025;
B) Condanna altresì a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che si liquidano in € 3.400,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 28 ottobre 2025
Il Giudice dott. Marina Bruni
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 36643/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 28 ottobre 2025 ad ore 13,30 innanzi al dott. Marina Bruni, sono comparsi mediante collegamento ex art. 127 bis cpc :
Per 'avv. GIANI ALESSANDRO Parte_1
Per 'avv. ACCARINO IT oggi sostituito dall'Avv. Gaetano Trimonti Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come atto di opposizione mentre parte convenuta come da note conclusive. Dopo breve discussione orale, il Giudice inizia la stesura e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Marina Bruni
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Bruni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36643/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANI ALESSANDRO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MAZZOTTA VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA PIO XI, 96 84125 SALERNO presso il loro studio ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ACCARINO IT, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA LUCIANO MANARA 20122 MILANO presso lo studio del difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da atto di citazione e parte convenuta come da note conclusive, da intendersi qui richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt.132 secondo comma n.4 cpc e 118 disp.att. Cpc la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art.16 bis, comma 9 octies del D.L.18 ottobre 2012 n.179, convertito, con modificazioni, dalla L.17 dicembre 2012 n.221(comma aggiunto dall'art.19, comma 1, lett.a), n.2 ter), D.L.27 giugno 2015 n.83, convertito, con modificazioni, dalla L.6 agosto 2015 n.132) la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, la sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n.136 in data 14.09.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella circolare del CSM (adottata il 5.07.2017) di cui alla nota 6.07.2017 Prot. P 12300/17 ( secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata pagina 2 di 6 ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione....anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida ( Cass. SU 8.05.2014 n.9936; Cass. 28.05.2014 n.12002; Cass.19.08.2016 n. 17214).
Con ricorso ex art.633 cpc al Tribunale di Milano chiedeva ed otteneva il CP_1
D.I. n. 12350/2024 pubblicato il 09.09.2024, per l'importo complessivo di € 22.021,00 ( oltre interessi ex Dlgs.231/2002 e spese del procedimento) nei confronti di in Parte_1 pagamento del credito maturato per la mancata restituzione di due delle opere consegnate con contratto di mandato per esposizione e conto vendita del 14 marzo 2023 con scadenza fissata al 30 aprile 2023, in particolare, Dalì multiple bronze sculpture made in Switzerland HSCOD83062900 Dance of Time 1 (green/gold), con valore pari a Euro 16.850,00 ed White Batman, 3D, signed and sealed with wax sculpture, con valore pari a Parte_2
Euro 1.200,00.
Proponeva opposizione l'attrice sostenendo che l'opera di era stata oggetto Parte_2 di una permuta tra la Galleria e la con altra opera d'arte con la CP_1 Parte_1 conseguenza che non si era concretizzata alcuna vendita e, conseguentemente, nessuna pretesa economica può essere avanzata rispetto alla stessa. In merito, invece all'opera Per_1 multiple bronze sculpture made in Switzerland HSCOD83062900 Dance of Time 1 (green/gold), riferiva che era stata consegnata ad una storica cliente della Parte_1 sig.ra nata a [...] il [...] C.F. con cui Persona_2 C.F._1 erano in corso più ampie trattative per l'acquisto e rivendita di numerose opere d'arte e che la cliente, sebbene sollecitata, non aveva provveduto alla restituzione, con la conseguenza che l'opera non è stata venduta e non è più nella disponibilità dell'attrice. Concludeva chiedendo di dichiarare nullo e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per essere infondate in fatto ed in diritto le domande e pretese tutte di parte ricorrente e - previo rigetto della richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto - sentir così provvedere: a) in via preliminare, disporre, ai sensi degli artt. 106, 167 e 269 c.p.c., il differimento della prima udienza nel rispetto del termine a comparire di cui all'articolo 163- bis c.p.c. ed autorizzare la chiamata in giudizio della sig.ra sig.ra Controparte_2 nata a [...] il [...] C.F. ; b) accertare e dichiarare, C.F._1 per tutte le considerazioni svolte con il presente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo , l'inammissibilità del decreto ingiuntivo impugnato n. 12350/2024
- ISCRITTO AL N.R.G. 13926/2024 emesso dal Tribunale di ordinario di Milano, perché comunque infondata ed inammissibile la pretesa creditoria e, per l'effetto, revocare lo stesso;
c) sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648, 1° comma, c.p.c., per le considerazioni svolte al punto n. 3); d) nel merito, dichiararsi la domanda proposta in sede monitoria, ed ora in questa sede di piena cognizione, come inammissibile, improponibile, infondata, in fatto e diritto, sia con riferimento all'an che al quantum e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione, revocarsi e porsi nel nulla il decreto ingiuntivo n. 12350/2024 - ISCRITTO AL N.R.G. 13926/2024 opposto, e rigettare anche nel merito la corrispondente domanda;
e) nel caso Cont in cui l'ecc.mo Tribunale di Milano dovesse ritenere fondata la pretese della galleria pagina 3 di 6 si chiede che al pagamento della stessa provveda la terza chiamata in causa sig.ra CP_1
nata a [...] il [...] C.F. che Controparte_2 C.F._1 pertanto dovrà tenere indenne la opponente;
f) condannare, infine e comunque, la società opposta alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, con gli accessori tutti di legge, da versarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Si costituiva l'opposta confermando la mancata restituzione delle due opere oggetto della fattura azionata in monitorio entro la scadenza del termine pattuito ovvero 30 aprile 2023, la non opponibilità alla stessa del fatto che l'opera multiple bronze sculpture made in Per_1
Switzerland HSCOD83062900 Dance of Time 1 (green/gold) fosse stata consegnata a terzi, l'assenza di prova in ordine alla permuta opera . Parte_3
Sottolineava che l'art 1556 c.c. dispone che con il contratto estimatorio (conto vendita), una parte (tradens) consegna una o più cose mobili all'altra (accipiens) mentre quest'ultima si obbliga a pagarne il prezzo o a restituirle nel termine stabilito e che ai sensi dell'articolo 1557 del codice civile colui che ha ricevuto i beni non è liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile essendo l'accipiens è sempre obbligato a pagare il prezzo quando non restituisce le cose ricevute entro il termine dedotto nel contratto. Concludeva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, disponendone l'esecutività; nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi in fatto e in diritto dedotti in narrativa, condannare la società al pagamento di Euro Parte_1
22.021,00 quale prezzo delle opere non restituite;
In via subordinata: - accertare la vendita delle opere Dalì Dance of IM e VA ET White Batman, 3D e per l'effetto condannare la al pagamento del 50% del maggiore importo di vendita (utile Parte_1 eccedente il prezzo fissato nel contratto).
Il Giudice designato, Dott. ssa Alessandra Forlenza, con ordinanza 4 marzo 2025 delegava alla trattazione sino alla sentenza lo scrivente Giudice che, concedeva la provvisoria esecuzione con ordinanza 13 maggio 2025 ed atteso che parte attrice depositava unicamente la prima memoria ex art. 171 ter cpc e la superfluità dei capitoli di prova articolati dalla convenuta opposta per la documentarietà della causa, fissava udienza ex art.281 sexies cpc.
*** *** ***
La domanda di parte attrice deve rigettata per le considerazioni di seguito illustrate da ritenersi assorbenti.
Circostanza incontestata è che le parti in data 14 marzo 2023 sottoscrivevano contratto di mandato per esposizione e conto vendita di quattro opere delle quali, due venivano restituite alla galleria d'arte mentre le altre due, Dalì multiple bronze sculpture made CP_1 in Switzerland HSCOD83062900 Dance of Time 1 (green/gold), con valore pari a Euro 16.850,00 ed VA , 3D, signed and sealed with wax sculpture, con Parte_3 valore pari a Euro 1.200,00, restavano nella disponibilità dell'attrice. pagina 4 di 6 che si era impegnata alla vendita, sosteneva genericamente e senza fornire Parte_1 prova, che l'opera di era stata oggetto di una permuta con la convenuta Parte_2 mentre l'opera multiple bronze sculpture era stata consegnata ad una propria cliente Per_1 che non provvedeva a restituirla né a pagarla.
Con il contratto sottoscritto (doc.1 monitorio) le parti avevano concordato due condizioni ovvero che entro sette giorni dalla vendita delle opere, la avrebbe dovuto Pt_1 corrispondere alla Galleria San Babila l'importo corrispondete al valore delle opere vendute come contrattualmente stabilito, oltre al 50% del maggiore importo di vendita (utile eccedente il prezzo di carico delle singole opere fissato nel contratto) e che, nel caso in cui le opere fossero rimaste invendute alla data di scadenza del contratto (30 aprile 2023), la vrebbe dovuto restituirle. Pt_1
Pacificamente, scaduto il suddetto termine, la non ha provveduto a restituire le Pt_1 opere d'arte, non ha provveduto a pagare il prezzo corrispondente al valore delle opere e non ha corrisposto alla quanto stabilito da contratto in caso di vendita, CP_1 ovvero il 50% del maggiore importo di vendita (utile eccedente il prezzo fissato nel contratto).
La convenuta opposta ha assolto con i documenti versati in atti al proprio onere probatorio ex art.2697 cc.
D'altro canto la stessa parte attrice conferma la sottoscrizione del contratto e la consegna delle opere d'arte a sue mani, non solo in un caso stigmatizza la mancata restituzione di un'opera per averla consegnata a terzi ( peraltro dopo lo spirare del termine del 30 aprile 2023 come si evince dalla corrispondenza prodotta da ) nell'altro di trattenere Pt_1
l'opera per una permuta salvo non corroborare l'assunto neppure con indici di prova ed in assenza di istanze istruttorie. Fatti tutti valutabili ex art. 115 cpc.
Nel contratto estimatorio disciplinato dall'art. 1556 c.c. quale è quello per cui è causa, l'accipiens una volta ricevuti i beni, può decidere di restituire tali beni nello stato in cui li ha ricevuti entro un termine pattuito nel contratto oppure pagare al tradens il prezzo di tali beni ma “l'obbligazione dell'accipiens non deve ritenersi alternativa, ai sensi degli artt. 1285 e ss., c.c. in quanto essa consiste primariamente nel pagamento del prezzo corrispondente al valore di stima dei beni”. (Cass. Civ., 01/10/1951, n. 2584). Ex art. 1557 c.c. poi l'accipiens è sempre obbligato a pagare il prezzo quando non restituisce le cose ricevute entro il termine dedotto nel contratto.
Pertanto, la on ha adempiuto all'obbligo assunto con il contratto di conto vendita Pt_1 di riconsegnare le opere entro il 30 aprile 2023 ed è tenuta a pagare alla il prezzo CP_1 delle opere come stabilito da contratto.
Alla luce delle precedenti considerazioni, pertanto, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo n. 12350/2025 confermato nella sua integralità.
pagina 5 di 6 In ragione di tanto, le spese di giudizio vanno regolate in ossequio al principio della soccombenza ponendole ad esclusivo a carico dell' opponente e liquidate, in favore dell'opposto, come da dispositivo, in applicazione dei criteri previsti ex ex D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022 in base al valore della domanda ed all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta la domanda di parte attrice e per l'effetto conferma il D.I.12350/2025 emesso dal Tribunale di Milano e pubblicato in data 9 settembre 2025;
B) Condanna altresì a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che si liquidano in € 3.400,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 28 ottobre 2025
Il Giudice dott. Marina Bruni
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