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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/03/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 26 marzo 2025, dinnanzi al Giudice dott.ssa Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 1496/2023 R.G.
tra
, nato il [...] a [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marcello D'Anna, giusta procura in atti;
- opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ONroparte_1
in Conegliano (TV) alla Via V. Alfieri n. 1, rappresentata e difesa dall' avv. Severino
Nappi, giusta procura in atti;
- opposta
***
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Virzì Carmelina per delega dell'avv.
Marcello D'Anna per l'opponente e l'avv. Marcelle Merlo per delega dell'avv.
Severino Nappi per la società opposta, la quale chiede un rinvio stante la pendenza del reclamo avverso il provvedimento cautelare;
in subordine precisa le conclusioni.
L'avv. Virzì si oppone e chiede la decisione.
1 I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1
notificatogli in data 07.11.2023 dalla con cui gli è stato intimato di ONroparte_1
pagare la somma complessiva di € 15.226,09 a titolo di sorte capitale residua del mutuo fondiario del 14.3.2017 (Rep. n. 10433, Rac. n. 3521) inclusi compensi di avvocato e spese.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito la carenza di Parte_1
legittimazione attiva della per la mancata prova dell'intervenuta ONroparte_1
cessione del credito indicato nel precetto, la carenza di legittimazione ad agire per la mancata iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B., l'illegittimità del tasso di interesse corrispettivo e l'usurarietà del tasso di interesse moratorio applicati al mutuo, la mancata indicazione o allegazione del regime finanziario e del tipo di ammortamento previsto per il rapporto bancario.
L'opponente pertanto – previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo del 14.3.2017 – ha chiesto di dichiarare l'inefficacia del precetto opposto e, in subordine, di accertare l'esatto dare/avere tra le parti, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
La costituitasi in giudizio, ha contestato quanto asserito dalla ONroparte_1
2 controparte ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale, con ordinanza depositata il 14.2.2025 – emessa all'esito del sub-
procedimento iscritto al n. 1496-1/2023 R.G. – ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto opposto.
Successivamente la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281
sexies c.p.c..
L'opposizione è fondata e merita di essere accolta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si dà atto che il Tribunale ritiene non necessario il rinvio per la pendenza del reclamo in quanto la sentenza assorbe il provvedimento cautelare impugnato.
L'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire della CP_1
evidenziando la mancata prova dell'inclusione del credito - indicato nel precetto
[...]
opposto - nell'operazione di cessione in blocco conclusa tra quest'ultima e la
[...]
in data 21 dicembre 2022. Parte_2
Orbene, l'eccezione del difetto di legittimazione ad agire preliminarmente deve essere correttamente riqualificata quale difetto della titolarità attiva nel rapporto in contestazione.
Ed invero, in tema di distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità del diritto in contesa la Suprema Corte, con una pronuncia a Sezioni Unite, con la sentenza n. 2951/2016, ha precisato che “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione,
che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne
titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può
essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è
3 la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione
attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento
costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e
di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in
forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca
espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la
negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed
eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi,
estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera
difesa”.
Precisato ciò, sulla base di un recente orientamento della Suprema Corte, si evidenzia che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo in tal modo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del
05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 -
01).
Sotto il profilo probatorio la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto quanto segue: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari
vincoli di forma dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di
prova, anche indiziario… b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non
contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza
4 della cessione dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel
novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in
blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B” (cfr. Cass. n. 17944/2023).
Nella sentenza citata si legge che “in caso di cessione di crediti individuabili
blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto
di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito
di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle
caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla
società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova
dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali
indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con
certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue
caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni
specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non
deve essere affatto dimostrato: il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta
individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta
corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i
crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le
indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in
quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse
consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli
trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale
riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà
5 necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario
fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro
modo; cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa
in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023)”.
La sentenza in esame chiarisce e precisa, altresì, che “Diverso è, però, il caso
in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa
esistenza del contratto di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere
certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può
ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come
tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore
ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti
giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso,
unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal
giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova
presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso
risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente
alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano
a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della
dedotta cessione” (cfr. Cass. n. 17944/2023).
Secondo la Corte di Cassazione, quindi, nel caso in cui il debitore contesti l'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione e l'avviso pubblicato sulla
Gazzetta non sia sufficientemente dettagliato – tale, cioè, da permettere di ricondurre il credito contestato tra quelli inclusi nell'operazione in blocco – la cessionaria ha
6 l'onere di fornire in modo rigoroso la prova della titolarità del credito che asserisce di vantare e per cui agisce in giudizio.
Orbene, dall'esame dell'avviso della cessione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale (cfr. all. comparsa costituzione non si evincono elementi ONroparte_1
idonei, sufficienti e soprattutto chiari dai quali si può evincere che il credito oggetto di intimazione è ricompreso tra quelli ceduti in forza del contratto di cessione concluso in data 21.12.2022 tra la società opposta e la detta Parte_2
comunicazione, invero, non contiene l'indicazione di tutti i crediti ceduti ma solo un elenco di criteri in forza dei quali il debitore – spesso non dotato di specifiche competenze nel settore bancario e finanziario – dovrebbe dedurre che il rapporto che lo riguarda è interessato da un'operazione di cessione in blocco.
A tal proposito si osserva che la Suprema Corte ha precisato che l'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale deve consentire al debitore “…
di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.” (cfr. Cass. n.
4277/2023).
Il Tribunale evidenzia, inoltre, che parte opposta, a sostegno delle proprie difese, si è limitata a produrre una copia incompleta – tra l'altro in lingua inglese – del contratto di cessione - stipulato in data 21.12.2022 con la Parte_2
- senza l'elenco dei crediti oggetto di cessione.
Ed ancora, il documento denominato “ALLEGATO CREDITI Parte_3
per deposito in Tribunale.pdf” prodotto dalla società opposta unitamente alla memoria
ex art. 171 ter c.p.c., non contiene l'indicazione di tutti i crediti ceduti in forza del suddetto contratto di cessione ma riporta esclusivamente il numero identificato del rapporto del mutuo posto a fondamento del precetto senza ulteriore specificazione;
su
7 detto documento, inoltre, non è presente alcuna dicitura o scritta dalla quale poter desumere la provenienza dello stesso.
Osserva il Tribunale che nessuna valenza probatoria può attribuirsi al documento denominato “ Parte_4
(all. memorie ex art. 171 ter c.p.c. parte opposta), avente ad oggetto “
[...]
Pratica: mutuo Parte_5
n. 10002752, stipulato in data 14/03/2007 per NO , in Patti, rep. Persona_1
10433–racc. 3521”, con cui l'Amministratore delegato ( ) ed il ONroparte_2
Procuratore speciale ( ) della hanno ONroparte_3 Parte_2
dichiarato quanto segue: “…in data 21 dicembre 2022, la società ha ONroparte_1
stipulato con un contratto di cessione di crediti pecuniari Parte_2
individuabili “in blocco”, in forza del quale ha acquistato pro-soluto, CP_1
ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130/1999 e dell'art. 58 del
D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), con pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta
Ufficiale Parte Seconda n. 5 del 12/1/2023, un portafoglio di crediti qualificabili quali
crediti in sofferenza, vantati dalla verso propri clienti, che Parte_2
include, tra gli altri, il credito relativo alla posizione riportata in oggetto”.
Al riguardo si osserva che per orientamento giurisprudenziale condiviso dal
Tribunale “Non può essere valutata come idonea prova della titolarità del credito, la
dichiarazione resa dal direttore generale della tramite la quale la parte cedente Pt_6
ON ha dichiarato di aver ceduto il credito alla , in quanto, essendo in presenza di un
contratto di cessione di crediti, esso non può provarsi in forma testimoniale o per
presunzioni, restando, la sola prova idonea, il documento contrattuale (Trib. Milano
16.9.2021; vedi anche Trib. Brescia 21.12.2022). Tale dichiarazione non può avere
8 valenza sostitutiva del contratto di cessione” (cfr. Corte di Appello Bologna, n.
934/2024).
A ciò si aggiunge che alla suddetta dichiarazione non può essere riconosciuta neppure natura confessoria in quanto la stessa è stata “sottoscritta da soggetto di cui
non sono noti i poteri rappresentativi verso l'esterno” (cfr. Trib. Treviso, 16.9.2021) e
inoltre trattasi comunque di un documento “formato unilateralmente appositamente
per il presente giudizio” (cfr. Trib. Treviso, 12.10.2021; Trib. Brescia, n. 7626/2022;
Trib. Brescia, n. 3086/2022; Trib. Ravenna, n. 337/2023; Trib. Brescia, 16.8.2023).
Infine, a differenza di quanto sostenuto dalla parte opposta, la materiale disponibilità del titolo posto fondamento del precetto non è prova sufficiente idonea a dimostrare che il credito per cui è causa è ricompreso tra quelli ceduti dalla
[...]
alla società opposta. Parte_2
Sulla base di quanto esposto l'opposizione è fondata non essendo stata fornita la prova che la cessionaria, la sia l'effettiva titolare del credito indicato ONroparte_1
nel precetto.
Ogni altra domanda ed eccezione risulta assorbita.
La regolamentazione delle spese di lite tra le parti segue il principio della soccombenza;
le stesse sono liquidate nel dispositivo - tenuto conto del valore della controversia, dell'attività espletata dalle parti nonché dell'esito del giudizio cautelare iscritto al n. 1496-1/2023 R.G. - applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per come aggiornato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 1496/2023 R.G.,
9 rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del precetto opposto;
2. condanna la cessionaria opposta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 264,00 per spese vive ed € 3.800,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte opponente che ha reso la dichiarazione di rito ex art. 93 c.p.c..
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, 26.3.2025
Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca
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