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Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2024, n. 39491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39491 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
t SENTENZA °ggi, 26 OTT. 2024 sul ricorso proposto da SA RL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/11/2023 della Corte d'appello di Milano VUNZKYN visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Ltia udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G. Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza, emessa all'esito del giudizio abbreviato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta a SA RL, per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo EE) in relazione all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2012, con evasione di imposta per C 67.273,80, commesso in Giussano il 30/12/2013, a mesi otto di reclusione. Con la medesima sentenza era stata confermata la confisca della somma di denaro pari a C 67.273,80. o'* 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 39491 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 24/09/2024 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia e ne ha chiesto l'annullamento deducendo tre motivi di ricorso. - Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 178 cod.proc.pen. omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare all'imputato. Nullità assoluta. - Vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 10 — quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, assenza di elemento materiale e soggettivo. Non sarebbe stata dimostrata l'inesistenza del credito, e, tutt'al più, potrebbe il fatto essere sussumibile nell'ipotesi di cui al comma 1, in presenza di credito non spettante. La sentenza impugnata avrebbe tratto la prova del reato di compensazione indebita nonostante avesse rilevato la omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali a fini IRAP per gli anni 2017 e 2018, da cui l'impossibile di configurare il reato perché non identificati e quantificati i crediti Irap. Mancherebbe infine la motivazione sull'elemento soggettivo del reato. - Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso con cui si deduce la nullità assoluta per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare all'imputato. Risulta dagli atti, acquisiti dalla Corte di cassazione a seguito di rinvio disposto all'udienza del 18 luglio 2024, e trasmessi a Questa Corte dal giudice del merito, che il ricorrente aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia avv. Vincenzo De EL (cfr. avviso di fissazione udienza preliminare), che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare avanti al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Monza è stato notificato, a mezzo pec, all'avvocato domiciliatario (cfr. relata di notificazione in atti da cui risulta chiaramente che il destinatario dell'atto — avviso di udienza preliminare — era l'imputato SA e la notificazione era effettuata all'avv. De GE quale domiciliatario, accettata il 05/11/2018). Il ricorrente non ha mai messo in discussione l'esistenza e la validità dell'elezione di domicilio, né ha mai allegato un mutamento. Infine, dal verbale di udienza preliminare, in data 11/01/2029, risulta destituita di ogni fondamento anche l'affermazione difensiva secondo cui l'eccezione sarebbe stata sollevata nel corso dell'udienza preliminare, risultando, per contro, che 2 era presente l'avv. De GE che sollevava unicamente la "diversa" eccezione della notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod.proc.pen. La censura appare manifestamente infondata. 3.11 secondo motivo di ricorso è inammissibile perchè non si congiunga con la decisione impugnata essendo così privo di specificità estrinseca. Il ricorrente, invero, era stato prosciolto dal reato di cui all'art. 10 - quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo DD) per essere estinto per prescrizione dal Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Monza. Non risulta che avesse impugnato tale proscioglimento con l'atto di appello. L'atto di appello, inoltre, come evidenziato a pag. 19 della sentenza impugnata, non contestava l'affermazione della responsabilità e aveva sollevato un unico motivo sul trattamento sanzionatorio, sicchè il motivo è inammissibile perché non devoluto in appello e dunque nuovo. 4. Allo stesso modo è inammissibile il secondo motivo di ricorso. Le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute dal giudice dell'impugnazione e la pena, come determinata dal giudice di primo grado, è stata ridotta nella misura di un terzo. Nel resto la censura sul trattamento sanzionatorio è del tutto generica. 5. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità al 30/12/2023 (Sez. 2, n. 28848 dell'08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24/09/2024 I,
Ltia udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G. Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza, emessa all'esito del giudizio abbreviato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta a SA RL, per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo EE) in relazione all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2012, con evasione di imposta per C 67.273,80, commesso in Giussano il 30/12/2013, a mesi otto di reclusione. Con la medesima sentenza era stata confermata la confisca della somma di denaro pari a C 67.273,80. o'* 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 39491 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 24/09/2024 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia e ne ha chiesto l'annullamento deducendo tre motivi di ricorso. - Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 178 cod.proc.pen. omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare all'imputato. Nullità assoluta. - Vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 10 — quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, assenza di elemento materiale e soggettivo. Non sarebbe stata dimostrata l'inesistenza del credito, e, tutt'al più, potrebbe il fatto essere sussumibile nell'ipotesi di cui al comma 1, in presenza di credito non spettante. La sentenza impugnata avrebbe tratto la prova del reato di compensazione indebita nonostante avesse rilevato la omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali a fini IRAP per gli anni 2017 e 2018, da cui l'impossibile di configurare il reato perché non identificati e quantificati i crediti Irap. Mancherebbe infine la motivazione sull'elemento soggettivo del reato. - Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso con cui si deduce la nullità assoluta per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare all'imputato. Risulta dagli atti, acquisiti dalla Corte di cassazione a seguito di rinvio disposto all'udienza del 18 luglio 2024, e trasmessi a Questa Corte dal giudice del merito, che il ricorrente aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia avv. Vincenzo De EL (cfr. avviso di fissazione udienza preliminare), che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare avanti al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Monza è stato notificato, a mezzo pec, all'avvocato domiciliatario (cfr. relata di notificazione in atti da cui risulta chiaramente che il destinatario dell'atto — avviso di udienza preliminare — era l'imputato SA e la notificazione era effettuata all'avv. De GE quale domiciliatario, accettata il 05/11/2018). Il ricorrente non ha mai messo in discussione l'esistenza e la validità dell'elezione di domicilio, né ha mai allegato un mutamento. Infine, dal verbale di udienza preliminare, in data 11/01/2029, risulta destituita di ogni fondamento anche l'affermazione difensiva secondo cui l'eccezione sarebbe stata sollevata nel corso dell'udienza preliminare, risultando, per contro, che 2 era presente l'avv. De GE che sollevava unicamente la "diversa" eccezione della notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod.proc.pen. La censura appare manifestamente infondata. 3.11 secondo motivo di ricorso è inammissibile perchè non si congiunga con la decisione impugnata essendo così privo di specificità estrinseca. Il ricorrente, invero, era stato prosciolto dal reato di cui all'art. 10 - quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo DD) per essere estinto per prescrizione dal Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Monza. Non risulta che avesse impugnato tale proscioglimento con l'atto di appello. L'atto di appello, inoltre, come evidenziato a pag. 19 della sentenza impugnata, non contestava l'affermazione della responsabilità e aveva sollevato un unico motivo sul trattamento sanzionatorio, sicchè il motivo è inammissibile perché non devoluto in appello e dunque nuovo. 4. Allo stesso modo è inammissibile il secondo motivo di ricorso. Le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute dal giudice dell'impugnazione e la pena, come determinata dal giudice di primo grado, è stata ridotta nella misura di un terzo. Nel resto la censura sul trattamento sanzionatorio è del tutto generica. 5. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità al 30/12/2023 (Sez. 2, n. 28848 dell'08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24/09/2024 I,