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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 07/05/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
n. 153/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio – ricorso nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
congiunto 153/2025 promosso con ricorso depositato in data 29/01/2025
da
(C.F. Parte_1 C.F._1
)
[...]
e
C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. OLIVIER GIOVANNA
elettivamente domiciliati in Via Cipro, 13 32100 BELLUNO ITALIA
presso il difensore avv. OLIVIER GIOVANNA
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso congiunto scioglimento del matrimonio ai
sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale del figlio , nato Per_1
in data 31.7.2009;
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio contratto in Sedico (BL) in data
28.7.2007 da
2 Parte_1
e
Parte_2
trascritto al n. 7, parte I, anno 2007 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Sedico (BL) alle seguenti condizioni:
1. il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori che Per_1
provvederanno congiuntamente alla sua istruzione ed educazione e prenderanno insieme le decisioni più importanti della sua vita;
2. il figlio abiterà presso la madre ed ivi stabilirà la propria residenza, con facoltà di vedere e passare con il padre tutto il tempo che vorrà, previo preavviso;
il figlio passerà la giornata del mercoledì con il padre;
il minore trascorrerà un mese (anche non consecutivo) con il padre durante le vacanze estive e passerà le vacanze natalizie e pasquali per metà con ciascun genitore;
3. a partire dal mese di febbraio 2025, il padre corrisponderà la somma mensile di Euro 200,00 (duecentoeuro) quale concorso per il mantenimento di , oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie (come da protocollo del Tribunale di Belluno);
l'assegno sia annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
4. l'Assegno Unico Universale per il figlio venga percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
5. prende atto che i ricorrenti sono autosufficienti sotto il profilo economico ed hanno già risolto in sede separata ogni ulteriore questione economica (escluso quanto stabilito al successivo punto);
3 6. il sig. si impegna, entro il termine di quattro mesi dalla Pt_2
sentenza di divorzio, a trasferire alla sig.ra le sue quote di Pt_1
comproprietà dei beni immobili dei quali i coniugi sono comproprietari per la somma concordata di Euro 39.000,00; la sig.ra verserà la somma di Euro 25.000,00 al sig. Pt_1 Pt_2
al momento della stipula del rogito presso un Notaio scelto dalla sig.ra la residua somma di Euro 14.000,00 verrà versata Pt_1
entro il mese di dicembre 2027;
7. le spese ed onorari relativi al trasferimento immobiliare di cui al punto precedente sono a carico della sig.ra Pt_1
8. prende atto che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio anche relativo al figlio minore.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 17/04/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio – ricorso nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
congiunto 153/2025 promosso con ricorso depositato in data 29/01/2025
da
(C.F. Parte_1 C.F._1
)
[...]
e
C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. OLIVIER GIOVANNA
elettivamente domiciliati in Via Cipro, 13 32100 BELLUNO ITALIA
presso il difensore avv. OLIVIER GIOVANNA
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso congiunto scioglimento del matrimonio ai
sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale del figlio , nato Per_1
in data 31.7.2009;
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio contratto in Sedico (BL) in data
28.7.2007 da
2 Parte_1
e
Parte_2
trascritto al n. 7, parte I, anno 2007 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Sedico (BL) alle seguenti condizioni:
1. il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori che Per_1
provvederanno congiuntamente alla sua istruzione ed educazione e prenderanno insieme le decisioni più importanti della sua vita;
2. il figlio abiterà presso la madre ed ivi stabilirà la propria residenza, con facoltà di vedere e passare con il padre tutto il tempo che vorrà, previo preavviso;
il figlio passerà la giornata del mercoledì con il padre;
il minore trascorrerà un mese (anche non consecutivo) con il padre durante le vacanze estive e passerà le vacanze natalizie e pasquali per metà con ciascun genitore;
3. a partire dal mese di febbraio 2025, il padre corrisponderà la somma mensile di Euro 200,00 (duecentoeuro) quale concorso per il mantenimento di , oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie (come da protocollo del Tribunale di Belluno);
l'assegno sia annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
4. l'Assegno Unico Universale per il figlio venga percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
5. prende atto che i ricorrenti sono autosufficienti sotto il profilo economico ed hanno già risolto in sede separata ogni ulteriore questione economica (escluso quanto stabilito al successivo punto);
3 6. il sig. si impegna, entro il termine di quattro mesi dalla Pt_2
sentenza di divorzio, a trasferire alla sig.ra le sue quote di Pt_1
comproprietà dei beni immobili dei quali i coniugi sono comproprietari per la somma concordata di Euro 39.000,00; la sig.ra verserà la somma di Euro 25.000,00 al sig. Pt_1 Pt_2
al momento della stipula del rogito presso un Notaio scelto dalla sig.ra la residua somma di Euro 14.000,00 verrà versata Pt_1
entro il mese di dicembre 2027;
7. le spese ed onorari relativi al trasferimento immobiliare di cui al punto precedente sono a carico della sig.ra Pt_1
8. prende atto che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio anche relativo al figlio minore.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 17/04/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
4