Art. 1.
Per la esecuzione delle opere necessarie ai fini della conservazione dell'equilibrio idro-geologico della laguna di Venezia e dell'abbattimento delle acque alte nei centri storici, secondo le indicazioni contenute negli indirizzi approvati dal Governo con deliberazione in data 27 marzo 1975, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a bandire un appalto-concorso, con la partecipazione anche di imprese o ditte straniere nonche' consorzi o associazioni di imprese nazionali o straniere, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato anche per quanto concerne la definizione dell'oggetto, le modalita', gli obblighi e le procedure di espletamento.
Per la esecuzione delle opere necessarie ai fini della conservazione dell'equilibrio idro-geologico della laguna di Venezia e dell'abbattimento delle acque alte nei centri storici, secondo le indicazioni contenute negli indirizzi approvati dal Governo con deliberazione in data 27 marzo 1975, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a bandire un appalto-concorso, con la partecipazione anche di imprese o ditte straniere nonche' consorzi o associazioni di imprese nazionali o straniere, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato anche per quanto concerne la definizione dell'oggetto, le modalita', gli obblighi e le procedure di espletamento.