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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 803/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
D'AMBROSIO LAURA, Relatore
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3606/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15220/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
22 e pubblicata il 21/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20123T0037750000012017007 REGISTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
La parti si riportano a quanto dedotto in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente società Società_1 impugna la sentenza n. 15220/22/23 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma pronunciata in data 24 ottobre e depositata il 21 dicembre 2023, non notificata concernente il pagamento dell'imposta di registro su contratto di locazione di un immobile. L'imposta veniva corrisposta annualmente coma da accordo contrattuale.
Il contribuente ricorda che il contratto ha cessato di produrre i propri effetti a seguito della risoluzione contrattuale avvenuta in data 16 novembre 2016 e la Società ha provveduto ad effettuare il versamento dell'imposta di registro in misura fissa pari ad euro 67,00 ai sensi dell'art.17 del D.P.R. n. 131/1986 in data 20 febbraio 2017 come risulta dalla ricevuta di pagamento prodotta dichiarando in quella sede, seppur tardivamente, l'anno 2016 quale anno della risoluzione dello stesso. L'imposta per i canoni 2017 non era dovuta in quanto il contratto era cessato. L'avviso di accertamento riguarda 138 euro per imposta di registro anno 2017
La sentenza di primo grado ha dato torto al contribuente sulla base del fatto che la comunicazione di risoluzione del contratto con il pagamento in misura fissa è avvenuta nel febbraio 2017 rendendo perciò necessario il pagamento dell'imposta proporzionale anche per il 2017 fino alla data di comunicazione della risoluzione.
Con atto d'appello il contribuente insiste che non ha percepito canoni nel 2017 e che la tardività della comunicazione della risoluzione del contratto non comporta l'obbligo di pagare l'imposta come se i canoni fossero stati percepiti. Chiede che sia applicata la sanzione per il ritardo nella comunicazione ma che sia annullato l'avviso concernente l'imposta di registro. Cita giurisprudenza della Sez Reg Lazio, sez. n. 14
n.418 depositata il 18 gennaio 2024 ha accolto l'appello della Società. Eccepisce altresì la carenza di presupposto impositivo in quanto la società non ha percepito canoni nel 2017
Si è costituito l'Ufficio che chiede la riforma della sentenza di primo grado. Infatti, Dall'analisi dei dati contenuti nell'Anagrafe Tributaria emerge, da un lato l'assenza della registrazione della risoluzione anticipata (circostanza non contestata dalla ricorrente) e dall'altro il tardivo versamento dell'imposta di registro dovuta per la risoluzione anticipata effettuato solo in data 20/02/2017. Il mancato pagamento dell'imposta fissa entro 30 giorni non è solo tardivo, in quanto impedisce di considerare registrata la risoluzione del contratto in data antecedente ai 30 giorni. Il contratto per il quale non viene pagata l'imposta fissa è da considerarsi in vigore.
In udienza sono presenti le parti. L'appellante si rimette agli atti. L'Ufficio insiste per la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Risulta dagli atti la prova del c.d. “ravvedimento operoso” del contribuente ai sensi dell'art. 17 del D.P.R.
n. 131/86 effettuato in data precedente l'accertamento per cui è ricorso. In siffatta situazione sarebbe stato onere dell'Agenzia dimostrare che la risoluzione anticipata del contratto di locazione sarebbe intervenuta in epoca successiva a quanto dichiarato dal contribuente ai sensi della norma da ultimo citata.
Di tale aspetto non vi è prova in atti.
Inoltre, occorre considerare che l'imposta di registro sulle locazioni si calcola sulla base dei canoni percepiti. Se il contribuente non percepisce canoni (ad esempio per morosità) può dimostrare la circostanza per non dover versare l'imposta o per vantare un diritto al rimborso. Analogamente non si può ritenere che il contribuente sia tenuto a versare l'imposta per canoni non percepiti per la sola ragione della tardiva comunicazione della cessazione della locazione in quanto tale interpretazione trasforma l'imposta in una sorta di sanzione per il ritardato adempimento con un effetto del tutto abnorme.
Il principio della capacità contributiva deve essere considerato quindi prevalente e se il contratto è comprovatamente risolto l'imposta non è dovuta nell'anno successivo a tale risoluzione.
In aggiunta si può non da ultimo ricordare che in caso di adempimento dell'accertamento il contribuente avrebbe comunque diritto al rimborso dimostrando l'avvenuta risoluzione precedente del contratto, elemento di cui si ha già prova in atti.
Le spese seguono la soccombenza e si quantificano, per entrambi i gradi di giudizio in euro 300 oltre a oneri e accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna l'Ufficio a rifondere le spese del doppio grado di giudizio che quantifica complessivamente in euro 300,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
D'AMBROSIO LAURA, Relatore
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3606/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15220/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
22 e pubblicata il 21/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20123T0037750000012017007 REGISTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
La parti si riportano a quanto dedotto in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente società Società_1 impugna la sentenza n. 15220/22/23 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma pronunciata in data 24 ottobre e depositata il 21 dicembre 2023, non notificata concernente il pagamento dell'imposta di registro su contratto di locazione di un immobile. L'imposta veniva corrisposta annualmente coma da accordo contrattuale.
Il contribuente ricorda che il contratto ha cessato di produrre i propri effetti a seguito della risoluzione contrattuale avvenuta in data 16 novembre 2016 e la Società ha provveduto ad effettuare il versamento dell'imposta di registro in misura fissa pari ad euro 67,00 ai sensi dell'art.17 del D.P.R. n. 131/1986 in data 20 febbraio 2017 come risulta dalla ricevuta di pagamento prodotta dichiarando in quella sede, seppur tardivamente, l'anno 2016 quale anno della risoluzione dello stesso. L'imposta per i canoni 2017 non era dovuta in quanto il contratto era cessato. L'avviso di accertamento riguarda 138 euro per imposta di registro anno 2017
La sentenza di primo grado ha dato torto al contribuente sulla base del fatto che la comunicazione di risoluzione del contratto con il pagamento in misura fissa è avvenuta nel febbraio 2017 rendendo perciò necessario il pagamento dell'imposta proporzionale anche per il 2017 fino alla data di comunicazione della risoluzione.
Con atto d'appello il contribuente insiste che non ha percepito canoni nel 2017 e che la tardività della comunicazione della risoluzione del contratto non comporta l'obbligo di pagare l'imposta come se i canoni fossero stati percepiti. Chiede che sia applicata la sanzione per il ritardo nella comunicazione ma che sia annullato l'avviso concernente l'imposta di registro. Cita giurisprudenza della Sez Reg Lazio, sez. n. 14
n.418 depositata il 18 gennaio 2024 ha accolto l'appello della Società. Eccepisce altresì la carenza di presupposto impositivo in quanto la società non ha percepito canoni nel 2017
Si è costituito l'Ufficio che chiede la riforma della sentenza di primo grado. Infatti, Dall'analisi dei dati contenuti nell'Anagrafe Tributaria emerge, da un lato l'assenza della registrazione della risoluzione anticipata (circostanza non contestata dalla ricorrente) e dall'altro il tardivo versamento dell'imposta di registro dovuta per la risoluzione anticipata effettuato solo in data 20/02/2017. Il mancato pagamento dell'imposta fissa entro 30 giorni non è solo tardivo, in quanto impedisce di considerare registrata la risoluzione del contratto in data antecedente ai 30 giorni. Il contratto per il quale non viene pagata l'imposta fissa è da considerarsi in vigore.
In udienza sono presenti le parti. L'appellante si rimette agli atti. L'Ufficio insiste per la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Risulta dagli atti la prova del c.d. “ravvedimento operoso” del contribuente ai sensi dell'art. 17 del D.P.R.
n. 131/86 effettuato in data precedente l'accertamento per cui è ricorso. In siffatta situazione sarebbe stato onere dell'Agenzia dimostrare che la risoluzione anticipata del contratto di locazione sarebbe intervenuta in epoca successiva a quanto dichiarato dal contribuente ai sensi della norma da ultimo citata.
Di tale aspetto non vi è prova in atti.
Inoltre, occorre considerare che l'imposta di registro sulle locazioni si calcola sulla base dei canoni percepiti. Se il contribuente non percepisce canoni (ad esempio per morosità) può dimostrare la circostanza per non dover versare l'imposta o per vantare un diritto al rimborso. Analogamente non si può ritenere che il contribuente sia tenuto a versare l'imposta per canoni non percepiti per la sola ragione della tardiva comunicazione della cessazione della locazione in quanto tale interpretazione trasforma l'imposta in una sorta di sanzione per il ritardato adempimento con un effetto del tutto abnorme.
Il principio della capacità contributiva deve essere considerato quindi prevalente e se il contratto è comprovatamente risolto l'imposta non è dovuta nell'anno successivo a tale risoluzione.
In aggiunta si può non da ultimo ricordare che in caso di adempimento dell'accertamento il contribuente avrebbe comunque diritto al rimborso dimostrando l'avvenuta risoluzione precedente del contratto, elemento di cui si ha già prova in atti.
Le spese seguono la soccombenza e si quantificano, per entrambi i gradi di giudizio in euro 300 oltre a oneri e accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna l'Ufficio a rifondere le spese del doppio grado di giudizio che quantifica complessivamente in euro 300,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.