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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 7229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7229 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 147/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
AM RO Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
LI PO Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 147 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2.12.2025,
vertente TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe De Simone. C.F._2
APPELLANTI
E
C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Massimo Bevere.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno così concluso:
“ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
IN VIA ISTRUTTORIA: previa rimessione sul ruolo, ordinare alla banca appellata di esibire e produrre il piano di ammortamento aggiornato del mutuo controverso, con evidenza dei pagamenti eseguiti dalla parte mutuataria nonché le modifiche/variazioni unilaterali eventualmente intervenute
e disporre consulenza tecnica d'ufficio, all'uopo nominando, opportunamente, un professionista iscritto all'Albo dell'Ordine Nazionale degli Attuari, in possesso dei requisiti di cui al Capo V del
DPR n. 328/200;
NEL MERITO:
1) trattandosi di mutuo a tasso variabile, accertare e dichiarare che, in difetto di indicazione e pattuizione, nel contratto, della modalità di calcolo delle rate, il tasso di interesse non è determinato né determinabile e, in ogni caso, non corrisponde a quello pattuito e, per gli effetti, rideterminare il rapporto stesso con applicazione del regime di capitalizzazione semplice e con tasso di interesse nella misura indicata dall'art. 117 TUB;
2) trattandosi di mutuo a tasso variabile, accertare e dichiarare che le condizioni praticate dalla banca mutuante, ex art. 117 TUB, risultano più sfavorevoli rispetto a quelle pattuite ed indicate nel contratto e, per gli effetti, rideterminare il rapporto stesso con applicazione del tasso di interesse nella misura indicata dall'art. 117 TUB;
3) accertare e dichiarare che la banca mutuante ha calcolato gli interessi non sul capitale residuo ma sul montante e, per gli effetti, rideterminare il rapporto stesso con applicazione del regime di capitalizzazione semplice;
4) accertare e dichiarare il mancato rispetto, da parte della banca mutuante, delle disposizioni di cui alla Legge 108/1996 e, per gli effetti, rideterminare il rapporto secondo giustizia, anche con riferimento agli interessi moratori;
5) condannare la banca appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.”.
L'appellata ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342, 348-bis e
345 c.p.c. per i motivi esposti in atti;
- in via principale: rigettare integralmente l'appello proposto dai Sig.ri e Parte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza Parte_2
n. 12578/2019 emessa dal Tribunale di Roma.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.
- in via principale secondaria, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dei motivi d'appello disporre conformemente a quanto richiesto nelle conclusioni precisate in primo grado nella comparsa di costituzione e risposta, che si abbiano qui per riportate e trascritte.
In tutti i casi, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. e citavano la Parte_1 Parte_2 Controparte_1
Contr (d'ora in poi anche solo o , dinanzi al Tribunale di Roma, riferendo di avere CP_1
stipulato un mutuo ipotecario a tasso variabile in data 14.9.2004 e lamentando che:
- il tasso complessivo era superiore alla soglia di legge;
- il TAEG complessivo effettivo non era conforme a quello dichiarato con conseguente applicabilità del tasso ex art. 117, comma 6, T.U.B.; - il tasso di mora effettivo, tenuto conto della componente anatocistica, era superiore al tasso soglia.
Gli attori chiedevano pertanto l'accertamento della pattuizione/applicazione di tassi usurari, per superamento della soglia da parte del tasso complessivo, del TAEG
corrispettivo effettivo e del tasso di mora effettivo.
In subordine chiedevano l'accertamento della nullità della clausola di determinazione del tasso ai sensi dell'art. 117, comma 6, T.U.B. o dell'art. 1346 c.c..
Chiedevano inoltre l'accertamento della pattuizione/applicazione di interessi anatocistici illegittimi.
In conseguenza dei richiesti accertamenti chiedevano la restituzione delle somme indebitamente pagate, la corretta segnalazione dell'accertamento nella Centrale dei Rischi e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12578/2019, rigettava le domande attoree,
ritenendo che ai fini della verifica del tasso soglia non potessero sommarsi tassi corrispettivi e moratori e che l'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata scaduta fosse conforme all'art. 3 della delibera CICR del 9.2.2000.
Il Tribunale riteneva poi che l'usura non poteva essere fatta derivare neanche da una valutazione complessiva dell'interesse moratorio, unitamente alle altre voci di spesa collegate alla stipulazione del contratto.
Sulla base di tali principi il giudice verificava che il tasso degli interessi corrispettivi, pari al momento della stipulazione del contratto al 3,7%, era di gran lunga inferiore al tasso soglia anti usura all'epoca vigente pari al 5,805%. Il tasso di mora, poi, essendo stato determinato in misura pari al tasso effettivo globale medio aumentato della metà, era strettamente ancorato al tasso soglia.
Quanto alla errata indicazione del TAEG, il giudice riteneva tale circostanza irrilevante ai fini della valutazione della determinatezza del tasso pattuito. Infine riteneva che l'utilizzo del sistema di ammortamento alla francese non comportasse un illegittimo fenomeno di anatocismo.
3. Gli attori hanno proposto appello per i seguenti motivi.
Con un motivo preliminare di carattere procedurale, hanno lamentato l'illegittimo diniego della richiesta di ordine di esibizione del piano di ammortamento aggiornato, con evidenza dei pagamenti eseguiti e delle eventuali variazioni contrattuali, e della nomina di
C.T.U. finalizzata alla verifica degli assunti attorei.
Nel merito, con il primo motivo hanno lamentato che il ricorso al criterio della capitalizzazione composta nel calcolo delle rate di un piano di ammortamento alla francese determinava surrettiziamente il calcolo degli interessi sugli interessi già maturati.
Nel caso in esame non era stato oggetto di specifico accordo l'utilizzo della capitalizzazione composta né rilevava la sottoscrizione dell'allegato contenente lo sviluppo del piano di ammortamento.
Ne derivava la violazione degli artt. 1418 e 1346 c.c. e la violazione dell'art. 6 della delibera
CICR del 9.2.2000.
Con il secondo motivo hanno lamentato la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B.
secondo cui i contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altra condizione praticata,
mentre nel contratto in esame il tasso indicato nella misura del 3,80% non corrispondeva al tasso effettivo, comprensivo di tutti i costi del contratto.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno lamentato l'indeterminatezza del contratto perché le condizioni pattuite lasciavano all'arbitrio della banca la durata e il costo del finanziamento, stabilendo che la durata dell'ammortamento sarebbe potuta variare, entro certi limiti, in funzione della variazione del tasso.
Con il quarto motivo hanno censurato l'omesso rilievo del tasso soglia, in quanto,
tenendo conto del tasso effettivo corrispettivo, del tasso di mora e dell'incidenza delle spese contrattuali il tasso complessivo da confrontare con la soglia era del 14,50% a fronte di un tasso soglia del 5,80%.
4. Il primo e il terzo motivo d'appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto aventi a oggetto l'utilizzazione del sistema d'ammortamento alla francese e i correlati asseriti profili di indeterminatezza del tasso pattuito e di illegittima applicazione dell'anatocismo, sono infondati, alla luce dei principi stabiliti dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite n. 15130/2024 nei termini che seguono:
“15.- Il primo profilo in cui è articolato il quesito pregiudiziale è il seguente: se l'omessa
indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di
ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di
conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418,
comma 2, c.c. L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione
strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con
riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri
oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o
rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di
interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023, n. 17110/2019,
n. 8028/2018, n. 25205/2014). Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando
il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara
e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso
e del tasso di interesse predeterminato.” (…)
“Il maggior carico di interessi del prestito non dipende – e comunque non è stato accertato dal
giudice di merito in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla
francese» standardizzati – da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo
degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente
anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata
per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il
che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante
per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.”. Nel caso di tasso a mutuo variabile il ragionamento non cambia perché il possibile aumento del costo del mutuo è insito nella variabilità del tasso di cui anche il possibile allungamento dei tempi di ammortamento rappresenta una conseguenza che può essere oggetto di specifica pattuizione.
Su punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “In tema di mutuo bancario con
piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna
capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata,
come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale
ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna
violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la
chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse
nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso
con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del
contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi
quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della
pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per
sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale
dell'importo da restituire.” (Cass. n. 7382/2025, Rv. 673973 – 01).
E' inoltre inconferente il richiamo all'art. 6 della delibera CICR che si riferisce ai contratti di durata, quali il conto corrente, e non ai contratti di mutuo ad ammortamento prestabilito.
5. Il secondo motivo d'appello è pure infondato, non emergendo alcun profilo di indeterminatezza del tasso pattuito e in generale dei costi del finanziamento.
L'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è
solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è
sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D. Lgs. n. 385 del
1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (così
Cass. n. 39169/2021).
6. Infine è infondato il quarto motivo d'appello relativo all'usura.
Non è corretto l'assunto per cui il tasso da paragonare al tasso soglia si ricava con la sommatoria di interessi corrispettivi e moratori.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che nell'applicazione della normativa antiusura a tutela del debitore occorre tenere conto anche della componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi,
posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato (Cass.
Sez. Un. n. 19597/2020).
Allo stesso tempo è stato precisato che occorre differenziare le componenti del costo del credito, sicché, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (v.
anche Cass. n. 9237/2020), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n.
108 del 1996, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass. n.
31615/2021).
Viene così riaffermato il principio di simmetria secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni. Più nel dettaglio si osserva che con la citata pronuncia delle Sezioni Unite è stato risolto il contrasto sulla questione riguardante la rilevanza ai fini dell'usura del tasso moratorio nei seguenti termini:
“La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria
dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata
ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione
dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano
comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in
quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli
interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali
previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre
invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media,
la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto,
comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che
gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei
corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; (…)” (Cass. Civ.
Sez. Un. n.19597/2020, Rv. 658833 - 01).
7. Pertanto, essendo infondati in diritto tutti i motivi d'appello riguardanti il merito della pretesa, l'appello deve essere integralmente rigettato, così come deve essere respinta anche la doglianza preliminare relativa alla necessità di disporre l'esibizione del piano di ammortamento aggiornato e di nomina di C.T.U..
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato e della semplicità della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 2.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LI PO AM RO