Ordinanza cautelare 1 luglio 2010
Ordinanza collegiale 13 gennaio 2011
Sentenza 21 giugno 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, ordinanza cautelare 01/07/2010, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00460/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 460 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Azienda Agricola Eredi IL CO Attilio, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Spataro, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente, rappresentato e difeso dall’Avv. Mariano Calogero, con domicilio presso Mariano Calogero in Catanzaro, presso l’Avvocatura Regionale, Via Cassiodoro 52;
nei confronti di
Società Camigliati Spa, in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto dirigenziale n. 480 del 21/01/2010 con il quale sono state approvate le graduatorie definitive delle domande relative alla Misura 227 "Sostegno agli investimenti non produttivi" a valere sul triennio 2007-2009, ivi compreso l'allegato elenco delle domande ammesse e, per quanto di ragione, di tutti gli atti relativi all'attività istruttoria tecnica espletata dalla Commissione preposta alla valutazione delle domande pervenute, nonchè dalla Commissione Ricorsi appositamente istruita, con nota del D.G. n. 251 del 04/08/2009, per la disamina dei ricorsi pervenuti avverso la graduatoria provvisoria;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 01/07/2010 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, ad una prima delibazione, non appare adeguatamente motivata la decisione dell’Amministrazione di escludere dal finanziamento la realizzazione di una staccionata, la costruzione di una struttura in legno di castagno, la fornitura e posa in opera di panchine di legno e la posa in opera di aree di pic-nic, atteso che la misura di cui si tratta riguarda anche gli “interventi per la confinazione, le recinzioni, le staccionate rustiche….”, nonché la “realizzazione, il ripristino e la manutenzione di punti di informazione, di osservazione della fauna, di aree di sosta…”;
che l’Amministrazione, pertanto, dovrà nuovamente provvedere sull’istanza della ricorrente, dando conto in modo esaustivo delle ragioni poste a sostegno della propria determinazione;
P.Q.M.
Accoglie la domanda incidentale di sospensione nei termini di cui in motivazione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 01/07/2010 con l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Fiorentino, Presidente
Daniele Burzichelli, Consigliere, Estensore
Anna Maria Verlengia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2010
IL SEGRETARIO