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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/03/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Monza
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maria Gabriella Mariconda ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2314/2024 R.G. promossa da: CONDOMINIO PRIMAVERA di RO (C.F. 91066710152) assistito e difeso dall'avv. Alessandra Terenzi di Milano presso il cui studio di Via Ferrari 20 è elettivamente domiciliato, giusta delega in atti-; OPPONENTE
contro
: UNION BUILDING ENTERPRISE S.R.L., (C.F. 02947150351) assistito e difeso dall'avv. Raimonda Aliu di Melegnano presso il cui studio di Piazza IV Novembre 13 è elettivamente domiciliato, giusta delega in atti- OPPOSTO Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 275/2024 – r.g. n 69/2024 Nel termine all'uopo concesso le parti precisavano le seguenti conclusioni: Per parte attrice NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
1. Accertare e dichiarare il grave inadempimento di UB al contratto concluso con il Condominio Primavera in data 01/08/2022, , per l'effetto, accertare la legittimità della risoluzione di diritto del suddetto contratto avvenuta in data 25/08/2023 a seguito e per effetto di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. inviata dal Condominio in data 26/07/2023 e, per l'effetto disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 275/2024, r.g. 69/2024 emesso dal Tribunale di Monza in favore di UB e contro il Condominio Primavera IN VIA SUBORDINATA
2. Nell'eventualità in cui il Tribunale adito non ritenesse grave l'inadempimento di UB e ritenesse illegittima la risoluzione di diritto del contratto in atti, accertare e dichiarare il recesso dal contratto di appalto concluso in data 01/08/2022 posto in essere dal Condominio Primavera con decorrenza 25/08/2023, e, per l'effetto disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 275/2024, r.g. 69/2024 emesso dal Tribunale di Monza in favore di UB e contro il Condominio Primavera, stante il fatto che nulla è dovuto dal Condominio ad UB IN VIA RICONVENZIONALE Il Tribunale di Monza Terza Sezione Civile
3. Sia in caso di accoglimento della domanda sub 1), sia in caso di accoglimento della domanda sub 2) accertare e dichiarare il diritto del Condominio ad ottenere la restituzione dell'importo di € 42.051,84 versato quale acconto per l'esecuzione di opere mai effettuate e per l'effetto condannare parte convenuta a restituire al Condominio la sopra indicata somma di € 42.051,84, o la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, maggiorata di interessi legali SEMPRE IN VIA SUBORDINATA, SOLO OCCORRENDO
4. Nell'eventualità in cui il giudice dovesse ritenere inadempiente il Condominio rispetto alle obbligazioni assunte contrattualmente, Accertare e dichiarare che l'art. 10.7 del contratto di appalto stipulato fra le parti e prodotti in atti non ha natura di clausola penale e, per l'effetto, rigettare tutte le domande ex adverso formulate.
5. Ove il giudice adito accertasse la natura di clausola penale della disposizione di cui all'art. 10.7 Accertata e dichiarata la qualità di consumatore in capo al Condominio opponente, dichiarare la nullità della clausola 10.7 del contratto di appalto stipulato dalle parti, stante la vessatorietà della stessa e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avverse SEMPRE IN VIA SUBORDINATA RICONVENZIONALE, SOLO OCCORRENDO Qualora il Giudice accertasse il diritto di UB a ricevere somme di denaro da parte del Condominio attore per i titoli dedotti in atti, disporre la compensazione fra i crediti accertati in favore di UB ed i crediti accertati in favore del Condominio e
contro
UB. in via istruttoria Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che in data 14 luglio 2022 ad ore 12.00, il sig. HI GI, legale rappresentante di HI Gestioni Immobiliari s.r.l., si recava presso la filiale di Banca Intesa Sanpaolo, Corso Sempione n. 65, Milano, con il geometra Massimo LE ed il sig. RC NT, amministratore di vari condomini a Gerenzano, per istruire la pratica della cessione del credito legata al bonus 110% per i lavori commissionati ad UB?”
2) “Vero che era l'avv. Daniela La Matta, che all'epoca dei fatti assisteva legalmente UB, a segnalare all'amministratore del Condominio, la filiale di Banca Intesa sopra indicata, dal momento che UB aveva già rapporti contrattuali con quella filiale e, perciò, era già conosciuta?”
3) “Vero che l'appuntamento del 14 luglio 2022 veniva fissato con il funzionario di Intesa Sanpaolo direttamente dall'avv. La Matta?”
4) “Vero che all'appuntamento con il funzionario di banca doveva essere presente anche l'avv. La Matta?”
5) “Vero che l'avv. La Matta non riusciva a presenziare a causa di impegni lavorativi che non le consentivano di essere presente all'orario convenuto con la Banca?”
6) “Vero che l'amministratore consegnava al funzionario di Banca il contratto di appalto, il progetto dei lavori da realizzare, il verbale assembleare del Condominio di delibera dei lavori, l'elenco dei nominativi dei condomini, nonché tutta la documentazione occorrente per l'istruttoria della pratica?”
7) “Vero che il funzionario della Banca comunicava al sig. HI e agli altri presenti che la pratica avrebbe avuto seguito solo dietro presentazione dell'asseverazione dei SAL
Il Presidente Est. Maria Gabriella Mariconda
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attestante l'avvenuta esecuzione di almeno il 30% delle opere, come previsto a livello normativo dall' art. 121, comma 1 bis D.L. 34/2020?”
8) “Vero che la circostanza di cui al capitolo 7 veniva immediatamente comunicata dal sig. HI e dal Geom. LE all'avv. La Matta?”
9) “Dica il teste se UB ha mai sollecitato all'amministratore del Condominio Primavera l'adempimento della pratica di cessione del credito?”
10) “Vero che l'amministratore HI, più volte, nel corso del 2022 e 2023, ha sollecitato telefonicamente UB “invitandola” ad iniziare i lavori concordati?”
11) “Vero che ai primi di agosto del 2023 in via Drizza n. 53, Solaro nessuna impalcatura e ponteggio risultava montata ad opera di UB?”
12) “Vero che in data 05 agosto 2023 l'arch. ON RA rinunciava all'incarico di D.L. nel cantiere di via Drizza, stante il mancato avvio dei lavori, come da doc. 14 fascicolo opponente che si rammostra al teste?” Sui capitoli di prova da 1 a 11 si indicano come testi: RC NT, c/o Studio NT Piscioli, via Gian Pietro Clerici n. 52, 21040 Gerenzano (VA) Massimo LE, residente in [...], Cogliate (MB) Sui capitoli di prova da 1 a 12 si indicano come testi: Arch. ON RA, via Lazzaretto n. 28, Milano Con vittoria di spese e compensi professionali di causa Per parte convenuta Piaccia all'ill.mo Tribunale adito così giudicare: in via principale: a. confermare il decreto ingiuntivo n. 275/2024, R.G. 69/2024, emesso dal Tribunale di Monza;
b. rigettare le avversarie domande;
in subordine e in via riconvenzionale: c. accertare la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Condominio Primavera, e pertanto condannarlo, ai sensi dell'art. 10.7 del Contratto di appalto, a versare a U.B.E. un importo non inferiore al corrispettivo originariamente convenuto pari ad € 1.512.779,43 (1.239.983,14 oltre IVA). Con vittoria delle spese di lite. La causa all'udienza del 6 marzo 2025 è stata trattenuta in decisione dal GI in funzione di Giudice Unico. In fatto e in diritto Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo". Inoltre, in virtù dell'art. 132 cod.proc.civ. la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione, espressione che legittima il Giudice a concentrarsi solo sui punti nodali della controversia cogliendone il nocciolo essenziale senza
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necessità di esaminare le ulteriori questioni e in particolare senza necessità di rispettare quello che astrattamente sarebbe l'esatto ordine di trattazione. Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile, per economia processuale ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad:
“esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356]. In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542; Cass. 9 febbraio 2021 nr. 3126). Il fatto può così sintetizzarsi: il condominio Primavera in data 1° agosto 2022 concludeva con la Union Building Entreprise S.r.l. (da ora UB) un contratto di appalto per la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato al miglioramento energetico del fabbricato sito in via Drizza n. 53, Solaro ove appunto è situato il Condominio ricorrente (doc. 2). Con la stipula del contratto l'opponente si era obbligato a versare il pattuito corrispettivo secondo le seguenti modalità: per una parte dei lavori il Condominio avrebbe ceduto il credito d'imposta maturato grazie alla fruizione del bonus fiscale previsto dal D.L. n. 34/2020 (110%) a primario istituto bancario e con la liquidità ricevuta dalla
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Banca avrebbe pagato l'appaltatore; per un'altra parte di opere sarebbe ricorso allo sconto in fattura del 50% pagando direttamente i servizi tecnici professionali, le asseverazioni e conformità fiscale, nonché le lavorazioni extra capitolato non rientranti in quelle per le quali era possibile il bonus fiscale. Pertanto, per le opere coperte dal bonus 110% era stato convenuto un importo di € 968.663,72, per le lavorazioni con sconto in fattura 50% la cifra di € 53.203,69 e, infine, per i servizi tecnici professionali, le asseverazioni e conformità fiscali l'importo di € 218.115,73. Il contratto prevedeva altresì che l'inizio delle opere sarebbe avvenuto il 7 settembre 2022 e che il termine finale dei lavori, da intendersi come essenziale pena la perdita dei bonus fiscali, sarebbe stata la data del 31 dicembre 2023. Il condominio aveva corrisposto alla UB l'importo richiesto di € 42.051,84 tramite bonifico (doc. 3 parte opponente) di cui €29.500,00 a saldo parziale della fattura 8 del 16 settembre 2022 e quale somma pattuita per l'inizio dei lavori ed € 12.551,84 a saldo totale della fattura 12/001 del 31ottobre 2022 per anticipazioni oneri finanziari ecobonus, spese forfettarie e così via. Nonostante ciò il condominio evidenziava che la società appaltatrice non aveva predisposto quanto necessario per l'inizio delle opere che, infatti, non era mai avvenuto tanto che il committente con missiva del proprio amministratore in data 12.7.2023 aveva dapprima richiesto la restituzione delle somme versate per le opere non coperte dal bonus e non ricevendo risposta aveva con diffida del 26.7.2023 intimato l'inizio dei lavori entro un mese dal ricevimento della stessa pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1454 cod.civ. Pertanto, l'opponente da un lato ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del corrispettivo di opere mai eseguite e dall'altro accertarsi l'avvenuta risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore con la condanna dello stesso alla restituzione delle somme percepite per un'attività mai svolta. Costituendosi Union Building Enterprise S.r.l. ha chiesto il rigetto dell'opposizione e della riconvenzionale evidenziando che la legittimità della pretesa azionata derivava non dall'esecuzione delle opere (mai iniziate) ma dalla circostanza che il mancato adempimento al contratto era dipeso da colpa della committente e dal suo inadempimento contrattuale consistente nel mancato svolgimento/perfezionamento delle pratiche bancarie funzionali alla cessione del credito d'imposta/sconto in fattura, attraverso le quali il condominio si sarebbe potuto procurare la liquidità per pagare l'appaltatore mano a mano che i lavori venivano eseguiti. Pertanto, il diritto a ricevere l'intero importo pattuito come corrispettivo sorgerebbe dall'applicazione della clausola contrattuale nr. 10.7 contemplante una sorta di penale in virtù della quale il committente si sarebbe obbligato a pagare il corrispettivo pattuito laddove “il contributo o sconto in fattura non dovesse perfezionarsi e/o comunque non dovesse andare a buon fine” per qualsiasi ragione imputabile al committente. Orbene ricostruiti così brevemente i fatti, non occorre spendere molte parole per evidenziare la fondatezza dell'opposizione e della riconvenzionale avanzata dal Condominio e di contro l'assoluta incongruenza delle pretese svolte dalla appaltatrice che in sostanza vorrebbe vedersi riconosciuto il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito senza avere nemmeno iniziato l'esecuzione delle opere di efficientamento energetico oggetto del contratto inter partes.
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Il presupposto per l'operatività della clausola contenuta nel punto 10 del contratto, come sopra riassunta, e pur volendo prescindere dalla sua nullità laddove fosse interpretata nel senso indicato dall'opposta come una sorta di clausola penale, è infatti la positiva dimostrazione che il mancato svolgimento/perfezionamento delle pratiche bancarie funzionali alla cessione del credito d'imposta/sconto in fattura, attraverso le quali il condominio si sarebbe potuto procurare la liquidità per pagare l'appaltatore mano a mano che i lavori venivano eseguiti era dipeso da una colpa imputabile al committente che non aveva svolto l'attività prodromica necessaria a tal fine. L'appaltatrice dimentica, però, in primo luogo, che lo stesso contratto alla clausola nr. 5 stabiliva e prevedeva che l'obbligo del condominio sorgesse solo a seguito della predisposizione da parte dell'appaltatore della documentazione necessaria per attivare la pratica relativa: nel primo comma lettera k della clausola 5 si legge infatti, che il committente si obbligava a “compilare e fornire con tempestività la documentazione richiesta per gli adempimenti concernenti la pratica relativa alla Cessione dei crediti d'imposta e/o al contributo sconto in fattura attraverso la modulistica fornita dall'appaltatore”, documentazione che UB non ha nemmeno dimostrato di aver fornito al Condominio Primavera che del resto non ha mai ricevuto alcun sollecito in tal senso da parte dell'appaltatore. Inoltre, la clausola 10 in questione non contempla affatto una penale nel senso indicato dall'impresa appaltatrice, vale a dire che l'obbligo di corrispondere l'intero corrispettivo sarebbe sorto anche in mancanza di esecuzione dei lavori laddove lo sconto in fattura ovvero la cessione del credito non fosse stata ottenuta per causa imputabile al committente;
quella disposizione contrattuale non può avere, viceversa, altro senso se non il seguente, vale a dire che il committente -laddove non fosse riuscito a portare avanti la pratica per ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito alla banca per causa a lui stesso imputabile- avrebbe dovuto ugualmente versare l'importo pattuito per le opere se in concreto eseguite dall'appaltatore e a fronte delle stesse. L'unica clausola penale presente nel contratto è quella contenuta nella clausola nr. 12.9 che contempla espressamente a carico del committente l'obbligo di versare una penale di € 10,00 per ogni giorno di ritardo negli adempimenti previsti a suo carico dal presente contratto e non a caso la rubrica di questa clausola è “termini di esecuzione e penali” mentre nessun accenno a tale istituto è contenuto nel già richiamato art. 10. Orbene a fronte dell'omessa integrale esecuzione delle opere (confermata dalla stessa appaltatrice che nella citazione testualmente affermaU.B.E. non ha mai dichiarato nel ricorso monitorio di avere eseguito le opere descritte nell'appalto, ben specificando di avere invocato la clausola penale dell'art. 10 del Contratto, che prevedeva una liquidazione forfettaria del danno) l'aver richiesto e preteso di ottenere il pagamento dell'intero corrispettivo pattuito per i lavori che non sono stati eseguiti integra una condotta assolutamente contraria al principio di buona fede contrattuale tanto più che la pretesa è stata monitoriamente azionata senza che vi fosse mai stata in precedenza una missiva rivolta al condominio per
“sollecitarlo” a fare quanto necessario per ottenere lo sconto in fattura e/o la cessione del credito bancario, mancanza che è dovuta esclusivamente alla consapevolezza che
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prodromica alla cessione del credito era l'inizio dei lavori e il loro avanzamento con sottoscrizione del relativo SAL. Infatti, la società appaltatrice dimentica il disposto legislativo (ed in particolare l'art. 121 bis del DL 34 del 2020) il quale prevede che la possibilità del ricorso alle forme di pagamento particolari quali sconto in fattura o cessione di credito presupponeva l'emissione dei SAL attestanti l'esecuzione delle opere, Sal che nel caso di specie non sono mai stati emessi poiché nessuna opera è stata mai neppure iniziata. Infine, a prescindere dalle su esposte argomentazioni, nessun importo potrebbe riconoscersi in favore di UB a titolo di penale se pure si interpretasse la clausola contrattuale nr. 10.7 come contemplante una penale poiché la stessa dovrebbe ritenersi affetta da nullità ai sensi dell'art. 33 cod. al consumo secondo cui “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di imporre al consumatore in caso inadempimento
o ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo” eccessività che non potrebbe non riconoscersi alla luce della circostanza che UB si vedrebbe attribuire un importo pari al medesimo corrispettivo che le sarebbe spettato nel caso in cui il contratto fosse stato da lei adempiuto, senza che analoga possibilità di prevista in favore della controparte. E sulla natura di consumatore del condominio è sufficiente richiamare tra le tante la pronuncia della SC 23.5.2024 nr. 14410 secondo cui al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale. Alla infondatezza della pretesa azionata in via monitoria, fa riscontro la fondatezza della riconvenzionale avanzata dal condominio il quale con la missiva in data 26 luglio 2023 ha intimato a UB di iniziare l'esecuzione delle opere entro trenta giorni dal ricevimento della missiva, intimazione che è rimasta inadempiuta non essendosi l'appaltatrice attivata se non per trasmettere a sua volta una lettera datata 4.8.2023 dal contenuto chiaramente ritorsivo a conferma della sua incapacità a far fronte agli impegni assunti. Il Tribunale pertanto, revoca il decreto ingiuntivo nr. n. 275/2024, r.g. 69/2024 e, in accoglimento della riconvenzionale, dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto concluso dalle parti per grave inadempimento della società appaltatrice condannando la stessa a restituire l'importo di € 42.051,84 versato quale acconto per l'esecuzione di opere mai effettuate, importo sul quale decorrono gli interessi legali dalla notifica della citazione al saldo effettivo. A norma dell'art. 91 cod.proc.civ. parte resistente, totalmente soccombente, è condannata a rifondere al Condominio Primavera le spese processuali nella misura liquidata in dispositivo, senza nulla riconoscere per la fase istruttoria che non è stata espletata. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cod.proc.civ..
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 275/24 proposta dal Condominio Primavera con citazione ritualmente notificata a Union Building Enterprise S.r.l. nonché sulla riconvenzionale, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo nr. 275/24;
2. In accoglimento della riconvenzionale accertata la risoluzione di diritto del contratto di appalto concluso dalle parti in data 16.7.2022 condanna UB a corrispondere all'opponente la somma di € 42.051,84 oltre interessi legali dalla notifica della citazione al saldo effettivo;
3. Condanna altresì la parte opposta a rifondere al condominio le spese di lite, che si liquidano in € 20.357,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario;
4. Dichiara la pronuncia provvisoriamente esecutiva. Così deciso in Monza, 6 marzo 2025 Il Presidente Dott. Maria Gabriella Mariconda
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Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maria Gabriella Mariconda ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2314/2024 R.G. promossa da: CONDOMINIO PRIMAVERA di RO (C.F. 91066710152) assistito e difeso dall'avv. Alessandra Terenzi di Milano presso il cui studio di Via Ferrari 20 è elettivamente domiciliato, giusta delega in atti-; OPPONENTE
contro
: UNION BUILDING ENTERPRISE S.R.L., (C.F. 02947150351) assistito e difeso dall'avv. Raimonda Aliu di Melegnano presso il cui studio di Piazza IV Novembre 13 è elettivamente domiciliato, giusta delega in atti- OPPOSTO Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 275/2024 – r.g. n 69/2024 Nel termine all'uopo concesso le parti precisavano le seguenti conclusioni: Per parte attrice NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
1. Accertare e dichiarare il grave inadempimento di UB al contratto concluso con il Condominio Primavera in data 01/08/2022, , per l'effetto, accertare la legittimità della risoluzione di diritto del suddetto contratto avvenuta in data 25/08/2023 a seguito e per effetto di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. inviata dal Condominio in data 26/07/2023 e, per l'effetto disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 275/2024, r.g. 69/2024 emesso dal Tribunale di Monza in favore di UB e contro il Condominio Primavera IN VIA SUBORDINATA
2. Nell'eventualità in cui il Tribunale adito non ritenesse grave l'inadempimento di UB e ritenesse illegittima la risoluzione di diritto del contratto in atti, accertare e dichiarare il recesso dal contratto di appalto concluso in data 01/08/2022 posto in essere dal Condominio Primavera con decorrenza 25/08/2023, e, per l'effetto disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 275/2024, r.g. 69/2024 emesso dal Tribunale di Monza in favore di UB e contro il Condominio Primavera, stante il fatto che nulla è dovuto dal Condominio ad UB IN VIA RICONVENZIONALE Il Tribunale di Monza Terza Sezione Civile
3. Sia in caso di accoglimento della domanda sub 1), sia in caso di accoglimento della domanda sub 2) accertare e dichiarare il diritto del Condominio ad ottenere la restituzione dell'importo di € 42.051,84 versato quale acconto per l'esecuzione di opere mai effettuate e per l'effetto condannare parte convenuta a restituire al Condominio la sopra indicata somma di € 42.051,84, o la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, maggiorata di interessi legali SEMPRE IN VIA SUBORDINATA, SOLO OCCORRENDO
4. Nell'eventualità in cui il giudice dovesse ritenere inadempiente il Condominio rispetto alle obbligazioni assunte contrattualmente, Accertare e dichiarare che l'art. 10.7 del contratto di appalto stipulato fra le parti e prodotti in atti non ha natura di clausola penale e, per l'effetto, rigettare tutte le domande ex adverso formulate.
5. Ove il giudice adito accertasse la natura di clausola penale della disposizione di cui all'art. 10.7 Accertata e dichiarata la qualità di consumatore in capo al Condominio opponente, dichiarare la nullità della clausola 10.7 del contratto di appalto stipulato dalle parti, stante la vessatorietà della stessa e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avverse SEMPRE IN VIA SUBORDINATA RICONVENZIONALE, SOLO OCCORRENDO Qualora il Giudice accertasse il diritto di UB a ricevere somme di denaro da parte del Condominio attore per i titoli dedotti in atti, disporre la compensazione fra i crediti accertati in favore di UB ed i crediti accertati in favore del Condominio e
contro
UB. in via istruttoria Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che in data 14 luglio 2022 ad ore 12.00, il sig. HI GI, legale rappresentante di HI Gestioni Immobiliari s.r.l., si recava presso la filiale di Banca Intesa Sanpaolo, Corso Sempione n. 65, Milano, con il geometra Massimo LE ed il sig. RC NT, amministratore di vari condomini a Gerenzano, per istruire la pratica della cessione del credito legata al bonus 110% per i lavori commissionati ad UB?”
2) “Vero che era l'avv. Daniela La Matta, che all'epoca dei fatti assisteva legalmente UB, a segnalare all'amministratore del Condominio, la filiale di Banca Intesa sopra indicata, dal momento che UB aveva già rapporti contrattuali con quella filiale e, perciò, era già conosciuta?”
3) “Vero che l'appuntamento del 14 luglio 2022 veniva fissato con il funzionario di Intesa Sanpaolo direttamente dall'avv. La Matta?”
4) “Vero che all'appuntamento con il funzionario di banca doveva essere presente anche l'avv. La Matta?”
5) “Vero che l'avv. La Matta non riusciva a presenziare a causa di impegni lavorativi che non le consentivano di essere presente all'orario convenuto con la Banca?”
6) “Vero che l'amministratore consegnava al funzionario di Banca il contratto di appalto, il progetto dei lavori da realizzare, il verbale assembleare del Condominio di delibera dei lavori, l'elenco dei nominativi dei condomini, nonché tutta la documentazione occorrente per l'istruttoria della pratica?”
7) “Vero che il funzionario della Banca comunicava al sig. HI e agli altri presenti che la pratica avrebbe avuto seguito solo dietro presentazione dell'asseverazione dei SAL
Il Presidente Est. Maria Gabriella Mariconda
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attestante l'avvenuta esecuzione di almeno il 30% delle opere, come previsto a livello normativo dall' art. 121, comma 1 bis D.L. 34/2020?”
8) “Vero che la circostanza di cui al capitolo 7 veniva immediatamente comunicata dal sig. HI e dal Geom. LE all'avv. La Matta?”
9) “Dica il teste se UB ha mai sollecitato all'amministratore del Condominio Primavera l'adempimento della pratica di cessione del credito?”
10) “Vero che l'amministratore HI, più volte, nel corso del 2022 e 2023, ha sollecitato telefonicamente UB “invitandola” ad iniziare i lavori concordati?”
11) “Vero che ai primi di agosto del 2023 in via Drizza n. 53, Solaro nessuna impalcatura e ponteggio risultava montata ad opera di UB?”
12) “Vero che in data 05 agosto 2023 l'arch. ON RA rinunciava all'incarico di D.L. nel cantiere di via Drizza, stante il mancato avvio dei lavori, come da doc. 14 fascicolo opponente che si rammostra al teste?” Sui capitoli di prova da 1 a 11 si indicano come testi: RC NT, c/o Studio NT Piscioli, via Gian Pietro Clerici n. 52, 21040 Gerenzano (VA) Massimo LE, residente in [...], Cogliate (MB) Sui capitoli di prova da 1 a 12 si indicano come testi: Arch. ON RA, via Lazzaretto n. 28, Milano Con vittoria di spese e compensi professionali di causa Per parte convenuta Piaccia all'ill.mo Tribunale adito così giudicare: in via principale: a. confermare il decreto ingiuntivo n. 275/2024, R.G. 69/2024, emesso dal Tribunale di Monza;
b. rigettare le avversarie domande;
in subordine e in via riconvenzionale: c. accertare la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Condominio Primavera, e pertanto condannarlo, ai sensi dell'art. 10.7 del Contratto di appalto, a versare a U.B.E. un importo non inferiore al corrispettivo originariamente convenuto pari ad € 1.512.779,43 (1.239.983,14 oltre IVA). Con vittoria delle spese di lite. La causa all'udienza del 6 marzo 2025 è stata trattenuta in decisione dal GI in funzione di Giudice Unico. In fatto e in diritto Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo". Inoltre, in virtù dell'art. 132 cod.proc.civ. la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione, espressione che legittima il Giudice a concentrarsi solo sui punti nodali della controversia cogliendone il nocciolo essenziale senza
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necessità di esaminare le ulteriori questioni e in particolare senza necessità di rispettare quello che astrattamente sarebbe l'esatto ordine di trattazione. Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile, per economia processuale ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad:
“esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356]. In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542; Cass. 9 febbraio 2021 nr. 3126). Il fatto può così sintetizzarsi: il condominio Primavera in data 1° agosto 2022 concludeva con la Union Building Entreprise S.r.l. (da ora UB) un contratto di appalto per la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato al miglioramento energetico del fabbricato sito in via Drizza n. 53, Solaro ove appunto è situato il Condominio ricorrente (doc. 2). Con la stipula del contratto l'opponente si era obbligato a versare il pattuito corrispettivo secondo le seguenti modalità: per una parte dei lavori il Condominio avrebbe ceduto il credito d'imposta maturato grazie alla fruizione del bonus fiscale previsto dal D.L. n. 34/2020 (110%) a primario istituto bancario e con la liquidità ricevuta dalla
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Banca avrebbe pagato l'appaltatore; per un'altra parte di opere sarebbe ricorso allo sconto in fattura del 50% pagando direttamente i servizi tecnici professionali, le asseverazioni e conformità fiscale, nonché le lavorazioni extra capitolato non rientranti in quelle per le quali era possibile il bonus fiscale. Pertanto, per le opere coperte dal bonus 110% era stato convenuto un importo di € 968.663,72, per le lavorazioni con sconto in fattura 50% la cifra di € 53.203,69 e, infine, per i servizi tecnici professionali, le asseverazioni e conformità fiscali l'importo di € 218.115,73. Il contratto prevedeva altresì che l'inizio delle opere sarebbe avvenuto il 7 settembre 2022 e che il termine finale dei lavori, da intendersi come essenziale pena la perdita dei bonus fiscali, sarebbe stata la data del 31 dicembre 2023. Il condominio aveva corrisposto alla UB l'importo richiesto di € 42.051,84 tramite bonifico (doc. 3 parte opponente) di cui €29.500,00 a saldo parziale della fattura 8 del 16 settembre 2022 e quale somma pattuita per l'inizio dei lavori ed € 12.551,84 a saldo totale della fattura 12/001 del 31ottobre 2022 per anticipazioni oneri finanziari ecobonus, spese forfettarie e così via. Nonostante ciò il condominio evidenziava che la società appaltatrice non aveva predisposto quanto necessario per l'inizio delle opere che, infatti, non era mai avvenuto tanto che il committente con missiva del proprio amministratore in data 12.7.2023 aveva dapprima richiesto la restituzione delle somme versate per le opere non coperte dal bonus e non ricevendo risposta aveva con diffida del 26.7.2023 intimato l'inizio dei lavori entro un mese dal ricevimento della stessa pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1454 cod.civ. Pertanto, l'opponente da un lato ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del corrispettivo di opere mai eseguite e dall'altro accertarsi l'avvenuta risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore con la condanna dello stesso alla restituzione delle somme percepite per un'attività mai svolta. Costituendosi Union Building Enterprise S.r.l. ha chiesto il rigetto dell'opposizione e della riconvenzionale evidenziando che la legittimità della pretesa azionata derivava non dall'esecuzione delle opere (mai iniziate) ma dalla circostanza che il mancato adempimento al contratto era dipeso da colpa della committente e dal suo inadempimento contrattuale consistente nel mancato svolgimento/perfezionamento delle pratiche bancarie funzionali alla cessione del credito d'imposta/sconto in fattura, attraverso le quali il condominio si sarebbe potuto procurare la liquidità per pagare l'appaltatore mano a mano che i lavori venivano eseguiti. Pertanto, il diritto a ricevere l'intero importo pattuito come corrispettivo sorgerebbe dall'applicazione della clausola contrattuale nr. 10.7 contemplante una sorta di penale in virtù della quale il committente si sarebbe obbligato a pagare il corrispettivo pattuito laddove “il contributo o sconto in fattura non dovesse perfezionarsi e/o comunque non dovesse andare a buon fine” per qualsiasi ragione imputabile al committente. Orbene ricostruiti così brevemente i fatti, non occorre spendere molte parole per evidenziare la fondatezza dell'opposizione e della riconvenzionale avanzata dal Condominio e di contro l'assoluta incongruenza delle pretese svolte dalla appaltatrice che in sostanza vorrebbe vedersi riconosciuto il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito senza avere nemmeno iniziato l'esecuzione delle opere di efficientamento energetico oggetto del contratto inter partes.
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Il presupposto per l'operatività della clausola contenuta nel punto 10 del contratto, come sopra riassunta, e pur volendo prescindere dalla sua nullità laddove fosse interpretata nel senso indicato dall'opposta come una sorta di clausola penale, è infatti la positiva dimostrazione che il mancato svolgimento/perfezionamento delle pratiche bancarie funzionali alla cessione del credito d'imposta/sconto in fattura, attraverso le quali il condominio si sarebbe potuto procurare la liquidità per pagare l'appaltatore mano a mano che i lavori venivano eseguiti era dipeso da una colpa imputabile al committente che non aveva svolto l'attività prodromica necessaria a tal fine. L'appaltatrice dimentica, però, in primo luogo, che lo stesso contratto alla clausola nr. 5 stabiliva e prevedeva che l'obbligo del condominio sorgesse solo a seguito della predisposizione da parte dell'appaltatore della documentazione necessaria per attivare la pratica relativa: nel primo comma lettera k della clausola 5 si legge infatti, che il committente si obbligava a “compilare e fornire con tempestività la documentazione richiesta per gli adempimenti concernenti la pratica relativa alla Cessione dei crediti d'imposta e/o al contributo sconto in fattura attraverso la modulistica fornita dall'appaltatore”, documentazione che UB non ha nemmeno dimostrato di aver fornito al Condominio Primavera che del resto non ha mai ricevuto alcun sollecito in tal senso da parte dell'appaltatore. Inoltre, la clausola 10 in questione non contempla affatto una penale nel senso indicato dall'impresa appaltatrice, vale a dire che l'obbligo di corrispondere l'intero corrispettivo sarebbe sorto anche in mancanza di esecuzione dei lavori laddove lo sconto in fattura ovvero la cessione del credito non fosse stata ottenuta per causa imputabile al committente;
quella disposizione contrattuale non può avere, viceversa, altro senso se non il seguente, vale a dire che il committente -laddove non fosse riuscito a portare avanti la pratica per ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito alla banca per causa a lui stesso imputabile- avrebbe dovuto ugualmente versare l'importo pattuito per le opere se in concreto eseguite dall'appaltatore e a fronte delle stesse. L'unica clausola penale presente nel contratto è quella contenuta nella clausola nr. 12.9 che contempla espressamente a carico del committente l'obbligo di versare una penale di € 10,00 per ogni giorno di ritardo negli adempimenti previsti a suo carico dal presente contratto e non a caso la rubrica di questa clausola è “termini di esecuzione e penali” mentre nessun accenno a tale istituto è contenuto nel già richiamato art. 10. Orbene a fronte dell'omessa integrale esecuzione delle opere (confermata dalla stessa appaltatrice che nella citazione testualmente affermaU.B.E. non ha mai dichiarato nel ricorso monitorio di avere eseguito le opere descritte nell'appalto, ben specificando di avere invocato la clausola penale dell'art. 10 del Contratto, che prevedeva una liquidazione forfettaria del danno) l'aver richiesto e preteso di ottenere il pagamento dell'intero corrispettivo pattuito per i lavori che non sono stati eseguiti integra una condotta assolutamente contraria al principio di buona fede contrattuale tanto più che la pretesa è stata monitoriamente azionata senza che vi fosse mai stata in precedenza una missiva rivolta al condominio per
“sollecitarlo” a fare quanto necessario per ottenere lo sconto in fattura e/o la cessione del credito bancario, mancanza che è dovuta esclusivamente alla consapevolezza che
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prodromica alla cessione del credito era l'inizio dei lavori e il loro avanzamento con sottoscrizione del relativo SAL. Infatti, la società appaltatrice dimentica il disposto legislativo (ed in particolare l'art. 121 bis del DL 34 del 2020) il quale prevede che la possibilità del ricorso alle forme di pagamento particolari quali sconto in fattura o cessione di credito presupponeva l'emissione dei SAL attestanti l'esecuzione delle opere, Sal che nel caso di specie non sono mai stati emessi poiché nessuna opera è stata mai neppure iniziata. Infine, a prescindere dalle su esposte argomentazioni, nessun importo potrebbe riconoscersi in favore di UB a titolo di penale se pure si interpretasse la clausola contrattuale nr. 10.7 come contemplante una penale poiché la stessa dovrebbe ritenersi affetta da nullità ai sensi dell'art. 33 cod. al consumo secondo cui “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di imporre al consumatore in caso inadempimento
o ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo” eccessività che non potrebbe non riconoscersi alla luce della circostanza che UB si vedrebbe attribuire un importo pari al medesimo corrispettivo che le sarebbe spettato nel caso in cui il contratto fosse stato da lei adempiuto, senza che analoga possibilità di prevista in favore della controparte. E sulla natura di consumatore del condominio è sufficiente richiamare tra le tante la pronuncia della SC 23.5.2024 nr. 14410 secondo cui al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale. Alla infondatezza della pretesa azionata in via monitoria, fa riscontro la fondatezza della riconvenzionale avanzata dal condominio il quale con la missiva in data 26 luglio 2023 ha intimato a UB di iniziare l'esecuzione delle opere entro trenta giorni dal ricevimento della missiva, intimazione che è rimasta inadempiuta non essendosi l'appaltatrice attivata se non per trasmettere a sua volta una lettera datata 4.8.2023 dal contenuto chiaramente ritorsivo a conferma della sua incapacità a far fronte agli impegni assunti. Il Tribunale pertanto, revoca il decreto ingiuntivo nr. n. 275/2024, r.g. 69/2024 e, in accoglimento della riconvenzionale, dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto concluso dalle parti per grave inadempimento della società appaltatrice condannando la stessa a restituire l'importo di € 42.051,84 versato quale acconto per l'esecuzione di opere mai effettuate, importo sul quale decorrono gli interessi legali dalla notifica della citazione al saldo effettivo. A norma dell'art. 91 cod.proc.civ. parte resistente, totalmente soccombente, è condannata a rifondere al Condominio Primavera le spese processuali nella misura liquidata in dispositivo, senza nulla riconoscere per la fase istruttoria che non è stata espletata. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cod.proc.civ..
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 275/24 proposta dal Condominio Primavera con citazione ritualmente notificata a Union Building Enterprise S.r.l. nonché sulla riconvenzionale, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo nr. 275/24;
2. In accoglimento della riconvenzionale accertata la risoluzione di diritto del contratto di appalto concluso dalle parti in data 16.7.2022 condanna UB a corrispondere all'opponente la somma di € 42.051,84 oltre interessi legali dalla notifica della citazione al saldo effettivo;
3. Condanna altresì la parte opposta a rifondere al condominio le spese di lite, che si liquidano in € 20.357,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario;
4. Dichiara la pronuncia provvisoriamente esecutiva. Così deciso in Monza, 6 marzo 2025 Il Presidente Dott. Maria Gabriella Mariconda
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