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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/12/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 250/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 250/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GENOVALI CARLA Parte_1 C.F._1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. NANNIZZI SILVIA CP_1 P.IVA_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07.03.2023 la parte ricorrente adiva il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro affinché: “accertato, previa ammissione di CTU medico-legale, che il ricorrente è affetto da linfoma non
IN follicolare, malattia contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta, dichiari che egli è permanentemente inabile al lavoro per postumi conseguenti a detta malattia professionale nella misura del 40% od in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e per l'effetto condanni l' , in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondergli il relativo indennizzo sotto forma di rendita o in capitale, nella misura di legge, ai sensi del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo. Con vittoria di competenze e spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Chiedeva inoltre ammissione prova per testi.
Rappresentava di aver lavorato: dal 1984 al 1996 in conceria essendo addetto per metà giornata alla produzione e l'altra metà al magazzino;
dal 1997 al 2011 presso due tacchifici nei quali era addetto alla produzione dei tacchi in cuoio per scarpe.
Rilevava che in entrambi i luoghi di lavoro vi era la presenza di aspiratori, ma non venivano utilizzate le mascherine.
1 Lamentava quindi di aver contratto a causa dell'attività lavorativa svolta malattia professionale nella forma di linfoma non IN follicolare, per la quale presentava all' domanda di riconoscimento in data CP_1
15/02/2017 la quale veniva respinta il 08/06/2017 per assenza del nesso causale.
Contro tale domanda veniva presentato ricorso in data 07/09/2017 rimasto senza riscontro, così come lo stesso avveniva per il precontenzioso presentato in data 27/01/2021.
Giungeva, pertanto, al ricorso oggetto del presente giudizio.
In sede di udienza del 23/04/2024 l'avvocato di parte ricorrente faceva presente che per un mero refuso in sede di ricorso l'anno di inizio dell'attività lavorativa in conceria era stato erroneamente indicato nel 1984 anziché nel 1988 come può rilevarsi anche dall'estratto contributivo.
L' si costituiva tempestivamente contestando in fatto e in diritto le domande ex adverso proposte, e CP_1 confutando che l'attività svolta dal ricorrente abbia comportato esposizione al rischio di contrarre le malattie denunciate.
Rilevando l'assenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e le suddette patologie, contestava altresì l'entità dei postumi.
Si rimetteva quindi alla relazione della dottoressa della quale sottolineava in particolare: “la Per_1 mancanza di nesso eziologico tenuto conto che agli atti risultano le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati presso il
(doc. 4) il DVR (doc. 3) e la cartella sanitaria e di rischio (doc 10). Dal Dvr il rischio chimico Controparte_2 risulta irrilevante…. I fattori di rischio di questa malattia sono noti solo in parte. Tra quelli non modificabili ci sono l'età e il sesso. IL LNH è infatti più comune tra gli adulti e gli uomini sono in genere più a rischio delle donne”.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
Con note a trattazione scritta del 15/10/2025 l' riportandosi integralmente alla memoria di CP_1 costituzione insisteva nel rigetto del ricorso.
Parte ricorrente con note a trattazione scritta del 09/12/2025 sottolineava la necessità di tener conto di quanto affermato dal CTU in particolare che “… è da dire che l'attività lavorativa del paziente ha prevalentemente comportato mansioni di magazziniere sia in conceria che in tacchificio anche se dalle dichiarazioni dello stesso e dalle testimonianze raccolte dal Magistrato emerge che veniva utilizzato anche per la produzione senza trascurare il fatto che non vi era chiara separazione tra magazzino e zona di produzione e non venivano utilizzati durante la produzione dispositivi individuali di protezione”.
Precisava altresì che “in verità, i testimoni hanno dichiarato che il ricorrente lavorava per metà tempo in produzione e per
l'altra metà in magazzino e non “prevalentemente” in magazzino. Si sollecita, inoltre il Giudice a considerare l'elevata
2 esposizione a sostanze chimiche patita dal ricorrente”. Come provato dalle testimonianze la parte ricorrente era stata esposta a solventi “notoriamente pericolosi per la malattia professionale in questione”, chiedeva quindi il rinnovo della CTU.
Veniva espletata istruttoria orale e i testi confermavano sostanzialmente le mansioni svolte dal ricorrente.
Si ammetteva quindi consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento della malattia e del nesso causale tra la stessa e la professione svolta dal ricorrente.
Disposta la trattazione cartolare previo deposito di note scritte la causa è stata decisa con sentenza.
***
Il ricorso è infondato.
Il CTU, dottor ha affermato la mancata sussistenza di un rapporto causale e concausale tra la CP_3 malattia professionale nella forma di linfoma non IN follicolare e l'attività di lavoro svolta.
Nello specifico, il CTU, dopo aver spiegato in cosa consiste la patologia in oggetto ed aver indicato i principali fattori di rischio nonché dopo aver elencato le esposizioni riconosciute dall' per il linfoma CP_1 non-IN rientranti sia nella Lista I sia nella lista II, sottolineava che il rapporto di tale patologia con l'attività lavorativa è stato ampiamente studio.
Concludeva quindi che: “Detto questo premesso che né le concerie né i calzaturifici sono lavorazioni per le quali la
presuppone un significativo aumento di rischio è da dire che la attività lavorativa del paziente ha prevalentemente Parte_2 comportato mansioni di magazziniere sia in conceria che in tacchificio anche se dalle dichiarazioni dello stesso e dalle testimonianze raccolte dal Magistrato emerge che veniva utilizzato anche per la produzione senza trascurare il fatto che non vi era chiara separazione tra magazzino e zona di produzione e non venivano utilizzati durante la produzione dispositivi individuali di protezione. Non risulta comunque significativa esposizione agli agenti sopra rammentati. Mi pare che nel complesso si possa condividere il giudio di malattia comune. (…….) Trattasi di soggetto che ha presentato allo CP_1
domanda di riconoscimento della etiologia professionale di un Linfoma non IN (LNH). E' da tempo noto CP_1 come alcune attività lavorative possano aumentare il rischio di sviluppare tale malattia anche se gli studi sono sempre in evoluzione. Le evidenze concentrano l'attenzione sui lavoratori dell'agricoltura e della gomma. Il rapporto tra attività professionale e sviluppo della malattia è riconosciuto dallo L'attività svolta dal ricorrente non pare però aver CP_1 comportato un significativo rischio. Si concorda quindi col giudizio negativo formulato dallo :” CP_1
Le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio vengono condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo sostenute da una motivazione esauriente e priva di vizi logici. 3 Ad esse infatti il CTU è pervenuto a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta ed appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per
l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003,
12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Giova osservare che non sono pervenute osservazioni da parte dei CTP.
La domanda del ricorrente deve quindi essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , liquidate in euro CP_1
2.697,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario 15% come per legge
- Pone in via definitiva a carico del ricorrente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Lucca, 11 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
4 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 250/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GENOVALI CARLA Parte_1 C.F._1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. NANNIZZI SILVIA CP_1 P.IVA_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07.03.2023 la parte ricorrente adiva il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro affinché: “accertato, previa ammissione di CTU medico-legale, che il ricorrente è affetto da linfoma non
IN follicolare, malattia contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta, dichiari che egli è permanentemente inabile al lavoro per postumi conseguenti a detta malattia professionale nella misura del 40% od in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e per l'effetto condanni l' , in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondergli il relativo indennizzo sotto forma di rendita o in capitale, nella misura di legge, ai sensi del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo. Con vittoria di competenze e spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Chiedeva inoltre ammissione prova per testi.
Rappresentava di aver lavorato: dal 1984 al 1996 in conceria essendo addetto per metà giornata alla produzione e l'altra metà al magazzino;
dal 1997 al 2011 presso due tacchifici nei quali era addetto alla produzione dei tacchi in cuoio per scarpe.
Rilevava che in entrambi i luoghi di lavoro vi era la presenza di aspiratori, ma non venivano utilizzate le mascherine.
1 Lamentava quindi di aver contratto a causa dell'attività lavorativa svolta malattia professionale nella forma di linfoma non IN follicolare, per la quale presentava all' domanda di riconoscimento in data CP_1
15/02/2017 la quale veniva respinta il 08/06/2017 per assenza del nesso causale.
Contro tale domanda veniva presentato ricorso in data 07/09/2017 rimasto senza riscontro, così come lo stesso avveniva per il precontenzioso presentato in data 27/01/2021.
Giungeva, pertanto, al ricorso oggetto del presente giudizio.
In sede di udienza del 23/04/2024 l'avvocato di parte ricorrente faceva presente che per un mero refuso in sede di ricorso l'anno di inizio dell'attività lavorativa in conceria era stato erroneamente indicato nel 1984 anziché nel 1988 come può rilevarsi anche dall'estratto contributivo.
L' si costituiva tempestivamente contestando in fatto e in diritto le domande ex adverso proposte, e CP_1 confutando che l'attività svolta dal ricorrente abbia comportato esposizione al rischio di contrarre le malattie denunciate.
Rilevando l'assenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e le suddette patologie, contestava altresì l'entità dei postumi.
Si rimetteva quindi alla relazione della dottoressa della quale sottolineava in particolare: “la Per_1 mancanza di nesso eziologico tenuto conto che agli atti risultano le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati presso il
(doc. 4) il DVR (doc. 3) e la cartella sanitaria e di rischio (doc 10). Dal Dvr il rischio chimico Controparte_2 risulta irrilevante…. I fattori di rischio di questa malattia sono noti solo in parte. Tra quelli non modificabili ci sono l'età e il sesso. IL LNH è infatti più comune tra gli adulti e gli uomini sono in genere più a rischio delle donne”.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
Con note a trattazione scritta del 15/10/2025 l' riportandosi integralmente alla memoria di CP_1 costituzione insisteva nel rigetto del ricorso.
Parte ricorrente con note a trattazione scritta del 09/12/2025 sottolineava la necessità di tener conto di quanto affermato dal CTU in particolare che “… è da dire che l'attività lavorativa del paziente ha prevalentemente comportato mansioni di magazziniere sia in conceria che in tacchificio anche se dalle dichiarazioni dello stesso e dalle testimonianze raccolte dal Magistrato emerge che veniva utilizzato anche per la produzione senza trascurare il fatto che non vi era chiara separazione tra magazzino e zona di produzione e non venivano utilizzati durante la produzione dispositivi individuali di protezione”.
Precisava altresì che “in verità, i testimoni hanno dichiarato che il ricorrente lavorava per metà tempo in produzione e per
l'altra metà in magazzino e non “prevalentemente” in magazzino. Si sollecita, inoltre il Giudice a considerare l'elevata
2 esposizione a sostanze chimiche patita dal ricorrente”. Come provato dalle testimonianze la parte ricorrente era stata esposta a solventi “notoriamente pericolosi per la malattia professionale in questione”, chiedeva quindi il rinnovo della CTU.
Veniva espletata istruttoria orale e i testi confermavano sostanzialmente le mansioni svolte dal ricorrente.
Si ammetteva quindi consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento della malattia e del nesso causale tra la stessa e la professione svolta dal ricorrente.
Disposta la trattazione cartolare previo deposito di note scritte la causa è stata decisa con sentenza.
***
Il ricorso è infondato.
Il CTU, dottor ha affermato la mancata sussistenza di un rapporto causale e concausale tra la CP_3 malattia professionale nella forma di linfoma non IN follicolare e l'attività di lavoro svolta.
Nello specifico, il CTU, dopo aver spiegato in cosa consiste la patologia in oggetto ed aver indicato i principali fattori di rischio nonché dopo aver elencato le esposizioni riconosciute dall' per il linfoma CP_1 non-IN rientranti sia nella Lista I sia nella lista II, sottolineava che il rapporto di tale patologia con l'attività lavorativa è stato ampiamente studio.
Concludeva quindi che: “Detto questo premesso che né le concerie né i calzaturifici sono lavorazioni per le quali la
presuppone un significativo aumento di rischio è da dire che la attività lavorativa del paziente ha prevalentemente Parte_2 comportato mansioni di magazziniere sia in conceria che in tacchificio anche se dalle dichiarazioni dello stesso e dalle testimonianze raccolte dal Magistrato emerge che veniva utilizzato anche per la produzione senza trascurare il fatto che non vi era chiara separazione tra magazzino e zona di produzione e non venivano utilizzati durante la produzione dispositivi individuali di protezione. Non risulta comunque significativa esposizione agli agenti sopra rammentati. Mi pare che nel complesso si possa condividere il giudio di malattia comune. (…….) Trattasi di soggetto che ha presentato allo CP_1
domanda di riconoscimento della etiologia professionale di un Linfoma non IN (LNH). E' da tempo noto CP_1 come alcune attività lavorative possano aumentare il rischio di sviluppare tale malattia anche se gli studi sono sempre in evoluzione. Le evidenze concentrano l'attenzione sui lavoratori dell'agricoltura e della gomma. Il rapporto tra attività professionale e sviluppo della malattia è riconosciuto dallo L'attività svolta dal ricorrente non pare però aver CP_1 comportato un significativo rischio. Si concorda quindi col giudizio negativo formulato dallo :” CP_1
Le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio vengono condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo sostenute da una motivazione esauriente e priva di vizi logici. 3 Ad esse infatti il CTU è pervenuto a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta ed appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per
l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003,
12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Giova osservare che non sono pervenute osservazioni da parte dei CTP.
La domanda del ricorrente deve quindi essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , liquidate in euro CP_1
2.697,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario 15% come per legge
- Pone in via definitiva a carico del ricorrente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Lucca, 11 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
4 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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