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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 12/12/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 681/2025
RE BBLICA ITALIA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Anna Ferretti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. 681/2025, introdotta con atto di ricorso da Parte_1 sedente in Roma (RM), Via Curtatone n. 3, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa Parte_2 (successiva denominazione di CP_1
[...] , sedente in Ravenna (RA), Viale Sergio Cavina n. 19, in persona del rappresentante dell'impresa e Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Paolo Strocchi, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Filippo Berardi presso il cui indirizzo
è elettivamente domiciliatoPEC Email_1
PARTE RICORRENTE
Contro
Controparte_2 (C.F. C.F. 1
Controparte_3 (C.F. C.F. 2
Controparte_4 (C.F. C.F. 3
Controparte_5 (C.F. Codice Fiscale_4
PARTI RESISTENTI CONTUMACI Conclusioni
Per il ricorrente:
"Voglia l'On.le Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in narrativa, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, dichiarare l'inefficacia relativa ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti della ricorrente Parte_1
di Finale Ligure in data 26/05/2023, rep. n.
[...] dell'atto a rogito Notaio Persona_1
6178 e racc. n. 5231, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Savona il 31/05/2023 ai nn. 4643/5722, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Savona, ove necessario, ogni conseguente variazione nelle relative trascrizioni. Con vittoria delle spese legali tutte, CPA e IVA".
IN FATTO E IN DIRITTO La società Parte_1 ha adito questo Tribunale per sentir dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto a rogito Notaio Persona_1 datato ha donato a Controparte_4 26.05.2023, con il quale Controparte_2 e [...]
CP_5 la nuda proprietà dell'immobile sito in Savona alla via Alessandria n. 4.
La società ricorrente ha esposto che: Controparte_2 aveva assunto la garanzia
Controparte_3 in forza delsino alla somma di € 104.059,00 del debito assunto da mutuo fondiario da questi concluso in data 26.06.2007; a seguito del mancato rimborso del mutuo, la ricorrente otteneva da questo Tribunale l'ingiunzione affinché la CP_2 provvedesse al pagamento di € 104.059, oltre interessi e spese della procedura monitoria;
nelle more dell'opposizione a decreto ingiuntivo la CP_2 effettuava, con l'atto notarile di cui sopra, la donazione della nuda proprietà dell'unico immobile di cui ella era titolare, riservando a sé stessa e, dopo si sé, al proprio figlio Controparte_3 l'usufrutto
,
vitalizio dell'immobile. Parte_1 precisando di essereSulla base di tali premesse di fatto la società Pt_1 cessionaria del credito originariamente vantato dalla mutuante Banca Carige S.p.a., ha chiesto la revocatoria della donazione, ai sensi dell'art. 2901 c.c., in quanto lesiva delle proprie ragioni. I convenuti, seppure ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci all'udienza del 18.07.2025.
All'udienza del 21.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
Il ricorso è fondato, e merita di essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
L'art. 2901 c.c. consente al creditore di ottenere "che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni", a condizione che "il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore".
Muovendo dalla funzione dell'istituto, ispirato dall'esigenza di conservare intatta la garanzia patrimoniale (Cass. civile sez. III, 16/11/2020, n. 25862, parte motiva: “[...]
l'azione revocatoria, inserita nella sistematica del codice tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, non produce effetti recuperatori o restitutori del bene dismesso al patrimonio del debitore;
scopo dell'azione, infatti, è quello di pervenire alla dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto revocato, con conseguente assoggettamento del bene al diritto del revocante (e solo di questi) di procedere ad esecuzione forzata sul medesimo (così la sentenza 13 agosto 2015, n. 16793). L'azione revocatoria, infatti, è uno strumento che la legge pone a disposizione del creditore affinché venga mantenuta integra la garanzia patrimoniale del debitore il quale, com'è noto, "risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri" (art. 2740 c.c., comma 1)", la giurisprudenza ha individuato le condizioni dell'azione revocatoria "nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori" (Cass. civile sez. III, 25/05/2017, n. 13172: nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha precisato che "l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi "ex ante", e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito").
Ai fini dell'art. 2901 c.c. non è richiesta "la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito" (Cass. civile sez. VI, 25/09/2019, n. 23907, parte motiva); in altre parole, è sufficiente “una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel dichiarare l'inefficacia della donazione posta in essere dal debitore convenuto in revocatoria, aveva ritenuto irrilevanti, al fine di escludere
""eventus damni", l'offerta, da parte dello stesso debitore, di pagamenti rateali in favore della creditrice, e la concessione, da parte della beneficiaria dell'atto dispositivo, di ipoteca sui beni oggetto di controversia)" (Cass. civile sez. III, 19/07/2018, n. 19207). Di conseguenza, integra pregiudizio alle ragioni del creditore (cd. eventus damni), rilevante ai fini della revocatoria, la circostanza "che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva"
(Cass. civile sez. III, 01/06/2000, n. 7262).
Nell'ipotesi di atto dispositivo successivo all'insorgere del credito, inoltre, “è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore
("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") nè la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore" (Cass. civile sez. III, 01/06/2000, n. 7262). Con specifico riferimento alla donazione, “ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con cui era stato correttamente ritenuto integrato il suddetto elemento soggettivo in un caso di donazione avente per oggetto la quota dell'unico immobile residuo ancora nel patrimonio del disponente, stipulata a favore del figlio dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna del debitore, che ne aveva accertato l'obbligo di pagamento di rilevanti somme a favore del creditore)" (Cass. civile sez. III, 22/08/2007, n. 17867).
In caso di revocatoria intrapresa dal creditore nei confronti del fideiussore, la Suprema
Corte ha chiarito che "l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito. Pertanto, prestata la fideiussione a garanzia di un credito preesistente, l'atto di donazione successivamente compiuto dal fideiussore è soggetto all'azione revocatoria in presenza soltanto del requisito soggettivo della scientia damni, cioè della consapevolezza, da parte del medesimo, di arrecare pregiudizio al creditore, e - trattandosi di atto non oneroso - senza che risulti neppure la consapevolezza del terzo;
d'altra parte, la verifica dell'eventus damni deve essere compiuta con riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale e alla solvibilità del fideiussore e non a quella del debitore garantito" (Cass. civile sez. II,
19/10/2006, n. 22465); conseguentemente, “l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione"
(Cass. civile sez. III, 03/05/2025, n. 11626).
Applicando tali principi alla fattispecie di causa si impone l'accoglimento della domanda proposta da Parte_1
Parte opponente ha prodotto la sentenza n. 416/2024 del Tribunale di Savona, di rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 247/2023 (doc. 7 ricorrente). In sede di opposizione l'attrice, Controparte_2
,chiedeva la revoca dell'ingiunzione relativa all'importo di € 104.059,00, da lei dovuto in virtù della citata garanzia fideiussoria prestata in favore di Controparte_3 La CP_2 tuttavia, "Successivamente alla emissione del decreto ex art. 171bis. c.p.c. [...] non depositava alcuna memoria di trattazione, senza coltivare le eccezioni e difese genericamente sollevate nell'atto introduttivo. All'udienza del
15.12.2023 l'opponente si limitava a chiedere un rinvio per bonario componimento senza insistere nelle proprie domande ed eccezioni [...]. La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 26.04.2024 per la remissione della causa in decisione, previa concessione dei termini a ritroso per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, oltre alle ulteriori memorie difensive conclusive come previsto dall'art. 189 c.p.c. nella sua vigente formulazione. Detti incombenti venivano adempiuti dalla sola convenuta, la quale insisteva nell'accoglimento delle proprie conclusioni e nel rigetto dell'altrui opposizione, mentre l'opponente, oltre a non rassegnare le proprie conclusioni, non compariva in udienza"
(Sentenza 416/2024 del Tribunale di Savona, pag. 2). Considerato il passaggio in giudicato della pronuncia per decorso dei termini di proposizione dell'appello devono ritenersi pacifici, in quanto incontestati nel procedimento celebratosi tra le medesime parti dell'odierno giudizio: la sussistenza del debito in capo al Controparte_3 quale dettagliato nel mutuo concluso il 26.06.2007 (doc. 2 attore); la fideiussione prestata in data 12.06.2007 in favore di quest'ultimo da Controparte_2 (doc. 3 attore); l'acquisto, da parte di [...] Parte_1 del credito originariamente vantato da parte di Banca Carige S.p.A. (società incorporante in forza della cessione in blocco di cuiControparte_6 '
alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda n. 148 del 16 dicembre 2017 (ricorso per decreto ingiuntivo, doc. 5 ricorrente, pag. 2).
La sussistenza dell'eventus damni trova conforto nella compressione della garanzia patrimoniale derivante dalla donazione di causa: in conseguenza dell'atto di liberalità, infatti, il creditore perdeva la possibilità di aggredire un bene immobile nella titolarità del garante e che secondo le allegazioni di parte attrice - rappresenta l'unico bene immobile di proprietà del fideiussore (Ricorso, pag. 4).
Quanto alla scientia damni, la tempistica della donazione consente di affermare non soltanto la consapevolezza del garante di arrecare potenziale pregiudizio alle ragioni del creditore, ma un vero e proprio intento fraudolento, da parte del fideiussore, determinato a sottrarre il proprio immobile alla garanzia patrimoniale. La donazione risale infatti al
26.05.2023, ed è dunque successiva alla notifica, avvenuta il 21.03.2023, del decreto ingiuntivo n. 247/2023 Tribunale di Savona, emesso in danno della CP_2 il 03.03.2023 e pubblicato il 06.03.2023. Trattandosi di atto a titolo gratuito non è necessario svolgere alcuna indagine, sotto il profilo soggettivo, con riferimento ai terzi donatari.
Sussistendo, dunque, tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., deve essere dichiarato inefficace nei confronti di Parte_1 l'atto a rogito Notaio Persona_1 di
Finale Ligure datato 26.05.2023, rep. n. 6178 e racc. n. 5231, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Savona il 31/05/2023 ai nn. 4643/5722. Si ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Savona di curare le trascrizioni conseguenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti convenute.
Esse sono liquidate in base ai parametri indicati dal D.M. 55/2014, aggiornato dal DM
147/2022, valori medi per lo scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00, ridotti del
50% alla luce dell'unica questione di diritto controversa e detratta la fase istruttoria non celebratasi, in € 4.217,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nella contumacia di Controparte_2 disattesa
[...] Controparte_3
, Controparte_4 e Controparte_5 و
ogni diversa e contraria istanza, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1. Valutata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., dichiara l'inefficacia, nei confronti di Parte_1 dell'atto a rogito Notaio Persona_1 di
Finale Ligure datato 26.05.2023, rep. n. 6178 e racc. n. 5231, trascritto presso la
Conservatoria dei RR. II. di Savona il 31/05/2023 ai nn. 4643/5722;
2. Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Savona di curare le trascrizioni conseguenti;
3. Condanna in solido Controparte_2 Controparte_3
, Controparte_4
[...] e al pagamento in favore della ricorrente delle spese di Controparte_5
lite, che liquida in € 786,00 per esborsi e € 4.217,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 12.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna Ferretti
RE BBLICA ITALIA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Anna Ferretti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. 681/2025, introdotta con atto di ricorso da Parte_1 sedente in Roma (RM), Via Curtatone n. 3, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa Parte_2 (successiva denominazione di CP_1
[...] , sedente in Ravenna (RA), Viale Sergio Cavina n. 19, in persona del rappresentante dell'impresa e Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Paolo Strocchi, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Filippo Berardi presso il cui indirizzo
è elettivamente domiciliatoPEC Email_1
PARTE RICORRENTE
Contro
Controparte_2 (C.F. C.F. 1
Controparte_3 (C.F. C.F. 2
Controparte_4 (C.F. C.F. 3
Controparte_5 (C.F. Codice Fiscale_4
PARTI RESISTENTI CONTUMACI Conclusioni
Per il ricorrente:
"Voglia l'On.le Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in narrativa, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, dichiarare l'inefficacia relativa ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti della ricorrente Parte_1
di Finale Ligure in data 26/05/2023, rep. n.
[...] dell'atto a rogito Notaio Persona_1
6178 e racc. n. 5231, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Savona il 31/05/2023 ai nn. 4643/5722, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Savona, ove necessario, ogni conseguente variazione nelle relative trascrizioni. Con vittoria delle spese legali tutte, CPA e IVA".
IN FATTO E IN DIRITTO La società Parte_1 ha adito questo Tribunale per sentir dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto a rogito Notaio Persona_1 datato ha donato a Controparte_4 26.05.2023, con il quale Controparte_2 e [...]
CP_5 la nuda proprietà dell'immobile sito in Savona alla via Alessandria n. 4.
La società ricorrente ha esposto che: Controparte_2 aveva assunto la garanzia
Controparte_3 in forza delsino alla somma di € 104.059,00 del debito assunto da mutuo fondiario da questi concluso in data 26.06.2007; a seguito del mancato rimborso del mutuo, la ricorrente otteneva da questo Tribunale l'ingiunzione affinché la CP_2 provvedesse al pagamento di € 104.059, oltre interessi e spese della procedura monitoria;
nelle more dell'opposizione a decreto ingiuntivo la CP_2 effettuava, con l'atto notarile di cui sopra, la donazione della nuda proprietà dell'unico immobile di cui ella era titolare, riservando a sé stessa e, dopo si sé, al proprio figlio Controparte_3 l'usufrutto
,
vitalizio dell'immobile. Parte_1 precisando di essereSulla base di tali premesse di fatto la società Pt_1 cessionaria del credito originariamente vantato dalla mutuante Banca Carige S.p.a., ha chiesto la revocatoria della donazione, ai sensi dell'art. 2901 c.c., in quanto lesiva delle proprie ragioni. I convenuti, seppure ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci all'udienza del 18.07.2025.
All'udienza del 21.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
Il ricorso è fondato, e merita di essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
L'art. 2901 c.c. consente al creditore di ottenere "che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni", a condizione che "il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore".
Muovendo dalla funzione dell'istituto, ispirato dall'esigenza di conservare intatta la garanzia patrimoniale (Cass. civile sez. III, 16/11/2020, n. 25862, parte motiva: “[...]
l'azione revocatoria, inserita nella sistematica del codice tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, non produce effetti recuperatori o restitutori del bene dismesso al patrimonio del debitore;
scopo dell'azione, infatti, è quello di pervenire alla dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto revocato, con conseguente assoggettamento del bene al diritto del revocante (e solo di questi) di procedere ad esecuzione forzata sul medesimo (così la sentenza 13 agosto 2015, n. 16793). L'azione revocatoria, infatti, è uno strumento che la legge pone a disposizione del creditore affinché venga mantenuta integra la garanzia patrimoniale del debitore il quale, com'è noto, "risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri" (art. 2740 c.c., comma 1)", la giurisprudenza ha individuato le condizioni dell'azione revocatoria "nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori" (Cass. civile sez. III, 25/05/2017, n. 13172: nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha precisato che "l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi "ex ante", e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito").
Ai fini dell'art. 2901 c.c. non è richiesta "la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito" (Cass. civile sez. VI, 25/09/2019, n. 23907, parte motiva); in altre parole, è sufficiente “una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel dichiarare l'inefficacia della donazione posta in essere dal debitore convenuto in revocatoria, aveva ritenuto irrilevanti, al fine di escludere
""eventus damni", l'offerta, da parte dello stesso debitore, di pagamenti rateali in favore della creditrice, e la concessione, da parte della beneficiaria dell'atto dispositivo, di ipoteca sui beni oggetto di controversia)" (Cass. civile sez. III, 19/07/2018, n. 19207). Di conseguenza, integra pregiudizio alle ragioni del creditore (cd. eventus damni), rilevante ai fini della revocatoria, la circostanza "che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva"
(Cass. civile sez. III, 01/06/2000, n. 7262).
Nell'ipotesi di atto dispositivo successivo all'insorgere del credito, inoltre, “è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore
("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") nè la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore" (Cass. civile sez. III, 01/06/2000, n. 7262). Con specifico riferimento alla donazione, “ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con cui era stato correttamente ritenuto integrato il suddetto elemento soggettivo in un caso di donazione avente per oggetto la quota dell'unico immobile residuo ancora nel patrimonio del disponente, stipulata a favore del figlio dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna del debitore, che ne aveva accertato l'obbligo di pagamento di rilevanti somme a favore del creditore)" (Cass. civile sez. III, 22/08/2007, n. 17867).
In caso di revocatoria intrapresa dal creditore nei confronti del fideiussore, la Suprema
Corte ha chiarito che "l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito. Pertanto, prestata la fideiussione a garanzia di un credito preesistente, l'atto di donazione successivamente compiuto dal fideiussore è soggetto all'azione revocatoria in presenza soltanto del requisito soggettivo della scientia damni, cioè della consapevolezza, da parte del medesimo, di arrecare pregiudizio al creditore, e - trattandosi di atto non oneroso - senza che risulti neppure la consapevolezza del terzo;
d'altra parte, la verifica dell'eventus damni deve essere compiuta con riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale e alla solvibilità del fideiussore e non a quella del debitore garantito" (Cass. civile sez. II,
19/10/2006, n. 22465); conseguentemente, “l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione"
(Cass. civile sez. III, 03/05/2025, n. 11626).
Applicando tali principi alla fattispecie di causa si impone l'accoglimento della domanda proposta da Parte_1
Parte opponente ha prodotto la sentenza n. 416/2024 del Tribunale di Savona, di rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 247/2023 (doc. 7 ricorrente). In sede di opposizione l'attrice, Controparte_2
,chiedeva la revoca dell'ingiunzione relativa all'importo di € 104.059,00, da lei dovuto in virtù della citata garanzia fideiussoria prestata in favore di Controparte_3 La CP_2 tuttavia, "Successivamente alla emissione del decreto ex art. 171bis. c.p.c. [...] non depositava alcuna memoria di trattazione, senza coltivare le eccezioni e difese genericamente sollevate nell'atto introduttivo. All'udienza del
15.12.2023 l'opponente si limitava a chiedere un rinvio per bonario componimento senza insistere nelle proprie domande ed eccezioni [...]. La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 26.04.2024 per la remissione della causa in decisione, previa concessione dei termini a ritroso per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, oltre alle ulteriori memorie difensive conclusive come previsto dall'art. 189 c.p.c. nella sua vigente formulazione. Detti incombenti venivano adempiuti dalla sola convenuta, la quale insisteva nell'accoglimento delle proprie conclusioni e nel rigetto dell'altrui opposizione, mentre l'opponente, oltre a non rassegnare le proprie conclusioni, non compariva in udienza"
(Sentenza 416/2024 del Tribunale di Savona, pag. 2). Considerato il passaggio in giudicato della pronuncia per decorso dei termini di proposizione dell'appello devono ritenersi pacifici, in quanto incontestati nel procedimento celebratosi tra le medesime parti dell'odierno giudizio: la sussistenza del debito in capo al Controparte_3 quale dettagliato nel mutuo concluso il 26.06.2007 (doc. 2 attore); la fideiussione prestata in data 12.06.2007 in favore di quest'ultimo da Controparte_2 (doc. 3 attore); l'acquisto, da parte di [...] Parte_1 del credito originariamente vantato da parte di Banca Carige S.p.A. (società incorporante in forza della cessione in blocco di cuiControparte_6 '
alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda n. 148 del 16 dicembre 2017 (ricorso per decreto ingiuntivo, doc. 5 ricorrente, pag. 2).
La sussistenza dell'eventus damni trova conforto nella compressione della garanzia patrimoniale derivante dalla donazione di causa: in conseguenza dell'atto di liberalità, infatti, il creditore perdeva la possibilità di aggredire un bene immobile nella titolarità del garante e che secondo le allegazioni di parte attrice - rappresenta l'unico bene immobile di proprietà del fideiussore (Ricorso, pag. 4).
Quanto alla scientia damni, la tempistica della donazione consente di affermare non soltanto la consapevolezza del garante di arrecare potenziale pregiudizio alle ragioni del creditore, ma un vero e proprio intento fraudolento, da parte del fideiussore, determinato a sottrarre il proprio immobile alla garanzia patrimoniale. La donazione risale infatti al
26.05.2023, ed è dunque successiva alla notifica, avvenuta il 21.03.2023, del decreto ingiuntivo n. 247/2023 Tribunale di Savona, emesso in danno della CP_2 il 03.03.2023 e pubblicato il 06.03.2023. Trattandosi di atto a titolo gratuito non è necessario svolgere alcuna indagine, sotto il profilo soggettivo, con riferimento ai terzi donatari.
Sussistendo, dunque, tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., deve essere dichiarato inefficace nei confronti di Parte_1 l'atto a rogito Notaio Persona_1 di
Finale Ligure datato 26.05.2023, rep. n. 6178 e racc. n. 5231, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Savona il 31/05/2023 ai nn. 4643/5722. Si ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Savona di curare le trascrizioni conseguenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti convenute.
Esse sono liquidate in base ai parametri indicati dal D.M. 55/2014, aggiornato dal DM
147/2022, valori medi per lo scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00, ridotti del
50% alla luce dell'unica questione di diritto controversa e detratta la fase istruttoria non celebratasi, in € 4.217,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nella contumacia di Controparte_2 disattesa
[...] Controparte_3
, Controparte_4 e Controparte_5 و
ogni diversa e contraria istanza, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1. Valutata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., dichiara l'inefficacia, nei confronti di Parte_1 dell'atto a rogito Notaio Persona_1 di
Finale Ligure datato 26.05.2023, rep. n. 6178 e racc. n. 5231, trascritto presso la
Conservatoria dei RR. II. di Savona il 31/05/2023 ai nn. 4643/5722;
2. Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Savona di curare le trascrizioni conseguenti;
3. Condanna in solido Controparte_2 Controparte_3
, Controparte_4
[...] e al pagamento in favore della ricorrente delle spese di Controparte_5
lite, che liquida in € 786,00 per esborsi e € 4.217,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 12.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna Ferretti