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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 24/11/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 558 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. rappresentat0 e difeso dall'Avv. SIMONAZZI Parte_1 C.F._1
AU , come da procura in atti. attore, contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. DONATO Controparte_1 C.F._2
ILARIA come da procura in atti.
( c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. TRISCARI Parte_2 C.F._3
BE CO come da procura in atti.
convenuti, avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo.
Conclusioni delle parti: parte attrice concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per sfratto per morosità il sig. premettendo di aver concesso in Parte_1
locazione il proprio immobile sito in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Preside Rosario Lizio n.5, con annesso posto auto nell'area cortiliva condominiale, ai Sig.ri e , con Controparte_1 Parte_2 contratto del 15.03.2024, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
Che a far data dal mese di Novembre 2024 i conduttori hanno interrotto il regolare pagamento dei canoni di locazione e spese condominiali e, nonostante la messa in mora, ed il parziale pagamento,
la morosità persisteva, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via preliminare, emettere ordinanza di immediato rilascio, ai sensi dell'art. 665 c.p.c., con fissazione della più prossima data di esecuzione;
- nel merito, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione in ragione della gravità e rilevanza dell'inadempimento dei conduttori, con ogni statuizione conseguente sia in termini di rilascio dell'immobile in favore dell'odierno intimante sia in ordine alle spese del giudizio;
- in ogni caso, ingiungere agli intimati signor (C.F. ) e signor Parte_3 C.F._3 Controparte_1
( ) come sopra compiutamente identificati e nel domicilio eletto, con provvedimento CodiceFiscale_4
immediatamente esecutivo, il pagamento della somma di Euro 2.000,00= per canoni scaduti per i mesi da Novembre 2024
a Marzo 2025, cui andranno aggiunti eventuali canoni scaduti nelle more del giudizio e sino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre l'importo residuo impagato di € 283,94= a fronte della fattura EnelEnergia n.5203926671 del
11/01/2025 e quindi in totale €2.283,94= oltre interessi sulle somme dovute nella misura legale.
Si costituiva il conduttore il quale contestava le domande di parte attrice asserendo di Parte_2
aver corrisposto al signor le somme relative al canone di locazione di dicembre 2024, CP_2
quelle di gennaio, febbraio, marzo aprile 2025, nonché le somme (versate anticipatamente rispetto alla scadenza) del canone di maggio 2025 e, per l'effetto chiedeva il rigetto delle domande avverse perché la morosità non sussiste.
Anche il secondo conduttore si costituiva in giudizio, eccependo l'assenza di Controparte_1
morosità, avendo saldato il debito oltre ad aver pagato in anticipo anche il mese di maggio 2025, chiedeva quindi dichiararsi l'estinzione dell'obbligazione e la cessazione della materia del contendere.
Con ordinanza del 22.05.2025 il Giudice, rilevato che al momento della notifica dell'atto di citazione, gli intimati risultavano debitori di quattro mensilità del canone, ordinava ex art. 665 cpc agli intimati il rilascio dell'immobile entro la data del 30.06.2025, disponeva il mutamento del rito ex art. 667 cpc e assegnava termine di 15 giorni per l'inizio della procedura di mediazione, rinviando per il prosieguo e nel merito.
Parte attrice depositava tempestivamente memoria integrativa con la quale insisteva nelle sue domande.
In corso di causa parte attrice dava atto del rilascio dell'immobile avvenuto, in data 17.09.2025.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la discussione, per la quale si disponeva la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
****
Le domande proposte dall'attore sono meritevole di accoglimento.
La morosità dei conduttori non è stata dagli stessi negata ed è provata documentalmente.
L'art. 5 del contratto di affitto, stipulato tra le parti, prevede la risoluzione del contratto per ritardato pagamento di due rate.
Al momento della notifica dell'atto di citazione i canoni non pagati erano ben cinque, saldati subito dopo il ricevimento dell'atto introduttivo ma ciò non impedisce la dichiarazione della risoluzione del contratto per inadempimento, risultando il pagamento comunque tardivo.
Considerato che il canone, dopo il pagamento sopra indicato non è stato più pagato a partire dal mese di Giugno a Novembre 2025, si giunge alla conclusione che la morosità appare chiaramente grave tale da determinare la risoluzione del contratto.
Le difese promosse dal conduttore, solo in fase sommaria, non possono trovare accoglimento.
La morosità, considerato il canone concordato tra le parti, ammonta ad Euro 3.000,00 cui si aggiungono le spese per le utenze non pagate, ammontanti ad Euro 304,01, come da fatture prodotte in giudizio.
Alla luce di quanto sopra si dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra Parte_1
da una parte e e dall'altra, per inadempimento dei conduttori.
[...] Parte_2 Controparte_1
Condanna i Sig.ri e , in solido, a pagare in favore del Sig. Parte_2 Controparte_1 Parte_1
la somma di €. 3.304,01, oltre interessi legali, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo.
[...] Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di parte convenuta in favore dell'attore nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 558/2025 R.G., così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice Parte_1
- dichiara la risoluzione del contratto oggetto di causa.
-condanna i Sig.ri e , in solido, a pagare in favore del Sig. Parte_2 Controparte_1 Parte_1
la somma di €. 3.304,01, oltre interessi legali, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo.
- condanna i convenuti e , in solido, alla rifusione delle spese processuali Parte_2 Controparte_1
sostenute nel presente giudizio dall'attore liquidate in €. 1.278,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge oltre ancora le spese vive ammontanti ad Euro 239,32 così individuate: 49,00€ per iscrizione a ruolo e 190,32€ per spese mediazione;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 24.11.2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 558 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. rappresentat0 e difeso dall'Avv. SIMONAZZI Parte_1 C.F._1
AU , come da procura in atti. attore, contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. DONATO Controparte_1 C.F._2
ILARIA come da procura in atti.
( c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. TRISCARI Parte_2 C.F._3
BE CO come da procura in atti.
convenuti, avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo.
Conclusioni delle parti: parte attrice concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per sfratto per morosità il sig. premettendo di aver concesso in Parte_1
locazione il proprio immobile sito in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Preside Rosario Lizio n.5, con annesso posto auto nell'area cortiliva condominiale, ai Sig.ri e , con Controparte_1 Parte_2 contratto del 15.03.2024, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
Che a far data dal mese di Novembre 2024 i conduttori hanno interrotto il regolare pagamento dei canoni di locazione e spese condominiali e, nonostante la messa in mora, ed il parziale pagamento,
la morosità persisteva, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via preliminare, emettere ordinanza di immediato rilascio, ai sensi dell'art. 665 c.p.c., con fissazione della più prossima data di esecuzione;
- nel merito, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione in ragione della gravità e rilevanza dell'inadempimento dei conduttori, con ogni statuizione conseguente sia in termini di rilascio dell'immobile in favore dell'odierno intimante sia in ordine alle spese del giudizio;
- in ogni caso, ingiungere agli intimati signor (C.F. ) e signor Parte_3 C.F._3 Controparte_1
( ) come sopra compiutamente identificati e nel domicilio eletto, con provvedimento CodiceFiscale_4
immediatamente esecutivo, il pagamento della somma di Euro 2.000,00= per canoni scaduti per i mesi da Novembre 2024
a Marzo 2025, cui andranno aggiunti eventuali canoni scaduti nelle more del giudizio e sino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre l'importo residuo impagato di € 283,94= a fronte della fattura EnelEnergia n.5203926671 del
11/01/2025 e quindi in totale €2.283,94= oltre interessi sulle somme dovute nella misura legale.
Si costituiva il conduttore il quale contestava le domande di parte attrice asserendo di Parte_2
aver corrisposto al signor le somme relative al canone di locazione di dicembre 2024, CP_2
quelle di gennaio, febbraio, marzo aprile 2025, nonché le somme (versate anticipatamente rispetto alla scadenza) del canone di maggio 2025 e, per l'effetto chiedeva il rigetto delle domande avverse perché la morosità non sussiste.
Anche il secondo conduttore si costituiva in giudizio, eccependo l'assenza di Controparte_1
morosità, avendo saldato il debito oltre ad aver pagato in anticipo anche il mese di maggio 2025, chiedeva quindi dichiararsi l'estinzione dell'obbligazione e la cessazione della materia del contendere.
Con ordinanza del 22.05.2025 il Giudice, rilevato che al momento della notifica dell'atto di citazione, gli intimati risultavano debitori di quattro mensilità del canone, ordinava ex art. 665 cpc agli intimati il rilascio dell'immobile entro la data del 30.06.2025, disponeva il mutamento del rito ex art. 667 cpc e assegnava termine di 15 giorni per l'inizio della procedura di mediazione, rinviando per il prosieguo e nel merito.
Parte attrice depositava tempestivamente memoria integrativa con la quale insisteva nelle sue domande.
In corso di causa parte attrice dava atto del rilascio dell'immobile avvenuto, in data 17.09.2025.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la discussione, per la quale si disponeva la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
****
Le domande proposte dall'attore sono meritevole di accoglimento.
La morosità dei conduttori non è stata dagli stessi negata ed è provata documentalmente.
L'art. 5 del contratto di affitto, stipulato tra le parti, prevede la risoluzione del contratto per ritardato pagamento di due rate.
Al momento della notifica dell'atto di citazione i canoni non pagati erano ben cinque, saldati subito dopo il ricevimento dell'atto introduttivo ma ciò non impedisce la dichiarazione della risoluzione del contratto per inadempimento, risultando il pagamento comunque tardivo.
Considerato che il canone, dopo il pagamento sopra indicato non è stato più pagato a partire dal mese di Giugno a Novembre 2025, si giunge alla conclusione che la morosità appare chiaramente grave tale da determinare la risoluzione del contratto.
Le difese promosse dal conduttore, solo in fase sommaria, non possono trovare accoglimento.
La morosità, considerato il canone concordato tra le parti, ammonta ad Euro 3.000,00 cui si aggiungono le spese per le utenze non pagate, ammontanti ad Euro 304,01, come da fatture prodotte in giudizio.
Alla luce di quanto sopra si dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra Parte_1
da una parte e e dall'altra, per inadempimento dei conduttori.
[...] Parte_2 Controparte_1
Condanna i Sig.ri e , in solido, a pagare in favore del Sig. Parte_2 Controparte_1 Parte_1
la somma di €. 3.304,01, oltre interessi legali, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo.
[...] Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di parte convenuta in favore dell'attore nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 558/2025 R.G., così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice Parte_1
- dichiara la risoluzione del contratto oggetto di causa.
-condanna i Sig.ri e , in solido, a pagare in favore del Sig. Parte_2 Controparte_1 Parte_1
la somma di €. 3.304,01, oltre interessi legali, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo.
- condanna i convenuti e , in solido, alla rifusione delle spese processuali Parte_2 Controparte_1
sostenute nel presente giudizio dall'attore liquidate in €. 1.278,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge oltre ancora le spese vive ammontanti ad Euro 239,32 così individuate: 49,00€ per iscrizione a ruolo e 190,32€ per spese mediazione;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 24.11.2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola