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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2024, n. 10508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10508 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3294/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria UR Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3294/2023 promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...]
Residente VIA CIVITALI, n. 2 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. VALENTINA NANULA ricorrente nei confronti di
CodiceFiscale_2
Nato in EGITTTO il 01/02/1994
Residente VIA SABATINO LOPEZ, n. 8 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._3 con l'avv. MAURO SCANCARELLO resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA pagina 1 di 14 Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni del ricorrente precisate all'udienza del 19 settembre 2024
Nel merito
-rinunciare al presente procedimento e confermare i provvedimenti di cui all'ordinanza presidenziale.
Conclusioni della resistente precisate all'udienza del 19 settembre 2024
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i fatti ed i titoli di causa e (i) ferma la riserva di appello avverso la sentenza parziale 8232/23 del Tribunale di Milano, (ii) preso atto della sentenza sub A che ha accolto e disciplinato il divorzio attivato dalla in Egitto con R.G. 4559/22, (iii) previa ogni Pt_1
altra declaratoria meglio vista e salvo dichiarare la sopravvenuta perdita di potestas judicandi, per quanto ancora di ragione così giudicare in via di gradato subordine:
1) respingere il ricorso, revocando i provvedimenti a carico del convenuto;
2) disporre il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività della sentenza egiziana di divorzio versata sub A e correlati provvedimenti economici, già annotata nei registri di Stato Civile del Comune di Milano;
in subordine,
i) disporre il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività dei provvedimenti egiziani versati sub 3,
4, 5 e 6, per il diritto di abitazione della casa coniugale di in Egitto da parte della CP_1
ricorrente e per il contributo al mantenimento della medesima e dei figli;
ii) regolare le domande personali e patrimoniali secondo la legge egiziana, eventualmente da acquisirsi presso gli Istituti competenti (Ambasciata d'Egitto in Italia, Università e Facoltà di giurisprudenza, altri Enti meglio visti);
iii) in caso di dichiarazione di separazione personale, addebitarla alla moglie e rigettare comunque la richiesta di un contributo al suo mantenimento;
iv) disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento dei medesimi presso la madre nell'abitazione in (in Egitto) o, in subordine, altra soluzione ritenuta di CP_1
giustizia;
pagina 2 di 14 v) regolare il diritto di visita dei figli da parte del padre, con loro permanenza presso il genitore per un periodo non inferiore a due mesi l'anno, da frazionarsi in congrui periodi da convenire con la madre in ragione delle ferie di cui il padre potrà godere, se i primi abiteranno in Egitto;
in subordine, abitassero nel milanese, tenendoli con sé a week-end alternati con la madre, dal sabato mattina alla domenica sera, una settimana durante le vacanze invernali e due settimane durante le vacanze estive, nelle festività religiose sempre in alternanza con la madre;
in ulteriore subordine e salvo gravame, altra soluzione di giustizia;
vi) riconoscere alla ricorrente, quale genitore collocatario, un contributo mensile al mantenimento dei figli minori pari all'importo già determinato nei provvedimenti egiziani qui versati sub 4 e 6 o, in subordine, disporre contributi mensili compatibili con la situazione occupazionale del convenuto e con la preservazione dell'occorrente anche per il sostentamento proprio e della seconda famiglia, fermo il
50% delle spese straordinarie individuate dal Protocollo del Tribunale di Milano;
vii) disporre che l'assegno unico italiano per i figli venga percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, rigettando ogni diversa istanza;
3) spese secondo giustizia.
In via istruttoria e senza alcuna inversione dell'onus, nonchè opponendosi alle indagini esplorative invocate dalla ricorrente su rapporti e sostanze dell'ex-marito, il convenuto chiede
• ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale della ricorrente sui fatti articolati nei seguenti capitoli, da leggersi con il prefisso ed espunta ogni eventuale locuzione valutativa:
a) “Rientrati in Egitto e vista la proposta di matrimonio (p.to 3 ric.), la SI.ra ed il SI. Pt_1 Pt_2
si sono sposati secondo il rito islamico il 02.09.2018 a OU SO (Egitto), unione iscritta il giorno seguente nel registro degli atti dello stesso Comune al n. 860811/4 e trascritta poi nei registri del Comune di Milano”;
b) “In ragione della proposta coniugale, il (futuro) marito ha dovuto assicurare alla (futura) moglie la disponibilità di un'abitazione per la costituenda famiglia, cosa fatta dall'odierno convenuto locando
(dal proprio padre, divenuto suocero della ricorrente) un appartamento situato nel villaggio di
[...]
vicino alla moschea di Al-Gabalaye, nel Comune di YA MH, capitale del CP_1
governatorato di Sarquyya. La locazione è per sette anni dal 02.05.2018 e per 9.450 sterline egiziane mese (€ 300 circa, vds. prod. 1bis)”;
pagina 3 di 14 c) “Tale immobile è proprio quello che la moglie ha chiesto al Giudice egiziano, ed ottenuto, di vedersi confermata come a spese del marito e che ovviamente ha pieno diritto di occupare e vivere senza oneri, per sé e per i figli, trattandosi comunque di bene del suocero, occorrendo tenuto per le mancanze del figlio. La ricorrente, perciò, non è mai stata in condizione di ”; d) “Subito dopo il matrimonio è stata concepita la primogenita, nata il [...] in [...], e quivi la coppia ha convissuto con la famiglia d'origine del (genitori e fratelli), in Milano, Via Lopez Sabatino 8 (p.to 4 ric.), in casa di 25 mq Pt_2 scarsi assegnata dall' al suocero nel 1991 (v. prod. 1ter)”; Controparte_2
e) “La vita matrimoniale si è sempre svolta in armonia, il marito non ha mai avuto atteggiamenti aggressivi e prevaricatori nei confronti della moglie, che è sempre stata trattata con il massimo rispetto secondo la legge coranica del vincolo”;
f) “In Egitto, del resto, il diritto di famiglia affonda le proprie radici nel diritto sacro dell'Islam, i cui precetti sono stati riformulati nei testi di legge tempo per tempo vigenti, dando massimo valore alla loro osservanza anche al fine di poter essere giudicato, un domani, fedele osservante di tale Credo monoteista”;
g) “La narrazione attorea del p.to 6, per cui il marito si mostrava , giungendo , è d'altronde priva del benchè minimo supporto probatorio ed è contraddetta sia dal ripetuto che la moglie avrebbe concesso al marito, sia dal fatto che dall'unione siano nati in quattro anni ben tre figli: Controparte_3
il 30.06.2019, il 15.10.2021, e la piccola
[...] Controparte_4
il 21.11.2022”; Persona_1
h) “Del resto i coniugi si sono recati in vacanza in Egitto con i figli nel febbraio 2022 e, a riprova della tra gli stessi (p.to 12 ric.), hanno deciso di concepire la terza figlia, nata nel successivo Per_1 mese di novembre”;
i) “Senonchè, proprio l'arrivo dell'ultima bambina rendeva necessario per il nucleo famigliare la ricerca di un alloggio più ampio anche in Italia, essendo quello con i genitori e fratelli del convenuto ovviamente non più idoneo”;
j) “Il SI. pertanto sarebbe rientrato in Italia da solo, per avviare a Milano la richiesta di Pt_2 assegnazione di un alloggio dell'edilizia popolare, mentre la moglie, d'accordo ed in stato interessante, sarebbe rimasta in Egitto con i figli”;
k) “Ottenuto l'alloggio di edilizia popolare a Milano, come a suo tempo fece il padre e com'è prassi non solo tra chi immigra dall'Egitto, il convenuto sarebbe tornato a prendere moglie e figli per stabilirsi nel nuovo alloggio assicurando loro un'adeguata condizione”;
pagina 4 di 14 l) “E' così che, finito il periodo di ferie, il convenuto è rientrato in Italia portando con sé anche i documenti dei propri famigliari, indicatigli come necessari per l'avvio della richiesta di assegnazione dell'alloggio di edilizia popolare”;
m) “Il convenuto, dunque, non ha mai abbandonato la famiglia, men che meno disinteressandosene, né ha sottratto i documenti d'espatrio di moglie e figli”;
n) “Diversamente da quanto lamentato dalla ricorrente ai Giudizi egiziani – ed oggi a codesto CP_5
– il convenuto ha sempre badato a moglie e figli e tutt'oggi provvede, secondo gli usi locali
[...]
tramite il legale in patria, al pagamento della locazione in Egitto ed al versamento di quanto, nelle more, la moglie ha chiesto ed ottenuto in patria che il marito le versasse per sé e figli”;
o) “In fondo, pur rientrata in Italia dopo essersi assicurata i provvedimenti giudiziali egiziani, la
SI.ra ho sporto semplice denuncia per dei documenti e nessuna menzione ha fatto, pur nella Pt_1 sicurezza della caserma CC e dell'assenza di contraddittorio con il marito, a soprusi o vessazioni di sorta”;
p) “E' peraltro vero che il 20.08.2022 il SI. ha contratto un secondo matrimonio, con la SI.ra Pt_2
, ma tale scelta era nota alla prima moglie, essendole stata addirittura Persona_2 partecipata dall'IM celebrante, senza che costei abbia espresso alcuna contrarietà”;
q) “La seconda moglie, peraltro, non ha mai lasciato l'Egitto, come comprova l'attestato egiziano della Direzione Passaporti, Immigrazione e Cittadinanza del 10.01.2023 (prod. 2). Né quindi è venuta in Italia, essendole altresì impedito con detta qualità (“moglie di”), per irriconoscibilità del secondo coniugio”;
r) “Il convenuto, invece, ha sempre inteso riportare in Italia la prima moglie ed i figli, non appena ricevuta l'assegnazione dell'alloggio di edilizia popolare per cui era rientrato con i documenti a marzo”;
s) “Insomma, il SI. non ha mai inteso abbandonare la ricorrente né i figli, avendo anzi Pt_2
ripetutamente chiesto, senza successo, di vedere e conoscere la piccola e lamentandosi del fatto Per_1
che la madre avesse lasciato in Egitto anche il secondogenito, anziché riportarlo in Italia con le sorelle”;
t) “Ogni iniziativa della SI.ra , in Egitto ed in Italia, si rivela quindi un mero dispetto per il Pt_1
fatto che il marito, sia pur in modo noto e legittimo la legge islamica a loro comune, avesse contratto un secondo matrimonio”;
pagina 5 di 14 u) “L'odierna ricorrente ha infatti avviato le iniziative giudiziarie in patria appena due settimane dopo la celebrazione delle seconde nozze del marito e, condotte in porto queste (si ricorda, senza chiedere il divorzio, che avrebbe potuto ottenere per fatto del marito – se dimostrato – conservando abitazione e mezzi per sé e figli), è rientrata in Italia ed ha avviato il presente procedimento”;
v) “Ma detto che la legge dei coniugi, odierni contraddittori, non prevede l'istituto della separazione, nemmeno le misure patrimoniali saranno delibabili dal Giudice italiano, sia perché già ottenute in patria sia perché non si menziona alcuna variazione dei fatti presupposto delle misure stesse (e consistenti, secondo l'istante, nel fatto che il marito si fosse allontanato dalla >casa coniugale> lasciandola senza sostentamento per sé e per i figli)”;
w) “Orbene, giova precisare che la SI.ra si è rivolta in primis alla Procura Generale – Pt_1
Procura del Nord e del Sud di Zagazig per gli affari di famiglia (procedimento n. 1083/2022), chiedendo ed ottenendolo il 10.10.2022 conferma del diritto di abitazione dell'appartamento di
[...]
(prod. 3)”; CP_1
x) “Ha poi promosso tre ulteriori procedimenti presso la Procura di YA Al Gamh per gli affari di famiglia, lamentando che il marito non avesse più provveduto al mantenimento proprio e dei figli, così ottenendo in data 26.11.2022:
- una sentenza che ha disposto l'affidamento della figlia UR alla madre con obbligo per il padre di contribuire al mantenimento attraverso la somma mensile di 450 sterline egiziane al mese
(procedimento 4272/2022, v. prod. 4);
- una sentenza che ha disposto l'obbligo per il marito di contribuire al mantenimento della moglie attraverso la corresponsione della somma mensile di 700 sterline egiziane (procedimento 4273/2022, vds. prod. 5);
CP_
- una sentenza che ha disposto l'affidamento del figlio alla madre, anche in questo caso con obbligo per il padre di contribuire al mantenimento mensile del figlio in sterline egiziane
(procedimento 4274/2022, vds. prod. 6)”;
y) “Come detto, non appena ottenuti detti provvedimenti, tutti divenuti definitivi e passati in giudicato, la ricorrente è tornata in Italia, ha sporto denuncia ai CC per furto dei documenti e, subito a seguire, ha promosso l'iniziativa giudiziaria che oggi occupa, senza indicazione dei precedenti procedimenti nazionali”;
z) “In data 08.10.2023 la ricorrente con le figlie UR e è rientrata in Egitto con volo aereo da Per_1
Orio al Serio”; pagina 6 di 14 aa) “Da allora non è più rientrata in Italia andando a vivere presso i propri genitori, nella casa di famiglia in Sharkia (regione), (comune), (indirizzo), dove è stata Persona_3 Persona_4
vista anche dai genitori del convenuto SI. e SI.ra il 13.10 (vds. prod. Controparte_3 Per_5
15)”;
bb) “Il SI. ha provveduto al pagamento di tutti gli assegni provvisoriamente liquidati dal Pt_2
Tribunale di Milano sino quando non ha appreso che la moglie aveva lasciato Milano per l'Egitto con le figlie (vds. prod. 16), presentando la denuncia alla Questura di Milano anche perché ha (vds. prod.
17)”;
cc) “Il SI. ha pure versato alla ricorrente, nonostante le sopravvenute e graviori disposizioni Pt_2
del Tribunale di Milano, gli importi fissati nelle precedenti e definitive decisioni di mantenimento egiziane (vds. prod. 18)”;
dd) “La ricorrente ha peraltro anche proposto domanda di divorzio nei confronti del SI. nanti Pt_2
il Tribunale per gli affari della famiglia di , che ha preso quale numero di Persona_6 procedimento il 4559 (vds. prod. 14)”;
ee) “All'interno di tale procedimento il SI. è stato convocato all'udienza (vds. prod. 14bis) e Pt_2 previamente sentito dall'IM delegato dal Tribunale per l'istruttoria, SI. Controparte_6
, tramite whatsapp dall'utenza egiziana 002-010-25541823 a quella italiana del convenuto
[...]
0039- 334-3926430 per confronto sulle richieste divorzili della moglie”;
ff) “All'esito del confronto e nell'ambito dell'istruttoria delegatagli, l' ha richiamato la moglie Pt_3
SI.ra facendole presente che il marito non aveva violato alcuna norma coranica applicabile Pt_1 al loro matrimonio”;
gg) “Ciononostante la moglie ha insistito per la pronuncia del divorzio verso il marito, ottenendo parere favorevole (vds. prod. 14)”;
hh) “Il divorzio sarà introitato a sentenza con recepimento delle indicazioni dell'IM nelle udienze di gennaio 2024 (vds. prod. 14bis)”;
ii) “Né la ricorrente né le figlie UR e sono mai più rientrate in Italia, si sono più fatte Per_1 contattare, hanno più consentito alcuna loro frequentazione al convenuto, SI. . Pt_2
pagina 7 di 14 Testi anche in controprova: Persona_7 Persona_8
tutti in Milano;
nonché l'IM SI. , Persona_9 Controparte_6
presso il Tribunale per gli affari della famiglia di YA MH (Egitto), i genitori del convenuto
SI. e SI.ra , al loro domicilio in Comune di Controparte_3 Per_5 CP_1 Per_6
ed altri da indicarsi entro prefiggendo termine, per il quale si insta espressamente;
[...]
• ordinarsi alla ricorrente l'esibizione del passaporto proprio e delle figlie UR e per il Per_1 periodo di causa, e quantomeno per i movimenti per/da l'Egitto successivi al 27.09.2023, e/o acquisirsi informazioni in proposito dalle Autorità Pubbliche italiane competenti e/o da quelle egiziane, come la
Direzione Passaporti, Immigrazione e Cittadinanza del Ministero dell'Interno;
• disporsi sopralluogo, diretto e/o tramite delegati (Cancelliere, Ufficiale Giudiziario, appartenenti della Polizia locale, ecc.), presso la residenza dichiarata dalla ricorrente in Milano, Via Civitali 2, indicata per il collocamento delle minori, al fine di verificarne l'effettività, con conseguenti comunicazioni agli organi dell'Anagrafe ed all'INPS per gli assegni erogati alla SI.ra ; Pt_1
• acquisirsi la sentenza di divorzio passata in giudicato (prod. A) e resa dal Giudice egiziano nel procedimento R.G. 4559/22 attivato dalla (prod. 14), nonché ogni altro documento e/o Pt_1
informazione utile ai fini del decidere;
• acquisirsi presso gli Istituti competenti (Ambasciata d'Egitto in Italia, Università e Facoltà di giurisprudenza, altri Enti meglio visti) la legge egiziana applicabile al rapporto, personale e patrimoniale, con coniuge e figli”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 8 di 14 Con ricorso iscritto a ruolo il 25/1/23 e regolarmente notificato al resistente, la ricorrente
[...]
premesso di essersi sposata con in Parte_1 Controparte_7
OU SO (Egitto) in data 2.09.18 (atto n. 860811/4), ha chiesto al Tribunale di Milano di pronunciare la separazione personale dal marito con addebito a quest'ultimo, di affidare in via esclusiva a sé i figli minori (nata il [...]), Controparte_3 [...]
(nato il [...]) e (nata il [...]) con Controparte_4 Persona_1 collocamento presso di sé nell'abitazione dei nonni materni sita in Milano, in Via Civitali n. 2, di regolamentare la frequentazione paterna come da ricorso, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori mediante il versamento della somma mensile di Euro 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno unico integralmente a suo favore, di porre a carico del marito l'obbligo di corrisponderle a titolo di assegno di mantenimento la somma mensile di Euro
200,00.
Con memoria difensiva depositata il 21.04.23, il resistente ha evidenziato come la ricorrente avesse già ottenuto in Egitto – paese di origine dei coniugi – i provvedimenti richiesti con il presente ricorso e, pertanto, ne ha domandato il rigetto, con richiesta di riconoscimento e dichiarazione di esecutività dei provvedimenti egiziani indicati in memoria difensiva (“sub 3,4,5,6 per il diritto di abitazione nella casa coniugale della ricorrente in Egitto e per il contributo al mantenimento della medesima e dei figli”), nonché l'applicazione della legge egiziana con riferimento alla regolamentazione delle domande personali e patrimoniali.
In via subordinata, applicata la legge italiana, il resistente ha chiesto la pronuncia sullo status con addebito della separazione alla moglie e rigetto della richiesta di mantenimento dalla stessa formulata, nonché l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento, presso l'abitazione materna sita in
Egitto, in Mit Soheil– o, in via subordinata, l'individuazione di una differente soluzione abitativa– la regolamentazione del diritto di visita paterno, l'individuazione in capo al resistente dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento di una somma pari a quella già individuata dal Tribunale Egiziano (nei provvedimenti sub 5 e 6 depositati in atti) o, in subordine, la quantificazione di un contributo mensile ritenuto di giustizia, fermo il 50% delle spese straordinarie ed, infine, la suddivisione al 50% tra i genitori dell'assegno unico universale previsto in favore dei minori.
All'udienza presidenziale del 2.05.23 il Presidente f.f. ha verificato la regolarità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza al resistente e ha provveduto a sentire le parti.
pagina 9 di 14 I coniugi hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo in punto affidamento esclusivo alla madre dei figli minori, con loro collocamento presso l'abitazione sita in Milano, in Via Civitali n. 2; regolamentazione della frequentazione paterna con prelievo dei minori da parte del resistente e riaccompagnamento degli stessi a casa della ricorrente tutti i giorni dalle 16.30 alle 18.00 ed, infine, quantificazione del contributo paterno al mantenimento delle figlie Controparte_3
CP_ e – vivendo il minore in Egitto con il nonno paterno
[...] Persona_1
quantificato nella somma mensile complessiva di Euro 300,00, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche che non richiedono il preventivo accordo.
Il Presidente f.f., preso atto dell'accordo provvisorio raggiunto dalle parti e considerato che, in quel periodo, il minore viveva stabilmente in Egitto, ha così Controparte_4
provveduto:
“ 1)Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Dispone l'affidamento esclusivo dei figli e Controparte_3 [...]
con collocamento presso la madre nella casa di via Civitali n. 2 Persona_1
Milano;
3) Regolamentazione della frequentazione paterna: tutti i giorni, dalle ore 16.30 dalle ore 18.00 con prelievo e riaccompagnamento a casa della madre,
4) Sull'accordo delle parti pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli minori e con il Controparte_3 Persona_1
versamento della somma mensile di euro 300,00 (Euro 150,00 per figlio), entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2023, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida della Corte d'Appello di Milano del
14/11/17 che si richiamano. Assegno Unico per i figli a favore della madre”.
Il Presidente f.f. ha nominato sé stesso Giudice Istruttore e ha fissato udienza di comparizione e trattazione in data 27.09.23, assegnando a parte ricorrente termine per depositare memoria integrativa e a parte resistente termine per costituirsi in giudizio.
All'udienza del 27.09.23 il difensore di parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status nonché l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.; l'avvocato del resistente si è associato alla richiesta di concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
Il Giudice Istruttore ha quindi trattenuto la causa in decisione sullo status, rimettendola al Collegio.
pagina 10 di 14 La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023.
Con sentenza non definitiva n. 8232/2023 emessa in data 18.10.2023 e pubblicata in data 23.10.2023 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni pendenti tra le parti con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. e con riserva al Giudice
Istruttore della decisione sulle istanze istruttorie.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice Istruttore, ha provveduto con ordinanza del 16.01.2024, che si riporta:
“viste le memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. depositate dai difensori delle parti;
ritenuto che le allegazioni e deduzioni delle parti, sentite personalmente all'udienza presidenziale, ed il materiale probatorio in atti siano sufficienti ai fini della decisione sulle questioni attinenti la responsabilità genitoriale;
ritenuto necessario che le parti aggiornino la propria situazione patrimoniale e reddituale rendendo la dichiarazione ex art. 5 l. n. 898/70, applicabile in via analogica ai giudizi di separazione;
richiamato, comunque, il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. I 5.11.2007 n. 23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n. 16575; vedi da ultimo Cass. Sez. I 4.4.2019 n. 9535);
P.Q.M.
1) Ordina ad entrambe le parti di rendere, con deposito telematico da effettuarsi entro il 15 maggio
2024, la dichiarazione di cui all'art. 5 della legge 898/70, in particolare di rendere e depositare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come tale apprezzabile dall'autorità giudiziaria) con la quale entrambi indichino:
a) tutte le fonti di reddito di cui dispongano in Italia e all'estero (redditi da lavoro, redditi da partecipazione societarie e/o azionarie e obbligazionarie, pensioni, canoni di locazione ecc), elencando i ruoli professionali dettagliatamente ricoperti dal matrimonio alla data della dichiarazione;
pagina 11 di 14 b) le proprietà immobiliari di cui sono stati titolari dalla data del matrimonio e di cui dispongono attualmente in Italia e all'estero, indicandone la tipologia, ubicazione, natura ed estensione, anno di acquisto, attuale destinazione ed eventuale cessione a terzi e relativi corrispettivi (ad esempio locazione, comodato prezzo di vendita ecc);
c) i beni mobili registrati in Italia e all'estero di cui siano/siano stati proprietari dalla data del matrimonio alla data della dichiarazione;
d) i conti correnti, deposito titoli, carte di credito di cui siano e/o siano stati intestatari ovvero di cui i medesimi abbiano avuto la disponibilità allegandone gli estratti conto dal gennaio 2021 ad oggi avuto riguardo a conti correnti in Italia e all'estero;
e) le spese annue per mutui, finanziamenti con indicazione delle rate mensili dovute, dell'anno di erogazione e della durata;
2) rigetta le ulteriori istanze istruttorie in quanto superflue ai fini del decidere;
3) rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 giugno 2024 che sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. con note scritte di trattazione con le istanze e conclusioni da depositarsi entro le ore 9.00 del 10 giugno 2024”.
All'udienza del 12 giugno 2024, il Giudice Istruttore, viste le note di trattazione scritta con la precisazione delle conclusioni depositate dai difensori delle parti e la documentazione allegata da parte resistente, ha fissato udienza al 19 settembre 2024 per esame ed ulteriore trattazione.
In detta udienza, parte ricorrente, preso atto della sentenza di divorzio egiziana, ha rinunciato al presente procedimento e ha chiesto la conferma dei provvedimenti di cui all'ordinanza presidenziale.
La resistente ha insistito come da nota di trattazione scritta del 07.06.2024.
I difensori hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
Il difensore di parte ricorrente ha rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il difensore di parte resistente ha chiesto termine ridotto per il deposito della comparsa conclusionale.
Il Giudice Istruttore ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. con riduzione a venti giorni del termine per il deposito della comparsa conclusionale.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 27 novembre 2024.
Sull'improcedibilità del ricorso pagina 12 di 14 Dalla documentazione in atti, risulta che nelle more del presente giudizio, il Tribunale per gli Affari della Famiglia di ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da CP_8 Pt_1
e con sentenza del 29.11.2023.
[...] Parte_1 Controparte_3
In sede di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente ha rinunciato al presente giudizio, chiedendo la conferma dei provvedimenti emessi in fase presidenziale.
La rinuncia non è stata accettata da parte resistente che ha insistito nelle domande avanzate.
Evidenzia il Tribunale che l'intervenuta sentenza di divorzio egiziana, successiva alla data di instaurazione del presente giudizio italiano (25.01.2023) ed alla sentenza non definitiva di separazione del 18/10/23 pubblicata in data 23/10/23, determina l'improcedibilità del presente giudizio con perdita di efficacia dei provvedimenti presidenziali provvisori.
Le domande relative alla prole ed agli obblighi di mantenimento non potranno che essere azionate in sede di giudizio di modifica delle condizioni di divorzio.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste per due terzi a carico della ricorrente che, pur avendo instaurato in Egitto giudizio di divorzio, ha successivamente adito il Tribunale di Milano per ottenere la separazione dal coniuge e, solo in data 19/9/24, ha rinunciato agli atti del giudizio, senza che la rinuncia fosse accettata dal resistente che ha, invece, insistito nelle domande.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, dando atto dell'intervenuta pronuncia di separazione personale dei coniugi, così provvede:
1) Dichiara l'improcedibilità del ricorso in relazione alle domande sulla responsabilità genitoriale ed obblighi di mantenimento;
2) Condanna la ricorrente a rifondere al resistente i due terzi delle spese di lite che si liquidano complessivamente in Euro 7.616,00 per compensi (Euro 5077,00 per la quota di due terzi), oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa, con compensazione del restante terzo.
Si comunichi.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege pagina 13 di 14 Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2024
Il Giudice relatore estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria UR Amato
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria UR Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3294/2023 promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...]
Residente VIA CIVITALI, n. 2 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. VALENTINA NANULA ricorrente nei confronti di
CodiceFiscale_2
Nato in EGITTTO il 01/02/1994
Residente VIA SABATINO LOPEZ, n. 8 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._3 con l'avv. MAURO SCANCARELLO resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA pagina 1 di 14 Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni del ricorrente precisate all'udienza del 19 settembre 2024
Nel merito
-rinunciare al presente procedimento e confermare i provvedimenti di cui all'ordinanza presidenziale.
Conclusioni della resistente precisate all'udienza del 19 settembre 2024
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i fatti ed i titoli di causa e (i) ferma la riserva di appello avverso la sentenza parziale 8232/23 del Tribunale di Milano, (ii) preso atto della sentenza sub A che ha accolto e disciplinato il divorzio attivato dalla in Egitto con R.G. 4559/22, (iii) previa ogni Pt_1
altra declaratoria meglio vista e salvo dichiarare la sopravvenuta perdita di potestas judicandi, per quanto ancora di ragione così giudicare in via di gradato subordine:
1) respingere il ricorso, revocando i provvedimenti a carico del convenuto;
2) disporre il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività della sentenza egiziana di divorzio versata sub A e correlati provvedimenti economici, già annotata nei registri di Stato Civile del Comune di Milano;
in subordine,
i) disporre il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività dei provvedimenti egiziani versati sub 3,
4, 5 e 6, per il diritto di abitazione della casa coniugale di in Egitto da parte della CP_1
ricorrente e per il contributo al mantenimento della medesima e dei figli;
ii) regolare le domande personali e patrimoniali secondo la legge egiziana, eventualmente da acquisirsi presso gli Istituti competenti (Ambasciata d'Egitto in Italia, Università e Facoltà di giurisprudenza, altri Enti meglio visti);
iii) in caso di dichiarazione di separazione personale, addebitarla alla moglie e rigettare comunque la richiesta di un contributo al suo mantenimento;
iv) disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento dei medesimi presso la madre nell'abitazione in (in Egitto) o, in subordine, altra soluzione ritenuta di CP_1
giustizia;
pagina 2 di 14 v) regolare il diritto di visita dei figli da parte del padre, con loro permanenza presso il genitore per un periodo non inferiore a due mesi l'anno, da frazionarsi in congrui periodi da convenire con la madre in ragione delle ferie di cui il padre potrà godere, se i primi abiteranno in Egitto;
in subordine, abitassero nel milanese, tenendoli con sé a week-end alternati con la madre, dal sabato mattina alla domenica sera, una settimana durante le vacanze invernali e due settimane durante le vacanze estive, nelle festività religiose sempre in alternanza con la madre;
in ulteriore subordine e salvo gravame, altra soluzione di giustizia;
vi) riconoscere alla ricorrente, quale genitore collocatario, un contributo mensile al mantenimento dei figli minori pari all'importo già determinato nei provvedimenti egiziani qui versati sub 4 e 6 o, in subordine, disporre contributi mensili compatibili con la situazione occupazionale del convenuto e con la preservazione dell'occorrente anche per il sostentamento proprio e della seconda famiglia, fermo il
50% delle spese straordinarie individuate dal Protocollo del Tribunale di Milano;
vii) disporre che l'assegno unico italiano per i figli venga percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, rigettando ogni diversa istanza;
3) spese secondo giustizia.
In via istruttoria e senza alcuna inversione dell'onus, nonchè opponendosi alle indagini esplorative invocate dalla ricorrente su rapporti e sostanze dell'ex-marito, il convenuto chiede
• ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale della ricorrente sui fatti articolati nei seguenti capitoli, da leggersi con il prefisso ed espunta ogni eventuale locuzione valutativa:
a) “Rientrati in Egitto e vista la proposta di matrimonio (p.to 3 ric.), la SI.ra ed il SI. Pt_1 Pt_2
si sono sposati secondo il rito islamico il 02.09.2018 a OU SO (Egitto), unione iscritta il giorno seguente nel registro degli atti dello stesso Comune al n. 860811/4 e trascritta poi nei registri del Comune di Milano”;
b) “In ragione della proposta coniugale, il (futuro) marito ha dovuto assicurare alla (futura) moglie la disponibilità di un'abitazione per la costituenda famiglia, cosa fatta dall'odierno convenuto locando
(dal proprio padre, divenuto suocero della ricorrente) un appartamento situato nel villaggio di
[...]
vicino alla moschea di Al-Gabalaye, nel Comune di YA MH, capitale del CP_1
governatorato di Sarquyya. La locazione è per sette anni dal 02.05.2018 e per 9.450 sterline egiziane mese (€ 300 circa, vds. prod. 1bis)”;
pagina 3 di 14 c) “Tale immobile è proprio quello che la moglie ha chiesto al Giudice egiziano, ed ottenuto, di vedersi confermata come a spese del marito e che ovviamente ha pieno diritto di occupare e vivere senza oneri, per sé e per i figli, trattandosi comunque di bene del suocero, occorrendo tenuto per le mancanze del figlio. La ricorrente, perciò, non è mai stata in condizione di ”; d) “Subito dopo il matrimonio è stata concepita la primogenita, nata il [...] in [...], e quivi la coppia ha convissuto con la famiglia d'origine del (genitori e fratelli), in Milano, Via Lopez Sabatino 8 (p.to 4 ric.), in casa di 25 mq Pt_2 scarsi assegnata dall' al suocero nel 1991 (v. prod. 1ter)”; Controparte_2
e) “La vita matrimoniale si è sempre svolta in armonia, il marito non ha mai avuto atteggiamenti aggressivi e prevaricatori nei confronti della moglie, che è sempre stata trattata con il massimo rispetto secondo la legge coranica del vincolo”;
f) “In Egitto, del resto, il diritto di famiglia affonda le proprie radici nel diritto sacro dell'Islam, i cui precetti sono stati riformulati nei testi di legge tempo per tempo vigenti, dando massimo valore alla loro osservanza anche al fine di poter essere giudicato, un domani, fedele osservante di tale Credo monoteista”;
g) “La narrazione attorea del p.to 6, per cui il marito si mostrava , giungendo , è d'altronde priva del benchè minimo supporto probatorio ed è contraddetta sia dal ripetuto che la moglie avrebbe concesso al marito, sia dal fatto che dall'unione siano nati in quattro anni ben tre figli: Controparte_3
il 30.06.2019, il 15.10.2021, e la piccola
[...] Controparte_4
il 21.11.2022”; Persona_1
h) “Del resto i coniugi si sono recati in vacanza in Egitto con i figli nel febbraio 2022 e, a riprova della tra gli stessi (p.to 12 ric.), hanno deciso di concepire la terza figlia, nata nel successivo Per_1 mese di novembre”;
i) “Senonchè, proprio l'arrivo dell'ultima bambina rendeva necessario per il nucleo famigliare la ricerca di un alloggio più ampio anche in Italia, essendo quello con i genitori e fratelli del convenuto ovviamente non più idoneo”;
j) “Il SI. pertanto sarebbe rientrato in Italia da solo, per avviare a Milano la richiesta di Pt_2 assegnazione di un alloggio dell'edilizia popolare, mentre la moglie, d'accordo ed in stato interessante, sarebbe rimasta in Egitto con i figli”;
k) “Ottenuto l'alloggio di edilizia popolare a Milano, come a suo tempo fece il padre e com'è prassi non solo tra chi immigra dall'Egitto, il convenuto sarebbe tornato a prendere moglie e figli per stabilirsi nel nuovo alloggio assicurando loro un'adeguata condizione”;
pagina 4 di 14 l) “E' così che, finito il periodo di ferie, il convenuto è rientrato in Italia portando con sé anche i documenti dei propri famigliari, indicatigli come necessari per l'avvio della richiesta di assegnazione dell'alloggio di edilizia popolare”;
m) “Il convenuto, dunque, non ha mai abbandonato la famiglia, men che meno disinteressandosene, né ha sottratto i documenti d'espatrio di moglie e figli”;
n) “Diversamente da quanto lamentato dalla ricorrente ai Giudizi egiziani – ed oggi a codesto CP_5
– il convenuto ha sempre badato a moglie e figli e tutt'oggi provvede, secondo gli usi locali
[...]
tramite il legale in patria, al pagamento della locazione in Egitto ed al versamento di quanto, nelle more, la moglie ha chiesto ed ottenuto in patria che il marito le versasse per sé e figli”;
o) “In fondo, pur rientrata in Italia dopo essersi assicurata i provvedimenti giudiziali egiziani, la
SI.ra ho sporto semplice denuncia per dei documenti e nessuna menzione ha fatto, pur nella Pt_1 sicurezza della caserma CC e dell'assenza di contraddittorio con il marito, a soprusi o vessazioni di sorta”;
p) “E' peraltro vero che il 20.08.2022 il SI. ha contratto un secondo matrimonio, con la SI.ra Pt_2
, ma tale scelta era nota alla prima moglie, essendole stata addirittura Persona_2 partecipata dall'IM celebrante, senza che costei abbia espresso alcuna contrarietà”;
q) “La seconda moglie, peraltro, non ha mai lasciato l'Egitto, come comprova l'attestato egiziano della Direzione Passaporti, Immigrazione e Cittadinanza del 10.01.2023 (prod. 2). Né quindi è venuta in Italia, essendole altresì impedito con detta qualità (“moglie di”), per irriconoscibilità del secondo coniugio”;
r) “Il convenuto, invece, ha sempre inteso riportare in Italia la prima moglie ed i figli, non appena ricevuta l'assegnazione dell'alloggio di edilizia popolare per cui era rientrato con i documenti a marzo”;
s) “Insomma, il SI. non ha mai inteso abbandonare la ricorrente né i figli, avendo anzi Pt_2
ripetutamente chiesto, senza successo, di vedere e conoscere la piccola e lamentandosi del fatto Per_1
che la madre avesse lasciato in Egitto anche il secondogenito, anziché riportarlo in Italia con le sorelle”;
t) “Ogni iniziativa della SI.ra , in Egitto ed in Italia, si rivela quindi un mero dispetto per il Pt_1
fatto che il marito, sia pur in modo noto e legittimo la legge islamica a loro comune, avesse contratto un secondo matrimonio”;
pagina 5 di 14 u) “L'odierna ricorrente ha infatti avviato le iniziative giudiziarie in patria appena due settimane dopo la celebrazione delle seconde nozze del marito e, condotte in porto queste (si ricorda, senza chiedere il divorzio, che avrebbe potuto ottenere per fatto del marito – se dimostrato – conservando abitazione e mezzi per sé e figli), è rientrata in Italia ed ha avviato il presente procedimento”;
v) “Ma detto che la legge dei coniugi, odierni contraddittori, non prevede l'istituto della separazione, nemmeno le misure patrimoniali saranno delibabili dal Giudice italiano, sia perché già ottenute in patria sia perché non si menziona alcuna variazione dei fatti presupposto delle misure stesse (e consistenti, secondo l'istante, nel fatto che il marito si fosse allontanato dalla >casa coniugale> lasciandola senza sostentamento per sé e per i figli)”;
w) “Orbene, giova precisare che la SI.ra si è rivolta in primis alla Procura Generale – Pt_1
Procura del Nord e del Sud di Zagazig per gli affari di famiglia (procedimento n. 1083/2022), chiedendo ed ottenendolo il 10.10.2022 conferma del diritto di abitazione dell'appartamento di
[...]
(prod. 3)”; CP_1
x) “Ha poi promosso tre ulteriori procedimenti presso la Procura di YA Al Gamh per gli affari di famiglia, lamentando che il marito non avesse più provveduto al mantenimento proprio e dei figli, così ottenendo in data 26.11.2022:
- una sentenza che ha disposto l'affidamento della figlia UR alla madre con obbligo per il padre di contribuire al mantenimento attraverso la somma mensile di 450 sterline egiziane al mese
(procedimento 4272/2022, v. prod. 4);
- una sentenza che ha disposto l'obbligo per il marito di contribuire al mantenimento della moglie attraverso la corresponsione della somma mensile di 700 sterline egiziane (procedimento 4273/2022, vds. prod. 5);
CP_
- una sentenza che ha disposto l'affidamento del figlio alla madre, anche in questo caso con obbligo per il padre di contribuire al mantenimento mensile del figlio in sterline egiziane
(procedimento 4274/2022, vds. prod. 6)”;
y) “Come detto, non appena ottenuti detti provvedimenti, tutti divenuti definitivi e passati in giudicato, la ricorrente è tornata in Italia, ha sporto denuncia ai CC per furto dei documenti e, subito a seguire, ha promosso l'iniziativa giudiziaria che oggi occupa, senza indicazione dei precedenti procedimenti nazionali”;
z) “In data 08.10.2023 la ricorrente con le figlie UR e è rientrata in Egitto con volo aereo da Per_1
Orio al Serio”; pagina 6 di 14 aa) “Da allora non è più rientrata in Italia andando a vivere presso i propri genitori, nella casa di famiglia in Sharkia (regione), (comune), (indirizzo), dove è stata Persona_3 Persona_4
vista anche dai genitori del convenuto SI. e SI.ra il 13.10 (vds. prod. Controparte_3 Per_5
15)”;
bb) “Il SI. ha provveduto al pagamento di tutti gli assegni provvisoriamente liquidati dal Pt_2
Tribunale di Milano sino quando non ha appreso che la moglie aveva lasciato Milano per l'Egitto con le figlie (vds. prod. 16), presentando la denuncia alla Questura di Milano anche perché ha (vds. prod.
17)”;
cc) “Il SI. ha pure versato alla ricorrente, nonostante le sopravvenute e graviori disposizioni Pt_2
del Tribunale di Milano, gli importi fissati nelle precedenti e definitive decisioni di mantenimento egiziane (vds. prod. 18)”;
dd) “La ricorrente ha peraltro anche proposto domanda di divorzio nei confronti del SI. nanti Pt_2
il Tribunale per gli affari della famiglia di , che ha preso quale numero di Persona_6 procedimento il 4559 (vds. prod. 14)”;
ee) “All'interno di tale procedimento il SI. è stato convocato all'udienza (vds. prod. 14bis) e Pt_2 previamente sentito dall'IM delegato dal Tribunale per l'istruttoria, SI. Controparte_6
, tramite whatsapp dall'utenza egiziana 002-010-25541823 a quella italiana del convenuto
[...]
0039- 334-3926430 per confronto sulle richieste divorzili della moglie”;
ff) “All'esito del confronto e nell'ambito dell'istruttoria delegatagli, l' ha richiamato la moglie Pt_3
SI.ra facendole presente che il marito non aveva violato alcuna norma coranica applicabile Pt_1 al loro matrimonio”;
gg) “Ciononostante la moglie ha insistito per la pronuncia del divorzio verso il marito, ottenendo parere favorevole (vds. prod. 14)”;
hh) “Il divorzio sarà introitato a sentenza con recepimento delle indicazioni dell'IM nelle udienze di gennaio 2024 (vds. prod. 14bis)”;
ii) “Né la ricorrente né le figlie UR e sono mai più rientrate in Italia, si sono più fatte Per_1 contattare, hanno più consentito alcuna loro frequentazione al convenuto, SI. . Pt_2
pagina 7 di 14 Testi anche in controprova: Persona_7 Persona_8
tutti in Milano;
nonché l'IM SI. , Persona_9 Controparte_6
presso il Tribunale per gli affari della famiglia di YA MH (Egitto), i genitori del convenuto
SI. e SI.ra , al loro domicilio in Comune di Controparte_3 Per_5 CP_1 Per_6
ed altri da indicarsi entro prefiggendo termine, per il quale si insta espressamente;
[...]
• ordinarsi alla ricorrente l'esibizione del passaporto proprio e delle figlie UR e per il Per_1 periodo di causa, e quantomeno per i movimenti per/da l'Egitto successivi al 27.09.2023, e/o acquisirsi informazioni in proposito dalle Autorità Pubbliche italiane competenti e/o da quelle egiziane, come la
Direzione Passaporti, Immigrazione e Cittadinanza del Ministero dell'Interno;
• disporsi sopralluogo, diretto e/o tramite delegati (Cancelliere, Ufficiale Giudiziario, appartenenti della Polizia locale, ecc.), presso la residenza dichiarata dalla ricorrente in Milano, Via Civitali 2, indicata per il collocamento delle minori, al fine di verificarne l'effettività, con conseguenti comunicazioni agli organi dell'Anagrafe ed all'INPS per gli assegni erogati alla SI.ra ; Pt_1
• acquisirsi la sentenza di divorzio passata in giudicato (prod. A) e resa dal Giudice egiziano nel procedimento R.G. 4559/22 attivato dalla (prod. 14), nonché ogni altro documento e/o Pt_1
informazione utile ai fini del decidere;
• acquisirsi presso gli Istituti competenti (Ambasciata d'Egitto in Italia, Università e Facoltà di giurisprudenza, altri Enti meglio visti) la legge egiziana applicabile al rapporto, personale e patrimoniale, con coniuge e figli”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 8 di 14 Con ricorso iscritto a ruolo il 25/1/23 e regolarmente notificato al resistente, la ricorrente
[...]
premesso di essersi sposata con in Parte_1 Controparte_7
OU SO (Egitto) in data 2.09.18 (atto n. 860811/4), ha chiesto al Tribunale di Milano di pronunciare la separazione personale dal marito con addebito a quest'ultimo, di affidare in via esclusiva a sé i figli minori (nata il [...]), Controparte_3 [...]
(nato il [...]) e (nata il [...]) con Controparte_4 Persona_1 collocamento presso di sé nell'abitazione dei nonni materni sita in Milano, in Via Civitali n. 2, di regolamentare la frequentazione paterna come da ricorso, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori mediante il versamento della somma mensile di Euro 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno unico integralmente a suo favore, di porre a carico del marito l'obbligo di corrisponderle a titolo di assegno di mantenimento la somma mensile di Euro
200,00.
Con memoria difensiva depositata il 21.04.23, il resistente ha evidenziato come la ricorrente avesse già ottenuto in Egitto – paese di origine dei coniugi – i provvedimenti richiesti con il presente ricorso e, pertanto, ne ha domandato il rigetto, con richiesta di riconoscimento e dichiarazione di esecutività dei provvedimenti egiziani indicati in memoria difensiva (“sub 3,4,5,6 per il diritto di abitazione nella casa coniugale della ricorrente in Egitto e per il contributo al mantenimento della medesima e dei figli”), nonché l'applicazione della legge egiziana con riferimento alla regolamentazione delle domande personali e patrimoniali.
In via subordinata, applicata la legge italiana, il resistente ha chiesto la pronuncia sullo status con addebito della separazione alla moglie e rigetto della richiesta di mantenimento dalla stessa formulata, nonché l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento, presso l'abitazione materna sita in
Egitto, in Mit Soheil– o, in via subordinata, l'individuazione di una differente soluzione abitativa– la regolamentazione del diritto di visita paterno, l'individuazione in capo al resistente dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento di una somma pari a quella già individuata dal Tribunale Egiziano (nei provvedimenti sub 5 e 6 depositati in atti) o, in subordine, la quantificazione di un contributo mensile ritenuto di giustizia, fermo il 50% delle spese straordinarie ed, infine, la suddivisione al 50% tra i genitori dell'assegno unico universale previsto in favore dei minori.
All'udienza presidenziale del 2.05.23 il Presidente f.f. ha verificato la regolarità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza al resistente e ha provveduto a sentire le parti.
pagina 9 di 14 I coniugi hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo in punto affidamento esclusivo alla madre dei figli minori, con loro collocamento presso l'abitazione sita in Milano, in Via Civitali n. 2; regolamentazione della frequentazione paterna con prelievo dei minori da parte del resistente e riaccompagnamento degli stessi a casa della ricorrente tutti i giorni dalle 16.30 alle 18.00 ed, infine, quantificazione del contributo paterno al mantenimento delle figlie Controparte_3
CP_ e – vivendo il minore in Egitto con il nonno paterno
[...] Persona_1
quantificato nella somma mensile complessiva di Euro 300,00, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche che non richiedono il preventivo accordo.
Il Presidente f.f., preso atto dell'accordo provvisorio raggiunto dalle parti e considerato che, in quel periodo, il minore viveva stabilmente in Egitto, ha così Controparte_4
provveduto:
“ 1)Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Dispone l'affidamento esclusivo dei figli e Controparte_3 [...]
con collocamento presso la madre nella casa di via Civitali n. 2 Persona_1
Milano;
3) Regolamentazione della frequentazione paterna: tutti i giorni, dalle ore 16.30 dalle ore 18.00 con prelievo e riaccompagnamento a casa della madre,
4) Sull'accordo delle parti pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli minori e con il Controparte_3 Persona_1
versamento della somma mensile di euro 300,00 (Euro 150,00 per figlio), entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2023, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida della Corte d'Appello di Milano del
14/11/17 che si richiamano. Assegno Unico per i figli a favore della madre”.
Il Presidente f.f. ha nominato sé stesso Giudice Istruttore e ha fissato udienza di comparizione e trattazione in data 27.09.23, assegnando a parte ricorrente termine per depositare memoria integrativa e a parte resistente termine per costituirsi in giudizio.
All'udienza del 27.09.23 il difensore di parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status nonché l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.; l'avvocato del resistente si è associato alla richiesta di concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
Il Giudice Istruttore ha quindi trattenuto la causa in decisione sullo status, rimettendola al Collegio.
pagina 10 di 14 La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023.
Con sentenza non definitiva n. 8232/2023 emessa in data 18.10.2023 e pubblicata in data 23.10.2023 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni pendenti tra le parti con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. e con riserva al Giudice
Istruttore della decisione sulle istanze istruttorie.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice Istruttore, ha provveduto con ordinanza del 16.01.2024, che si riporta:
“viste le memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. depositate dai difensori delle parti;
ritenuto che le allegazioni e deduzioni delle parti, sentite personalmente all'udienza presidenziale, ed il materiale probatorio in atti siano sufficienti ai fini della decisione sulle questioni attinenti la responsabilità genitoriale;
ritenuto necessario che le parti aggiornino la propria situazione patrimoniale e reddituale rendendo la dichiarazione ex art. 5 l. n. 898/70, applicabile in via analogica ai giudizi di separazione;
richiamato, comunque, il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. I 5.11.2007 n. 23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n. 16575; vedi da ultimo Cass. Sez. I 4.4.2019 n. 9535);
P.Q.M.
1) Ordina ad entrambe le parti di rendere, con deposito telematico da effettuarsi entro il 15 maggio
2024, la dichiarazione di cui all'art. 5 della legge 898/70, in particolare di rendere e depositare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come tale apprezzabile dall'autorità giudiziaria) con la quale entrambi indichino:
a) tutte le fonti di reddito di cui dispongano in Italia e all'estero (redditi da lavoro, redditi da partecipazione societarie e/o azionarie e obbligazionarie, pensioni, canoni di locazione ecc), elencando i ruoli professionali dettagliatamente ricoperti dal matrimonio alla data della dichiarazione;
pagina 11 di 14 b) le proprietà immobiliari di cui sono stati titolari dalla data del matrimonio e di cui dispongono attualmente in Italia e all'estero, indicandone la tipologia, ubicazione, natura ed estensione, anno di acquisto, attuale destinazione ed eventuale cessione a terzi e relativi corrispettivi (ad esempio locazione, comodato prezzo di vendita ecc);
c) i beni mobili registrati in Italia e all'estero di cui siano/siano stati proprietari dalla data del matrimonio alla data della dichiarazione;
d) i conti correnti, deposito titoli, carte di credito di cui siano e/o siano stati intestatari ovvero di cui i medesimi abbiano avuto la disponibilità allegandone gli estratti conto dal gennaio 2021 ad oggi avuto riguardo a conti correnti in Italia e all'estero;
e) le spese annue per mutui, finanziamenti con indicazione delle rate mensili dovute, dell'anno di erogazione e della durata;
2) rigetta le ulteriori istanze istruttorie in quanto superflue ai fini del decidere;
3) rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 giugno 2024 che sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. con note scritte di trattazione con le istanze e conclusioni da depositarsi entro le ore 9.00 del 10 giugno 2024”.
All'udienza del 12 giugno 2024, il Giudice Istruttore, viste le note di trattazione scritta con la precisazione delle conclusioni depositate dai difensori delle parti e la documentazione allegata da parte resistente, ha fissato udienza al 19 settembre 2024 per esame ed ulteriore trattazione.
In detta udienza, parte ricorrente, preso atto della sentenza di divorzio egiziana, ha rinunciato al presente procedimento e ha chiesto la conferma dei provvedimenti di cui all'ordinanza presidenziale.
La resistente ha insistito come da nota di trattazione scritta del 07.06.2024.
I difensori hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
Il difensore di parte ricorrente ha rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il difensore di parte resistente ha chiesto termine ridotto per il deposito della comparsa conclusionale.
Il Giudice Istruttore ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. con riduzione a venti giorni del termine per il deposito della comparsa conclusionale.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 27 novembre 2024.
Sull'improcedibilità del ricorso pagina 12 di 14 Dalla documentazione in atti, risulta che nelle more del presente giudizio, il Tribunale per gli Affari della Famiglia di ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da CP_8 Pt_1
e con sentenza del 29.11.2023.
[...] Parte_1 Controparte_3
In sede di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente ha rinunciato al presente giudizio, chiedendo la conferma dei provvedimenti emessi in fase presidenziale.
La rinuncia non è stata accettata da parte resistente che ha insistito nelle domande avanzate.
Evidenzia il Tribunale che l'intervenuta sentenza di divorzio egiziana, successiva alla data di instaurazione del presente giudizio italiano (25.01.2023) ed alla sentenza non definitiva di separazione del 18/10/23 pubblicata in data 23/10/23, determina l'improcedibilità del presente giudizio con perdita di efficacia dei provvedimenti presidenziali provvisori.
Le domande relative alla prole ed agli obblighi di mantenimento non potranno che essere azionate in sede di giudizio di modifica delle condizioni di divorzio.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste per due terzi a carico della ricorrente che, pur avendo instaurato in Egitto giudizio di divorzio, ha successivamente adito il Tribunale di Milano per ottenere la separazione dal coniuge e, solo in data 19/9/24, ha rinunciato agli atti del giudizio, senza che la rinuncia fosse accettata dal resistente che ha, invece, insistito nelle domande.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, dando atto dell'intervenuta pronuncia di separazione personale dei coniugi, così provvede:
1) Dichiara l'improcedibilità del ricorso in relazione alle domande sulla responsabilità genitoriale ed obblighi di mantenimento;
2) Condanna la ricorrente a rifondere al resistente i due terzi delle spese di lite che si liquidano complessivamente in Euro 7.616,00 per compensi (Euro 5077,00 per la quota di due terzi), oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa, con compensazione del restante terzo.
Si comunichi.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege pagina 13 di 14 Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2024
Il Giudice relatore estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria UR Amato
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