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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/11/2025, n. 3162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3162 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, ha pronunciato, decorsi termini ex art. 190 c.p.c. la seguente sentenza
nella causa iscritta a ruolo con il n. 1158/2018 di R.G. avente ad oggetto: domanda di pagamento somme,
tra
Pt_1 rappresentata e difesa dall' avv.to Stefano Matetich, domiciliata come in atti;
SOC.
ATTORE/OPPONENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Saverio Siniscalchi, domiciliata come in atti;
SOC. CP_1
CONVENUTA/OPPOSTA
conclusioni come da verbale di udienza del 1 luglio 2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda in opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va rigettata.
La controversia ha per oggetto l'azione proposta dalla parte attrice fondata sulla contestazioni delle qualità della lavorazione eseguite in contratto sorto tra i contendenti, finalizzato alla installazione di infissi in un plesso scolastico, assumendo, in sintesi, la carenza di requisiti di funzionalità dei prodotti forniti, stante i ripetuti fenomeni infiltrativi manifestatisi a seguito della posa in opera.
Deduceva l'istante che palesi difetti di tenuta all'acqua piovana fossero stati segnalati alla società fornitrice e affrontati a seguito di verbali si sopralluogo conclusisi con l'impegno della soc CP_1 a porvi rimedio senza, tuttavia, esito positivo, stante il perdurare dei fenomeni infiltrativi. Si costituiva la convenuta/opposta società la quale confutava a mezzo articolate argomentazioni l'avverso dedotto, eccependo, altresì, l'infondatezza della domanda oltre che la decadenza dell'azione proposta.
Ammessi ed escussi i testi afferenti la fase di istruzione orale, il giudizio veniva trattenuto in decisione con la concessione dei termini ex art .190 cpc..
Ciò posto occorre opportunamente individuare il perimetro operativo della natura giuridica della fattispecie dedotta in atti, dovendosi, per lo effetto, brevemente evidenziare le differenze tra l'appalto ed il contratto d'opera.
Il contratto d'opera (art. 2222 cc) è il contratto con cui una parte si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un'opera o un servizio in favore di un'altra, con lavoro prevalentemente proprio o dei familiari;
e senza vincolo di subordinazione.
Assume rilevanza, poi, il successivo art .2226 c.c a mente del quale .." l'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati..".
La nozione di appalto, invece, deriva dalla lettura dell'art. 1655 c.c. il quale dispone.." l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro..."
Le rilevanti differenze tra appalto e contratto d'opera sussistono anche in tema di vizi e difetti, nonchè riguardo ai termini di decadenza e prescrizione.
Tali differenze possono essere così riassunte:
decadenza:
nel contratto di appalto, per i vizi e difetti non gravi il committente deve denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta;
mentre in caso di rovina o di difetti gravi deve essere fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta;
nel contratto d'opera, il committente deve denunciare al prestatore d'opera le difformità e i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta;
prescrizione:
nel contratto di appalto, per i vizi e difetti l'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera.
nel contratto d'opera, l'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.
La Corte di Cassazione, all'uopo, è intervenuta per chiarire che la differenza tra appalto e contratto d'opera si basi sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere.
Atteso che entrambi i contratti hanno in comune l'obbligazione verso il committente di compiere a fronte di corrispettivo un'opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, il contratto d'opera è quello che coinvolge la piccola impresa (concetto desumibile dall'art. 2083 c.c.); mentre il contratto di appalto richiede un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, precisando, altresì che l'identificazione della natura dell'impresa ai fini della qualificazione di un contratto come di appalto o di opera, è rimessa al giudice di merito.
Ciò posto, l'evoluzione giurisprudenziale ha dato seguito, tuttavia, a nuove figure contrattuali in subiecta materia, in particolare quella del contratto di vendita con fornitura e posa in opera. In particolare, trattasi di una particolare figura negoziale nella quale concorrono sia gli elementi dell'appalto
(prestazione di fare) che della compravendita (prestazione di dare); il discrimine tra le due fattispecie determinato in primis dalla volontà contrattuale delle parti e in secondo luogo dal rapporto tra il valore della materia ed il valore della prestazione d'opera.
Ovvero, in ordine alla distinzione del contratto di compravendita rispetto al contratto di appalto, in uest'ultimo vi è un fare che può essere comprensivo di un dare, mentre nel contratto di compravendita vi è un dare che può comportare anche un fare.
Pertanto, sono sempre da considerarsi contratti di vendita e non di appalto i contratti concernenti la fornitura ed eventualmente la posa in opera qualora l'assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio di prodotti e dei materiali forniti( Cass. Civ., 17 gennaio 2014, n. 872).
Orbene, non può revocarsi in dubbio che, a prescindere dal nomen juris individuato dai contendenti del giudizio, la soc. CP_1 abbia provveduto alla vendita ed alla installazione degli infissi oggetti della discordia giudiziale.
Tanto emerge dalle difese di parte opposta la quale non ha contestato specificamente tale deduzione difensiva, spostando la propria attenzione sulle decadenze ex art. 1495 c.c in cui sarebbe incorsa l'opponente, contestando che le misure dei manufatti consegnati siano state falsate dalla inesistenza dei telai di montaggio necessari a dare la giusta parametrazione alle stesse, eccependo l'insussistenza dei crediti pecuniari maturati a seguito della domanda riconvenzionale per danni formulata dalla opponente.
Ulteriori elementi di convinzione scaturiscono dalla lettura dei verbali di sopralluogo effettuati onde constatare i problemi infiltrativi in presenza anche di un tecnico in rappresentanza della CP_1
Tale conclusione postula che la fattispecie evocata dalla opposta (art.1495 c,c) sia del tutto compatibile con l'individuazione del contratto di fornitura e posa in opera, considerato che il dato incontestabile del completamento dei lavori commissionati, ricompreso tra il mese di "maggio-giugno 2014", sì come dedotto dalla stessa opponente, pertanto depone per una ipotetica ipotesi di decadenza dalla azione in assenza di elementi documentali di segno opposto comprovanti l'avvenuta contestazione dei vizi.
Ciò non di meno, il secondo comma e terzo della evocata normativa sì recitano.." La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna..".
Ergo, assumo rilievo i verbali di sopralluogo effettuati in data 27.11.2015, nel primo del quale i tecnici delegati dalle rispettive aziende constatarono l'effettiva infiltrazione di acqua piovana, negli ambienti posti ai piani superiori a seguito del quale il direttore dei lavori ordinò la sigillatura di tutti gli infissi esterni nonché il ripristino delle finiture ammalorate, nonchè il successivo, del 25.01.2016, nel quale il direttore dei Lavori
Parte 2 , l'Arch., il sig. Controparte_2 ed il Geom. Controparte_3 verificarono in contradditorio che quest'ultima aveva ottemperato a quanto convenuto nei precedenti verbali, eseguendo le sigillature sia sul profilo interno che su quello esterno.
Tanto, di fatto, supera la questione sollevata in merito alla decadenza, avendo la parte fornitrice riconosciuto i problemi sorti a seguito della installazione.
Resta, tuttavia, valutare la persistenza delle doglianze espresse in atto di opposizione, ovvero se a seguito degli interventi certificati i fenomeni infiltrativi siano stati superati. Assume rilievo il compendio istruttorio rappresentato dalla escussione in sede orale dei testi ammessi in prima battuta alla udienza del 30 01 2024, nel corso della quale veniva escusso Testimone_1 indicato dalla opponente.
Dalla sintesi delle deposizioni rese si evince quanto segue.." ADR: ho intrattenuto rapporti di lavoro dipendente con la Pt_1 sino al 2018 se non erro, ed in qualità di direttore tecnico;
ADR al capo n. 2; (i)n qualità di direttore tecnico della Pt_1 confermo che effettivamente fu dato appalto Pt alla per fornire ed istallare gli infissi nell'istituto scolastico e pertanto il fornitore fu CP_1
ADR: capo n. 3: è vero, effettivamente sono stato convocato dal dirigente scolastico il quale lamentava la sussistenza di infiltrazioni a seguito di piogge;
ADR: capo n. 4: è vero, ricordo la presenza anche di un rappresentante della CP_1 e che redatto idoneo verbale sottoscritto dagli astanti;
anzi in tal periodo furono fatti più sopralluoghi con redazione di relativi verbali.
ADR: capo n. 5: è vero, abbiamo concordemente stabilito di effettuare degli interventi urgenti e risolutori per evitare l'aggravio della situazione;
ADR. Capo n. 6: si, confermo che tale accordo fu intrapreso nel primo sopralluogo;
Testi capon 7: è vero, anche tale incontro fu redatto un verbale di sopralluogo ed effettivamente le ADR: capo n. 8: è vero, tali interventi furono effettuati, se non erro, nel corso delle vacanze natalizie;
problematiche già evidenziate risultavano ancora irrisolte;
Pt_
ADR: capo n. 9: è vero, effettivamente i lavori descritti furono effettuati dalla non ricordo esattamente il periodo;
ADR: capo n. 10: è vero, ero presente ai fatti;
ADR: capo n. 18. è vero, ho assistito personalmente alla esecuzione dei lavori descritti in qualità di D.T;
ADR; capo n. 19: ho potuto ripetutamente constare la esistenza di infiltrazioni di acqua piovana proveniente dagli infissi;
ADR: capo n. 20; nulla so in proposito:
ADR capo n. 21: è vero confermo quanto sopra già specificato.
ADR: in merito alla allocazione dei danni da infiltrazione posso affermare che la maggior parte degli stessi afferivano ai piani superiori del plesso scolastico formato da tre livelli in tutto;
ADR: a seguito del verbale di sopralluogo del mese di gennaio 2016 non fui contattato da alcun rappresentante della scuola per altre problematiche relative ai lavori eseguiti..."
Testimone_3 , dalla sintesi delle cui deposizioni Contestualmente veniva introdotto l'altro teste ammesso, si traggono gli stralci che seguono.."
ADR: conosco i fatti di causa in quanto sono stato direttore dei lavori oggetto dell'attuale contenzioso, lavori effettivamente terminati nell'anno 2015( se non erro) ; la funzione era quella di controllo dei lavori eseguiti e la redazione degli atti contabili;
ADR: capo n. 2: è vero, confermo in qualità di D.L.
ADR capo n. 3: è vero, all'interno dell'edificio scolastico le pareti manifestavano problemi di infiltrazioni dovute all'acqua meteorica;
non ricordo esattamente il periodo. ADR capo. n.4: è vero, effettivamente ero presente ai sopralluoghi effettuati ripetutamente sul posto e Pt ricordo degli impegni presi sia dalla che dalla CP 1 al fine di rimediare al fenomeno infiltrativo;
ADR: capo n. 5: è vero, tanto da risolvere in tempi stretti;
ADR capo n. 6: invero non ricordo i dettagli degli interventi tecnici da eseguire;
confermo che vi fossero le infiltrazioni;
ADR capo n. 7: posso affermare unicamente che effettivamente i problemi non furono risolti sì come era stato concordato in precedenza;
ADR capo n. 8: nulla ricordo in proposito;
ADR capo n. 9: è vero, tali lavori furono da me disposti e ho avuto modo di verificare che furono eseguiti.
ADR capo n. 10: è vero, tale sigillatura fu effettivamente eseguita. Ricordo che la CP_1 si rese disponibile ad un intervento alle prime piogge cadute;
ADR capo n. 18: non ricordo di lavori eseguito né ai battiscopa né al pavimento, ma ricordo unicamente il ripristino delle murature;
ADR: capi 19_20: ricordo che fossero presenti evidenti segni di infiltrazioni su parteti e davanzali;
ADR: capo n. 21. Confermo quanto sopra già precisato;
A questo punto il teste, come tra le parti del processo, risponde anche ai capi ammessi di parte opposta;
ADR: al capo n. 2: è vero, il geom. CP_3 era presente anche ai sopralluoghi effettuati;
ADR capo n. 3: nulla ricordo in merito;
ADR capo n. 4: nulla so in proposito;
ADR capo n. 5: preciso che l'esigenza di accelerare i lavori afferiva anche alla necessità del collaudo amministrativo;
null'altro so dei rapporti tra CP_2 e CP_3 ;
ADR
Capo n. 7: è vero, tale decisione è stata condivisa in sede tecnica;
L'Avv. Siniscalchi chiede al teste di chiarire se al momento del montaggio degli infissi fosse presente il controtelaio;
L'Avv. CP 4 si oppone alla domanda in quanto la circostanza non è capitolata;
Il teste, risponde di non ricordarsi se vi fossero o meno i controtelai;
ADR capo n. 8/9: effettivamente ero presente in occasione del mentovato incontro ma in tale sede ricordo unicamente che si parlò degli infissi non che risultavano adeguatamente sigillati;
ADR: capo n. 10: ricordo unicamente che fu concordato di eseguire la sigillatura degli infissi;
ADR capo n. 13: ricordo unicamente che la CP_1 si rese disponibile a risolvere il problema qualora si fosse presentato a seguito delle piogge;
tanto in virtù del fatto che avendo concluso il mio incarico nulla so di quanto sia successivamente.
ADR; il collaudo, se non erro è avvenuto tra la fine dell'anno 2015 e l'inizio del 2016 con esito positivo..."
Orbene, dalla copiosa escussione dei testi si evince unicamente quanto desumibile dalle rispettive difese delle parti, ovvero che a seguito del primo intervento di installazione degli infissi furono riscontrati problemi di infiltrazioni fatti oggetto di successivi interventi risolutori verosimilmente eseguiti dalla società fornitrice sino a giungere all'ultimo verbale di verifica dei lavori del 25 01 2016 nel quali le parti, entrambe rappresentate dai rispettivi tecnici, hanno asseverato la sigillatura degli infissi.
Ergo, la deposizione resa dai testi in sede di interpello orale non scalfisce i termini del prefato accertamento, atteso che, seppur risulta emerso che gli stessi abbiano fatto riferimento alla presenza di fenomeni infiltrativi nel plesso scolastico, nessuno degli astanti è stato in condizione di rapportare quanto deposto ad un periodo preciso, ovvero, successivo al 25 01 2016, momento in cui si era attestato l'ultimo intervento di sigillatura effettuata dalla CP_1
Tanto meno parte opponente si è curata di cristallizzare lo stato dei luoghi con idonea procedura ex art. 696 cpc (ATP) con la quale sarebbe stato possibile accertare la permanenza dei fenomeni infiltrativi.
Né tale evidenza sarebbe stata possibile constatare, a distanza di anni con lo stato dei luoghi verosimilmente alterato, con l'intervento di una consulenza tecnica d'ufficio il cui presupposto sarebbe stato meramente esplorativo.
Ne consegue che l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Rigetta, per lo effetto, la spiegata domanda riconvenzionale.
Circa il regime delle spese e competenze di giudizio non sussistono ragioni di segno opposto ai fini della applicazione pedissequa delle conseguenze disposte dall'art 91 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel presente giudizio civile n. rg 1158/2018, così provvede:
-rigetta l'opposizione;
-per lo effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2841-2017 emesso dal Tribunale di Nola dichiarandolo definitivamente esecutivo;
-rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna, per lo effetto, la soc. Pt_1 al pagamento delle spese e competenze di giudizio che liquida in €
7.616,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Nola, lì 24 novembre 2025 II G.U
dott. Alfredo Granata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, ha pronunciato, decorsi termini ex art. 190 c.p.c. la seguente sentenza
nella causa iscritta a ruolo con il n. 1158/2018 di R.G. avente ad oggetto: domanda di pagamento somme,
tra
Pt_1 rappresentata e difesa dall' avv.to Stefano Matetich, domiciliata come in atti;
SOC.
ATTORE/OPPONENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Saverio Siniscalchi, domiciliata come in atti;
SOC. CP_1
CONVENUTA/OPPOSTA
conclusioni come da verbale di udienza del 1 luglio 2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda in opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va rigettata.
La controversia ha per oggetto l'azione proposta dalla parte attrice fondata sulla contestazioni delle qualità della lavorazione eseguite in contratto sorto tra i contendenti, finalizzato alla installazione di infissi in un plesso scolastico, assumendo, in sintesi, la carenza di requisiti di funzionalità dei prodotti forniti, stante i ripetuti fenomeni infiltrativi manifestatisi a seguito della posa in opera.
Deduceva l'istante che palesi difetti di tenuta all'acqua piovana fossero stati segnalati alla società fornitrice e affrontati a seguito di verbali si sopralluogo conclusisi con l'impegno della soc CP_1 a porvi rimedio senza, tuttavia, esito positivo, stante il perdurare dei fenomeni infiltrativi. Si costituiva la convenuta/opposta società la quale confutava a mezzo articolate argomentazioni l'avverso dedotto, eccependo, altresì, l'infondatezza della domanda oltre che la decadenza dell'azione proposta.
Ammessi ed escussi i testi afferenti la fase di istruzione orale, il giudizio veniva trattenuto in decisione con la concessione dei termini ex art .190 cpc..
Ciò posto occorre opportunamente individuare il perimetro operativo della natura giuridica della fattispecie dedotta in atti, dovendosi, per lo effetto, brevemente evidenziare le differenze tra l'appalto ed il contratto d'opera.
Il contratto d'opera (art. 2222 cc) è il contratto con cui una parte si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un'opera o un servizio in favore di un'altra, con lavoro prevalentemente proprio o dei familiari;
e senza vincolo di subordinazione.
Assume rilevanza, poi, il successivo art .2226 c.c a mente del quale .." l'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati..".
La nozione di appalto, invece, deriva dalla lettura dell'art. 1655 c.c. il quale dispone.." l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro..."
Le rilevanti differenze tra appalto e contratto d'opera sussistono anche in tema di vizi e difetti, nonchè riguardo ai termini di decadenza e prescrizione.
Tali differenze possono essere così riassunte:
decadenza:
nel contratto di appalto, per i vizi e difetti non gravi il committente deve denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta;
mentre in caso di rovina o di difetti gravi deve essere fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta;
nel contratto d'opera, il committente deve denunciare al prestatore d'opera le difformità e i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta;
prescrizione:
nel contratto di appalto, per i vizi e difetti l'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera.
nel contratto d'opera, l'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.
La Corte di Cassazione, all'uopo, è intervenuta per chiarire che la differenza tra appalto e contratto d'opera si basi sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere.
Atteso che entrambi i contratti hanno in comune l'obbligazione verso il committente di compiere a fronte di corrispettivo un'opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, il contratto d'opera è quello che coinvolge la piccola impresa (concetto desumibile dall'art. 2083 c.c.); mentre il contratto di appalto richiede un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, precisando, altresì che l'identificazione della natura dell'impresa ai fini della qualificazione di un contratto come di appalto o di opera, è rimessa al giudice di merito.
Ciò posto, l'evoluzione giurisprudenziale ha dato seguito, tuttavia, a nuove figure contrattuali in subiecta materia, in particolare quella del contratto di vendita con fornitura e posa in opera. In particolare, trattasi di una particolare figura negoziale nella quale concorrono sia gli elementi dell'appalto
(prestazione di fare) che della compravendita (prestazione di dare); il discrimine tra le due fattispecie determinato in primis dalla volontà contrattuale delle parti e in secondo luogo dal rapporto tra il valore della materia ed il valore della prestazione d'opera.
Ovvero, in ordine alla distinzione del contratto di compravendita rispetto al contratto di appalto, in uest'ultimo vi è un fare che può essere comprensivo di un dare, mentre nel contratto di compravendita vi è un dare che può comportare anche un fare.
Pertanto, sono sempre da considerarsi contratti di vendita e non di appalto i contratti concernenti la fornitura ed eventualmente la posa in opera qualora l'assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio di prodotti e dei materiali forniti( Cass. Civ., 17 gennaio 2014, n. 872).
Orbene, non può revocarsi in dubbio che, a prescindere dal nomen juris individuato dai contendenti del giudizio, la soc. CP_1 abbia provveduto alla vendita ed alla installazione degli infissi oggetti della discordia giudiziale.
Tanto emerge dalle difese di parte opposta la quale non ha contestato specificamente tale deduzione difensiva, spostando la propria attenzione sulle decadenze ex art. 1495 c.c in cui sarebbe incorsa l'opponente, contestando che le misure dei manufatti consegnati siano state falsate dalla inesistenza dei telai di montaggio necessari a dare la giusta parametrazione alle stesse, eccependo l'insussistenza dei crediti pecuniari maturati a seguito della domanda riconvenzionale per danni formulata dalla opponente.
Ulteriori elementi di convinzione scaturiscono dalla lettura dei verbali di sopralluogo effettuati onde constatare i problemi infiltrativi in presenza anche di un tecnico in rappresentanza della CP_1
Tale conclusione postula che la fattispecie evocata dalla opposta (art.1495 c,c) sia del tutto compatibile con l'individuazione del contratto di fornitura e posa in opera, considerato che il dato incontestabile del completamento dei lavori commissionati, ricompreso tra il mese di "maggio-giugno 2014", sì come dedotto dalla stessa opponente, pertanto depone per una ipotetica ipotesi di decadenza dalla azione in assenza di elementi documentali di segno opposto comprovanti l'avvenuta contestazione dei vizi.
Ciò non di meno, il secondo comma e terzo della evocata normativa sì recitano.." La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna..".
Ergo, assumo rilievo i verbali di sopralluogo effettuati in data 27.11.2015, nel primo del quale i tecnici delegati dalle rispettive aziende constatarono l'effettiva infiltrazione di acqua piovana, negli ambienti posti ai piani superiori a seguito del quale il direttore dei lavori ordinò la sigillatura di tutti gli infissi esterni nonché il ripristino delle finiture ammalorate, nonchè il successivo, del 25.01.2016, nel quale il direttore dei Lavori
Parte 2 , l'Arch., il sig. Controparte_2 ed il Geom. Controparte_3 verificarono in contradditorio che quest'ultima aveva ottemperato a quanto convenuto nei precedenti verbali, eseguendo le sigillature sia sul profilo interno che su quello esterno.
Tanto, di fatto, supera la questione sollevata in merito alla decadenza, avendo la parte fornitrice riconosciuto i problemi sorti a seguito della installazione.
Resta, tuttavia, valutare la persistenza delle doglianze espresse in atto di opposizione, ovvero se a seguito degli interventi certificati i fenomeni infiltrativi siano stati superati. Assume rilievo il compendio istruttorio rappresentato dalla escussione in sede orale dei testi ammessi in prima battuta alla udienza del 30 01 2024, nel corso della quale veniva escusso Testimone_1 indicato dalla opponente.
Dalla sintesi delle deposizioni rese si evince quanto segue.." ADR: ho intrattenuto rapporti di lavoro dipendente con la Pt_1 sino al 2018 se non erro, ed in qualità di direttore tecnico;
ADR al capo n. 2; (i)n qualità di direttore tecnico della Pt_1 confermo che effettivamente fu dato appalto Pt alla per fornire ed istallare gli infissi nell'istituto scolastico e pertanto il fornitore fu CP_1
ADR: capo n. 3: è vero, effettivamente sono stato convocato dal dirigente scolastico il quale lamentava la sussistenza di infiltrazioni a seguito di piogge;
ADR: capo n. 4: è vero, ricordo la presenza anche di un rappresentante della CP_1 e che redatto idoneo verbale sottoscritto dagli astanti;
anzi in tal periodo furono fatti più sopralluoghi con redazione di relativi verbali.
ADR: capo n. 5: è vero, abbiamo concordemente stabilito di effettuare degli interventi urgenti e risolutori per evitare l'aggravio della situazione;
ADR. Capo n. 6: si, confermo che tale accordo fu intrapreso nel primo sopralluogo;
Testi capon 7: è vero, anche tale incontro fu redatto un verbale di sopralluogo ed effettivamente le ADR: capo n. 8: è vero, tali interventi furono effettuati, se non erro, nel corso delle vacanze natalizie;
problematiche già evidenziate risultavano ancora irrisolte;
Pt_
ADR: capo n. 9: è vero, effettivamente i lavori descritti furono effettuati dalla non ricordo esattamente il periodo;
ADR: capo n. 10: è vero, ero presente ai fatti;
ADR: capo n. 18. è vero, ho assistito personalmente alla esecuzione dei lavori descritti in qualità di D.T;
ADR; capo n. 19: ho potuto ripetutamente constare la esistenza di infiltrazioni di acqua piovana proveniente dagli infissi;
ADR: capo n. 20; nulla so in proposito:
ADR capo n. 21: è vero confermo quanto sopra già specificato.
ADR: in merito alla allocazione dei danni da infiltrazione posso affermare che la maggior parte degli stessi afferivano ai piani superiori del plesso scolastico formato da tre livelli in tutto;
ADR: a seguito del verbale di sopralluogo del mese di gennaio 2016 non fui contattato da alcun rappresentante della scuola per altre problematiche relative ai lavori eseguiti..."
Testimone_3 , dalla sintesi delle cui deposizioni Contestualmente veniva introdotto l'altro teste ammesso, si traggono gli stralci che seguono.."
ADR: conosco i fatti di causa in quanto sono stato direttore dei lavori oggetto dell'attuale contenzioso, lavori effettivamente terminati nell'anno 2015( se non erro) ; la funzione era quella di controllo dei lavori eseguiti e la redazione degli atti contabili;
ADR: capo n. 2: è vero, confermo in qualità di D.L.
ADR capo n. 3: è vero, all'interno dell'edificio scolastico le pareti manifestavano problemi di infiltrazioni dovute all'acqua meteorica;
non ricordo esattamente il periodo. ADR capo. n.4: è vero, effettivamente ero presente ai sopralluoghi effettuati ripetutamente sul posto e Pt ricordo degli impegni presi sia dalla che dalla CP 1 al fine di rimediare al fenomeno infiltrativo;
ADR: capo n. 5: è vero, tanto da risolvere in tempi stretti;
ADR capo n. 6: invero non ricordo i dettagli degli interventi tecnici da eseguire;
confermo che vi fossero le infiltrazioni;
ADR capo n. 7: posso affermare unicamente che effettivamente i problemi non furono risolti sì come era stato concordato in precedenza;
ADR capo n. 8: nulla ricordo in proposito;
ADR capo n. 9: è vero, tali lavori furono da me disposti e ho avuto modo di verificare che furono eseguiti.
ADR capo n. 10: è vero, tale sigillatura fu effettivamente eseguita. Ricordo che la CP_1 si rese disponibile ad un intervento alle prime piogge cadute;
ADR capo n. 18: non ricordo di lavori eseguito né ai battiscopa né al pavimento, ma ricordo unicamente il ripristino delle murature;
ADR: capi 19_20: ricordo che fossero presenti evidenti segni di infiltrazioni su parteti e davanzali;
ADR: capo n. 21. Confermo quanto sopra già precisato;
A questo punto il teste, come tra le parti del processo, risponde anche ai capi ammessi di parte opposta;
ADR: al capo n. 2: è vero, il geom. CP_3 era presente anche ai sopralluoghi effettuati;
ADR capo n. 3: nulla ricordo in merito;
ADR capo n. 4: nulla so in proposito;
ADR capo n. 5: preciso che l'esigenza di accelerare i lavori afferiva anche alla necessità del collaudo amministrativo;
null'altro so dei rapporti tra CP_2 e CP_3 ;
ADR
Capo n. 7: è vero, tale decisione è stata condivisa in sede tecnica;
L'Avv. Siniscalchi chiede al teste di chiarire se al momento del montaggio degli infissi fosse presente il controtelaio;
L'Avv. CP 4 si oppone alla domanda in quanto la circostanza non è capitolata;
Il teste, risponde di non ricordarsi se vi fossero o meno i controtelai;
ADR capo n. 8/9: effettivamente ero presente in occasione del mentovato incontro ma in tale sede ricordo unicamente che si parlò degli infissi non che risultavano adeguatamente sigillati;
ADR: capo n. 10: ricordo unicamente che fu concordato di eseguire la sigillatura degli infissi;
ADR capo n. 13: ricordo unicamente che la CP_1 si rese disponibile a risolvere il problema qualora si fosse presentato a seguito delle piogge;
tanto in virtù del fatto che avendo concluso il mio incarico nulla so di quanto sia successivamente.
ADR; il collaudo, se non erro è avvenuto tra la fine dell'anno 2015 e l'inizio del 2016 con esito positivo..."
Orbene, dalla copiosa escussione dei testi si evince unicamente quanto desumibile dalle rispettive difese delle parti, ovvero che a seguito del primo intervento di installazione degli infissi furono riscontrati problemi di infiltrazioni fatti oggetto di successivi interventi risolutori verosimilmente eseguiti dalla società fornitrice sino a giungere all'ultimo verbale di verifica dei lavori del 25 01 2016 nel quali le parti, entrambe rappresentate dai rispettivi tecnici, hanno asseverato la sigillatura degli infissi.
Ergo, la deposizione resa dai testi in sede di interpello orale non scalfisce i termini del prefato accertamento, atteso che, seppur risulta emerso che gli stessi abbiano fatto riferimento alla presenza di fenomeni infiltrativi nel plesso scolastico, nessuno degli astanti è stato in condizione di rapportare quanto deposto ad un periodo preciso, ovvero, successivo al 25 01 2016, momento in cui si era attestato l'ultimo intervento di sigillatura effettuata dalla CP_1
Tanto meno parte opponente si è curata di cristallizzare lo stato dei luoghi con idonea procedura ex art. 696 cpc (ATP) con la quale sarebbe stato possibile accertare la permanenza dei fenomeni infiltrativi.
Né tale evidenza sarebbe stata possibile constatare, a distanza di anni con lo stato dei luoghi verosimilmente alterato, con l'intervento di una consulenza tecnica d'ufficio il cui presupposto sarebbe stato meramente esplorativo.
Ne consegue che l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Rigetta, per lo effetto, la spiegata domanda riconvenzionale.
Circa il regime delle spese e competenze di giudizio non sussistono ragioni di segno opposto ai fini della applicazione pedissequa delle conseguenze disposte dall'art 91 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel presente giudizio civile n. rg 1158/2018, così provvede:
-rigetta l'opposizione;
-per lo effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2841-2017 emesso dal Tribunale di Nola dichiarandolo definitivamente esecutivo;
-rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna, per lo effetto, la soc. Pt_1 al pagamento delle spese e competenze di giudizio che liquida in €
7.616,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Nola, lì 24 novembre 2025 II G.U
dott. Alfredo Granata