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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 15/10/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 787/2023 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 787/2023
R.G.C, all'udienza del 18/02/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. I. Pierdominici e Parte_1 domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: come Email_1 da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. V. CP_1
Salvati, in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio del 22/03/2024 repertorio n. Per_1
37875 raccolta n. 7313, e con la stessa elettivamente domiciliato in Fermo, Via Pompeiana n. 156, presso l'Ufficio Legale della Direzione Provinciale di Fermo;
CP_1
CONVENUTO
Oggetto: assegno unico e universale.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/12/2023 il ricorrente in epigrafe, genitore con quattro figli a carico, esponeva: in data 28/01/2022 aveva presentato domanda di Assegno Unico e Universale ex D. Lgs.
n. 230/21; in data 21/12/2022 la domanda era stata rigettata con la seguente motivazione: “Non risulta soddisfatto il requisito di genitorialità”; infatti, nel compilare la domanda, il patronato , CP_2
a cui il ricorrente si era rivolto quale tramite per conseguire il beneficio, aveva inserito per errore il codice fiscale di un omonimo del ricorrente, anch'egli residente presso l'Hotel House di Porto
Recanati come l'interessato, ma nato nel 1968 (il ricorrente era nato nel 1975) e senza figli a carico;
lo stesso giorno del rigetto, il patronato comunicava via email all'ente previdenziale l'errore,
1 chiedendo la rettifica dei dati inseriti nella domanda;
il 22/12/2022 il aveva inviato nuova Pt_1 domanda tramite la quale aveva conseguito il riconoscimento dell'Assegno con decorrenza dall'01/01/2023; in data 17/02/2023 lo stesso aveva presentato ricorso amministrativo avverso il rigetto della prima domanda al fine di ottenere il beneficio anche per il periodo dall'01/03/2022 al
31/12/2022; il ricorso era stato dichiarato inammissibile in quanto l' non riteneva che l'errore CP_1 nei dati del richiedente costituisse idoneo motivo di ammissibilità del ricorso;
a prescindere da tale questione, , in una mail inviata il giorno successivo al rigetto della domanda, aveva Parte_1 comunque fatto presente all' di essere nato nel 1975, e non nel 1968, che l'omonimo nato del CP_1
1968 non aveva figli e che l'Iban indicato nella richiesta non si agganciava al codice fiscale erroneamente indicato;
il ricorrente evidenziava come il patronato fosse incappato in errore dovuto a leggerezza, una svista determinata dal fatto che il suo omonimo era anch'egli residente presso l'Hotel
House di Porto Recanati, ma a un piano diverso;
l'errore sarebbe stato riconoscibile prendendo in elaborazione la pratica;
infatti la carta d'identità allegata la ricorso apparteneva al ricorrente, mentre la domanda conteneva i dati del suo omonimo: ciò che avrebbe dovuto ingenerare un dubbio nell'ente; inoltre la richiesta del beneficio in questione da parte di un individuo presuntivamente carente del requisito della genitorialità avrebbe dovuto far sorgere in capo all' il sospetto di incompletezza CP_1 della domanda tale per cui l'ente avrebbe dovuto richiedere chiarimenti all' ; in alternativa alla CP_2 richiesta di chiarimenti circa i dati del ricorrente, se la domanda fosse stata presentata dal Diop
nato il [...], avrebbe dovuto essere richiesto il relativo documento di identità corretto, Pt_1 visto che quello allegato apparteneva al Diop nato nel 1975.
Tutto ciò premesso, il ricorrente concludeva chiedendo:
“Piaccia al Tribunale di Macerata Giudice lavoro contrariis reiectis per i titoli e le causali di cui in premessa accertare che il ricorrente in virtù della domanda del 28 gennaio 2022 ha diritto per i mesi dal marzo al dicembre 2022 ai ratei assegno unico e universale per i quattro figli a carico”, con vittoria di spese di lite.
Si costitutiva in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, il quale chiedeva, CP_1 in via preliminare, accertarsi l'inammissibilità del ricorso ex art. 443 c.p.c. per carenza di previa domanda amministrativa, considerato che quella corredata da dati errati non poteva reputarsi idonea ai fini della successiva istanza giudiziaria;
in via principale, nel merito, rilevava l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda in quanto la prestazione era stata concessa con riferimento a domanda successiva, ossia quella del 22/12/2022, con la quale il ricorrente aveva altresì implicitamente rinunciato alla prima.
2 La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa mediante lettura del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
In via preliminare appare infondata l'eccezione sollevata dall' circa l'inammissibilità di ricorso CP_1 in sede giudiziale stante l'inidoneità della domanda connotata da errore nell'individuazione dell'interessato a costituire idonea previa domanda amministrativa.
Emerge infatti chiaramente che nella domanda è stato commesso un mero errore materiale nell'inserimento di dati appartenenti a un individuo omonimo, nonché residente presso lo stesso edificio denominato “Hotel House” di Porto Recanati, errore non sufficiente a snaturare la domanda amministrativa.
Sul punto la giurisprudenza ha più volte evidenziato come un errore formale nella compilazione della domanda amministrativa non sia sufficiente a legittimare un rigetto da parte dell'ente, bensì lo stesso in tal caso dovrebbe concedere all'interessato la possibilità di rettifica.
Infatti, “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall' o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta CP_1 di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente” (Cass. Sez.
6 - Lav. ordinanza n. 74/20).
Ciò a maggior ragione qualora si tratti di errore facilmente riconoscibile, come nel caso di specie, in cui alla domanda contenente un codice fiscale non riferito al richiedente era pur allegata copia di carta di identità del ricorrente ed ove era facilmente presumibile la sussistenza di un errore in quanto a richiedere il beneficio di Assegno Unico Universale appariva un individuo senza figli.
Su detti presupposti l'amministrazione avrebbe dovuto consentire la rettifica in conformità ai principi di correttezza e buon andamento dell'attività amministrativa.
Nel merito, quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso per acquiescenza rappresentata dalla presentazione di nuova domanda amministrativa, si riporta quanto espresso sul tema dai giudici di legittimità, secondo i quali: “deve ritenersi correttamente svolta la valutazione della corte territoriale circa la non idoneità della nuova domanda amministrativa a costituire prova inequivoca della volontà di rinunciare alla impugnazione della precedente decisione. La presentazione di nuova domanda non preclude infatti che sussista comunque l'interesse ad ottenere la prestazione per il periodo antecedente, evidentemente escluso dal nuovo procedimento amministrativo” (Cass. Sez.
Lav. n. 960/2021; nel medesimo senso Trib. Cassino sent. n. 125/2022).
3 Infatti, affinché si abbiano comportamenti concludenti volti ad esprimere acquiescenza, “è necessario che la parte soccombente compia, spontaneamente e per sua libera decisione, atti o fatti che siano assolutamente incompatibili, in via logica e giuridica, con la volontà di avvalersi delle impugnazioni apprestate dalla legge e che manifestino in modo univoco la volontà di accettare la decisione della controversia ad essa sfavorevole (in tal senso Cass. n. 1045/88).
“Questa Corte ha chiarito che "Gli atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni previste dalla legge, e che, perciò, implicano una tacita acquiescenza alla sentenza ai sensi dell'art.
329 cod. proc. civ., sono esclusivamente quelli che possono essere spiegati solo supponendo il proposito della parte di non contrastare gli effetti giuridici della decisione, così rivelando, oggettivamente, in modo inequivoco, una corrispondente volontà della parte che li ha posti in essere"
(Cass n. 21491/2014).”.
Ne deriva che, anche nel caso de quo, la proposizione di nuova domanda amministrativa da parte del ricorrente non implica il venir meno dell'interesse dello stesso a vedersi comunque riconosciuto il beneficio per un arco temporale precedente, quello dal marzo 2022 al dicembre 2022 e né si rinviene alcun comportamento concludente volto ad escludere tale volontà.
L'Assegno Unico Universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico attribuito per ogni figlio, fino al compimento dei 21 anni di età.
L'importo spettante varia in base: alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, all'età e al numero dei figli, alle eventuali situazioni di disabilità dei figli.
è padre di cinque figli, circostanza che emerge dal certificato di stato di famiglia in Parte_1 atti, che dimostra come lo stesso fosse in possesso, anche al momento della presentazione della prima domanda, del requisito per la percezione dell'Assegno Unico Universale, ragion per cui ha diritto anche per il periodo dal marzo al dicembre 2022 di percepire il relativo assegno.
Dunque il ricorso è risultato meritevole di accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per metà a favore del ricorrente, operando la compensazione fra le parti per la restante metà, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' come sopra rappresentato, con ricorso depositato il 13-12-2023, nel contraddittorio CP_1 delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere i ratei dell'assegno unico e universale per i quattro figli a carico dal marzo al dicembre 2022, in virtù della domanda dal medesimo presentata il 28-1-2022;
4 2) condanna l' al pagamento in favore del ricorrente di metà delle spese di lite, metà che liquida CP_1 in € 934,50 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA come per legge;
compensa tra le parti la residua metà.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, li 18-2-2025 IL GIUDICE
dott.ssa Germana Russo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 787/2023
R.G.C, all'udienza del 18/02/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. I. Pierdominici e Parte_1 domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: come Email_1 da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. V. CP_1
Salvati, in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio del 22/03/2024 repertorio n. Per_1
37875 raccolta n. 7313, e con la stessa elettivamente domiciliato in Fermo, Via Pompeiana n. 156, presso l'Ufficio Legale della Direzione Provinciale di Fermo;
CP_1
CONVENUTO
Oggetto: assegno unico e universale.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/12/2023 il ricorrente in epigrafe, genitore con quattro figli a carico, esponeva: in data 28/01/2022 aveva presentato domanda di Assegno Unico e Universale ex D. Lgs.
n. 230/21; in data 21/12/2022 la domanda era stata rigettata con la seguente motivazione: “Non risulta soddisfatto il requisito di genitorialità”; infatti, nel compilare la domanda, il patronato , CP_2
a cui il ricorrente si era rivolto quale tramite per conseguire il beneficio, aveva inserito per errore il codice fiscale di un omonimo del ricorrente, anch'egli residente presso l'Hotel House di Porto
Recanati come l'interessato, ma nato nel 1968 (il ricorrente era nato nel 1975) e senza figli a carico;
lo stesso giorno del rigetto, il patronato comunicava via email all'ente previdenziale l'errore,
1 chiedendo la rettifica dei dati inseriti nella domanda;
il 22/12/2022 il aveva inviato nuova Pt_1 domanda tramite la quale aveva conseguito il riconoscimento dell'Assegno con decorrenza dall'01/01/2023; in data 17/02/2023 lo stesso aveva presentato ricorso amministrativo avverso il rigetto della prima domanda al fine di ottenere il beneficio anche per il periodo dall'01/03/2022 al
31/12/2022; il ricorso era stato dichiarato inammissibile in quanto l' non riteneva che l'errore CP_1 nei dati del richiedente costituisse idoneo motivo di ammissibilità del ricorso;
a prescindere da tale questione, , in una mail inviata il giorno successivo al rigetto della domanda, aveva Parte_1 comunque fatto presente all' di essere nato nel 1975, e non nel 1968, che l'omonimo nato del CP_1
1968 non aveva figli e che l'Iban indicato nella richiesta non si agganciava al codice fiscale erroneamente indicato;
il ricorrente evidenziava come il patronato fosse incappato in errore dovuto a leggerezza, una svista determinata dal fatto che il suo omonimo era anch'egli residente presso l'Hotel
House di Porto Recanati, ma a un piano diverso;
l'errore sarebbe stato riconoscibile prendendo in elaborazione la pratica;
infatti la carta d'identità allegata la ricorso apparteneva al ricorrente, mentre la domanda conteneva i dati del suo omonimo: ciò che avrebbe dovuto ingenerare un dubbio nell'ente; inoltre la richiesta del beneficio in questione da parte di un individuo presuntivamente carente del requisito della genitorialità avrebbe dovuto far sorgere in capo all' il sospetto di incompletezza CP_1 della domanda tale per cui l'ente avrebbe dovuto richiedere chiarimenti all' ; in alternativa alla CP_2 richiesta di chiarimenti circa i dati del ricorrente, se la domanda fosse stata presentata dal Diop
nato il [...], avrebbe dovuto essere richiesto il relativo documento di identità corretto, Pt_1 visto che quello allegato apparteneva al Diop nato nel 1975.
Tutto ciò premesso, il ricorrente concludeva chiedendo:
“Piaccia al Tribunale di Macerata Giudice lavoro contrariis reiectis per i titoli e le causali di cui in premessa accertare che il ricorrente in virtù della domanda del 28 gennaio 2022 ha diritto per i mesi dal marzo al dicembre 2022 ai ratei assegno unico e universale per i quattro figli a carico”, con vittoria di spese di lite.
Si costitutiva in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, il quale chiedeva, CP_1 in via preliminare, accertarsi l'inammissibilità del ricorso ex art. 443 c.p.c. per carenza di previa domanda amministrativa, considerato che quella corredata da dati errati non poteva reputarsi idonea ai fini della successiva istanza giudiziaria;
in via principale, nel merito, rilevava l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda in quanto la prestazione era stata concessa con riferimento a domanda successiva, ossia quella del 22/12/2022, con la quale il ricorrente aveva altresì implicitamente rinunciato alla prima.
2 La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa mediante lettura del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
In via preliminare appare infondata l'eccezione sollevata dall' circa l'inammissibilità di ricorso CP_1 in sede giudiziale stante l'inidoneità della domanda connotata da errore nell'individuazione dell'interessato a costituire idonea previa domanda amministrativa.
Emerge infatti chiaramente che nella domanda è stato commesso un mero errore materiale nell'inserimento di dati appartenenti a un individuo omonimo, nonché residente presso lo stesso edificio denominato “Hotel House” di Porto Recanati, errore non sufficiente a snaturare la domanda amministrativa.
Sul punto la giurisprudenza ha più volte evidenziato come un errore formale nella compilazione della domanda amministrativa non sia sufficiente a legittimare un rigetto da parte dell'ente, bensì lo stesso in tal caso dovrebbe concedere all'interessato la possibilità di rettifica.
Infatti, “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall' o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta CP_1 di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente” (Cass. Sez.
6 - Lav. ordinanza n. 74/20).
Ciò a maggior ragione qualora si tratti di errore facilmente riconoscibile, come nel caso di specie, in cui alla domanda contenente un codice fiscale non riferito al richiedente era pur allegata copia di carta di identità del ricorrente ed ove era facilmente presumibile la sussistenza di un errore in quanto a richiedere il beneficio di Assegno Unico Universale appariva un individuo senza figli.
Su detti presupposti l'amministrazione avrebbe dovuto consentire la rettifica in conformità ai principi di correttezza e buon andamento dell'attività amministrativa.
Nel merito, quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso per acquiescenza rappresentata dalla presentazione di nuova domanda amministrativa, si riporta quanto espresso sul tema dai giudici di legittimità, secondo i quali: “deve ritenersi correttamente svolta la valutazione della corte territoriale circa la non idoneità della nuova domanda amministrativa a costituire prova inequivoca della volontà di rinunciare alla impugnazione della precedente decisione. La presentazione di nuova domanda non preclude infatti che sussista comunque l'interesse ad ottenere la prestazione per il periodo antecedente, evidentemente escluso dal nuovo procedimento amministrativo” (Cass. Sez.
Lav. n. 960/2021; nel medesimo senso Trib. Cassino sent. n. 125/2022).
3 Infatti, affinché si abbiano comportamenti concludenti volti ad esprimere acquiescenza, “è necessario che la parte soccombente compia, spontaneamente e per sua libera decisione, atti o fatti che siano assolutamente incompatibili, in via logica e giuridica, con la volontà di avvalersi delle impugnazioni apprestate dalla legge e che manifestino in modo univoco la volontà di accettare la decisione della controversia ad essa sfavorevole (in tal senso Cass. n. 1045/88).
“Questa Corte ha chiarito che "Gli atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni previste dalla legge, e che, perciò, implicano una tacita acquiescenza alla sentenza ai sensi dell'art.
329 cod. proc. civ., sono esclusivamente quelli che possono essere spiegati solo supponendo il proposito della parte di non contrastare gli effetti giuridici della decisione, così rivelando, oggettivamente, in modo inequivoco, una corrispondente volontà della parte che li ha posti in essere"
(Cass n. 21491/2014).”.
Ne deriva che, anche nel caso de quo, la proposizione di nuova domanda amministrativa da parte del ricorrente non implica il venir meno dell'interesse dello stesso a vedersi comunque riconosciuto il beneficio per un arco temporale precedente, quello dal marzo 2022 al dicembre 2022 e né si rinviene alcun comportamento concludente volto ad escludere tale volontà.
L'Assegno Unico Universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico attribuito per ogni figlio, fino al compimento dei 21 anni di età.
L'importo spettante varia in base: alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, all'età e al numero dei figli, alle eventuali situazioni di disabilità dei figli.
è padre di cinque figli, circostanza che emerge dal certificato di stato di famiglia in Parte_1 atti, che dimostra come lo stesso fosse in possesso, anche al momento della presentazione della prima domanda, del requisito per la percezione dell'Assegno Unico Universale, ragion per cui ha diritto anche per il periodo dal marzo al dicembre 2022 di percepire il relativo assegno.
Dunque il ricorso è risultato meritevole di accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per metà a favore del ricorrente, operando la compensazione fra le parti per la restante metà, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' come sopra rappresentato, con ricorso depositato il 13-12-2023, nel contraddittorio CP_1 delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere i ratei dell'assegno unico e universale per i quattro figli a carico dal marzo al dicembre 2022, in virtù della domanda dal medesimo presentata il 28-1-2022;
4 2) condanna l' al pagamento in favore del ricorrente di metà delle spese di lite, metà che liquida CP_1 in € 934,50 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA come per legge;
compensa tra le parti la residua metà.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, li 18-2-2025 IL GIUDICE
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