Articolo 29 della Legge 6 febbraio 1979, n. 42
Articolo 28Articolo 30
Versione
18 febbraio 1979
Art. 29.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, predisporra' un disegno di legge per la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro degli incaricati dei servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dei loro coadiutori familiari e sostituti.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con apposita legge saranno disciplinate le modalita' per l'inquadramento di incaricati nei ruoli del personale FS per particolari servizi indicati nella legge stessa.
Ai dipendenti di cui al precedente comma che non trovino collocamento in uno dei profili professionali previsti dalla presente legge sara' attribuita, in relazione al maturato economico valutato con i criteri di cui al primo comma del precedente articolo 15, una classe di stipendio compresa tra quelle sviluppate nella tabella allegata rispetto allo stipendio iniziale di lire 1.800.000.
Gli inquadramenti di cui al precedente comma avranno decorrenza 1 gennaio 1979.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1979
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente