Art. 7.
Le domande del personale che ai sensi del quarto comma del precedente articolo 6, abbia chiesto l'assegnazione ad una delle amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, devono essere presentate all'ufficio liquidatore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio liquidatore trasmette le richieste alla Presidenza del Consiglio, la quale provvedera' a collocare il personale stesso con il rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite nel ruolo unico di cui alla lettera b) dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382 .
Per il personale avventizio dell'ente il trasferimento alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato avviene mediante collocamento nelle categorie non di ruolo, di cui alla tabella annessa al regio, decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianita' gia' maturata.
Le domande del personale che ai sensi del quarto comma del precedente articolo 6, abbia chiesto l'assegnazione ad una delle amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, devono essere presentate all'ufficio liquidatore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio liquidatore trasmette le richieste alla Presidenza del Consiglio, la quale provvedera' a collocare il personale stesso con il rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite nel ruolo unico di cui alla lettera b) dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382 .
Per il personale avventizio dell'ente il trasferimento alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato avviene mediante collocamento nelle categorie non di ruolo, di cui alla tabella annessa al regio, decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianita' gia' maturata.