Versione
15 gennaio 1976
15 gennaio 1976
Art. 7.
Le domande del personale che ai sensi del quarto comma del precedente articolo 6, abbia chiesto l'assegnazione ad una delle amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, devono essere presentate all'ufficio liquidatore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio liquidatore trasmette le richieste alla Presidenza del Consiglio, la quale provvedera' a collocare il personale stesso con il rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite nel ruolo unico di cui alla lettera b) dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382 .
Per il personale avventizio dell'ente il trasferimento alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato avviene mediante collocamento nelle categorie non di ruolo, di cui alla tabella annessa al regio, decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianita' gia' maturata.
Le domande del personale che ai sensi del quarto comma del precedente articolo 6, abbia chiesto l'assegnazione ad una delle amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, devono essere presentate all'ufficio liquidatore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio liquidatore trasmette le richieste alla Presidenza del Consiglio, la quale provvedera' a collocare il personale stesso con il rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite nel ruolo unico di cui alla lettera b) dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382 .
Per il personale avventizio dell'ente il trasferimento alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato avviene mediante collocamento nelle categorie non di ruolo, di cui alla tabella annessa al regio, decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianita' gia' maturata.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., ordinanza 30/04/1984, n. 122Provvedimento: N. 122 ORDINANZA 18 APRILE 1984 Deposito in cancelleria: 30 aprile 1984. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 134 del 16 maggio 1984. Pres. ELIA - Rel. ANDRIOLI LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. LD ELIA, Presidente - Prof. ON DE TE - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. UN IA UC - Avv. ER UG - Prof. IO AD - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VI ANDRIOLI - Prof. SE RI - Dott. RA JA - Prof. NN CO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici, ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 18 novembre 1975, n. 764 (Soppressione dell'ente "Gioventù Italiana") e dell'art. …Leggi di più...
- questione sostanzialmente gia' decisa (sent. nn. 115/1979, 110/1981)·
- assistenza e previdenza·
- coesistenza, e non alternativita', tra indennita' di anzianita' e di buonuscita·
- manifesta infondatezza.·
- ord. 122/84. impiego pubblico