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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/12/2025, n. 4448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4448 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa TA IC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10713/2022 avente ad oggetto risarcimento danni
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana De Pasquale, d'intesa con C.F._1
l'avv. Giuseppe Serio, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Palermo via
Houel n.5, nonché presso indirizzi pec Email_1
giusta procura in atti telematici Email_2
RICORRENTE
CONTRO
[...]
Controparte_1
in persona dell'Assessore pro tempore,
[...]
E
Controparte_2
, in persona dell'Assessore pro tempore,
[...] organicamente patrocinati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui
Uffici, siti in Catania via Vecchia Ognina n.149, sono ex lege domiciliati
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 2990/2025 depositata telematicamente il 10.07.2025, il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale, non definitivamente decidendo la controversia inter partes, dopo aver ricostruito i rapporti tra la sentenza resa dal Tribunale di Palermo il 02.12.2015 n. 2992 e la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Palermo il 19.11.2018 n. 912 all'esito del gravame incoato avverso la prima, in sintesi, ha affermato “la sussistenza in capo alla ricorrente del diritto a percepire il risarcimento del danno subito in misura corrispondente alle retribuzioni residue non percepite fino al giorno di effettiva immissione in servizio presso parte resistente secondo i criteri di determinazione del danno risarcibile statuiti dalla Corte di Appello di
Palermo con sentenza n. 912/2018”, stante che il regolamento della vicenda controversa cristallizzato in quest'ultima non ha apportato alcuna innovazione in relazione alle statuizioni condannatorie contenute nella sentenza resa dal giudice di prime rispetto al dies a quem del credito risarcitorio, dando atto, peraltro, che anche ove volesse accedersi all'opzione interpretativa che il capo relativo all'ampiezza temporale del danno risarcibile non sia strettamente dipendente dai motivi di doglianza formulati nell'atto di appello, sul punto, allora, si sarebbe formato sin anche il c.d. giudicato interno per la mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte di chi sia stato totalmente soccombente. Quindi, con separata ordinanza, è stato conferito mandato ad un consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare l'ammontare del credito risarcitorio residuo giudizialmente riconosciuto in favore della ricorrente per la ritardata assunzione.
In data 27.11.2025 è stato eseguito il deposito telematico della consulenza tecnica d'ufficio e, infine, all'udienza del 12.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia in parola è stata trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
_____________________________
In via preliminare, va rilevato che nel vigente sistema processuale il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento dei poteri decisori per la parte della controversia definita con la sentenza interlocutoria, atteso che “la non definitività concerne soltanto la non integralità della decisione della controversia, ma non anche la mutabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che è stato deciso” (Cass. 16.02.2001, n.2332; conf. Cass. 04.03.2014, n. 4983; Cass.
05.11.1977 n. 4720).
Ne consegue che la prosecuzione del giudizio resta circoscritta a quelle questioni non
Pagina 2 affrontate nella sentenza interlocutoria citata in narrativa, in quanto essa –anche se non passata in giudicato- è comunque pienamente vincolante per il giudice che l'ha emessa sia con riguardo alla risoluzione delle questioni ivi trattate e definite sia di quelle che ne costituiscano il necessario presupposto logico (Cass. 11.05.2006, n. 10889).
Nella specie, il quid disputandum residuo è quello della quantificazione del danno risarcibile da ritardata immissione in servizio occorso a e determinato in rapporto alle Parte_1
retribuzioni non percepite dal 12.07.2018 fino alla data del 17.06.2019 assumendo come riferente la qualifica di assistente tecnico restauratore di cui alla categoria C, livello C1 del
CCNL di categoria della , secondo i criteri stabiliti dalla sentenza della Corte Controparte_2
di Appello di Palermo n. 912/2018 in guisa da assicurare la parità di trattamento con i dipendenti regionali, di pari grado, effettivamente in servizio durante l'arco temporale de quo e,
a tal fine, anche applicando l'ulteriore ritenuta corrispondente all'aliquota minima ai fini
IRPEF nella stessa misura in cui trova applicazione nell'arco temporale in parola ai predetti dipendenti.
Aderendo al mandato conferito, innanzitutto, il nominato CTU ha esposto i criteri metodologici applicati per poi evidenziare che “nel caso a mano il CCRL del comparto non dirigenziale della sottoscritto il 09 maggio 2019 (triennio normativo ed Controparte_2
economico 2016-2018), … all'art. 81 del titolo VIII stabilisce che la “struttura della retribuzione” si compone delle seguenti voci (per quanto qui di interesse si rilevano soltanto le lettere a), b) e d):
a) corrispondente alla categoria di inquadramento e alla Parte_2
posizione economica rivestita, il quale, secondo le previsioni della tabella B allegata all'indicato CCRL, per la categoria C posizione economica C1, a decorrere dal 1° gennaio
2018 è stabilito nella misura di euro 13.666,21 lordo annuo per 12 mensilità oltre la 13ma mensilità; altresì, ai sensi dell'art. 85, comma 3, dell'indicato CCRL, a decorrere dal 31 dicembre 2018, l'indennità di vacanza contrattuale 2008/2009 (= euro 431,64 lordo annuo) e
2010/2011 (= euro 153,48 lordo annuo) cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare come indicato nell'allegata tabella C, sicché dal 31 dicembre 2018 lo stipendio tabellare risulta nella misura di euro 14.251,33 lordo annuo per 12 mensilità oltre la 13ma mensilità; altresì, rilevano ai fini che qui ci occupano le previsioni di cui all'art. 82, comma 3 e comma 4, dell'indicato CCRL, secondo cui, la
“retribuzione oraria” si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili per 156 e la
“retribuzione giornaliera” si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 30;
Pagina 3 b) INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE IIS, la quale per la categoria C posizione economica C1 è stabilita nella misura di euro 531,77 lordo annuo per 12 mensilità oltre la
13ma mensilità;
d) INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE, la quale, secondo le previsioni di cui all'art. 87 e tabella D allegata all'indicato CCRL, per la categoria C posizione economica C1, è stabilita nella misura lorda mensile per tredici mensilità annue di euro 99,50 sino al dicembre 2018 e di euro 117,50 da gennaio 2019.
Altresì, in base alle previsioni di cui al successivo CCRL del comparto non dirigenziale della sottoscritto il 09 dicembre 2024 (triennio giuridico ed economico 2019- Controparte_2
2021) ed alla tabella B ivi allegata, la retribuzione tabellare annua (per dodici mensilità ed oltre la 13ma mensilità) è incrementata dal 1° gennaio 2019 per la categoria C posizione economica C1 ad euro 14.591,89 lordo annuo.
In applicazione delle suesposte previsioni del CCRL del comparto non dirigenziale della
applicabile ratione temporis, sono state accertate, dal 12 luglio 2018 al 17 Controparte_2
giugno 2019 complessive retribuzioni di euro 22.211,31 lordo …
Successivamente, in applicazione dei criteri stabili dalla sentenza della Corte di Appello di
Palermo n. 912/2018, si è provveduto a detrarre dalle suindicate retribuzioni lorde accertate di complessivi euro 22.281,43 i contributi previdenziali e le ritenute IRPEF a carico del lavoratore …
(Più esattamente), I contributi previdenziali dei dipendenti pubblici a carico del lavoratore, per effetto della legge n. 335/95 e della legge n. 314/1997, risultano nella misura di complessivi euro 2.584,90 così costituiti:
- ritenuta fondo pensione nella misura dell'8,80%, da calcolare sulla retribuzione imponibile del 118% sulla sola voce “stipendio” e sulla retribuzione imponibile del 100% sulle voci “tredicesima mensilità” ed “indennità integrativa speciale”;
- ritenuta opera previdenza nella misura del 2,50%, da calcolare sulla retribuzione imponibile dell'80% sulle voci “stipendio” e “tredicesima mensilità” e sulla retribuzione imponibile del 48% sulla voce “indennità integrativa speciale”; ….
Infine, sull'imponibile fiscale di euro 19.526,40 (= 22.111,31 – 2.567,76) è stata calcolata la ritenuta IRPEF del 23% di euro 4.495,02”.
In considerazione di quanto precede, dunque, avuto riguardo alla qualifica di assistente tecnico restauratore di cui alla categoria C, livello C1, del CCNL di categoria della
[...]
e tenuto conto dei parametri valutativi stabiliti dalla sentenza della Corte di Appello di CP_2
Palermo n. 912/2018 –esattamente ricostruiti nell'elaborato peritale al quale per brevità si
Pagina 4 rinvia-, l'ausiliario dell'ufficio ha concluso che per il periodo di lavoro ricompreso dal 12 luglio 2018 al 17 giugno 2019 le retribuzioni non percepite dalla ricorrente ammontano, al netto, ad euro 15.048,53.
Nel riscontrare le osservazioni critiche mosse dalla difesa tecnica di a buon diritto, Pt_1 il consulente dell'ufficio ha sottolineato che i ““criteri stabiliti dalla sentenza della Corte di
Appello di Palermo n. 912/2018” secondo cui il danno commisurato al pregiudizio economico subito a causa della ritardata assunzione è pari alle sole retribuzioni non percepite, sicché gli ulteriori componenti accessori a titolo di TFR non rilevano …”, specificando inoltre, “per completezza in punto contabile”, che “… l'inferiore importo netto accertato nella odierna sede dallo scrivente rispetto a quanto riconosciuto dal Tribunale di Agrigento … (in procedimento analogo) scaturisce, esclusivamente, dalla errata determinazione dell'importo netto, in quanto in quest'ultimo caso dal lordo di euro 20.899,77 sono state detratte soltanto le ritenute Irpef del 23% e non anche i contributi previdenziali i quali, invece, sono parimenti da detrarre per come precisato nella sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 912/2018”.
Fermi i superiori condivisi rilievi, non appare superfluo notare ancora che il pregiudizio sofferto dalla ricorrente è pur sempre frutto di una valutazione equitativa, in quanto, comunque, nel periodo in parola, quest'ultima non ha concretamente impegnato le proprie energie lavorative a favore dell'Amministrazione resistente, restando esse evidentemente rivolte alla cura di altri interessi.
E poiché l'accertamento contabile risulta aderente in maniera precisa ed esauriente ai quesiti posti con l'ordinanza del 10.07.2025, espletato con metodologia immune da vizi logici, nel rispetto delle disposizioni della contrattazione collettiva di categoria ed in conformità alle statuizioni adottate nella sentenza non definitiva pronunciata inter partes, esso resta fatto proprio da questo Giudice non senza evidenziare che nelle note depositate in atti le parti costituite non hanno svolto rilievi e/o osservazioni rispetto alle risultanze peritali sopra richiamate.
Conseguentemente, in ragione dei titoli accertati, l'
[...]
e Controparte_1
Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, in solido tra loro, vanno condannati al pagamento a favore di dell'importo di euro 15.048,53, oltre accessori nella Parte_1
misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94 con decorrenza, per come accertato dalla Corte di Appello di Palermo con la citata sentenza, dal 12.07.2018 fino all'effettivo soddisfo.
I costi di CTU, secondo il principio della causalità, nei rapporti interni tra le parti, sono posti
Pagina 5 in via solidale a carico delle Amministrazioni convenute. Le spese di lite, invece, sono per un terzo compensate stante la parziale soccombenza della rispetto all'ammontare del Pt_1
quantum debeatur preteso nel conclusum del ricorso, mentre i restanti due terzi secondo il criterio della soccombenza sono posti a carico delle Amministrazioni resistenti e liquidati, a favore della ricorrente, nella misura di cui in dispositivo, avendo riguardo alla natura e al valore della causa, al mancato svolgimento di istruttoria orale, all'attività difensiva complessivamente svolta, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022 altresì tenendo conto della domanda di distrazione formulata in ricorso dal difensore dai relativi difensori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la controversia inter partes, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
AN l
[...]
Dipartimento Regionale Controparte_1
Beni Culturali e Identità Siciliana, in solido tra loro, al pagamento, a favore di , Parte_1
della somma complessiva di euro 15.048,53, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della l. 30.12.1991 n. 412, richiamato dall'art. 22 l. n. 724/1994, dal 12.07.2018 fino all'effettivo soddisfo.
RIGETTA per il resto il ricorso
PONE definitivamente, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU a carico delle
Amministrazioni resistenti, in solido tra loro.
COMPENSA per un terzo le spese processuali
AN l
[...]
e Dipartimento Regionale Controparte_1
Beni Culturali e Identità Siciliana, in solido tra loro, a rifondere a i restanti due Parte_1
terzi delle spese di lite che liquida nella misura complessiva di euro 2.000,00, oltre il 15 % spese generali, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei relativi procuratori dichiaratisi antistatari.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 13.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa TA IC
Pagina 6 La presente sentenza è stata realizzata con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Luca Nicolo
Catania, il 13.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa TA IC
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