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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/10/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2671/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] in data [...] (Avv. MOCCI Parte_1
MARCO);
E
, nato a [...], in data [...] (Avv. Controparte_1
BUTERA ORNELLA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta all'udienza del 08/05/2024, sostituita dal deposito di note scritte;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n.3246/2024 dei 29/05 – 04/06/2024;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede integralmente si richiamano:
“la figlia minor contiuerà ad essere affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1 coniugi con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre – di proprietà del di Lei padre – sita in Palermo, via Barcarello n. 53, interno 16;
- In merito al diritto di visita paterno, si riconferma quanto stabilito nelle condizioni di separazione, ovvero:
-2 week end al mese (dalla mattina del sabato con rientro la domenica in orario compatibile con i turni di servizio) alternati con la madre;
2 pomeriggi a settimana dalle ore 14.30 (o dalla fine dell'orario scolastico) fino alle 20.00 durante il periodo scolastico, dopo cena durante il periodo estivo (in ogni caso sempre compatibilmente con l'orario lavorativo che prevede l'inizio del turno serale alle ore 19.00); in merito alle festività (1 e 2 novembre, 6,7,8, 24,25,26, 30 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio,
Pasqua etc ), anche al fine di garantire la frequenza con ciascun ramo genitoriale, i sottoscritti trascorreranno, ad anni alterni, con la figlia tali festività, mentre in assenza di diversi accordi gli stessi trascorreranno, ad anni alterni, il giorno del compleanno della bambina alternandosi negli orari (mattina/pomeriggio – pranzo/cena); in ordine alle vacanze estive, la minore potrà trascorrere con il papà almeno 15 giorni (tra luglio ed agosto) continuativi o frazionati, in relazione alle ferie che verranno concesse;
Si allega nello specifico piano genitoriale predisposto nell'interesse della minore.
- In merito alle condizioni economiche, i ricorrenti, a modifica di quanto stabilito con la separazione consensuale, dichiarano quanto segue:
1) la sig.r dichiara di rinunciare all'assegno di mantenimento di € Parte_1
250,00 mensili precedentemente stabiliti in sede di separazione, essendo oramai economicamente indipendente;
pertanto, a far data dalla sottoscrizione dell'accordo, il sig.
non sarà più obbligato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento Controparte_1 alla sig.r Parte_1
2) a modifica delle condizioni precedentemente stabilite, il sig. si obbliga Controparte_1
a corrispondere alla sig.r a titolo di mantenimento ordinario della Parte_1 figlia minore la somma di € 400,00 mensili entro il 5 di ogni mese, da Persona_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Palermo che quivi deve intendersi integralmente trascritto e del quale viene consegnata copia ai ricorrenti;
3) a modifica delle condizioni precedentemente stabilite in sede di separazione, l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.r ; Parte_1 Pt_1
4) i sig.ri e con il presente atto dichiarano di Controparte_1 Parte_1 essere economicamente indipendenti e altresì di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale”. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Palermo, in data 21/09/2018, da , Parte_1 nata a [...], in data [...] e da , nato a [...] Controparte_1
IMERESE (PA), in data 21/11/1982, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.157, parte II, serie A, dell'anno 2018, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
23/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata
D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2671/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] in data [...] (Avv. MOCCI Parte_1
MARCO);
E
, nato a [...], in data [...] (Avv. Controparte_1
BUTERA ORNELLA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta all'udienza del 08/05/2024, sostituita dal deposito di note scritte;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n.3246/2024 dei 29/05 – 04/06/2024;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede integralmente si richiamano:
“la figlia minor contiuerà ad essere affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1 coniugi con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre – di proprietà del di Lei padre – sita in Palermo, via Barcarello n. 53, interno 16;
- In merito al diritto di visita paterno, si riconferma quanto stabilito nelle condizioni di separazione, ovvero:
-2 week end al mese (dalla mattina del sabato con rientro la domenica in orario compatibile con i turni di servizio) alternati con la madre;
2 pomeriggi a settimana dalle ore 14.30 (o dalla fine dell'orario scolastico) fino alle 20.00 durante il periodo scolastico, dopo cena durante il periodo estivo (in ogni caso sempre compatibilmente con l'orario lavorativo che prevede l'inizio del turno serale alle ore 19.00); in merito alle festività (1 e 2 novembre, 6,7,8, 24,25,26, 30 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio,
Pasqua etc ), anche al fine di garantire la frequenza con ciascun ramo genitoriale, i sottoscritti trascorreranno, ad anni alterni, con la figlia tali festività, mentre in assenza di diversi accordi gli stessi trascorreranno, ad anni alterni, il giorno del compleanno della bambina alternandosi negli orari (mattina/pomeriggio – pranzo/cena); in ordine alle vacanze estive, la minore potrà trascorrere con il papà almeno 15 giorni (tra luglio ed agosto) continuativi o frazionati, in relazione alle ferie che verranno concesse;
Si allega nello specifico piano genitoriale predisposto nell'interesse della minore.
- In merito alle condizioni economiche, i ricorrenti, a modifica di quanto stabilito con la separazione consensuale, dichiarano quanto segue:
1) la sig.r dichiara di rinunciare all'assegno di mantenimento di € Parte_1
250,00 mensili precedentemente stabiliti in sede di separazione, essendo oramai economicamente indipendente;
pertanto, a far data dalla sottoscrizione dell'accordo, il sig.
non sarà più obbligato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento Controparte_1 alla sig.r Parte_1
2) a modifica delle condizioni precedentemente stabilite, il sig. si obbliga Controparte_1
a corrispondere alla sig.r a titolo di mantenimento ordinario della Parte_1 figlia minore la somma di € 400,00 mensili entro il 5 di ogni mese, da Persona_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Palermo che quivi deve intendersi integralmente trascritto e del quale viene consegnata copia ai ricorrenti;
3) a modifica delle condizioni precedentemente stabilite in sede di separazione, l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.r ; Parte_1 Pt_1
4) i sig.ri e con il presente atto dichiarano di Controparte_1 Parte_1 essere economicamente indipendenti e altresì di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale”. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Palermo, in data 21/09/2018, da , Parte_1 nata a [...], in data [...] e da , nato a [...] Controparte_1
IMERESE (PA), in data 21/11/1982, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.157, parte II, serie A, dell'anno 2018, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
23/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata
D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.