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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 18/06/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
411/25 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g 411/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv., Parte_1
Giammarchi Silvia, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
Capoccetti Erika, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 23/06/1996 in
Terni (TR) precisando che dall'unione sono nati due figli il 22/09/2002 in Persona_1
Terni ad oggi maggiorenne ed economicamente e il 18/02/2008 in Persona_2
Terni (TR) e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
- Modificare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale nel seguente modo: -
a) I figli siano affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre, nell'abitazione familiare sita in Terni Via
Brodolini n..39;
- b) il padre potrà liberamente incontrare i figli compatibilmente con i loro impegni scolastici e lavorativi;
- c) le decisioni più importanti nell'interesse del figlio minore, essendo la figlia Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, relative all'educazione, alla
[...]
formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli;
- d) La SI.ra continuerà a vivere nell'abitazione suddetta insieme ai figli e CP_1
continuerà a provvedere al mantenimento del figlio minore per quanto di sua spettanza, al versamento delle rate di mutuo residuo ed al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie dell'abitazione, come è avvenuto fino ad oggi. Il SI. continuerà a Per_1
vivere altrove con il suo nuovo nucleo familiare, ma provvederà al versamento di un assegno mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento del figlio minore Per_2
a mezzo bonifico sul c/c intestato alla SI.ra entro il giorno 1 di
[...] CP_1
ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per il suddetto figlio;
- e) I figli continueranno a vivere con la madre, anche dopo aver raggiunto l'indipendenza economica, qualora lo vorranno;
- f) Al fine di compensare tutto quanto dovuto e non versato alla SI.ra , il CP_1
SI. dichiara di voler trasferire alla stessa la propria quota di ½ di Parte_1 proprietà dell'abitazione familiare identificata al Catasto fabbricati di Terni fg. 134 part.lla
163 sub 17 Z.C. 1 categoria 4 classe II, piano primo nonché la quota di ½ di proprietà del vano autorimessa identificato al Catasto dei Fabbricati di Terni al fg. 134 part.lla 163 sub
47 Z.C. 1 cat. C6 classe III (come da contratto di compravendita per atto Notaio
[...]
di Terni rep. n. 32448 racc. n. 4414 del 12.06.2003 trascritto il 13.06.2003 n. Per_3
4382 r.p.) con atto notarile successivo alla sentenza di divorzio congiunto, con impegno fin d'ora assunto dalle parti per l'incombente, entro il termine di mesi tre dalla pubblicazione della sentenza di divorzio congiunto;
- g) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto di , consentendo altresì che ciascuno possa inserire lo stesso Persona_2 nel proprio passaporto”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del
Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23/06/1996 tra e in Terni (TR), alle condizioni indicate Parte_1 CP_1
nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
TERNI (TR) (atto n. 67, parte II, serie A, Uff.1, anno 1996); spese compensate.
Così deciso nella camera di conSIlio in data 11 giugno 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g 411/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv., Parte_1
Giammarchi Silvia, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
Capoccetti Erika, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 23/06/1996 in
Terni (TR) precisando che dall'unione sono nati due figli il 22/09/2002 in Persona_1
Terni ad oggi maggiorenne ed economicamente e il 18/02/2008 in Persona_2
Terni (TR) e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
- Modificare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale nel seguente modo: -
a) I figli siano affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre, nell'abitazione familiare sita in Terni Via
Brodolini n..39;
- b) il padre potrà liberamente incontrare i figli compatibilmente con i loro impegni scolastici e lavorativi;
- c) le decisioni più importanti nell'interesse del figlio minore, essendo la figlia Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, relative all'educazione, alla
[...]
formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli;
- d) La SI.ra continuerà a vivere nell'abitazione suddetta insieme ai figli e CP_1
continuerà a provvedere al mantenimento del figlio minore per quanto di sua spettanza, al versamento delle rate di mutuo residuo ed al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie dell'abitazione, come è avvenuto fino ad oggi. Il SI. continuerà a Per_1
vivere altrove con il suo nuovo nucleo familiare, ma provvederà al versamento di un assegno mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento del figlio minore Per_2
a mezzo bonifico sul c/c intestato alla SI.ra entro il giorno 1 di
[...] CP_1
ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per il suddetto figlio;
- e) I figli continueranno a vivere con la madre, anche dopo aver raggiunto l'indipendenza economica, qualora lo vorranno;
- f) Al fine di compensare tutto quanto dovuto e non versato alla SI.ra , il CP_1
SI. dichiara di voler trasferire alla stessa la propria quota di ½ di Parte_1 proprietà dell'abitazione familiare identificata al Catasto fabbricati di Terni fg. 134 part.lla
163 sub 17 Z.C. 1 categoria 4 classe II, piano primo nonché la quota di ½ di proprietà del vano autorimessa identificato al Catasto dei Fabbricati di Terni al fg. 134 part.lla 163 sub
47 Z.C. 1 cat. C6 classe III (come da contratto di compravendita per atto Notaio
[...]
di Terni rep. n. 32448 racc. n. 4414 del 12.06.2003 trascritto il 13.06.2003 n. Per_3
4382 r.p.) con atto notarile successivo alla sentenza di divorzio congiunto, con impegno fin d'ora assunto dalle parti per l'incombente, entro il termine di mesi tre dalla pubblicazione della sentenza di divorzio congiunto;
- g) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto di , consentendo altresì che ciascuno possa inserire lo stesso Persona_2 nel proprio passaporto”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del
Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23/06/1996 tra e in Terni (TR), alle condizioni indicate Parte_1 CP_1
nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
TERNI (TR) (atto n. 67, parte II, serie A, Uff.1, anno 1996); spese compensate.
Così deciso nella camera di conSIlio in data 11 giugno 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti