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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/12/2024, n. 2534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2534 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 870 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2021,
promosso da:
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. CARLA ITRIA BELLU che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
Ricorrente
contro
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cagliari, presso lo studio dell'Avv. PIERFRANCESCO CAPUT che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Pagina 1 Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito:
1) dare atto che fra le parti è stata pronunciata sentenza n.d. di separazione con il n. 3095/2021;
2) confermare l'assegnazione del domicilio coniugale in favore della quale genitore Pt_1
collocatario dei minori;
3) confermare l'affidamento condiviso dei minori, collocati presso il domicilio materno ai soli fini anagrafici;
4) il potrà vedere e tenere con sé i minori, salvo diverso accordo, secondo lo schema degli CP_1
accordi già raggiunti e definiti con provvedimento presidenziale come modificati e integrati con verbali del 03/03/2022 (R.G. n. 870-1/2021) e del 26/01/2023 (R.G. n. 870-3/2021) che prevedono un tempo di permanenza paritetico secondo lo schema già concordato fra le parti, specificando che l'inizio del turno del fine settimana e/o dei giorni festivi inizi per ciascun genitore alle ore 20.00 del venerdì e/o del giorno precedente quello festivo (invece che alle 9.00 del sabato mattina e/o del giorno festivo) nonché precisando che nei giorni anzidetti il genitore presso il quale sono temporaneamente collocati si adoperi per ricondurli, all'orario già stabilito, presso il domicilio dell'altro genitore;
5) le parti concordano, salvo diverso accordo, che i minori trascorrano con ciascun genitore,
nell'occasione delle vacanze estive, 10 giorni consecutivi che devono essere concordati entro il mese di gennaio di ogni anno. Le festività tradizionali di Natale, Capodanno e Pasqua saranno trascorse con i genitori ad anni alterni e le giornate del compleanno dei minori saranno trascorse con ciascun genitore ad anni alterni;
6) le parti si dichiarano economicamente autonome, dotate di reddito adeguato;
7) le parti convengono che nessun assegno di mantenimento sia riconosciuto in capo al a CP_1
titolo di concorso nel mantenimento dei minori figli collocato presso la madre, attesa la condivisione del tempo di permanenza che autorizza il mantenimento diretto;
le spese straordinarie
Pagina 2 saranno condivise in ragione del 50% secondo il protocollo del Consiglio Nazionale Forense del
29/11/2017 che le parti dichiarano di ben conoscere ed approvare;
8) a definizione dei rapporti economici nati nel matrimonio, il si obbliga a trasferire in CP_1
favore della che accetta, la sua quota di proprietà pari ad ½ del totale dell'immobile destinato Pt_1
ad abitazione coniugale distinto a Catasto Sez. A, F. 19, mapp. 3353, sub 9, zona censuaria 1, cat.
A/2, classe 4, superficie catastale 146, con ogni eventuale accessorio e/o pertinenza;
9) le parti concordano che il rogito notarile debba essere stipulato entro giorni 90 dalla pubblicazione della sentenza, con costi a carico della parte acquirente;
10) le parti concordano che il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile nonché quello contratto per la sua ristrutturazione con il Monte dei Paschi di Siena, restino a totale carico della che si Pt_1
obbliga a tenere indenne il a far data dalla stipula del rogito notarile, da ogni CP_1
obbligazione nei confronti della Banca mutuataria.
Spese e competenze compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
con ricorso depositato dalla in data 10/02/2021, assunti i provvedimenti temporanei ed Pt_1
urgenti e mutato il rito, pronunciata la separazione con sentenza parziale n. 3095/2021, senza ulteriore istruttoria, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti debbano essere recepite in quanto eque e conformi agli interessi dei minori nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dato atto che con sentenza parziale n. 3095/2021 è stata pronunciata la separazione dei coniugi, definitivamente decidendo:
Pagina 3 Sull'accordo delle parti:
1) Assegna la casa coniugale a quale genitore collocatario dei minori. Parte_1
2) Affida i minori a entrambi i genitori, con loro collocazione presso il domicilio materno a fini anagrafici.
3) Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, salvo diverso accordo, secondo lo schema degli accordi già raggiunti e definiti con provvedimento presidenziale come modificati e integrati con verbali del 03/03/2022 (R.G. n. 870-1/2021) e del 26/01/2023 (R.G. n. 870-3/2021)
che prevedono un tempo di permanenza paritetico secondo lo schema già concordato fra le parti,
specificando che l'inizio del turno del fine settimana e/o dei giorni festivi inizi per ciascun genitore alle ore 20.00 del venerdì e/o del giorno precedente quello festivo (invece che alle 9.00 del sabato mattina e/o del giorno festivo) nonché precisando che nei giorni anzidetti il genitore presso il quale sono temporaneamente collocati si adoperi per ricondurli, all'orario già stabilito, presso il domicilio dell'altro genitore. I minori trascorrano con ciascun genitore, nell'occasione delle vacanze estive,
10 giorni consecutivi che devono essere concordati entro il mese di gennaio di ogni anno. Le
festività tradizionali di Natale, Capodanno e Pasqua saranno trascorse con i genitori ad anni alterni e le giornate del compleanno dei minori saranno trascorse con ciascun genitore ad anni alterni;
4) Dà atto che le parti si dichiarano economicamente autonome e dotate di reddito adeguato.
5) Dà atto che le parti convengono che nessun assegno di mantenimento dei figli sia stabilito in capo ai genitori attesa la condivisione del tempo di permanenza che autorizza il mantenimento diretto;
le spese straordinarie saranno condivise in ragione del 50% secondo il protocollo del
Consiglio Nazionale Forense del 29/11/2017 che le parti dichiarano di ben conoscere ed approvare.
6) Dà atto che le parti convengono che, a definizione dei rapporti economici nati nel matrimonio,
si obbliga a trasferire in favore di che accetta, la sua Controparte_1 Parte_1
quota di proprietà pari ad ½ del totale dell'immobile destinato ad abitazione coniugale distinto a
Catasto Sez. A, F. 19, mapp. 3353, sub 9, zona censuaria 1, cat. A/2, classe 4, superficie catastale
146, con ogni eventuale accessorio e/o pertinenza;
Pagina 4 7) Dà atto che le parti concordano che il rogito notarile debba essere stipulato entro giorni 90 dalla pubblicazione della sentenza, con costi a carico della parte acquirente.
8) Dà atto che le parti concordano che il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile nonché
quello contratto per la sua ristrutturazione con il Monte dei Paschi di Siena, restino a totale carico di che si obbliga a tenere indenne a far data dalla stipula Parte_1 Controparte_1
del rogito notarile, da ogni obbligazione nei confronti della Banca mutuataria.
9) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
25/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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