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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/11/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2606/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2606/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIARAVALLI Parte_1 C.F._1 BARBARA
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. RABUFFETTI ANGELO ALBERTO RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti all'udienza del 18.11.2025 hanno chiesto che venisse pronunciata la separazione alle seguenti condizioni:
“- Rinuncia all'addebito;
- Il resistente verserà alla ricorrente, dal deposito del ricorso, € 950 entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annua;
- Spese di lite compensate”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio il 27.5.1989.
Dal matrimonio nascevano i figli , , maggiorenni ed autosufficienti. Per_1 Per_2 Per_3
Con ricorso depositato in data 10.7.2025 la ricorrente, premessa l'intollerabilità della convivenza, la frattura della comunione spirituale e materiale, chiedeva che venisse pronunciata la separazione e chiedeva il riconoscimento di un assegno di mantenimento.
Si costituiva il resistente mediante memoria di risposta con la quale aderiva alla domanda di separazione, ne chiedeva l'addebito alla moglie e contestava l'avversa quantificazione dell'assegno di mantenimento.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti, avendo trovato un accordo, chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni concordemente rassegnate.
Le domande formulate all'udienza del 18.11.2025 devono essere accolte, essendo pacifica la frattura fra i coniugi, tanto che questi cessavano di convivere prima dell'instaurazione del giudizio.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti.
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione degli accordi, della natura della controversia e dell'esito della lite.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti di cui in epigrafe, coniugatesi in Andora in data
27.5.1989, alle condizioni concordate dalle parti innanzi integralmente trascritte e da intendersi qui recepite;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andora di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pagina 2 di 3 3) compensa per intero le spese di lite.
Busto Arsizio, 19 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2606/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIARAVALLI Parte_1 C.F._1 BARBARA
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. RABUFFETTI ANGELO ALBERTO RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti all'udienza del 18.11.2025 hanno chiesto che venisse pronunciata la separazione alle seguenti condizioni:
“- Rinuncia all'addebito;
- Il resistente verserà alla ricorrente, dal deposito del ricorso, € 950 entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annua;
- Spese di lite compensate”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio il 27.5.1989.
Dal matrimonio nascevano i figli , , maggiorenni ed autosufficienti. Per_1 Per_2 Per_3
Con ricorso depositato in data 10.7.2025 la ricorrente, premessa l'intollerabilità della convivenza, la frattura della comunione spirituale e materiale, chiedeva che venisse pronunciata la separazione e chiedeva il riconoscimento di un assegno di mantenimento.
Si costituiva il resistente mediante memoria di risposta con la quale aderiva alla domanda di separazione, ne chiedeva l'addebito alla moglie e contestava l'avversa quantificazione dell'assegno di mantenimento.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti, avendo trovato un accordo, chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni concordemente rassegnate.
Le domande formulate all'udienza del 18.11.2025 devono essere accolte, essendo pacifica la frattura fra i coniugi, tanto che questi cessavano di convivere prima dell'instaurazione del giudizio.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti.
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione degli accordi, della natura della controversia e dell'esito della lite.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti di cui in epigrafe, coniugatesi in Andora in data
27.5.1989, alle condizioni concordate dalle parti innanzi integralmente trascritte e da intendersi qui recepite;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andora di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pagina 2 di 3 3) compensa per intero le spese di lite.
Busto Arsizio, 19 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 3 di 3