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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 21/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 2142 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
, (p. iva n. , in persona del legale rappresentante pro tempore con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LOMBARDO DANILO, con domicilio eletto presso l'indirizzo pec del difensore
Email_1
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore con sede in Ferno presso il Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa;
PARTE APPELLATA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, in qualità di cessionaria del credito vantato da Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
e ha citato in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Busto Arsizio,
[...] Parte_2 CP_1 per sentire dichiarare la responsabilità contrattuale della compagnia aerea in relazione al ritardo del volo diretto da Thira a Milano Malpensa del 01.08.2021 chiedendo l'indennizzo previsto dall'articolo 7 del Regolamento CE
261/2004 pari ad euro 1200,00 ( 400,00 per ciascun passeggero) oltre ad euro 100,00 per l'intervento stragiudiziale del difensore.
Non si è costituita in giudizio in primo grado la compagnia aerea.
Con sentenza n.796/2023 pubblicata in data 27.11.2023 il Giudice di Pace ha rigettato la domanda dichiarando la carenza di legittimazione attiva della società per violazione dell'articolo 106 Tub. Pt_1
Avverso tale decisione, con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello deducendo Parte_3 che erroneamente il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda in quanto nel caso di specie non si applicano le previsioni dell'articolo 106 TUB non venendo in rilievo una causa di finanziamento.
Non si è costituita in giudizio la parte appellata dichiarata contumace all'udienza del 10.12.2024.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata quindi decisa all'esito dell'udienza di discussione ex articolo
281 sexies c.p.c. e trattenuto in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
Ciò precisato e venendo ad esaminare il merito va osservato che l'appello è parzialmente fondato e deve essere
- 1 - accolto per quanto di ragione.
Va innanzitutto precisato che non è stato depositato contestualmente al deposito dell'atto di appello, né cartaceamente né telematicamente, il fascicolo di parte di primo grado di parte appellante ( rectius i documenti posti a sostegno della domanda di parte appellante).
Sul punto sebbene la parte appellante non abbia depositato il fascicolo di parte di primo grado, alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza 4835/2023 (Allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nell'atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame,
e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest'ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo) il richiamo nell'atto di appello alla documentazione fornita in primo grado e la circostanza che nella sentenza di primo grado si faccia riferimento alla produzione della cessione del credito e alla carta di imbarco sono circostanze tali da far ritenere provato il titolo a fondamento della pretesa.
Ciò detto, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva dichiarato la carenza di legittimazione attiva di parte attrice sull'erroneo convincimento che la società aveva agito in giudizio avendo acquistato a titolo oneroso il credito futuro del passeggero derivante dal loro potenziale diritto ad ottenere la compensazione pecuniaria di cui al Regolamento europeo n. 261/2004.
Secondo il Giudice di Pace, la società che acquista il credito a titolo oneroso deve essere un soggetto, secondo il Testo Unico della legge bancaria, in possesso dei requisiti minimi di capitale, iscritta all'albo degli intermediari finanziari.
Dato che, secondo il Giudice di primo grado, l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 106 TUB, è riservato agli intermediari finanziari, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia, il contratto stipulato tra la ed il passeggero in Parte_1 questione deve considerarsi affetto da nullità poiché la società non risulta iscritta nel precitato albo.
A parere dell'appellante invece l'art. 106 TUB non può trovare applicazione nel caso di specie poiché la cessione oggetto del contratto in esame non costituisce un'operazione di finanziamento.
Su tale questione va dato atto che è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza 7635/2024 escludendo che l'attività della parte appellante rientri nelle previsioni di cui all'articolo 106 TUB.
La Cassazione in particolare, riprendendo le motivazioni della sentenza di primo grado afferma che “dal tenore letterale delle disposizioni in esame emerge chiaramente come, per aversi attività di finanziamento esercitata nei confronti del pubblico ai sensi dell'art. 106 TUB, non è sufficiente che vi sia una cessione di credito di cui sia parte un soggetto che operi nei confronti dei terzi con carattere di professionalità, ma è altresì necessario che
tale cessione (onerosa) integri la erogazione di un finanziamento. Ebbene, la causa di finanziamento non può che ravvisarsi nella messa a disposizione di denaro o altra utilità, senza che assuma rilevanza il modello di volta in volta utilizzato, che può consistere nell'erogazione di una somma di denaro o nella messa a disposizione del beneficiario di un bene. Ciò che rileva, quindi, per poter qualificare un contratto come avente (anche) causa di
- 2 - finanziamento, è l'anticipazione in favore di un determinato soggetto (finanziato) di una somma di denaro o altro bene successivamente da restituirsi» (pag. 4 della sentenza impugnata).
Procedendo all'esame del regolamento negoziale de quo, il Tribunale ha escluso la causa di finanziamento.
Nello specifico, ha evidenziato che «il contratto stipulato tra i cedenti e così prevede: "La parte Parte_3 cedente è titolare del diritto alla compensazione pecuniaria (credito) previsto nei confronti della compagnia aerea sopra indicata in conformità a quanto previsto dal Regolamento n. 261/2004 in relazione al volo sopra
specificato. La parte cedente trasferisce e assegna a (...) il credito di cui al paragrafo precedente. Il Pt_3 prezzo indicato per tale assegnazione è quello di cui al Listino prezzi e ai Termini e condizioni da considerarsi parte del presente accordo per relationem, e sarà corrisposto dopo che avrà ricevuto la compensazione Pt_3 pecuniaria (il credito) da parte della compagnia aerea. adotta tutte le appropriate misure legali-giudiziali Pt_3 ed extragiudiziali- volte all'ottenimento della compensazione pecuniaria (credito). A far data da oggi, la parte cedente non potrà accettare alcun pagamento da parte della compagnia aerea".».
Ha concluso dunque che «Dal chiaro contenuto del regolamento negoziale in esame emerge, infatti, come il cedente non riceva da alcuna anticipazione del credito ceduto (e, per l'effetto, non si obblighi ad Parte_3 alcuna restituzione), essendo espressamente pattuito che egli riceva tale somma di denaro - ancorché decurtata
- soltanto se e quando la cessionaria avrà ottenuto il pagamento della compensazione pecuniaria da parte della compagnia aerea debitrice.» ( pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).
Il Tribunale ha pure sottolineato da un lato, che «non si assiste ad alcuna preventiva messa a disposizione in
favore del cedente e da parte del cessionario delle somme oggetto del futuro ed eventuale pagamento del debitore ceduto e, dall'altro, lo stesso corrispettivo della cessione del credito è meramente eventuale, posto che esso "sarà corrisposto dopo che avrà ricevuto la compensazione pecuniaria (il credito) da parte della Pt_3 compagnia aerea", dal che discende che, laddove l'azione di recupero del credito esercitata dalla cessionaria nei
confronti del debitore ceduto abbia esito infruttuoso, il passeggero-cedente nulla avrà diritto di ricevere a titolo di corrispettivo della cessione medesima, venendo meno, in tal modo, la stessa configurabilità di una causa di finanziamento.».
Pertanto, il Tribunale ha escluso che il contratto di cessione del credito stipulato tra il passeggero e l'odierna
resistente «sia atto a realizzare una causa di finanziamento, integrando semmai una compravendita (la cui onerosità è data dal pagamento del corrispettivo dovuto alla cessionaria per il compimento di tutte le attività poste in essere per il recupero del credito ceduto, corrispettivo che viene decurtato dalla somma di denaro di cui all'esito beneficerà il cedente).» (pag. 5 della sentenza impugnata).
A fronte di tali argomentazioni, insussistenti si rilevano le doglianze di parte ricorrente ed in particolare, risultano meramente suggestive le censure di falsa applicazione delle norme indicate laddove deduce che CP_4
"l'attività di credito risarcitorio verrebbe in tal guisa finanziata dal cessionario e rappresenterebbe un'utilità economica immediata e valutabile economicamente in favore del cedente" (pag. 21 del ricorso), tenuto conto
che anche con tale deduzione la parte ricorrente tende a offrire una sua particolare ricostruzione del rapporto in esame, come tale inammissibile e non idonea a scalfire la debita qualificazione del rapporto quale compravendita compiuta dal giudice di merito.
Infine, il Tribunale ha mostrato, nella specie, di conformarsi a quanto questa Corte ha già avuto modo di
- 3 - affermare nella diversa ipotesi di cessione del credito da risarcimento del danno da sinistro stradale e cioè che detto credito è suscettibile di cessione ai sensi dell'artt. 1260 e ss. cod. civ.; e che la cessione di detto credito,
intervenuta tra il danneggiato/cedente e la carrozzeria/cessionaria, consente a quest'ultima di agire in giudizio nei confronti della compagnia assicurativa in quanto la cessionaria può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio (v. Cass. Sez. 3, 14/02/2019 n. 4300; Cass. Sez. 3,
10/1/2012, n. 51; Cass., 10/1/2012, n. 52; Cass. Sez. 3, 3/10/2013, n. 22601) e neppure implicando detta operazione alcuna attività finanziaria soggetta ad autorizzazione ex art. 106 d.lgs. n. 385 del 1992.”
Alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, ne deriva che il contratto di cessione del credito stipulato tra i passeggeri e l'odierna Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 appellante non può essere in alcun modo considerato un atto di finanziamento con la conseguenza che la statuizione con cui il giudice di prime cure ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo alla CP_5
(ndr ) sulla base della nullità della cessione del credito per violazione dell'art. 106 TUB Parte_1 deve essere riformata.
Tutto ciò premesso e accertato che parte appellante ha assolto l'onere probatorio ( non essendo contestato il ritardo del volo da parte dell'appellata che non si è costituita), tenuto conto della distanza tra i due aeroporti,
va condannata alla corresponsione della compensazione pecuniaria di cui all'art. 7, n. 2, Controparte_1 lett. b), del regolamento UE n. 261/2004, da liquidarsi nella misura di 1200,00 euro ( 400,00 per ciascun passeggero).
Trattandosi di liquidazione forfettaria ed anticipata del danno ("penale legale") spettante al passeggero, in ipotesi di cancellazione/ritardo prolungato del volo, indipendentemente dalla prova dell'effettivo pregiudizio, anche in assenza di domanda su tale somma sono dovuti gli interessi (arg. ex Cass. 23603/2010).
Dunque, sulla somma di euro 1200,00 (400,00 per ciascun passeggero) andranno calcolati gli interessi dalla data della notifica dell'atto di citazione in primo grado (26.01.2022) e sino al soddisfo.
Nulla è dovuto, invece, in relazione alle spese legali per l'attività stragiudiziale svolta, che è consistita nell'invio di una lettera di diffida al pagamento della compensazione pecuniaria prima dell'introduzione del giudizio.
Ai sensi dell'art. 20, D.M. n. 55/2014, che disciplina i compensi per le prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali, infatti, presupposto per la liquidazione di uno specifico compenso per tale attività è che la stessa rivesta “autonoma rilevanza” rispetto all'attività giudiziale.
Deve, tuttavia, escludersi che il semplice invio di una lettera di diffida prima dell'avvio del giudizio, che peraltro avrebbe potuto essere inviata in prima battuta dai cedenti il credito, senza aggravio di spese, possa essere considerata una specifica prestazione stragiudiziale munita di una propria autonomia, rilevanza e utilità, dovendo la stessa, al contrario, ritenersi un mero atto prodromico all'introduzione del giudizio.
In applicazione dell'art. 336 c.p.c. e all'esito di una valutazione complessiva della lite, in base ad un criterio unitario e globale della stessa, le spese di lite, del doppio grado, seguono la soccombenza di parte appellata e sono liquidate come da dispositivo.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 147/2022, tenendo conto della concreta attività difensive delle parti e del valore della causa.
- 4 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. 796/2023 del Giudice di Pace di Busto Arsizio pubblicata il 27 novembre del 2023 proposto da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_4 Controparte_1
- accoglie parzialmente l'appello e, quindi, in riforma della sentenza di primo grado, condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di CP_1 [...]
della compensazione pecuniaria di cui all'art. 7, co. 1, lett. b), del regolamento UE n. Parte_1
261/2004, che liquida nella misura di 1200,00 euro ( 400,00 per ciascun passeggero) oltre interessi legali dalla data della notifica dell'atto di citazione di primo grado (26.01.2022) al soddisfo;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di , in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese Parte_1 processuali del doppio grado che liquida in complessivi euro 1585,00 (586,00 euro per il primo grado -di cui 488,00 per compensi e 98,00 per spese- e 999,00 euro per il secondo grado -di cui 852,00 per compenso e 147,00 per spese-) oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 21/01/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 5 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 2142 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
, (p. iva n. , in persona del legale rappresentante pro tempore con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LOMBARDO DANILO, con domicilio eletto presso l'indirizzo pec del difensore
Email_1
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore con sede in Ferno presso il Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa;
PARTE APPELLATA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, in qualità di cessionaria del credito vantato da Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
e ha citato in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Busto Arsizio,
[...] Parte_2 CP_1 per sentire dichiarare la responsabilità contrattuale della compagnia aerea in relazione al ritardo del volo diretto da Thira a Milano Malpensa del 01.08.2021 chiedendo l'indennizzo previsto dall'articolo 7 del Regolamento CE
261/2004 pari ad euro 1200,00 ( 400,00 per ciascun passeggero) oltre ad euro 100,00 per l'intervento stragiudiziale del difensore.
Non si è costituita in giudizio in primo grado la compagnia aerea.
Con sentenza n.796/2023 pubblicata in data 27.11.2023 il Giudice di Pace ha rigettato la domanda dichiarando la carenza di legittimazione attiva della società per violazione dell'articolo 106 Tub. Pt_1
Avverso tale decisione, con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello deducendo Parte_3 che erroneamente il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda in quanto nel caso di specie non si applicano le previsioni dell'articolo 106 TUB non venendo in rilievo una causa di finanziamento.
Non si è costituita in giudizio la parte appellata dichiarata contumace all'udienza del 10.12.2024.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata quindi decisa all'esito dell'udienza di discussione ex articolo
281 sexies c.p.c. e trattenuto in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
Ciò precisato e venendo ad esaminare il merito va osservato che l'appello è parzialmente fondato e deve essere
- 1 - accolto per quanto di ragione.
Va innanzitutto precisato che non è stato depositato contestualmente al deposito dell'atto di appello, né cartaceamente né telematicamente, il fascicolo di parte di primo grado di parte appellante ( rectius i documenti posti a sostegno della domanda di parte appellante).
Sul punto sebbene la parte appellante non abbia depositato il fascicolo di parte di primo grado, alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza 4835/2023 (Allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nell'atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame,
e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest'ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo) il richiamo nell'atto di appello alla documentazione fornita in primo grado e la circostanza che nella sentenza di primo grado si faccia riferimento alla produzione della cessione del credito e alla carta di imbarco sono circostanze tali da far ritenere provato il titolo a fondamento della pretesa.
Ciò detto, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva dichiarato la carenza di legittimazione attiva di parte attrice sull'erroneo convincimento che la società aveva agito in giudizio avendo acquistato a titolo oneroso il credito futuro del passeggero derivante dal loro potenziale diritto ad ottenere la compensazione pecuniaria di cui al Regolamento europeo n. 261/2004.
Secondo il Giudice di Pace, la società che acquista il credito a titolo oneroso deve essere un soggetto, secondo il Testo Unico della legge bancaria, in possesso dei requisiti minimi di capitale, iscritta all'albo degli intermediari finanziari.
Dato che, secondo il Giudice di primo grado, l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 106 TUB, è riservato agli intermediari finanziari, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia, il contratto stipulato tra la ed il passeggero in Parte_1 questione deve considerarsi affetto da nullità poiché la società non risulta iscritta nel precitato albo.
A parere dell'appellante invece l'art. 106 TUB non può trovare applicazione nel caso di specie poiché la cessione oggetto del contratto in esame non costituisce un'operazione di finanziamento.
Su tale questione va dato atto che è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza 7635/2024 escludendo che l'attività della parte appellante rientri nelle previsioni di cui all'articolo 106 TUB.
La Cassazione in particolare, riprendendo le motivazioni della sentenza di primo grado afferma che “dal tenore letterale delle disposizioni in esame emerge chiaramente come, per aversi attività di finanziamento esercitata nei confronti del pubblico ai sensi dell'art. 106 TUB, non è sufficiente che vi sia una cessione di credito di cui sia parte un soggetto che operi nei confronti dei terzi con carattere di professionalità, ma è altresì necessario che
tale cessione (onerosa) integri la erogazione di un finanziamento. Ebbene, la causa di finanziamento non può che ravvisarsi nella messa a disposizione di denaro o altra utilità, senza che assuma rilevanza il modello di volta in volta utilizzato, che può consistere nell'erogazione di una somma di denaro o nella messa a disposizione del beneficiario di un bene. Ciò che rileva, quindi, per poter qualificare un contratto come avente (anche) causa di
- 2 - finanziamento, è l'anticipazione in favore di un determinato soggetto (finanziato) di una somma di denaro o altro bene successivamente da restituirsi» (pag. 4 della sentenza impugnata).
Procedendo all'esame del regolamento negoziale de quo, il Tribunale ha escluso la causa di finanziamento.
Nello specifico, ha evidenziato che «il contratto stipulato tra i cedenti e così prevede: "La parte Parte_3 cedente è titolare del diritto alla compensazione pecuniaria (credito) previsto nei confronti della compagnia aerea sopra indicata in conformità a quanto previsto dal Regolamento n. 261/2004 in relazione al volo sopra
specificato. La parte cedente trasferisce e assegna a (...) il credito di cui al paragrafo precedente. Il Pt_3 prezzo indicato per tale assegnazione è quello di cui al Listino prezzi e ai Termini e condizioni da considerarsi parte del presente accordo per relationem, e sarà corrisposto dopo che avrà ricevuto la compensazione Pt_3 pecuniaria (il credito) da parte della compagnia aerea. adotta tutte le appropriate misure legali-giudiziali Pt_3 ed extragiudiziali- volte all'ottenimento della compensazione pecuniaria (credito). A far data da oggi, la parte cedente non potrà accettare alcun pagamento da parte della compagnia aerea".».
Ha concluso dunque che «Dal chiaro contenuto del regolamento negoziale in esame emerge, infatti, come il cedente non riceva da alcuna anticipazione del credito ceduto (e, per l'effetto, non si obblighi ad Parte_3 alcuna restituzione), essendo espressamente pattuito che egli riceva tale somma di denaro - ancorché decurtata
- soltanto se e quando la cessionaria avrà ottenuto il pagamento della compensazione pecuniaria da parte della compagnia aerea debitrice.» ( pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).
Il Tribunale ha pure sottolineato da un lato, che «non si assiste ad alcuna preventiva messa a disposizione in
favore del cedente e da parte del cessionario delle somme oggetto del futuro ed eventuale pagamento del debitore ceduto e, dall'altro, lo stesso corrispettivo della cessione del credito è meramente eventuale, posto che esso "sarà corrisposto dopo che avrà ricevuto la compensazione pecuniaria (il credito) da parte della Pt_3 compagnia aerea", dal che discende che, laddove l'azione di recupero del credito esercitata dalla cessionaria nei
confronti del debitore ceduto abbia esito infruttuoso, il passeggero-cedente nulla avrà diritto di ricevere a titolo di corrispettivo della cessione medesima, venendo meno, in tal modo, la stessa configurabilità di una causa di finanziamento.».
Pertanto, il Tribunale ha escluso che il contratto di cessione del credito stipulato tra il passeggero e l'odierna
resistente «sia atto a realizzare una causa di finanziamento, integrando semmai una compravendita (la cui onerosità è data dal pagamento del corrispettivo dovuto alla cessionaria per il compimento di tutte le attività poste in essere per il recupero del credito ceduto, corrispettivo che viene decurtato dalla somma di denaro di cui all'esito beneficerà il cedente).» (pag. 5 della sentenza impugnata).
A fronte di tali argomentazioni, insussistenti si rilevano le doglianze di parte ricorrente ed in particolare, risultano meramente suggestive le censure di falsa applicazione delle norme indicate laddove deduce che CP_4
"l'attività di credito risarcitorio verrebbe in tal guisa finanziata dal cessionario e rappresenterebbe un'utilità economica immediata e valutabile economicamente in favore del cedente" (pag. 21 del ricorso), tenuto conto
che anche con tale deduzione la parte ricorrente tende a offrire una sua particolare ricostruzione del rapporto in esame, come tale inammissibile e non idonea a scalfire la debita qualificazione del rapporto quale compravendita compiuta dal giudice di merito.
Infine, il Tribunale ha mostrato, nella specie, di conformarsi a quanto questa Corte ha già avuto modo di
- 3 - affermare nella diversa ipotesi di cessione del credito da risarcimento del danno da sinistro stradale e cioè che detto credito è suscettibile di cessione ai sensi dell'artt. 1260 e ss. cod. civ.; e che la cessione di detto credito,
intervenuta tra il danneggiato/cedente e la carrozzeria/cessionaria, consente a quest'ultima di agire in giudizio nei confronti della compagnia assicurativa in quanto la cessionaria può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio (v. Cass. Sez. 3, 14/02/2019 n. 4300; Cass. Sez. 3,
10/1/2012, n. 51; Cass., 10/1/2012, n. 52; Cass. Sez. 3, 3/10/2013, n. 22601) e neppure implicando detta operazione alcuna attività finanziaria soggetta ad autorizzazione ex art. 106 d.lgs. n. 385 del 1992.”
Alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, ne deriva che il contratto di cessione del credito stipulato tra i passeggeri e l'odierna Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 appellante non può essere in alcun modo considerato un atto di finanziamento con la conseguenza che la statuizione con cui il giudice di prime cure ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo alla CP_5
(ndr ) sulla base della nullità della cessione del credito per violazione dell'art. 106 TUB Parte_1 deve essere riformata.
Tutto ciò premesso e accertato che parte appellante ha assolto l'onere probatorio ( non essendo contestato il ritardo del volo da parte dell'appellata che non si è costituita), tenuto conto della distanza tra i due aeroporti,
va condannata alla corresponsione della compensazione pecuniaria di cui all'art. 7, n. 2, Controparte_1 lett. b), del regolamento UE n. 261/2004, da liquidarsi nella misura di 1200,00 euro ( 400,00 per ciascun passeggero).
Trattandosi di liquidazione forfettaria ed anticipata del danno ("penale legale") spettante al passeggero, in ipotesi di cancellazione/ritardo prolungato del volo, indipendentemente dalla prova dell'effettivo pregiudizio, anche in assenza di domanda su tale somma sono dovuti gli interessi (arg. ex Cass. 23603/2010).
Dunque, sulla somma di euro 1200,00 (400,00 per ciascun passeggero) andranno calcolati gli interessi dalla data della notifica dell'atto di citazione in primo grado (26.01.2022) e sino al soddisfo.
Nulla è dovuto, invece, in relazione alle spese legali per l'attività stragiudiziale svolta, che è consistita nell'invio di una lettera di diffida al pagamento della compensazione pecuniaria prima dell'introduzione del giudizio.
Ai sensi dell'art. 20, D.M. n. 55/2014, che disciplina i compensi per le prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali, infatti, presupposto per la liquidazione di uno specifico compenso per tale attività è che la stessa rivesta “autonoma rilevanza” rispetto all'attività giudiziale.
Deve, tuttavia, escludersi che il semplice invio di una lettera di diffida prima dell'avvio del giudizio, che peraltro avrebbe potuto essere inviata in prima battuta dai cedenti il credito, senza aggravio di spese, possa essere considerata una specifica prestazione stragiudiziale munita di una propria autonomia, rilevanza e utilità, dovendo la stessa, al contrario, ritenersi un mero atto prodromico all'introduzione del giudizio.
In applicazione dell'art. 336 c.p.c. e all'esito di una valutazione complessiva della lite, in base ad un criterio unitario e globale della stessa, le spese di lite, del doppio grado, seguono la soccombenza di parte appellata e sono liquidate come da dispositivo.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 147/2022, tenendo conto della concreta attività difensive delle parti e del valore della causa.
- 4 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. 796/2023 del Giudice di Pace di Busto Arsizio pubblicata il 27 novembre del 2023 proposto da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_4 Controparte_1
- accoglie parzialmente l'appello e, quindi, in riforma della sentenza di primo grado, condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di CP_1 [...]
della compensazione pecuniaria di cui all'art. 7, co. 1, lett. b), del regolamento UE n. Parte_1
261/2004, che liquida nella misura di 1200,00 euro ( 400,00 per ciascun passeggero) oltre interessi legali dalla data della notifica dell'atto di citazione di primo grado (26.01.2022) al soddisfo;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di , in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese Parte_1 processuali del doppio grado che liquida in complessivi euro 1585,00 (586,00 euro per il primo grado -di cui 488,00 per compensi e 98,00 per spese- e 999,00 euro per il secondo grado -di cui 852,00 per compenso e 147,00 per spese-) oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 21/01/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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