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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/07/2025, n. 2324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2324 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4330/2022
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4330/2022 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall' avv. V. Vitaglione Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to Controparte_1
e difeso dall'Avv. Avvocatura M. Paparo
RESISTENTE
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per il ricorrente: “accertare l'inesistenza della cartella impugnata e, quindi, la decadenza del diritto alla riscossione dei crediti indicati nell'intimazione di pagamento;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti indicati nella cartella impugnata, ordinando altresì la cancellazione del relativo ruolo. Con condanna delle parti convenute in solido al pagamento di spese, compensi ed onorari di causa, iva, cpa, rimborso forfettario del 15,00 %, con attribuzione al difensore antistatario.”.
Per la resistente: “in via pregiudiziale, dichiarare la tardività del ricorso in riassunzione
e l'intervenuta estinzione del giudizio;
- nel merito e con rispettosa riserva di impugnazione, rigettare le avverse domande, perché inammissibili e/o infondate;
- in ogni caso, condannare controparte al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre Iva, CpA e Spese Generali, con attribuzione al procuratore anticipatario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con ricorso notificato il 14.07.2023, il ricorrente riassumeva il giudizio con il quale il
Giudice di Pace di Nocera Inferiore, nel definire la causa iscritta al NRG 3539/2020, rendeva la sentenza n. 928 del 26.04.21 con la quale dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di Giudice del
Lavoro, a conoscere della controversia proposta, concedendo il termine di novanta giorni per la riassunzione dinanzi l'A.G. individuata come competente. A sostegno della domanda: a) evidenziava di avere ricevuto, in data 14.02.20, l'Avviso di intimazione n.
10020199002342505000, notificato dal in relazione Controparte_2 alla cartella esattoriale n. 10020140035784487000, emessa per il mancato pagamento di una sanzione elevata, a suo carico, dalla DPL di Reggio Emilia.; b) deduceva l'omessa e/o irregolare notifica della predetta cartella e del presupposto verbale di accertamento, nonché la prescrizione del relativo credito, chiedendone l'annullamento, con rivalsa delle spese.
Si costituiva in giudizio la resistente eccependo: a) la tardività del giudizio erroneamente introitato davanti al Giudice di Pace dopo oltre 5 mesi dalla notifica dell'avviso di
Intimazione; b) la tardività della riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio per mancato rispetto del termine perentorio di decadenza di cui all'art 305 c.p.c.; c)
l'assenza di responsabilità dell'Agente della Riscossione per i vizi relativi all'atto pagina 2 di 4 presupposto dalla cartella, con conseguente necessità di integrazione del contraddittorio e/o di chiamata in causa dell'Ente Impositore, nonché d) l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, non essendo maturata la prescrizione eccepita.
Preliminarmente si conferma quanto stabilito nel provvedimento reso in data 21.09.2022 circa la validità della proposta opposizione, nonostante la stessa sia stata avanzata con ricorso e non con atto di citazione.
Sempre in via preliminare si rileva, poi, come la riassunzione del presente giudizio sia stata tempestiva, avendo il ricorrente depositato nel termine di tre mesi dalla data di deposito della sentenza resa dal Giudice di Pace di Nocera inferiore il ricorso dinanzi al
Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, quale A.G. individuata dal Giudice di Pace come competente a statuire sull'opposizione proposta.
Parimenti si evidenzia che alcuna conseguenza può essere ricollegata alla tardiva notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, atteso la notifica
è avvenuta oltre il termine stabilito, ma comunque in tempo utile per consentire alla controparte di approntare le proprie difese, tanto che l si è difesa Controparte_1 compiutamente su ogni aspetto della controversia senza necessità di chiedere un ulteriore termine a difesa.
Passando al merito della controversia, si evidenzia che il credito per il quale si agisce risulta prescritto. Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che la cartella n.10020140035784487000 è stata notificata in data 11.11.14, mediante consegna a mani di familiare convivente, che sottoscriveva la relata per ricezione, e successivo invio della di avviso n. 689123686814 del 17.11.14., mentre l'intimazione di Pt_2 pagamento di cui si discute risulta essere stata notificata in data 5-14/02/2020, oltre, dunque, il termine di prescrizione quinquennale previsto per la sanzioni di cui trattasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto, annulla l'avviso di intimazione n.
10020199002342505000, notificato dal Concessionario della Riscossione in data 5-
14/02/2020, compensando interamente tra le parti le spese di causa.
Si comunichi.
10.07.2025. pagina 3 di 4 Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4330/2022 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall' avv. V. Vitaglione Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to Controparte_1
e difeso dall'Avv. Avvocatura M. Paparo
RESISTENTE
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per il ricorrente: “accertare l'inesistenza della cartella impugnata e, quindi, la decadenza del diritto alla riscossione dei crediti indicati nell'intimazione di pagamento;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti indicati nella cartella impugnata, ordinando altresì la cancellazione del relativo ruolo. Con condanna delle parti convenute in solido al pagamento di spese, compensi ed onorari di causa, iva, cpa, rimborso forfettario del 15,00 %, con attribuzione al difensore antistatario.”.
Per la resistente: “in via pregiudiziale, dichiarare la tardività del ricorso in riassunzione
e l'intervenuta estinzione del giudizio;
- nel merito e con rispettosa riserva di impugnazione, rigettare le avverse domande, perché inammissibili e/o infondate;
- in ogni caso, condannare controparte al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre Iva, CpA e Spese Generali, con attribuzione al procuratore anticipatario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con ricorso notificato il 14.07.2023, il ricorrente riassumeva il giudizio con il quale il
Giudice di Pace di Nocera Inferiore, nel definire la causa iscritta al NRG 3539/2020, rendeva la sentenza n. 928 del 26.04.21 con la quale dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di Giudice del
Lavoro, a conoscere della controversia proposta, concedendo il termine di novanta giorni per la riassunzione dinanzi l'A.G. individuata come competente. A sostegno della domanda: a) evidenziava di avere ricevuto, in data 14.02.20, l'Avviso di intimazione n.
10020199002342505000, notificato dal in relazione Controparte_2 alla cartella esattoriale n. 10020140035784487000, emessa per il mancato pagamento di una sanzione elevata, a suo carico, dalla DPL di Reggio Emilia.; b) deduceva l'omessa e/o irregolare notifica della predetta cartella e del presupposto verbale di accertamento, nonché la prescrizione del relativo credito, chiedendone l'annullamento, con rivalsa delle spese.
Si costituiva in giudizio la resistente eccependo: a) la tardività del giudizio erroneamente introitato davanti al Giudice di Pace dopo oltre 5 mesi dalla notifica dell'avviso di
Intimazione; b) la tardività della riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio per mancato rispetto del termine perentorio di decadenza di cui all'art 305 c.p.c.; c)
l'assenza di responsabilità dell'Agente della Riscossione per i vizi relativi all'atto pagina 2 di 4 presupposto dalla cartella, con conseguente necessità di integrazione del contraddittorio e/o di chiamata in causa dell'Ente Impositore, nonché d) l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, non essendo maturata la prescrizione eccepita.
Preliminarmente si conferma quanto stabilito nel provvedimento reso in data 21.09.2022 circa la validità della proposta opposizione, nonostante la stessa sia stata avanzata con ricorso e non con atto di citazione.
Sempre in via preliminare si rileva, poi, come la riassunzione del presente giudizio sia stata tempestiva, avendo il ricorrente depositato nel termine di tre mesi dalla data di deposito della sentenza resa dal Giudice di Pace di Nocera inferiore il ricorso dinanzi al
Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, quale A.G. individuata dal Giudice di Pace come competente a statuire sull'opposizione proposta.
Parimenti si evidenzia che alcuna conseguenza può essere ricollegata alla tardiva notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, atteso la notifica
è avvenuta oltre il termine stabilito, ma comunque in tempo utile per consentire alla controparte di approntare le proprie difese, tanto che l si è difesa Controparte_1 compiutamente su ogni aspetto della controversia senza necessità di chiedere un ulteriore termine a difesa.
Passando al merito della controversia, si evidenzia che il credito per il quale si agisce risulta prescritto. Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che la cartella n.10020140035784487000 è stata notificata in data 11.11.14, mediante consegna a mani di familiare convivente, che sottoscriveva la relata per ricezione, e successivo invio della di avviso n. 689123686814 del 17.11.14., mentre l'intimazione di Pt_2 pagamento di cui si discute risulta essere stata notificata in data 5-14/02/2020, oltre, dunque, il termine di prescrizione quinquennale previsto per la sanzioni di cui trattasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto, annulla l'avviso di intimazione n.
10020199002342505000, notificato dal Concessionario della Riscossione in data 5-
14/02/2020, compensando interamente tra le parti le spese di causa.
Si comunichi.
10.07.2025. pagina 3 di 4 Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 4 di 4