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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 10116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10116 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLI ITALIANO Il Tribunale di NAPOLI – IX Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Rosa RO ES ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1169 R.G.A.C.C. 2025 , avente ad oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni
TRA
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (Na) alla Via S. Nullo n. 179 presso lo studio dell' Avv. Florinda Conte (C.F.
) che lo rappresenta assiste e difende, C.F._2 giusta mandato in atti;
E
C.F./P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Dindaco l.r.p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Civica alla Vi Tito Livio n. 4 e rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Anna Sannino (C.F.
, IS RO C.F._3
( ) LE ER CodiceFiscale_4
( ) - che lo rappresentano assistono e CodiceFiscale_5 difendono, giusta mandato in atti
Conclusioni : come da atti e verbali di causa Trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2025 ex art. 281 sexies
III comma con riserva di deposito della sentenza entro il 5.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte Risulta agli atti che l'alloggio recante codice BU
, identificato al F. 4, p.lla 199, sub 16, veniva Parte_3 assegnato il 04.06.1987 a cui seguiva regolare Parte_4 contratto IACP sottoscritto il 12.07.1999. In data 01.03.2021
presentava istanza di ospitalità, nota prot. 19621 Parte_4 del 01.03.2021, per accogliere nell'alloggio il nipote, attuale attore, , per motivi di assistenza ai Parte_1 componenti del nucleo familiare, di cui uno portatore di handicap.
In pari data, in riscontro a tale richiesta, il Comune di CP_1 rilasciava nulla osta di ospitalità temporanea per Parte_1
, con nota prot. 19825 del 01/03/2021, per un periodo
[...] non superiore a due anni, eventualmente rinnovabili. Nel nulla osta venova precisato che tale ospitalità temporanea era a titolo precario e non ingenerava alcun diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio. In data 07.12.2021 Parte_4 presentava una seconda istanza di ospitalità, con nota prot. 96215 del 07.12.2021, per ospitare nell'alloggio anche la moglie del di lui nipote, , con le medesime motivazioni di Controparte_2 assistenza ai componenti del nucleo familiare, cui seguiva il rilascio, da parte dell'ufficio, con nota prot. 99892 del 22.12.2021, di altro nulla osta di ospitalità temporanea,. A seguito del decesso dell'assegnatario , sopraggiunto in data 01.04.2024, Parte_4
, presentava domanda di subentro, con Parte_1 nota prot. n. 42527 del 10/04/2024 includendo nel nucleo richiedente, la moglie, Sig.ra e il figlio Controparte_2 minore, . Con nota prot. n. 76753 del Persona_1
19/07/2024, notificata il 21.08.2024, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., veniva comunicata al richiedente la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della domanda di subentro, ravvisati nella circostanza che l'istante occupava l'alloggio in virtù di un permesso provvisorio di ospitalità temporanea, non costituente valido titolo ai fini del subentro nell'alloggio medesimo.
Nel merito va preliminarmente osservato che la prospettazione di parte attrice, secondo cui l'immobile avrebbe natura “disponibile”
-in ragione del fatto che rientrerebbe nel piano di vendita degli Parte immobili di di proprietà dello Controparte_3
è rimasta sfornita di prova, non essendo a tal fine idonea la
[...] documentazione prodotta dall'attore, da cui non risulta provato che
- 2 - tale immobile rientri in un programma di vendita;
viceversa l'immobile, in quanto destinato ad edilizia residenziale pubblica, rientra per sua natura nel patrimonio indisponibile del Comune
Infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di beni immobili, allorquando lo Stato o altro ente pubblico intervenga nel settore della proprietà, fondiaria o urbana, per assicurare il soddisfacimento di un interesse pubblico primario, quali l'esigenza di redistribuzione della proprietà agraria ovvero l'assicurazione di una casa di abitazione per i cittadini non abbienti oppure, ancora, la ricostruzione post-terremoto, la finalità perseguita assume valenza e prevalente rispetto alla posizione individuale di eventuali soggetti che si pongano in una mera relazione di fatto con la cosa: il bene immobile interessato dall'intervento pubblico rimane, pertanto, nel patrimonio indisponibile dell'ente e non è usucapibile a vantaggio del privato, sino all'intervenuto completamento dei diversi procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'interesse pubblico perseguito (Cass. 02/10/2020, n. 21137). In particolare, con riguardo agli alloggi costruiti a carico dello Stato per far fronte alle esigenze delle popolazioni colpite da eventi sismici, la cui inclusione nell'ambito del patrimonio indisponibile si ricava dagli artt. da 252 a 255 del Testo Unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, deve escludersi la stessa ipotetica configurabilità di una declassificazione tacita per effetto dell'attività concludente posta in essere dall'ente proprietario, nonché la possibilità che questa abbia anche soltanto innescato la sospensione dell'uso pubblico (Cass. 22/09/2020, n. 19814); inoltre, le aree comprese nel Comune di e i piani CP_1 approvati a norma della l. n. 167 del 1962 hanno, in virtù di quanto previsto dall'art. 35 della l. n. 865 del 1971, la qualifica di patrimonio indisponibile del Comune, in vista dell'attuazione di un progetto volto a soddisfare di edilizia economica e popolare esigenze e sono, pertanto, sottoposte al regime degli artt. 826 e 828
- 3 - c.c.: ne consegue che, non potendo tali beni essere sottratti alla loro destinazione "se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano", ex art. 828, comma 2, c.c., la relativa declassificazione non può trarsi da una condotta concludente dell'ente proprietario ma, derivando la destinazione all'uso pubblico di siffatte aree da una determinazione legislativa, deve avvenire in virtù di atto di pari rango (Cass. 19/08/2020, n. 17308).
Quanto al dedotta illegittimità del provvedimento del di CP_1 diniego al subentro va rilevato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 19 del Regolamento regionale n. R11/2019, “i componenti del nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di suo abbandono dell'alloggio” . La predetta normativa afferma la necessità che il soggetto sia presente nel nucleo avente diritto originario, a sua volta definito anche dall'art. 8 del medesimo Regolamento, che prevede quale nucleo familiare originario quello presente al momento dell'assegnazione dell'alloggio, non includendo coloro che sono entrati a far parte del nucleo per ospitalità. Pertanto, riguardo la qualifica di “erede convivente”, il Regolamento è più che esaustivo, perché intende evitare un uso privatistico degli alloggi E.R.P. e, al contempo, evitare che la loro finalità pubblica venga distolta o deviata. Viepiù quanto prescritto dal comma 3 del medesimo art. 19 a tenore del quale “al momento della voltura del contratto, l'Ente Gestore verifica che non sussistano per il subentrante e tutti i componenti del nucleo familiare eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio”. A tal fine l'Amministrazione è obbligata a controllare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'accoglimento della domanda di subentro. Nel caso di specie, viene in rilievo un'autorizzazione alla mera ospitalità temporanea (prot. n. 19825 del 01.03.2021), concessa dall'Amministrazione in favore di Parte_1
e, successivamente, della moglie
[...] Controparte_2
- 4 - con comunicazione prot. 99892 del 22.12.2021. Orbene.
l'ospitalità è istituto disciplinato dal regolamento regionale, quale fattispecie giuridica tipica della gestione di alloggi ERP e, pertanto, qualora l'ingresso nell'alloggio avvenga mediante nulla osta di ospitalità temporanea, ex art. 21 Reg. reg. 11/2019, non si acquisisce sic et simpliciter il diritto al subentro, così come previsto dalla medesima norma, secondo cui “l'ospitalità temporanea di terze persone nell'alloggio non modifica la composizione del nucleo familiare avente diritto né costituisce diritto al subentro”, indipendentemente dalla relazione familiare o dai motivi dell'istanza. Da tali elementi di fatto si ricava inconfutabilmente che alla data del decesso di non Parte_4 sussisteva in capo all'attore il requisito della stabile convivenza con il nucleo familiare dell'unico legittimo assegnatario da almeno un biennio, secondo quanto richiesto dalla legge Per mera completezza va detto che il requisito della stabile convivenza ai fini del subentro nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, come previsto dalla citata legge regionale della Campania, non si esaurisce nell'asettico riscontro di una mera situazione di fatto ma costituisce una fattispecie complessa in cui la situazione di fatto (di durata temporalmente significativa e pari almeno ad un biennio) deve essere funzionalizzata alla
"reciproca assistenza morale e materiale" da comprovarsi "con idonea pubblica certificazione" da parte di tutti i soggetti interessati. Le osservazioni svolte escludono l'esistenza di un legittimo affidamento, invocato dall'interessato, a fondamento della propria pretesa e della correlativa illegittimità dell'operato dell'amministrazione. Pertanto la domanda non può che essere rigettata
Le spese di patrocinio sostenute dal seguono Controparte_1 la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto tenuto conto del valore della causa ( indeterminabile complessità bassa) e degli importi minimi della fasi svolte on
- 5 - considerazione degli uniformi orientamenti del Tribunale in analoghe fattispecie
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna parte attrice al pagamento delle spese di patrocinio in favore del che liquida in Controparte_1 euro 3809,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA
e CPA se dovute come per legge.
Napoli 5.11.2025
Il Giudice
Rosa RO ES
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