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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 10593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10593 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa VA LF Giudice rel.
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4919 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BOLOGNINI OLIMPIA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. LA ROSA CLAUDIO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/03/2024, chiedeva pronunziarsi la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio nato a [...] il [...], sia sotto il profilo degli aspetti CP_2 relativi all'affido del minore che a quelli riguardanti il mantenimento. In particolare, il ricorrente chiedeva l'affido congiunto del minore, con collocazione prevalente Parte_1 del figlio presso la madre, disciplina del diritto di visita come indicato in ricorso e versamento di un assegno di mantenimento mensile a suo carico per il figlio minore di € 200,00 mensili.
Si procedeva alla trattazione della causa ex art 473 bis e ss c.p.c.
Si costituiva la resistente, , la quale non si opponeva alla domanda di affido Controparte_1 condiviso e alla collocazione del minore presso di sé, ma contestava la quantificazione dell'assegno di mantenimento proposta a carico del per il figlio minore da Pt_1 CP_2 quantificarsi in almeno euro 400,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di prima comparizione delle parti in data 17/06/2024, il Giudice relatore, all'esito dell'ascolto delle parti, disponeva in via provvisoria ed urgente:
- l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre;
potere di visita del padre due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dalle 16 alle 20 e due fine settimana alternati al mese con pernottamento, dalle 10 del sabato alle 20 della domenica;
durante il periodo estivo 15 giorni anche non consecutivi il minore con il padre.
- assegno di mantenimento di euro 300,00 per il minore a carico del padre, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- assegno unico interamente in favore della resistente.
Con successiva dell'8.11.2024, Il Giudice relatore rigettava le istanze istruttorie e onerava le parti al deposito della documentazione reddituale di cui in parte motiva entro il 30.1.2025.
Disponeva che i Servizi Sociali territorialmente competenti depositassero dettagliata relazione in riferimento al minore, entro il 10.2.2025 e rinviando all'udienza Persona_1 del 28.2.2025, poi rinviata d'ufficio al 23.6.2025.
All'udienza del 23.6.2025, innanzi al Giudice relatore, i difensori delle parti costituite chiedevano rimettersi la causa in decisione con termini ex art. 473 bis.28, con conferma del provvedimento provvisori. Il Giudice preso atto fissava l'udienza del 9.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis.28.
All'udienza cartolare del 9.10.2025, il Giudice relatore, raccolte le conclusioni delle parti, come indicate nelle rispettive memorie di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche, con cui il ricorrente chiedeva di determinare il mantenimento a suo carico per il figlio in euro 200,00, e la resistente in euro 400,00, sostanzialmente rimettendosi al provvedimento provvisorio per la restante disciplina, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero chiedeva che il Tribunale disciplinasse i rapporti confermando la disciplina provvisoria anche con riferimento all'aspetto economico, vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni ed anche le altre festività non oggetto della disciplina provvisoria.
Orbene, alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, ed in osservanza della previsione normativa di cui all'art. 337 ter c.c., il Collegio ritiene, nel caso di specie, che l'affidamento condiviso del figlio minore di anni 10, richiesto da entrambe le parti CP_2
e dal PM, sia conforme all'interesse del minore, essendo pacifico che il bambin ha un'assidua frequentazione con il padre e una sana relazione con quest'ultimo (sul punto si rimanda alla relazione del Servizio Sociale IV Municipalità del 6.2.2025, in cui si dà atto del rapporto costante tra minore e padre, che spesso trascorre del tempo con lui, lo prende a scuola o lo accompagna nel pomeriggio a praticare lo sport, e dell'entusiasmo mostrato dal bambino per gli incontri col padre, registrandosi al contempo un rapporto tranquillo e civile tra i genitori in costante contatto per il benessere del figlio). Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata, ritiene il Collegio che, conformemente alla concorde richiesta delle parti, vada riconosciuta la residenza privilegiata del minore con la madre, anche in ragione della situazione consolidatasi dalla cessazione della convivenza di coppia;
la casa familiare sita in
Napoli alla Piazza Edoardo De Filippo n. 8, condotta in locazione, va pertanto assegnata alla perché vi abiti col figlio minore. CP_1
In ordine al diritto-dovere del padre di frequentare il figlio, in considerazione della assenza di contrasti e contestazioni, si recepisce il calendario indicato dal genitore non collocatario, ferma la necessaria fisiologica elasticità connessa al buon senso, del quale si ritiene i genitori dimostreranno di non essere privi: alla stregua dello stesso, il padre potrà incontrare e portare con sé il figlio minore due giorni a settimana, che in linea di massima si indicano nei giorni del martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00; a fine settimana alterni dal sabato mattina ore 10,00 alla Domenica sera alle 20,00 in assenza di attività scolastiche l'indomani mattina;
è in ogni caso facoltà di entrambi i genitori tenere con se il minore dal venerdì alla domenica per un week-end fuori Napoli previa informazione all'altro genitore;
per le vacanze natalizie, secondo la regola dell'alternanza, il minore resterà dal 24 al 26 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 2 Gennaio e l'Epifania con l'altro e viceversa l'anno dopo, con decorrenza dal Natale 2025 in cui il minore resterà con il padre dal 24 al 26 Dicembre, con la madre dal
31 Dicembre al 2 Gennaio, con il padre il giorno dell'Epifania; - per le festività Pasquali, sempre secondo la regola dell'alternanza, il minore resterà con un genitore per la giornata di
Pasqua e per il Lunedì in Albis con l'altro genitore,con decorrenza per la Pasqua 2025 in cui la giornata della Pasqua resterà con la madre e il Lunedì in Albis con il padre;
fermo restando che sia la madre che il padre hanno la possibilità di trascorrere dal Sabato al Lunedì in Albis fuori Napoli col bambino previa comunicazione all'altro genitore entro un tempo congruo;
nel periodo estivo il minore resterà per quindici giorni consecutivi con ciascun genitore salvo diverso accordo;
le relative disponibilità temporali dovranno essere comunicate fra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
Il minore inoltre trascorrerà col padre il giorno del di lui compleanno e onomastico e la festadel papà, mentre con la madre il giorno del di lei compleanno ed onomastico, nonché la
Festa della Mamma. Trascorrerà il giorno del suo onomastico e compleanno con entrambi i genitori e ove non si accordassero in tal senso, ad anni alterni con l'uno o con l'altro ciascuna delle due festività.
Quanto agli aspetti economici, si osserva che costante giurisprudenza (ex multis, Cass. Civ.
n. 15215 del 30/05/2023), ritiene che “…la determinazione dell'assegno di mantenimento periodico deve tener conto dei rispettivi redditi dei genitori, delle ulteriori sopravvenienze economiche, dei risparmi, della disponibilità di alloggi di proprietà (cfr. Cass. n. 6197/2005 e
Cass. n. 3974/2002 ), in uno con la considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduti (Cass. n. 4811/2018, Cass. n. 16739/2020, Cass. n. 19299/2020, Cass.
n. 28483/2022; Cass. n. 4145/2023), nonché dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti
(Cass. n. 17089/2013), in osservanza di un principio di proporzionalità, che non va attuato considerando esclusivamente la capacità economica del soggetto obbligato al versamento dell'assegno perequativo, ma che va perseguito sia comparando le condizioni economiche dei genitori, sia focalizzando le esigenze del figlio che l'assegno è volto a soddisfare, alla luce dei criteri indicati dall'art. 337 ter c.c., per la corretta commisurazione del contributo”;
Orbene, nel caso di specie entrambe le parti, benchè in età da occupazione ed abili al lavoro, non godono di redditi da lavoro e versano in modeste condizioni economiche, il ricorrente si qualifica operaio ma risulta disoccupato ed ammesso al gratuito patrocinio, mentre la resistente risulta percettrice del reddito di inclusione in cui è conglobato l'assegno unico per il figlio;
considerata pertanto la descritta situazione economica delle parti e la documentazione in atti, nonché la percezione integrale dell'Assegno Unico per il figlio da parte della madre collocataria, l'assegno a carico del a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento del figlio minore va quantificato, con decorrenza dalla domanda, nella misura di euro 250,00 al mese, con rivalutazione annuale Istat, oltre alla contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio, per le quali si rinvia per relationem al protocollo di intesa sottoscritto dal COA Napoli il 7.3.2018.
Tenuto conto dell'esito della controversia, le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la potestà genitoriale in forma disgiunta per le decisioni di ordinaria amministrazione e assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
- dispone che il minore abbia la residenza privilegiata presso la madre;
- assegna la casa familiare alla madre;
- stabilisce che, salvo diversi accordi tra le parti, il padre debba tenere con sé il figlio secondo il calendario contenuto in parte motiva;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, con decorrenza dalla domanda, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'assegno mensile di euro 250,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT,
e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo la disciplina contenuta nel protocollo d'intesa Coa Napoli del 7.3.2018;
- dispone che percepisca il 100% dell'Assegno Unico per il figlio Controparte_1 Per_1
;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella Cameria di Consiglio del 17.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa VA LF dott. Raffale Sdino