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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/06/2025, n. 2771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2771 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2339/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/06/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2339/2025 R.G.
TRA
n. a GRUMO EV (NA) il 15/05/1953 rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. ERRICO MADDALENA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO CP_1
ANTONIO come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.-Con ricorso depositato in data 19/02/2025, parte ricorrente in epigrafe, già invalido al 100%, ha dedotto di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 e per il riconoscimento della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92, che non aveva avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per
1 beneficiare delle prestazioni invocate;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L. 104/92.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a contestare genericamente la perizia, considerata incompleta e lacunosa per non aver valutato adeguatamente il quadro patologico sofferto e per aver omesso l'esame di alcune patologie lamentate.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. ha esaminato tutte le documentazioni mediche in atti ed ha valutato Per_1
l'intero quadro morboso lamentato dall'istante. (“ Gli Esiti di pregresso intervento per K CA
(2017) e successiva Re-TUR (2018) e trattamento con instillazioni endovescicali BCG in follow up clinico strumentale = 40% (cod. tab. 9322-9323); La miocardiopatia sclero-ipertensiva in buon compenso emodinamico = 25% (cod. tab. 6441); La broncopatia cronica = 45% (cod. tab. 6407);
L'ipoacusia bilaterale = non valutabile in assenza di esame audiometrico”).
Il consulente nominato ha considerato il periziando affetto da “Esiti di pregresso intervento per K CA (2017) e successiva Re-TUR (2018) e trattamento con instillazioni endovescicali BCG in follow up clinico strumentale. Cardiopatia ischemica ipertensiva in buon compenso emodinamico.
2 Broncopatia cronica. Ipoacusia bilaterale” ma ha concluso escludendo la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti utili alla fruizione delle prestazioni invocate.
Il CTU, in relazione ai requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con connotazione di gravità, ha rilevato che: “Nel caso in esame non sussistono dubbi interpretativi per quanto attiene al punto a) che, del resto, risponde ad un mero criterio di motricità, giacché il ricorrente, sulla scorta di quanto chiaramente evidenziato nel corso della visita medico-legale alla quale è stato sottoposto dal sottoscritto, presenta capacità statico deambulatorie conservate. Non esiste, poi, alcun dubbio, nella fattispecie, in merito al punto c), poiché l'istante non è affetto da cecità assoluta. Per quanto riguarda il punto b), vale a dire
l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, si ricorda che questi ultimi, come da precisazione del Ministero della Sanità, sono costituiti da "quelle azioni elementari che esplica quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza"….Ciò premesso il nostro giudizio medico- legale, costituitosi dopo un'accurata valutazione delle patologie che affliggono il ricorrente e della loro eventuale, concreta incidenza sulla capacità di quest'ultimo di compiere gli atti quotidiani della vita, ci porta a ritenere che il sig. il quale, come già evidenziato in precedenza, presenta Pt_1 capacità mnesiche e cognitive e statico deambulatorie autonome, è da ritenersi pertanto in grado di espletare gli atti quotidiani della vita autonomamente…Le patologie presentate dal paziente, o meglio, il quadro clinico descritto in diagnosi, non determina la necessità ad assistenza continuativa
e globale. Pertanto nel caso in esame, alla luce delle attuali infermità, del loro grado e della loro natura si ritiene, che all'atto dei presenti accertamenti medico-legali, esse configurino una riduzione della validità che va quantificata, ai sensi della legge vigente senza connotazione di gravità.
Dal tenore della perizia in atti emerge che, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, il CTU ha valutato tutte le patologie sofferte dall'istante.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico.
Dunque, devono, invece, essere censurate le carenze assertive contenute in ricorso in ordine alla mancata valutazione, da parte del CTU, di altre patologie (diabete mellito, la vasculopatia cerebrale cronica, la sindrome depressiva, la insufficienza respiratoria acuta, l'artrosi polidistrettuale, la frattura spiroide epifisi distale del perone, la ernia iatale e la obesità con complicanze artrosiche) in quanto l'istante non indica specificamente quale sia la documentazione medica dalla quale desumere la sussistenza delle stesse.
A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero elenco delle patologie sofferte da parte ricorrente, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del
3 convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Va ricordato, poi, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Pertanto, la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Non si riscontrano, infine, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Deve, infine, evidenziarsi che parte ricorrente ha dedotto un generico aggravamento delle proprie condizioni di salute ma non ha depositato alcuna documentazione medica in grado di comprovare un effettivo peggioramento del proprio stato patologico e di incidere sulle valutazioni già rese dal C.T.U. in sede di A.T.P.
4 La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3. - La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 9137/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 18/06/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/06/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2339/2025 R.G.
TRA
n. a GRUMO EV (NA) il 15/05/1953 rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. ERRICO MADDALENA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO CP_1
ANTONIO come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.-Con ricorso depositato in data 19/02/2025, parte ricorrente in epigrafe, già invalido al 100%, ha dedotto di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 e per il riconoscimento della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92, che non aveva avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per
1 beneficiare delle prestazioni invocate;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L. 104/92.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a contestare genericamente la perizia, considerata incompleta e lacunosa per non aver valutato adeguatamente il quadro patologico sofferto e per aver omesso l'esame di alcune patologie lamentate.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. ha esaminato tutte le documentazioni mediche in atti ed ha valutato Per_1
l'intero quadro morboso lamentato dall'istante. (“ Gli Esiti di pregresso intervento per K CA
(2017) e successiva Re-TUR (2018) e trattamento con instillazioni endovescicali BCG in follow up clinico strumentale = 40% (cod. tab. 9322-9323); La miocardiopatia sclero-ipertensiva in buon compenso emodinamico = 25% (cod. tab. 6441); La broncopatia cronica = 45% (cod. tab. 6407);
L'ipoacusia bilaterale = non valutabile in assenza di esame audiometrico”).
Il consulente nominato ha considerato il periziando affetto da “Esiti di pregresso intervento per K CA (2017) e successiva Re-TUR (2018) e trattamento con instillazioni endovescicali BCG in follow up clinico strumentale. Cardiopatia ischemica ipertensiva in buon compenso emodinamico.
2 Broncopatia cronica. Ipoacusia bilaterale” ma ha concluso escludendo la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti utili alla fruizione delle prestazioni invocate.
Il CTU, in relazione ai requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con connotazione di gravità, ha rilevato che: “Nel caso in esame non sussistono dubbi interpretativi per quanto attiene al punto a) che, del resto, risponde ad un mero criterio di motricità, giacché il ricorrente, sulla scorta di quanto chiaramente evidenziato nel corso della visita medico-legale alla quale è stato sottoposto dal sottoscritto, presenta capacità statico deambulatorie conservate. Non esiste, poi, alcun dubbio, nella fattispecie, in merito al punto c), poiché l'istante non è affetto da cecità assoluta. Per quanto riguarda il punto b), vale a dire
l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, si ricorda che questi ultimi, come da precisazione del Ministero della Sanità, sono costituiti da "quelle azioni elementari che esplica quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza"….Ciò premesso il nostro giudizio medico- legale, costituitosi dopo un'accurata valutazione delle patologie che affliggono il ricorrente e della loro eventuale, concreta incidenza sulla capacità di quest'ultimo di compiere gli atti quotidiani della vita, ci porta a ritenere che il sig. il quale, come già evidenziato in precedenza, presenta Pt_1 capacità mnesiche e cognitive e statico deambulatorie autonome, è da ritenersi pertanto in grado di espletare gli atti quotidiani della vita autonomamente…Le patologie presentate dal paziente, o meglio, il quadro clinico descritto in diagnosi, non determina la necessità ad assistenza continuativa
e globale. Pertanto nel caso in esame, alla luce delle attuali infermità, del loro grado e della loro natura si ritiene, che all'atto dei presenti accertamenti medico-legali, esse configurino una riduzione della validità che va quantificata, ai sensi della legge vigente senza connotazione di gravità.
Dal tenore della perizia in atti emerge che, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, il CTU ha valutato tutte le patologie sofferte dall'istante.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico.
Dunque, devono, invece, essere censurate le carenze assertive contenute in ricorso in ordine alla mancata valutazione, da parte del CTU, di altre patologie (diabete mellito, la vasculopatia cerebrale cronica, la sindrome depressiva, la insufficienza respiratoria acuta, l'artrosi polidistrettuale, la frattura spiroide epifisi distale del perone, la ernia iatale e la obesità con complicanze artrosiche) in quanto l'istante non indica specificamente quale sia la documentazione medica dalla quale desumere la sussistenza delle stesse.
A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero elenco delle patologie sofferte da parte ricorrente, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del
3 convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Va ricordato, poi, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Pertanto, la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Non si riscontrano, infine, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Deve, infine, evidenziarsi che parte ricorrente ha dedotto un generico aggravamento delle proprie condizioni di salute ma non ha depositato alcuna documentazione medica in grado di comprovare un effettivo peggioramento del proprio stato patologico e di incidere sulle valutazioni già rese dal C.T.U. in sede di A.T.P.
4 La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3. - La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 9137/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 18/06/2025
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