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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/06/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.281/2024 + 863/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI FRANCESCA Parte_1 P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. CALIO' MARINCOLA CP_2 [...]
Controparte_3
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. SCALMANINI PAOLA
[...] P.IVA_3
PARTE RESISTENTE
Oggi 10/06/2025 ad ore 10.27 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Elena Manzoni in sostituzione dell'avv. BIANCHINI
FRANCESCA per parte resistente l'avv. Scalmanini in sostituzione dell'avv. DEMAESTRI MARIA CP_1
GRAZIA per parte resistente l'avv. SCALMANINI PAOLA CP_3
CP_ l'avv. Scalmanini per conto dell insiste anche nell'accoglimento delle proprie istanze istruttorie.
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì
d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c. Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c. In via trasversale: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla. Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., quantificate secondo parametri forensi D.M. 147/2022, nei minimi inderogabili C.
9815/2023 in favore dello scrivente Avvocato distrattario. La suestesa domanda giudiziale non è soggetta a condizioni di procedibilità. Con riserva, nel rito tributario e secondo le evoluzioni processuali, di depositare domanda di conciliazione giudiziale ex art. 48 D. Lgs n.
546/1992.
PARTE RESISTENTE CP_1
Voglia Il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro contrariis reiectis:
Preliminarmente: - dichiarare il difetto di costituzione del contraddittorio rispetto ad
[...]
disponendo l'integrazione del contraddittorio con Controparte_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore; - dichiarare Controparte_4
l'inammissibilità del ricorso ex 24 d.lgs 46/99 e art. 617 c.p.c.; Nel merito rigettare il ricorso e tutte le domande svolte dalla società ricorrente in persona del legale rappresentante pro- tempore in quanto infondate in fatto e diritto;
- in subordine dichiarare la società ricorrente in persona del legale rappresentante pro tempore tenuta al pagamento di quella diversa somma che risultasse dovute all'esito del giudizio in riferimento ai crediti portati dagli avvisi di addebito sia per contributi che per somme aggiuntive dovute ex lege. Con vittoria di spese e competenze.
PARTE RESISTENTE CP_3
Piaccia all'ill.mo Tribunale di Pavia, sezione Lavoro, contrariis rejectis, così giudicare:
-dichiarare l'inammissibilità del ricorso e/o delle domande ed eccezioni eventualmente formulate nei confronti di;
CP_3
-rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con statuizione sulle spese di lite, come per legge.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 281/2024 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA CP_1 P.IVA_2
Controparte_3
(c.f. con il patrocinio dell'avv. SCALMANINI PAOLA
[...] P.IVA_3
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia sono le impugnazioni, riunite nel presente procedimento, promosse dalla società avverso due distinte intimazioni di Parte_2
pagamento. Queste ultime si riferiscono a distinti avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali e premi assicurativi non corrisposti. CP_3
2. In entrambi i giudizi la parte ricorrente ha svolto le medesime contestazione che verranno di seguito vagliate.
2.1. Parte ricorrente ha allegato di aver inoltrato all' Controparte_4
l'istanza di cui alla legge n. 228 del 2012, art. 1 commi da 537 a 546.
Le disposizioni menzionate prevedono che:
“537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo
è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi.
L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (26)
539-bis. La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione. (26)
540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito. (26)
541. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
542. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione delle fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.
543. Le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge;
in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma
539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo”.
Come si evince dal testo normativo riportato, l'istanza deve, innanzitutto, essere presentata dal contribuente e deve essere corredata da documenti a sostegno della stessa.
Tuttavia, non può trascurarsi che in entrambi i fascicoli la parte ricorrente ha depositato un'istanza non sottoscritta dal contribuente ma da un avvocato, senza che sia stato documentato il mandato ad egli conferito dall'odierna ricorrente.
Si ritiene, pertanto, che la fattispecie disciplinata dalle disposizioni dianzi richiamate non possa dirsi ritualmente perfezionata di modo che non possa essere invocata la formazione del silenzio accoglimento previsto dal comma 540. 2.2. Parte opponente ha poi contestato la regolare formazione dei ruoli in quanto non sarebbero mai stati regolarmente firmati e resi esecutivi.
L'eccezione è inammissibile in quanto trattandosi di questione che attiene alla regolarità formale del titolo esecutivo avrebbe dovuto essere proposta entro 20 giorni dalla ricezione dell'avviso di addebito ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. Nel caso di specie gli avvisi di addebito e le cartelle esattoriali sono stati notificati tra il 12 aprile 2019 e il 28 giugno 2022.
2.2.1. Sul punto, preme, infatti, considerare che tutti gli avvisi di addebito e le cartelle
CP_ di pagamento emesse rispettivamente dall' e dall' risultano essere stati regolarmente CP_3
notificati via pec alla ricorrente nel periodo compreso tra il 12 aprile 2019 ed il 27 maggio
CP_ 2022 (cfr. fascicoli e . Pertanto, l'eccezione della ricorrente circa l'omessa notifica CP_3
degli atti sottesi alle intimazioni di pagamento non è meritevole di accoglimento.
2.3. Parte ricorrente ha, quindi, eccepito la prescrizione dei crediti oggetto degli avvisi di pagamento e delle cartelle esattoriali oggetto delle intimazioni di pagamento.
Come è noto l'art. 24 del D.lgs. n. 46 del 1999 prevede che “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore. 2.
L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio,
l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25. 5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore . 6.
Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi”.
Nel caso di specie il ricorrente è decaduto dalla possibilità di svolgere contestazioni attinenti alla prescrizione dei contributi previdenziali ed assicurativi sottesi agli avvisi di addebito.
Quanto alla prescrizione del diritto di escutere detti crediti si deve evidenziare che la intimazione di pagamento oggetto del giudizio rubricato al n.r.g. 281/2024 è stata notificata il
12 febbraio 2024 mentre il primo avviso di addebito oggetto di detta intimazione è stato notificato il 12/4/2019 di modo che il termine di prescrizione di 5 anni non era ancora decorso, a prescindere dalla applicazione della sospensione dei termini prevista dalla legislazione speciale emessa durante l'emergenza pandemica.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso entro la somma di euro 1.000
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e condanna parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite, che si liquidano in favore di ciascuno in € 515 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 10 giugno 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI FRANCESCA Parte_1 P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. CALIO' MARINCOLA CP_2 [...]
Controparte_3
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. SCALMANINI PAOLA
[...] P.IVA_3
PARTE RESISTENTE
Oggi 10/06/2025 ad ore 10.27 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Elena Manzoni in sostituzione dell'avv. BIANCHINI
FRANCESCA per parte resistente l'avv. Scalmanini in sostituzione dell'avv. DEMAESTRI MARIA CP_1
GRAZIA per parte resistente l'avv. SCALMANINI PAOLA CP_3
CP_ l'avv. Scalmanini per conto dell insiste anche nell'accoglimento delle proprie istanze istruttorie.
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì
d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c. Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c. In via trasversale: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla. Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., quantificate secondo parametri forensi D.M. 147/2022, nei minimi inderogabili C.
9815/2023 in favore dello scrivente Avvocato distrattario. La suestesa domanda giudiziale non è soggetta a condizioni di procedibilità. Con riserva, nel rito tributario e secondo le evoluzioni processuali, di depositare domanda di conciliazione giudiziale ex art. 48 D. Lgs n.
546/1992.
PARTE RESISTENTE CP_1
Voglia Il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro contrariis reiectis:
Preliminarmente: - dichiarare il difetto di costituzione del contraddittorio rispetto ad
[...]
disponendo l'integrazione del contraddittorio con Controparte_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore; - dichiarare Controparte_4
l'inammissibilità del ricorso ex 24 d.lgs 46/99 e art. 617 c.p.c.; Nel merito rigettare il ricorso e tutte le domande svolte dalla società ricorrente in persona del legale rappresentante pro- tempore in quanto infondate in fatto e diritto;
- in subordine dichiarare la società ricorrente in persona del legale rappresentante pro tempore tenuta al pagamento di quella diversa somma che risultasse dovute all'esito del giudizio in riferimento ai crediti portati dagli avvisi di addebito sia per contributi che per somme aggiuntive dovute ex lege. Con vittoria di spese e competenze.
PARTE RESISTENTE CP_3
Piaccia all'ill.mo Tribunale di Pavia, sezione Lavoro, contrariis rejectis, così giudicare:
-dichiarare l'inammissibilità del ricorso e/o delle domande ed eccezioni eventualmente formulate nei confronti di;
CP_3
-rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con statuizione sulle spese di lite, come per legge.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 281/2024 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA CP_1 P.IVA_2
Controparte_3
(c.f. con il patrocinio dell'avv. SCALMANINI PAOLA
[...] P.IVA_3
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia sono le impugnazioni, riunite nel presente procedimento, promosse dalla società avverso due distinte intimazioni di Parte_2
pagamento. Queste ultime si riferiscono a distinti avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali e premi assicurativi non corrisposti. CP_3
2. In entrambi i giudizi la parte ricorrente ha svolto le medesime contestazione che verranno di seguito vagliate.
2.1. Parte ricorrente ha allegato di aver inoltrato all' Controparte_4
l'istanza di cui alla legge n. 228 del 2012, art. 1 commi da 537 a 546.
Le disposizioni menzionate prevedono che:
“537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo
è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi.
L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (26)
539-bis. La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione. (26)
540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito. (26)
541. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
542. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione delle fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.
543. Le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge;
in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma
539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo”.
Come si evince dal testo normativo riportato, l'istanza deve, innanzitutto, essere presentata dal contribuente e deve essere corredata da documenti a sostegno della stessa.
Tuttavia, non può trascurarsi che in entrambi i fascicoli la parte ricorrente ha depositato un'istanza non sottoscritta dal contribuente ma da un avvocato, senza che sia stato documentato il mandato ad egli conferito dall'odierna ricorrente.
Si ritiene, pertanto, che la fattispecie disciplinata dalle disposizioni dianzi richiamate non possa dirsi ritualmente perfezionata di modo che non possa essere invocata la formazione del silenzio accoglimento previsto dal comma 540. 2.2. Parte opponente ha poi contestato la regolare formazione dei ruoli in quanto non sarebbero mai stati regolarmente firmati e resi esecutivi.
L'eccezione è inammissibile in quanto trattandosi di questione che attiene alla regolarità formale del titolo esecutivo avrebbe dovuto essere proposta entro 20 giorni dalla ricezione dell'avviso di addebito ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. Nel caso di specie gli avvisi di addebito e le cartelle esattoriali sono stati notificati tra il 12 aprile 2019 e il 28 giugno 2022.
2.2.1. Sul punto, preme, infatti, considerare che tutti gli avvisi di addebito e le cartelle
CP_ di pagamento emesse rispettivamente dall' e dall' risultano essere stati regolarmente CP_3
notificati via pec alla ricorrente nel periodo compreso tra il 12 aprile 2019 ed il 27 maggio
CP_ 2022 (cfr. fascicoli e . Pertanto, l'eccezione della ricorrente circa l'omessa notifica CP_3
degli atti sottesi alle intimazioni di pagamento non è meritevole di accoglimento.
2.3. Parte ricorrente ha, quindi, eccepito la prescrizione dei crediti oggetto degli avvisi di pagamento e delle cartelle esattoriali oggetto delle intimazioni di pagamento.
Come è noto l'art. 24 del D.lgs. n. 46 del 1999 prevede che “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore. 2.
L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio,
l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25. 5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore . 6.
Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi”.
Nel caso di specie il ricorrente è decaduto dalla possibilità di svolgere contestazioni attinenti alla prescrizione dei contributi previdenziali ed assicurativi sottesi agli avvisi di addebito.
Quanto alla prescrizione del diritto di escutere detti crediti si deve evidenziare che la intimazione di pagamento oggetto del giudizio rubricato al n.r.g. 281/2024 è stata notificata il
12 febbraio 2024 mentre il primo avviso di addebito oggetto di detta intimazione è stato notificato il 12/4/2019 di modo che il termine di prescrizione di 5 anni non era ancora decorso, a prescindere dalla applicazione della sospensione dei termini prevista dalla legislazione speciale emessa durante l'emergenza pandemica.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso entro la somma di euro 1.000
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e condanna parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite, che si liquidano in favore di ciascuno in € 515 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 10 giugno 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina