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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/10/2025, n. 14017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14017 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 71980/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 71980/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Via del Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura capitolina, Pt_1 che la rappresenta e difende in persona dell'avv. Valentina Rossi per procura generale alle liti per atto Dott. , Notaio in Rep. n. 22013 Racc. n. 11730 del 4 agosto 2022 - Persona_1 Pt_1
Attore/OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Viale Liegi n. 49 presso lo studio Pt_1 dell'Avv. Carlo Arnulfo, che lo rappresenta e difende come per mandato in atti -
Convenuta/OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato con PEC in data 28.11.2022, ha convenuto nel presente giudizio civile la Stradale al fine di Parte_1 CP_1 CP_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione, per le ragioni ivi esposte: In via preliminare, respingere, se proposta, l'istanza di provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto;
Sempre
Pagina 1 in via preliminare, accertare e dichiarare, a fronte dell'eccezione sopra formulata, l'intervenuta prescrizione di quei crediti per i quali è già decorso il perentorio termine di legge;
Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare, a fronte dell'eccezione sopra formulata, la carenza di legittimazione di per tutti i crediti derivanti da obbligazioni ed affidamenti contratti Parte_1 ante 28.4.2008; Nel merito: annullare e/o revocare e, comunque, dichiarare privo di effetti, per tutti i motivi articolati nel presente atto, il Decreto Ingiuntivo n. 17836/2022, emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma, nel giudizio avente R.G. n. 57516/2022, emesso nei confronti di Parte_1
e notificato in data 25.10.2022. Con conseguente condanna alle spese, anche generali, e compensi di lite.”. A seguito del differimento giudiziale della prima udienza di comparizione per il 20.6.2023, la si è tardivamente costituita in giudizio rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “voglia il Tribunale adito, denegata ogni contraria istanza, - preliminarmente, autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito rigettare l'opposizione; - sempre nel merito, confermare il decreto ingiuntivo 17836/2022; ovvero condannare al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 della somma di € 394.999,57, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, comunque
[...] maggiorata degli interessi ex lege 231/2002 a far data dalle scadenze indicate nel ricorso monitorio, con vittoria delle spese e degli onorari […] Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”. Successivamente il Giudice ha concesso con ordinanza del 4-8-2023 la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Nella prima memoria istruttoria,
l'Amministrazione capitolina ha precisato come segue le proprie conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale Ordinario adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione, per le ragioni ivi esposte: In via preliminare, respingere, se proposta, l'istanza di provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto;
Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare, a fronte dell'eccezione sopra formulata e per tutti i motivi e le contestazioni sopra esposte, l'intervenuta prescrizione di quei crediti per i quali è già decorso il perentorio termine di legge;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare, a fronte dell'eccezione sopra formulata, la carenza di legittimazione passiva di per tutti i crediti derivanti da obbligazioni ed affidamenti
Parte_1 contratti ante 28.04.20008; Nel merito: accertare, alla luce dei motivi sopra esposti, che nulla è dovuto da a Soccorso Stradale per l'inesistenza del credito o, in
Parte_1 CP_1 subordine, per la sua prescrizione;
Sempre nel merito, in subordine, sottrarre dalle somme eventualmente dovute da gli importi riferibili a crediti sorti in relazione ai veicoli
Parte_1 per i quali non è stato allegato il fatto costitutivo (cfr. pag. 5 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) e, ancora, quelli estranei all'attività di sequestro della Polizia di
Parte_1
Pagina 2 (Ford Sierra targato RM 2G1149, FIAT PUNTO BT207CM ed APRILIA SCARABEO 9EE7B); In ogni caso annullare e/o revocare e, comunque, dichiarare privo di effetti, per tutti i motivi articolati nel presente atto, il Decreto Ingiuntivo n. 17836/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, nel giudizio avente R.G. n. 57516/2022, emesso nei confronti di e notificato in data Parte_1
25.10.2022 e/o, in ogni caso, accertare e dichiarare la non debenza degli interessi ex art. d.lgs
231/2002. Nel merito, in subordine, rideterminare gli interessi applicando il c.d. “saggio legale” in luogo del saggio ex D.lgs. 231/2002. Con conseguente condanna alle spese, anche generali, e compensi di lite.”. Successivamente il Giudice, esaminate le memorie depositate dalle parti, nonché
i documenti prodotti in giudizio, ha ritenuto la causa matura per la decisione, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.3.2025, laddove la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche (60+20 gg.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17836/2022 del Tribunale Parte_1 ordinario di Roma (R.G. n. 57516/2022), con il quale le è stato ingiunto di pagare alla Soccorso
Stradale l'importo di € 394.399,57, oltre interessi e spese di procedura. In sede CP_1 monitoria, la Soccorso Stradale aveva dedotto di aver svolto, dalle rispettive date di CP_1 affidamento, attività di recupero e custodia su incarico di organi di Polizia locale, relativamente a veicoli sottoposti a provvedimento di sequestro, fermo amministrativo e confisca. La difesa di ha eccepito la prescrizione del credito azionato per decorso del relativo termine Parte_1 quinquennale ex art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, in quanto la prova della ricezione della missiva del
31.1.2024, asseritamente interruttiva della prescrizione, non è mai stata depositata. Più precisamente, è stato evidenziato da che l'indennità del custode matura dalla data di Parte_1 ingresso dei veicoli nella depositeria e, pertanto, i crediti relativi a custodie afferenti agli anni 2002-
2010 (periodo di inizio degli affidamenti), devono ritenersi prescritti. Inoltre, l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione passiva di in quanto le somme maturate ante Parte_1
28.4.2008, in virtù dell'art. 78 D.L. nr. 112/2008, sono da imputare alla Gestione Commissariale
(Corte Cost. sentenza nr. 154 del 21.06.2013). Conseguentemente, secondo parte opponente, potranno essere richieste all'Amministrazione comunale, qualora non prescritte, esclusivamente le spese relative al periodo di custodia per i veicoli affidati in deposito successivamente alla gestione commissariale e fino alla data della confisca (o della rottamazione). Ancora ha Parte_1 eccepito la genericità e il difetto di prova della pretesa azionata, evidenziandosi che l'asserito ente debitore non ha mai ricevuto alcuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente, sicché è stata reputata dall'opponente preclusa la possibilità di ravvisare la decorrenza dei termini
Pagina 3 codificati nell'art. 4, comma 2, lett. a) del D.lgs nr. 231/2002. Con la comparsa di costituzione e risposta la convenuta opposta ha sostenuto l'infondatezza Controparte_1 dell'eccezione di prescrizione, posto che il relativo termine – di carattere decennale – è stato interrotto con le raccomandate 14577375872-0, 14577375877-6 e 14577375876-5 (doc. 1), con conseguente mancata maturazione del termine di prescrizione per i seguenti crediti: crediti di competenza della Gestione Commissariale del Comune di Roma a saldo fino al 28.4.2008; crediti di competenza della Gestione dal 29.04.2008 al 31.12.2013; crediti competenza art. 38, Parte_1
2° co., DL 269/2003, convertito in l. 326/2003. La difesa di parte convenuta/opposta ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, con rimando alla missiva del
31.1.2024, che specifica analiticamente quali siano i debiti di competenza della Gestione
Commissariale e di evidenziando la debenza degli interessi ex D. Lgs. 231/2002, Parte_1 stante l'applicabilità al caso di specie della relativa disciplina. Nella prima memoria istruttoria, ha ribadito la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, evidenziando di non aver Parte_1 mai ricevuto la missiva del 31.1.2014 mancando la prova dell'avvenuta ricezione del plico.
L'Amministrazione capitolina ha inoltre ribadito la fondatezza delle altre eccezioni contenute nell'atto di citazione. La questione preliminare da dirimere è quella relativa alla sussistenza o meno di prova di interruzione del decorso della prescrizione decennale mediante la missiva del 31-1-2014.
In proposito la difesa di parte convenuta opposta ha ammesso e riconosciuto che la raccomandata è stata inviata presso la sede del comune di piazza del Campidoglio 1, senza richiedere Pt_1
l'avviso di ricevimento, sostenendo, nel contempo, che “alla produzione in giudizio della raccomandata e della relativa ricevuta di spedizione consegue, quindi, una presunzione di arrivo al destinatario della stessa. Detta produzione non comporta una presunzione iuris et de iure di avvenuto ricevimento dell'atto, tuttavia per superare la presunzione semplice di ricezione e conoscenza della raccomandata il destinatario non può limitarsi ad opporre la semplice mancata ricezione, ma addurre elementi di prova tali da verificare l'assunta mancata ricezione”. In argomento la difesa di parte convenuta/opposta ha richiamato un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione e della Corte di Appello di Venezia secondo il quale: “un telegramma
(cosi come una lettera raccomandata), anche in mancanza di avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione anzidetta e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo al destinatario e di conoscenza dell'atto” (Cass. civ., Sez. III, 20/06/2011, n. 13488); “La lettera raccomandata o il telegramma - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituiscono prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la
Pagina 4 presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza "ex" art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero che esso contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente” (Cass. civ., Sez. III, 24/11/2004, n. 22133); “La lettera raccomandata o il telegramma, anche in mancanza di avviso di ricevimento, costituiscono prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza e art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno ovvero che esso contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato” (Corte d'Appello Venezia, 15/06/2016, n. 1373)”. La difesa di ha indicato Parte_1 un diverso orientamento giurisprudenziale in ambito di prova dell'atto interruttivo della prescrizione, in base al quale l'asserito creditore deve fornire in giudizio la prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'asserito debitore della missiva stragiudiziale interruttiva della prescrizione.
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente sull'argomento controverso è rinvenibile nell'Ordinanza della Sez. I della Corte di Cassazione n. 12950 del 4-4-2025 con la quale
è stato precisato che la spedizione di una raccomandata crea una presunzione che la stessa sia giunta a destinazione, ma non prova la data esatta della ricezione. Pertanto, in base al predetto indirizzo più recente della Corte di Cassazione la mancanza di prova della data esatta della ricezione della missiva spedita allo scopo di interrompere il decorso della prescrizione, non consente al giudice di individuare la data in cui sia stato validamente interrotto il termine di prescrizione. Nel caso di specie, la parte creditrice convenuta/opposta deve dimostrare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e quindi deve, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente, dimostrare di aver validamente interrotto la prescrizione mediante la produzione in giudizio della prova della data di ricezione della raccomandata interruttiva. In definitiva, l'attuale giudicante, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale di legittimità sopra descritta, e dell'indirizzo più recente in materia espresso dalla Corte di Cassazione, ritiene applicabile la regola sull'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. per cui spetta all'attore (nel caso di specie la parte convenuta opposta-attrice sostanziale), a fronte dell'eccepita prescrizione (che equivale a negazione da parte dell'opponente dell'esistenza attuale del diritto di credito fatto valere), provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio, tra i quali rientra anche l'allegazione della prova della ricezione della raccomandata interruttiva della prescrizione, in mancanza della quale non può ritenersi sussistente la prova di un elemento costitutivo dell'esistenza attuale del
Pagina 5 diritto di credito fatto valere in giudizio. Per quanto sin qui argomentato va accolta l'eccezione di prescrizione proposta dall'opponente che non è stata contrastata idoneamente dalla Parte_1 parte convenuta opposta che non ha allegato la prova della data di ricezione dell'asserito atto interruttivo (ovvero prova della data di ricezione della missiva del 31-1-2014), prova da allegare ex art. 2697 c.c. dalla parte asserita creditrice attrice-sostanziale in quanto, ripetesi, elemento costitutivo dell'esistenza attuale del diritto di credito fatto valere in giudizio. Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato. Tenuto conto della materia trattata oggettivamente esposta a diversificata e contrapposta esegesi giurisprudenziale, anche intervenuta nelle more del presente giudizio, si reputano sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento dell'eccezione assorbente di prescrizione proposta da parte Parte_1 opponente, revoca il decreto ingiuntivo n. 17836/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma nel procedimento R.G. n. 57516/2022. Spese compensate.
Roma, 11-10-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 71980/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Via del Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura capitolina, Pt_1 che la rappresenta e difende in persona dell'avv. Valentina Rossi per procura generale alle liti per atto Dott. , Notaio in Rep. n. 22013 Racc. n. 11730 del 4 agosto 2022 - Persona_1 Pt_1
Attore/OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Viale Liegi n. 49 presso lo studio Pt_1 dell'Avv. Carlo Arnulfo, che lo rappresenta e difende come per mandato in atti -
Convenuta/OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato con PEC in data 28.11.2022, ha convenuto nel presente giudizio civile la Stradale al fine di Parte_1 CP_1 CP_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione, per le ragioni ivi esposte: In via preliminare, respingere, se proposta, l'istanza di provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto;
Sempre
Pagina 1 in via preliminare, accertare e dichiarare, a fronte dell'eccezione sopra formulata, l'intervenuta prescrizione di quei crediti per i quali è già decorso il perentorio termine di legge;
Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare, a fronte dell'eccezione sopra formulata, la carenza di legittimazione di per tutti i crediti derivanti da obbligazioni ed affidamenti contratti Parte_1 ante 28.4.2008; Nel merito: annullare e/o revocare e, comunque, dichiarare privo di effetti, per tutti i motivi articolati nel presente atto, il Decreto Ingiuntivo n. 17836/2022, emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma, nel giudizio avente R.G. n. 57516/2022, emesso nei confronti di Parte_1
e notificato in data 25.10.2022. Con conseguente condanna alle spese, anche generali, e compensi di lite.”. A seguito del differimento giudiziale della prima udienza di comparizione per il 20.6.2023, la si è tardivamente costituita in giudizio rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “voglia il Tribunale adito, denegata ogni contraria istanza, - preliminarmente, autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito rigettare l'opposizione; - sempre nel merito, confermare il decreto ingiuntivo 17836/2022; ovvero condannare al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 della somma di € 394.999,57, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, comunque
[...] maggiorata degli interessi ex lege 231/2002 a far data dalle scadenze indicate nel ricorso monitorio, con vittoria delle spese e degli onorari […] Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”. Successivamente il Giudice ha concesso con ordinanza del 4-8-2023 la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Nella prima memoria istruttoria,
l'Amministrazione capitolina ha precisato come segue le proprie conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale Ordinario adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione, per le ragioni ivi esposte: In via preliminare, respingere, se proposta, l'istanza di provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto;
Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare, a fronte dell'eccezione sopra formulata e per tutti i motivi e le contestazioni sopra esposte, l'intervenuta prescrizione di quei crediti per i quali è già decorso il perentorio termine di legge;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare, a fronte dell'eccezione sopra formulata, la carenza di legittimazione passiva di per tutti i crediti derivanti da obbligazioni ed affidamenti
Parte_1 contratti ante 28.04.20008; Nel merito: accertare, alla luce dei motivi sopra esposti, che nulla è dovuto da a Soccorso Stradale per l'inesistenza del credito o, in
Parte_1 CP_1 subordine, per la sua prescrizione;
Sempre nel merito, in subordine, sottrarre dalle somme eventualmente dovute da gli importi riferibili a crediti sorti in relazione ai veicoli
Parte_1 per i quali non è stato allegato il fatto costitutivo (cfr. pag. 5 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) e, ancora, quelli estranei all'attività di sequestro della Polizia di
Parte_1
Pagina 2 (Ford Sierra targato RM 2G1149, FIAT PUNTO BT207CM ed APRILIA SCARABEO 9EE7B); In ogni caso annullare e/o revocare e, comunque, dichiarare privo di effetti, per tutti i motivi articolati nel presente atto, il Decreto Ingiuntivo n. 17836/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, nel giudizio avente R.G. n. 57516/2022, emesso nei confronti di e notificato in data Parte_1
25.10.2022 e/o, in ogni caso, accertare e dichiarare la non debenza degli interessi ex art. d.lgs
231/2002. Nel merito, in subordine, rideterminare gli interessi applicando il c.d. “saggio legale” in luogo del saggio ex D.lgs. 231/2002. Con conseguente condanna alle spese, anche generali, e compensi di lite.”. Successivamente il Giudice, esaminate le memorie depositate dalle parti, nonché
i documenti prodotti in giudizio, ha ritenuto la causa matura per la decisione, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.3.2025, laddove la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche (60+20 gg.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17836/2022 del Tribunale Parte_1 ordinario di Roma (R.G. n. 57516/2022), con il quale le è stato ingiunto di pagare alla Soccorso
Stradale l'importo di € 394.399,57, oltre interessi e spese di procedura. In sede CP_1 monitoria, la Soccorso Stradale aveva dedotto di aver svolto, dalle rispettive date di CP_1 affidamento, attività di recupero e custodia su incarico di organi di Polizia locale, relativamente a veicoli sottoposti a provvedimento di sequestro, fermo amministrativo e confisca. La difesa di ha eccepito la prescrizione del credito azionato per decorso del relativo termine Parte_1 quinquennale ex art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, in quanto la prova della ricezione della missiva del
31.1.2024, asseritamente interruttiva della prescrizione, non è mai stata depositata. Più precisamente, è stato evidenziato da che l'indennità del custode matura dalla data di Parte_1 ingresso dei veicoli nella depositeria e, pertanto, i crediti relativi a custodie afferenti agli anni 2002-
2010 (periodo di inizio degli affidamenti), devono ritenersi prescritti. Inoltre, l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione passiva di in quanto le somme maturate ante Parte_1
28.4.2008, in virtù dell'art. 78 D.L. nr. 112/2008, sono da imputare alla Gestione Commissariale
(Corte Cost. sentenza nr. 154 del 21.06.2013). Conseguentemente, secondo parte opponente, potranno essere richieste all'Amministrazione comunale, qualora non prescritte, esclusivamente le spese relative al periodo di custodia per i veicoli affidati in deposito successivamente alla gestione commissariale e fino alla data della confisca (o della rottamazione). Ancora ha Parte_1 eccepito la genericità e il difetto di prova della pretesa azionata, evidenziandosi che l'asserito ente debitore non ha mai ricevuto alcuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente, sicché è stata reputata dall'opponente preclusa la possibilità di ravvisare la decorrenza dei termini
Pagina 3 codificati nell'art. 4, comma 2, lett. a) del D.lgs nr. 231/2002. Con la comparsa di costituzione e risposta la convenuta opposta ha sostenuto l'infondatezza Controparte_1 dell'eccezione di prescrizione, posto che il relativo termine – di carattere decennale – è stato interrotto con le raccomandate 14577375872-0, 14577375877-6 e 14577375876-5 (doc. 1), con conseguente mancata maturazione del termine di prescrizione per i seguenti crediti: crediti di competenza della Gestione Commissariale del Comune di Roma a saldo fino al 28.4.2008; crediti di competenza della Gestione dal 29.04.2008 al 31.12.2013; crediti competenza art. 38, Parte_1
2° co., DL 269/2003, convertito in l. 326/2003. La difesa di parte convenuta/opposta ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, con rimando alla missiva del
31.1.2024, che specifica analiticamente quali siano i debiti di competenza della Gestione
Commissariale e di evidenziando la debenza degli interessi ex D. Lgs. 231/2002, Parte_1 stante l'applicabilità al caso di specie della relativa disciplina. Nella prima memoria istruttoria, ha ribadito la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, evidenziando di non aver Parte_1 mai ricevuto la missiva del 31.1.2014 mancando la prova dell'avvenuta ricezione del plico.
L'Amministrazione capitolina ha inoltre ribadito la fondatezza delle altre eccezioni contenute nell'atto di citazione. La questione preliminare da dirimere è quella relativa alla sussistenza o meno di prova di interruzione del decorso della prescrizione decennale mediante la missiva del 31-1-2014.
In proposito la difesa di parte convenuta opposta ha ammesso e riconosciuto che la raccomandata è stata inviata presso la sede del comune di piazza del Campidoglio 1, senza richiedere Pt_1
l'avviso di ricevimento, sostenendo, nel contempo, che “alla produzione in giudizio della raccomandata e della relativa ricevuta di spedizione consegue, quindi, una presunzione di arrivo al destinatario della stessa. Detta produzione non comporta una presunzione iuris et de iure di avvenuto ricevimento dell'atto, tuttavia per superare la presunzione semplice di ricezione e conoscenza della raccomandata il destinatario non può limitarsi ad opporre la semplice mancata ricezione, ma addurre elementi di prova tali da verificare l'assunta mancata ricezione”. In argomento la difesa di parte convenuta/opposta ha richiamato un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione e della Corte di Appello di Venezia secondo il quale: “un telegramma
(cosi come una lettera raccomandata), anche in mancanza di avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione anzidetta e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo al destinatario e di conoscenza dell'atto” (Cass. civ., Sez. III, 20/06/2011, n. 13488); “La lettera raccomandata o il telegramma - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituiscono prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la
Pagina 4 presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza "ex" art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero che esso contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente” (Cass. civ., Sez. III, 24/11/2004, n. 22133); “La lettera raccomandata o il telegramma, anche in mancanza di avviso di ricevimento, costituiscono prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza e art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno ovvero che esso contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato” (Corte d'Appello Venezia, 15/06/2016, n. 1373)”. La difesa di ha indicato Parte_1 un diverso orientamento giurisprudenziale in ambito di prova dell'atto interruttivo della prescrizione, in base al quale l'asserito creditore deve fornire in giudizio la prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'asserito debitore della missiva stragiudiziale interruttiva della prescrizione.
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente sull'argomento controverso è rinvenibile nell'Ordinanza della Sez. I della Corte di Cassazione n. 12950 del 4-4-2025 con la quale
è stato precisato che la spedizione di una raccomandata crea una presunzione che la stessa sia giunta a destinazione, ma non prova la data esatta della ricezione. Pertanto, in base al predetto indirizzo più recente della Corte di Cassazione la mancanza di prova della data esatta della ricezione della missiva spedita allo scopo di interrompere il decorso della prescrizione, non consente al giudice di individuare la data in cui sia stato validamente interrotto il termine di prescrizione. Nel caso di specie, la parte creditrice convenuta/opposta deve dimostrare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e quindi deve, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente, dimostrare di aver validamente interrotto la prescrizione mediante la produzione in giudizio della prova della data di ricezione della raccomandata interruttiva. In definitiva, l'attuale giudicante, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale di legittimità sopra descritta, e dell'indirizzo più recente in materia espresso dalla Corte di Cassazione, ritiene applicabile la regola sull'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. per cui spetta all'attore (nel caso di specie la parte convenuta opposta-attrice sostanziale), a fronte dell'eccepita prescrizione (che equivale a negazione da parte dell'opponente dell'esistenza attuale del diritto di credito fatto valere), provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio, tra i quali rientra anche l'allegazione della prova della ricezione della raccomandata interruttiva della prescrizione, in mancanza della quale non può ritenersi sussistente la prova di un elemento costitutivo dell'esistenza attuale del
Pagina 5 diritto di credito fatto valere in giudizio. Per quanto sin qui argomentato va accolta l'eccezione di prescrizione proposta dall'opponente che non è stata contrastata idoneamente dalla Parte_1 parte convenuta opposta che non ha allegato la prova della data di ricezione dell'asserito atto interruttivo (ovvero prova della data di ricezione della missiva del 31-1-2014), prova da allegare ex art. 2697 c.c. dalla parte asserita creditrice attrice-sostanziale in quanto, ripetesi, elemento costitutivo dell'esistenza attuale del diritto di credito fatto valere in giudizio. Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato. Tenuto conto della materia trattata oggettivamente esposta a diversificata e contrapposta esegesi giurisprudenziale, anche intervenuta nelle more del presente giudizio, si reputano sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento dell'eccezione assorbente di prescrizione proposta da parte Parte_1 opponente, revoca il decreto ingiuntivo n. 17836/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma nel procedimento R.G. n. 57516/2022. Spese compensate.
Roma, 11-10-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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